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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4856/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a ET TA (BN) il 13/03/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FORGIONE FELICE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 con la trattazione scritta e verificata la rituale comunicazione del decreto cartolare alle parti costituite, la causa è stata decisa sulle note di parte resistente con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile anche se solo con decorrenza dal mese di dicembre 2024
(v. CTU, in atti). Non sussiste, al contrario, il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è solo parzialmente fondata, in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma solo quelli della pensione di inabilità civile e con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Tutto cio' premesso si ritiene di riconoscere la signora • con riduzione Parte_1 Pt_2
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL
509/88): 80% • Decorrenza: 06/2022 • INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 • DECORRENZA: 12/2024 • Revisione invalidita' civile : 12/2025).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate
2 nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % senza accompagnamento a decorrere da dicembre 2024, secondo quanto rilevato nella
CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Pt_1
invalida al 100 % senza accompagnamento a decorrere dal dicembre
[...]
2024;
b) Rigetta la restante parte del ricorso;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Così deciso in Aversa, il 07/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4856/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a ET TA (BN) il 13/03/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FORGIONE FELICE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/04/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità civile ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tali benefici.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni in esame.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato nella Persona_1 fase dell'ATP.
1 Disposta la sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 con la trattazione scritta e verificata la rituale comunicazione del decreto cartolare alle parti costituite, la causa è stata decisa sulle note di parte resistente con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile anche se solo con decorrenza dal mese di dicembre 2024
(v. CTU, in atti). Non sussiste, al contrario, il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è solo parzialmente fondata, in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma solo quelli della pensione di inabilità civile e con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Tutto cio' premesso si ritiene di riconoscere la signora • con riduzione Parte_1 Pt_2
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL
509/88): 80% • Decorrenza: 06/2022 • INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 • DECORRENZA: 12/2024 • Revisione invalidita' civile : 12/2025).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate
2 nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % senza accompagnamento a decorrere da dicembre 2024, secondo quanto rilevato nella
CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
Le spese di lite delle due fasi del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara Pt_1
invalida al 100 % senza accompagnamento a decorrere dal dicembre
[...]
2024;
b) Rigetta la restante parte del ricorso;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Così deciso in Aversa, il 07/03/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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