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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12670/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12670/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , difesa da sé stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
RESISTENTE - contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, precisate le conclusioni ex art.281 sexies comma 1 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avv. Maria Canterina CANTARELLA esponeva di aver svolto, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale n. 361/2023 R.G., incardinata innanzi al Tribunale di, Catania attività difensiva in favore di persona Controparte_2 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 2023/18482 del 26.09.2023.
Definitosi con decreto di rigetto il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente nel presente giudizio impugna il decreto di liquidazione del 30.10.2024 con il quale, in parziale accoglimento della relativa istanza, era stata liquidato un importo ritenuto inadeguato e comunque violativo degli standard tabellari di riferimento. La ricorrente, in particolare, rappresentava che, a fronte di un'attività professionale svolta nell'ambito di un procedimento per apertura di una liquidazione giudiziale, finalizzato al recupero di un credito da lavoro che la sua assistita vantava nei confronti di una società cooperativa, era stata liquidata, a titolo di compensi, una somma pari ad euro 250,00 (quale metà di euro 500,00), non corrispondente ai valori medi e, persino, inferiore ai valori minimi delle tariffe forensi, come di recente aggiornate con D.M. 147/2022.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, all'udienza del 10.06.2025, precisate le conclusioni come in atti, a seguito di discussione conclusiva questo giudice tratteneva la causa in decisione, riservando termine, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
Mancando prova della notifica al resistente , veniva autorizzata nuova attività. CP_1
Acquisita la documentazione comprovante rituale notifica, all'udienza del 06.11.2025, precisate le conclusioni come in atti, a seguito di discussione conclusiva questo giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, riservando termine, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c., per il deposito della sentenza.
§§§§§
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 05.11.2024 ed il ricorso risulta depositato in data 04.12.2024.
Ancora, deve darsi atto della ritualità della notifica al resistente. CP_1
§§§§§
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
La difesa del ricorrente ha documentato, con la produzione della copia del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del relativo intervenuto decreto di rigetto, che l'attività difensiva svolta nei confronti di è consistita: Controparte_2
- per la fase di studio, nell'esame e studio degli atti;
- per la fase introduttiva, nella predisposizione dell'atto introduttivo – id est: ricorso per apertura liquidazione giudiziale – finalizzato al recupero di un credito di lavoro vantato nei confronti di una società cooperativa in liquidazione.
L'art. 4 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
(…)
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
Tuttavia, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. , con cui si Parte_1 richiedevano:
- i compensi relativi alla fase di studio ed introduttiva parametrati sui valori medi;
- i compensi relativi alla fase decisionale parametrati sui valori minimi;
complessivamente quantificati in euro 1.495,00 oltre CPA al netto della riduzione del 50% stante l'ammissione al P.S.S., il giudice competente aveva ritenuto di dover liquidare la somma complessiva di euro 250,00 oltre IVA e CPA.
Questo giudice ritiene che il decreto di liquidazione impugnato non sia corretto, risultando liquidato un onorario non adeguato – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività professionale svolta.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, con la istanza di liquidazione dei compensi, il difensore aveva sollecitato una liquidazione secondo i valori medi, giustificando la richiesta con il richiamo, fra i vari parametri di cui all'art.4 comma 1 D.M. 55/2014, alla sola 'urgenza' (peraltro senza alcuna specificazione o chiarimento); inoltre, aveva indicato, quantificando la richiesta di liquidazione, somme sostanzialmente corrispondenti a medi tariffari per fasi studio ed introduttiva ed ai valori minimi per fase decisoria;
indi, aveva operato la decurtazione degli onorari ex art.130
TU Spese.
§§§§§
Ciò posto, va in via preliminare evidenziato che, ai sensi dell'aert.82 T.U. Spese 'l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti' e, ancora, come detti valori 'medi' debbano individuarsi nel valore intermedio fra minimi e medi tabellari posto che, per l'appunto, in caso di compensi per attività prestata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dell'Erario i valori 'medi' tabellari corrispondo ai valori 'massimi' liquidabili.
Pertanto, fermi restando i valori 'minimi', i valori 'medi' liquidabili corrispondono al valore intermedio fra valori 'minimi' tabellari e valori 'medi' tabellari mentre i valori 'massimi' corrispondono ai valori 'medi' tabellari.
§§§§§
Ora, avuto riguardo alla attività in concreto spiegata dal difensore in favore della propria cliente ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, in ragione della scarsa complessità del giudizio (per l'assenza di questioni controverse) e della insussistenza di parametri che possano giustificare una diversa valutazione delle prestazioni (quanto alla urgenza, la stessa non risulta in alcun modo motivata ma solo genericamente richiamata e non appare in concreto apprezzabilmente sussistente), la liquidazione avrebbe dovuto assestarsi in misura congrua, che si ritiene possa attestarsi sui minimi tabellari, non sussistendo alcuna giustificazione per liquidare una somma pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
al di sotto di tale soglia minima legale né per riconoscere compensi in misura superiore (come sollecitato con la istanza di liquidazione per .fasi studio e introduttiva.
Come già anticipato, la ricorrente aveva dedotto, quanto al riconoscimento di compensi superiori ai minimi, richiamando l'urgenza, senza però offrire specificazioni o chiarimenti al riguardo al di là del richiamo all'art.4 del D.M.. La circostanza che il la attività era volta ad ottenere dichiarazione giudiziale non è sufficiente per ritenere, in sé, il requisito utile per giustificare una diversa quantificazione dei compensi, e ciò ove si consideri, inoltre, la natura del credito vantato dalla cliente (credito di lavoro) e della natura dello stesso in sede di riparto.
Pertanto, tenuto conto del valore della controversia e del relativo scaglione di riferimento (da euro 5.200 ad euro 26.0000) possono riconoscersi i seguenti onorari (peraltro conformi alla istanza di liquidazione, limitatamente alla fase decisionale, quantificata dallo stesso difensore secondo i 'minimi'):
- fase di studio euro 460,00
- fase istruttoria euro 389,00
- fase decisoria: 851,00
I superiori onorari, parametrati al minimo per tutte le fasi e pari a complessivi euro 1.700,00, vanno ridotti nella misura della metà ex art. 130 d.P.R. 115/2002 stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e vanno quindi liquidati nella somma di euro 850,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia da individuarsi nell'ulteriore importo riconosciuto, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 12670/2024 R.G., così statuisce:
- revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. Maria Canterina CANTARELLA la somma di complessivi euro 850,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché
IVA e CP sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 357,00 (di cui euro 125,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_1
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
GI IO depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12670/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , difesa da sé stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
RESISTENTE - contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, precisate le conclusioni ex art.281 sexies comma 1 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avv. Maria Canterina CANTARELLA esponeva di aver svolto, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale n. 361/2023 R.G., incardinata innanzi al Tribunale di, Catania attività difensiva in favore di persona Controparte_2 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 2023/18482 del 26.09.2023.
Definitosi con decreto di rigetto il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente nel presente giudizio impugna il decreto di liquidazione del 30.10.2024 con il quale, in parziale accoglimento della relativa istanza, era stata liquidato un importo ritenuto inadeguato e comunque violativo degli standard tabellari di riferimento. La ricorrente, in particolare, rappresentava che, a fronte di un'attività professionale svolta nell'ambito di un procedimento per apertura di una liquidazione giudiziale, finalizzato al recupero di un credito da lavoro che la sua assistita vantava nei confronti di una società cooperativa, era stata liquidata, a titolo di compensi, una somma pari ad euro 250,00 (quale metà di euro 500,00), non corrispondente ai valori medi e, persino, inferiore ai valori minimi delle tariffe forensi, come di recente aggiornate con D.M. 147/2022.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1 doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, all'udienza del 10.06.2025, precisate le conclusioni come in atti, a seguito di discussione conclusiva questo giudice tratteneva la causa in decisione, riservando termine, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
Mancando prova della notifica al resistente , veniva autorizzata nuova attività. CP_1
Acquisita la documentazione comprovante rituale notifica, all'udienza del 06.11.2025, precisate le conclusioni come in atti, a seguito di discussione conclusiva questo giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, riservando termine, ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c., per il deposito della sentenza.
§§§§§
pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 05.11.2024 ed il ricorso risulta depositato in data 04.12.2024.
Ancora, deve darsi atto della ritualità della notifica al resistente. CP_1
§§§§§
Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di cui si dirà.
La difesa del ricorrente ha documentato, con la produzione della copia del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del relativo intervenuto decreto di rigetto, che l'attività difensiva svolta nei confronti di è consistita: Controparte_2
- per la fase di studio, nell'esame e studio degli atti;
- per la fase introduttiva, nella predisposizione dell'atto introduttivo – id est: ricorso per apertura liquidazione giudiziale – finalizzato al recupero di un credito di lavoro vantato nei confronti di una società cooperativa in liquidazione.
L'art. 4 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti
pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
(…)
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
Tuttavia, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. , con cui si Parte_1 richiedevano:
- i compensi relativi alla fase di studio ed introduttiva parametrati sui valori medi;
- i compensi relativi alla fase decisionale parametrati sui valori minimi;
complessivamente quantificati in euro 1.495,00 oltre CPA al netto della riduzione del 50% stante l'ammissione al P.S.S., il giudice competente aveva ritenuto di dover liquidare la somma complessiva di euro 250,00 oltre IVA e CPA.
Questo giudice ritiene che il decreto di liquidazione impugnato non sia corretto, risultando liquidato un onorario non adeguato – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività professionale svolta.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, con la istanza di liquidazione dei compensi, il difensore aveva sollecitato una liquidazione secondo i valori medi, giustificando la richiesta con il richiamo, fra i vari parametri di cui all'art.4 comma 1 D.M. 55/2014, alla sola 'urgenza' (peraltro senza alcuna specificazione o chiarimento); inoltre, aveva indicato, quantificando la richiesta di liquidazione, somme sostanzialmente corrispondenti a medi tariffari per fasi studio ed introduttiva ed ai valori minimi per fase decisoria;
indi, aveva operato la decurtazione degli onorari ex art.130
TU Spese.
§§§§§
Ciò posto, va in via preliminare evidenziato che, ai sensi dell'aert.82 T.U. Spese 'l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti' e, ancora, come detti valori 'medi' debbano individuarsi nel valore intermedio fra minimi e medi tabellari posto che, per l'appunto, in caso di compensi per attività prestata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dell'Erario i valori 'medi' tabellari corrispondo ai valori 'massimi' liquidabili.
Pertanto, fermi restando i valori 'minimi', i valori 'medi' liquidabili corrispondono al valore intermedio fra valori 'minimi' tabellari e valori 'medi' tabellari mentre i valori 'massimi' corrispondono ai valori 'medi' tabellari.
§§§§§
Ora, avuto riguardo alla attività in concreto spiegata dal difensore in favore della propria cliente ammessa al patrocinio a spese dell'Erario, in ragione della scarsa complessità del giudizio (per l'assenza di questioni controverse) e della insussistenza di parametri che possano giustificare una diversa valutazione delle prestazioni (quanto alla urgenza, la stessa non risulta in alcun modo motivata ma solo genericamente richiamata e non appare in concreto apprezzabilmente sussistente), la liquidazione avrebbe dovuto assestarsi in misura congrua, che si ritiene possa attestarsi sui minimi tabellari, non sussistendo alcuna giustificazione per liquidare una somma pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
al di sotto di tale soglia minima legale né per riconoscere compensi in misura superiore (come sollecitato con la istanza di liquidazione per .fasi studio e introduttiva.
Come già anticipato, la ricorrente aveva dedotto, quanto al riconoscimento di compensi superiori ai minimi, richiamando l'urgenza, senza però offrire specificazioni o chiarimenti al riguardo al di là del richiamo all'art.4 del D.M.. La circostanza che il la attività era volta ad ottenere dichiarazione giudiziale non è sufficiente per ritenere, in sé, il requisito utile per giustificare una diversa quantificazione dei compensi, e ciò ove si consideri, inoltre, la natura del credito vantato dalla cliente (credito di lavoro) e della natura dello stesso in sede di riparto.
Pertanto, tenuto conto del valore della controversia e del relativo scaglione di riferimento (da euro 5.200 ad euro 26.0000) possono riconoscersi i seguenti onorari (peraltro conformi alla istanza di liquidazione, limitatamente alla fase decisionale, quantificata dallo stesso difensore secondo i 'minimi'):
- fase di studio euro 460,00
- fase istruttoria euro 389,00
- fase decisoria: 851,00
I superiori onorari, parametrati al minimo per tutte le fasi e pari a complessivi euro 1.700,00, vanno ridotti nella misura della metà ex art. 130 d.P.R. 115/2002 stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e vanno quindi liquidati nella somma di euro 850,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia da individuarsi nell'ulteriore importo riconosciuto, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 12670/2024 R.G., così statuisce:
- revoca il decreto opposto e liquida in favore dell'avv. Maria Canterina CANTARELLA la somma di complessivi euro 850,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché
IVA e CP sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 357,00 (di cui euro 125,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_1
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
GI IO depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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