Articolo 1509 del Codice civile
Articolo 1469 bisArticolo 1469 quater
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19 aprile 1942
Art. 1509.

(Riscatto contro gli eredi del compratore).

Qualora il compratore abbia lasciato piu' eredi, il diritto di riscatto si puo' esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa.

Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo' esercitarsi contro di lui che per la totalita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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