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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12/12/2025, alle ore 12,22 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. BIAGINI DANIELE per la parte ricorrente e l'Avv.
GRAMMAUTA IO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE proc. n. 302 /2023 promossa da:
Parte_1
Avv. BIAGINI DANIELE
MENINI RA
Avv. BIAGINI DANIELE
CONTRO
Controparte_1
Avv.ti GRAMMAUTA IO, TURITTO FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e Parte_1 Pt_1
, legale rappresentante di detta società, presentavano
[...] ricorso al fine di chiedere l' annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione n.
64/2023, anche in modo parziale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un importo pari ad € 34992,00 a titolo di sanzione per aver occupato irregolarmente
[...] dal 1/08/2017 al 15/05/2018; dal 8/08/2018 al CP_2
15/09/2018 e dal 14/11/2018 al 22/03/2019.
Parte ricorrente eccepiva la genericità e indeterminatezza del verbale in quanto mancante delle indicazioni in ordine: alle prestazioni rese e mansioni a cui la sarebbe stata CP_2 addetta, all'inquadramento contrattuale, all'orario di lavoro
2 osservato e violando, in tal modo, l'obbligo di adeguata motivazione di cui all'art. 3 c.
3. della L. 241/90 e sottolineava l'imputabilità all'Ente sanzionatore dell'onere probatorio.
Nel merito la ricorrente sosteneva che la dell'IC era stata non dipendente della società opponente sottoposta alla eterodirezione di quest'ultima, ma esclusivamente avventore abituale del locale e che, in ragione del rapporto di amicizia e di riconoscenza nei confronti della che le Pt_1 offriva caffè e sigarette, qualche volta, di sua esclusiva iniziativa, aveva svolto lavori di pulizia, rifiutando una regolarizzazione del lavoro per non perdere il reddito di cittadinanza e/o altri sussidi che riceveva dal Comune di
Massa.
L' si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 la conferma del provvedimento adottato a seguito di intervento effettuato su richiesta di e sulla Controparte_2 scorta delle informazioni acquisite dalle persone informate sui fatti. Parte resistente contestava le deduzioni dell'opponente sostenendo la legittimità dell'ordinanza opposta, adeguatamente motivata in punto di fatto e diritto, stante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare degli elementi probatori volti a sorreggere l'accertamento.
I – GLI ADDEBITI
A seguito della richiesta di intervento della lavoratrice e della intervista delle persone Controparte_2 informate sui fatti era risultato che il datore di lavoro aveva irregolarmente occupato la predetta, come addetta alle pulizie, per i periodi dal 01/08/2017 al 15/05/2018, dal
08/08/2018 al 30/09/2018 e dal 14/11/2018 al 22/03/2019, seguendo un orario di lavoro che andava dal lunedì alla domenica, senza riposo, per 2 ore al giorno, per un totale di
14 ore settimanali.
3 Quindi è stato contestato a parte ricorrente di aver:
1)irregolarmente occupato la lavoratrice Controparte_2
a partire dal 01/08/2017 e fino al 15/05/2018 (per
[...] complessive 244 giornate lavorative); 2) irregolarmente occupato la lavoratrice a partire dal Controparte_2
08/08/2018 e fino al 30/09/2018 (per complessive 45 giornate lavorative); 3) irregolarmente occupato la lavoratrice a partire dal 14/11/2018 e fino al Controparte_2
22/03/2019 (per complessive 88 giornate lavorative).
Il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato in relazione alla tipologia di infrazione contestata.
Peraltro, nella odierna sede deve valutarsi la sussistenza o meno degli illeciti contestati e non la legittimità del pregresso procedimento amministrativo.
II – LE DICHIARAZIONI AGLI ISPETTORI. LE DEPOSIZIONI
TESTIMONIALI
In data 19/07/2019 dichiarava tra Controparte_2
l'altro:
“Non sono mai stata regolarizzata nei periodi citati nella
R.I. anche se più volte l'avessi richiesto alla Sig.ra Pt_1
.”… “Svolgevo lavori di pulizia del laboratorio quando
[...] il pasticcere di nome … finiva di lavorare.”… “In media Pt_2 lavoravo circa 2 ore e ½ (dalle 11/11,30 alle
13/13,30).”…“Dopo che “ ” è andato via è subentrato Pt_2 Pt_3
… anche lui svolgeva mansioni di pasticcere”.
[...]
In data 07/10/2019 dichiarava tra Controparte_2
l'altro: “nel primo periodo di occupazione dal 1/8/2017 al
15/5/2018 ho sempre lavorato 7 giorni su 7 percependo 450 euro mensili nette”…“nel periodo dal 8/8/18 al 30/9/18 venivo retribuita con 90 euro la settimana, sempre senza riposo.”…“dal 14.11.18 al 22.3.2019 ho lavorato su 6 gg. La settimana e percepivo sempre 90 euro la settimana.”… “Mi hanno sempre retribuito in contanti.”
4 In giudizio ha dichiarato: “ho Controparte_2 lavorato senza regolare contratto di lavoro, per due anni precedenti allo scoppio della pandemia da Covid, nella
che è sita dietro al Tribunale. Parte_1 Controparte_3
Non ricordo però il periodo preciso di lavoro, non ricordo le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro. Leggo però le
Cont date nella risposta dell' alla mia richiesta di intervento”. “Confermo di aver lavorato in pasticceria come addetta alle pulizie del laboratorio… Quando arrivavo trovavo tutti gli attrezzi da pulire (pentole, mestoli, posate, ciotole) e li lavavo a mano con acqua fredda. I prodotti li acquistava la su mia indicazione… Preciso che più volte Pt_1 ho fatto anche tre ore. C'è stato un periodo in cui sono andata a lavorare di mattina verso le 11.30; entravo sempre dopo che il pasticcere era andato via. Non avevo un orario preciso perché dovevo aspettare che il pasticcere andasse via.
Quando è arrivato il pasticcere , ovvero il soggetto che Pt_2 ha testimoniato prima di me, iniziavo a lavorare invece verso le 13.30 perchè lui finiva più tardi del pasticcere precedente. era il compagno della figlia della Per_2 Pt_1
e lavorava insieme ad . La mi prometteva sempre Pt_2 Pt_1 che mi avrebbe assunta regolarmente ma non l'ha mai fatto.
Avevo il numero di cellulare di che oggi ho Parte_3 rivisto fuori dall'aula e che mi ha detto aver cambiato il numero di cellulare. Confermo quanto da me dichiarato agli ispettori in ordine ai compensi percepiti. Sono sempre stata pagata in contanti”….
Il teste - consulente del lavoro della Testimone_1 società ricorrente da quando è nata l'azienda, ha riferito che
“La gli aveva chiesto se potesse assumere regolarmente Pt_1 una persona disagiata, per poterla aiutare, “anche perché la
vuole solo persone in regola. Per quanto a mia Pt_1 conoscenza la non ha mai avuto personale non in Pt_1 regola”.
5 Il teste convivente della da otto Testimone_2 Pt_1 anni, ha riferito: “Sono un brigadiere dei Carabinieri applicato al comando provinciale di Lavoro in borghese CP_1
e non ho orari specifici. Conoscevo da tanti anni la sig.ra
A volte la vedevo seduta a bar che Controparte_2 prendeva un caffè, mangiava una pasta, raccontava le sue vicissitudini familiari e lavorative. Era una ragazza bisognosa, aveva bisogno d'aiuto. Diceva di prendere il sussidio dal Comune. Sono a conoscenza del fatto che la mia compagna le offriva le colazioni, a volte le regalava dei vestiti. Una volta, in occasione del compleanno della
IC, la ricorrente le ha fatto trovare una tortina con CP_2 la candela. Confermo il periodo in cui ciò è avvenuto ovvero gli anni 2017, 2018 e 2019”.
Il teste ha confermato che tra la Controparte_2
ed il personale dipendente del bar si era instaurato un Pt_1 rapporto di amicizia.
Il teste ha riferito che la diceva di prendere un CP_2 sussidio dal Comune;
che “la pasticceria era il punto di riferimento della , la vedevo spessissimo seduta lì CP_2 in quanto non sapeva dove andare”; che era stato personalmente presente quando la mia compagna, in alcune occasioni, ha regalato alla ed anche piccole Parte_4 somme, come cinque euro, per fare benzina alla macchina;
che alla predetta venivano anche offerte consumazioni al bar.
In ordine alla situazione lavorativa, il teste ha riferito:
“Si è vero, a volte mi sono trovato in pasticceria ed ho visto la che voleva fare delle pulizie ma la mia compagna CP_2 le diceva di non farlo in quanto, trattandosi di locale pubblico, avrebbe dovuto regolarizzarla. Infatti, ricordo che, almeno in due circostanze in mia presenza, la mia compagna disse alla che se avesse voluto fare le pulizie del CP_2 negozio, avrebbe dovuto chiamare il consulente per farle
l'assunzione. La non voleva essere assunta perché CP_2
6 in quel caso avrebbe perso il sussidio del Comune. Voleva lavorare in nero. Io stesso dissi alla mia compagna che le conveniva non far fare nulla alla perché non era CP_2 regolarizzata e ciò non si poteva fare, non era una cosa lecita. La si era offerta di fare le pulizie in CP_2 negozio per sdebitarsi, per ringraziamento nei confronti della mia compagna”….Più volte la ha rifiutato di essere CP_2 assunta”.
Il teste dipendente della dall'anno 2018 Per_2 Parte_1 per circa un anno o un anno e mezzo, ha riferito: “Ho conosciuto la alla Pasticceria. La Controparte_2 vedevo come cliente, la vedevo bere il caffè. Non ricordo con quale frequenza venisse in negozio anche perché io uscivo abbastanza presto dal lavoro ovvero verso le 9.30/10.00.
Spesso, comunque, la vedevo in negozio. Quando finivo il lavoro, a volte, la vedevo che stava lì seduta”… “Io la vedevo che beveva il caffè ma altro non so dire. Non so dire se passasse poi il tempo al bar”.
La teste dipendente della Testimone_3 [...] nel 2017, per circa 6 o 7 mesi con Parte_1 orario 5,00/13,30, ha riferito: “Ad agosto del 2017 ero in pasticceria a lavorare ma il nome non Controparte_2
Pa ho mai sentito nominare e non conosco la sig.ra
[...]
”. CP_2
La teste ha riferito: “Sono sorella di Testimone_4 Pt_1
da parte di mamma. Sono stata dipendente della
[...] con contratti a tempo determinato. Ho Parte_1 fatto anche dei mesi continuativi. Ho iniziato quando avevo 19 anni. Mi sono sempre occupata delle pulizie del laboratorio e ho sempre lavorato circa un'ora e mezzo o due ore al giorno, tutti i giorni dal martedì alla domenica con il lunedì di riposo. Negli anni 2017 e 2018 sono sicura che delle pulizie in laboratorio me ne occupavo io”. “Ho conosciuto la perché veniva in caffetteria, forse Controparte_2
7 l'ho conosciuta qualche anno prima del 2017. Veniva lì perché mia sorella le regalava dei vestiti, delle sigarette. Veniva anche a consumare. Io avevo il numero di cellulare della
, ci sentivamo telefonicamente ogni tanto ma ci CP_2 vedevamo solo al Bar, non ci vedevamo mai al di fuori del Bar.
Non vedevo la in pasticceria tutti i giorni anche CP_2 perché io andavo giù in laboratorio. A me la non ha CP_2 mai detto di versare in gravi difficoltà economiche ma ricordo che mia sorella le ha regalato tante cose. Non so dire se mia sorella le abbia anche dato dei soldi. Tutte le volte che in pasticceria c'era la bevevamo il caffè insieme e la CP_2
, ogni tanto, mangiava anche una pasta. … Non ho mai CP_2 visto la con la scopa davanti alla Parte_6 pasticceria;
ci pensavo io alle pulizie. Ho sentito le ragazze dire alla di non fare quello che stava facendo, CP_2 magari spostava una tazzina e la portava al banco…”.
La teste dipendente della per Testimone_5 Parte_1 un periodo di dieci anni fino a settembre 2023, barista con contratto inizialmente a chiamata e poi con contratto part time di 4 o 6 ore alla settimana, ha riferito: “Ho conosciuto la sig.ra in pasticceria, era una cliente. Ogni CP_2 tanto la vedevo. Si sedeva fuori, si prendeva il caffè e se lo pagava e fumava una sigaretta”; …”…la e la Pt_1 CP_2 si parlavano, si frequentavano in pasticceria ma non so dire se si frequentassero anche fuori. Non so se si siano scambiate il numero di telefono. Che sappia io, la non era CP_2 amica dei dipendenti”…“So che la era senza CP_2 lavoro. L'ho sentita dire che prendeva dei sussidi ma non so dire quale sussidio prendesse nello specifico”. “A volte si sedeva fuori e stava lì anche per un'ora o più”… “Ho visto la
offrirle delle sigarette. Del denaro nulla so”… “Si è Pt_1 vero, ho visto la regalare degli abiti alla Pt_1 CP_2
”…“Si è vero (che, negli 2017, 2018 e 2019, la sig.ra
[...] qualche volta di propria iniziativa ha Controparte_2
8 preso la scopa e si è messa a spazzare nello spazio pubblico antistante i locali della della sig.ra Parte_1 Pt_1
), la vedevo ogni tanto fare ciò”… “Ho sentito la
[...] Pt_1 dire alla di non mettersi a pulire”… .“Ho sentito CP_2 la proporre alla di venire a lavorare in Pt_1 CP_2 pasticceria. Non ho mai visto, però, la lavorare CP_2 in pasticceria”.
La teste dipendente della Testimone_6 [...] in forza di più contratti Parte_1
a tempo determinato nell'anno 2019, lavorando come barista, due ore al giorno e solo nel fine settimana”, ha riferito:
“…Vedevo la che andava giù in Controparte_2 laboratorio. So che la era un'amica di e CP_2 Pt_1 del compagno di questa di nome ”…“Alla L' Tes_2 CP_2 facevo il caffè e questa a volte lo pagava ed a volte no, le veniva offerto”… “Offrivo il caffè alla solo quando la Pt_1 titolare mi diceva di offrirle il caffè. Non potevo decidere io se offrire o meno il caffè alla . CP_2
Alla domanda vero che, negli 2017, 2018 e 2019, la sig.ra qualche volta di propria iniziativa ha Controparte_2 preso la scopa e si è messa a spazzare nello spazio pubblico antistante i locali della Pasticceria della sig.ra Pt_1
la teste ha risposto: “Quello lo facevo io quando
[...]
c'ero”.
La teste dipendente, con contratto part time, Testimone_7 della prima Parte_1 della diffusione del Covid, lavorando 3 ore la mattina, saltuariamente la domenica, ha riferito: “La era CP_2 una cliente della Parte_1
. Non ricordo, però, con quale frequenza la ricorrente
[...] venisse in pasticceria”…“Quando la è venuta presso CP_2 la nel mio Parte_1 orario di lavoro posso dire che la ricorrente l'ho sempre vista pagare la consumazione”.
9 Il teste in data 18/09/2019 ha dichiarato agli Tes_8 ispettori, tra l'altro: “Ho lavorato presso il
[...] in qualità di barista nel periodo dal Parte_7 mese di ott. 2017 al maggio 2018”… “A proposito della foto tessera che mi viene mostrata riconosco la Sig.ra CP_2
in quanto a volte la vedevo lavorare in lavori di
[...] pulizia che in genere faceva fuori dal Bar (scale) e nel laboratorio di pasticceria sito sotto al bar.”. “Non sono in grado di quantificare la durata di dette prestazioni nell'arco della giornata in quanto lei iniziava verso le 11-11,30 (più o meno quando staccavo).” … “Ricordo che c'è stato un periodo durante il quale non è più venuta al lavoro ma che non ricordo con precisione quando è accaduto.”
In giudizio il teste ha riferito: “Riconosco la mia sottoscrizione in calce alla dichiarazione del 18.09.2019 che ho rilasciato agli ispettori presso la mia residenza e che mi viene mostrata. La dichiarazione non è scritta di mio pugno, non è la mia calligrafia. Confermo il contenuto della mia dichiarazione tranne nella parte in cui ricordavo di non aver più visto al lavoro per un periodo. Comunque, se CP_2 all'epoca ho sottoscritto il verbale vorrà dire che era così.
Ricordo che la puliva la scalinata che portava al CP_2 laboratorio”.
La teste dipendente dell'opponente con Testimone_9 mansioni di banconiera per tre mesi nell'anno 2017, febbraio, marzo e aprile, che in data 06/09/2019 ha rilasciato una dichiarazione agli ispettori, ha riferito: “Non ricordo di aver rilasciato agli Ispettori del Lavoro la dichiarazione che mi viene letta e di cui al doc. 7 allegato alla comparsa. La calligrafia della dichiarazione non è la mia. Confermo, comunque, nel contenuto la dichiarazione e confermo che la situazione lavorativa era quella descritta nella dichiarazione. In questo momento non ricordo quale fotografia mi venne mostrata dagli Ispettori. Confermo che vedevo in
10 laboratorio la sig.ra che faceva le pulizie, lavava CP_2 delle pentole. Spesso e volentieri la vedevo che era al lavandino a lavare pentole e/o attrezzi. Il lavandino era nel laboratorio che era sito al piano di sotto rispetto alla pasticceria. La la vedevo poco e niente in pasticceria. Pt_1
La arrivava alla sera per la chiusura del locale. Non Pt_1 ho mai sentito la dare ordini o direttive alla Pt_1
A volte vedevo la in Controparte_2 CP_2 negozio, veniva in negozio a prendere il caffè ma non so dire se pagasse ciò che consumava. Io avevo un contratto a chiamata
e facevo anche tre riposi in una settimana. A volte facevo il turno pomeridiano e mi capitava di vedere la che CP_2 veniva in caffetteria a prendere un caffè ed a volte la trovavo in laboratorio. Non ho mai avuto un bel rapporto con la . Avevo un semplice rapporto di lavoro e non mi Pt_1 interessavo di altro. Ora mi ricordo che avevo un contratto part time e non a chiamata e l'orario di lavoro mi veniva dato di settimana in settimana. Se non ricordo male, la CP_2
è andata via prima di me, non l'ho più vista in pasticceria….”...“Non ho mai visto la dire alla Pt_1
che non potesse fare qualche cosa e non ricordo se CP_2 la ci abbia mai detto di dire alla che non Pt_1 CP_2 poteva fare attività lavorativo in negozio”… ADR: “Vedevo la
alla sera, in orario di chiusura, e la a Pt_1 CP_2 quell'ora non c'era già più in negozio. Non ho mai avuto modo di vedere la e la insieme in negozio”. CP_2 Pt_1 dipendente, per tre/quattro mesi, come pasticcere Parte_3 della società resistente, ha dichiarato agli ispettori: “Sono stato dipendente della ditta Menini B e C dal dicembre 2018 al marzo 2019 con la qualifica di pasticcere.”.. “Conosco la
Sig.ra di cui riconosco la foto Controparte_2 mostratami dagli ispettori poiché l'ho vista al lavoro presso la pasticceria.”…“La stessa si occupava delle pulizie del laboratorio.”… “Quando io finivo il mio turno lasciavo la
11 suddetta L'IC al lavoro.”….“Si occupava delle pulizie non sono a conoscenza di quanto tempo le occorresse a fare le pulizie.”…“Ricordo che la vedevo al lavoro tutti i giorni infatti anche la lavorava tutti i giorni tranne un CP_2 giorno di riposo.”… “La Sig.ra si occupava solo CP_2 delle pulizie del laboratorio.”… “Ricordo che per tutto il mio periodo di occupazione la Sig.ra ha lavorato tranne CP_2 forse per 1 settimana che è rimasta assente per malattia.”.
In giudizio il teste ha riferito: “Non ricordo di aver rilasciato agli Ispettori di lavoro la dichiarazione che mi viene mostrata e di cui all'allegato n. 6 alla memoria. Io iniziavo alle 2.30, 3.00, 3.30 e finivo il turno verso le
11.00, 11.30, 12.00. Preciso che la non la vedevo CP_2 tutti i giorni ma sono a conoscenza del fatto che la
lavorasse tutti i giorni. Tante volte mi è capitato CP_2 di parlare con la quale mi ha riferito che andava CP_2
a pulire il laboratorio. A volte ho visto la o la Pt_1
figlia della , pulire il laboratorio. Persona_3 Pt_1
Vedevo la quando uscivo dal laboratorio dopo le CP_2
12.00. Ricordo che nell'orario in cui io e anch'egli Per_2 pasticcere, uscivamo dal laboratorio, a quell'ora entrava in laboratorio la . Riconosco la mia sottoscrizione in CP_2 calce alla dichiarazione. Delle volte è successo che io abbia visto la iniziare a sistemare le sue cose, iniziava CP_2
a fare le pulizie;
sistemava e puliva i banchi del laboratorio ma non so dire con quali prodotti e con quali modalità lo facesse. In pasticceria non l'ho mai vista lavorare. Non ricordo nulla della malattia della . CP_2
ADR: “Non ho mai visto la dare ordini o direttive alla Pt_1
”… “Io non ho stretto un rapporto di amicizia con la CP_2
e neanche avevo il suo numero di cellulare. La CP_2
L'IC era amica della e sicuramente era amica di Pt_1
e di altri dipendenti di cui non ricordo i Testimone_9 nomi”.
12 III – CONCLUSIONI
La teste che ha lavorato presso la Testimone_9 pasticceria come banconista per tre mesi dal febbraio all'aprile 2019, come già riportato, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e che la situazione lavorativa fosse quella descritta nella dichiarazione.
Quanto ad un'eventuale inattendibilità del teste a Tes_9 causa di un attrito con la datrice di lavoro, la stessa nell'odierno giudizio ha riferito, tra l'altro: “Non ho mai avuto un bel rapporto con la . Avevo un semplice Pt_1 rapporto di lavoro e non mi interessavo di altro.” … “Non avevo un rapporto di confidenza con la , ci si CP_2 salutava e basta.”… “La è una persona molto socievole, Pt_1 andava d'accordo con tutti”.
La teste si è limitata a prendere le distanze sia dalla ricorrente che dalla collega, senza tuttavia manifestare motivi di inimicizia nei confronti di Pt_1
Anche il teste che ha lavorato per parte Parte_3 ricorrente come pasticcere dal dicembre 2018 al marzo 2019, ha visto la fare le pulizie nel laboratorio, anche se CP_2 non tutti i giorni.
Anche il teste barista dall'ottobre 2017 a Tes_8 maggio 2018, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e l'attività di pulizia nel laboratorio e della scalinata che portava al laboratorio, anche se non è stato in grado di indicare l'estensione temporale delle prestazioni della denunciante, avendo orari diversi.
La teste barista per due ore nei fine Testimone_6 settimana, ha visto che andava giù in Controparte_2 laboratorio, locale non certo a libero acceso dei semplici clienti ed ha confermato integralmente il contenuto della dichiarazione rilasciata agli ispettori e quindi la circostanza di averla vista pulire con la scopa le scale che
13 conducevano al laboratorio di pasticceria posto al piano inferiore;
dal verbale materialmente redatto dagli ispettori e sottoscritto dalla lavoratrice si evince che la teste ha lavorato non nel 2019, come riferito in udienza a distanza di anni, ma nel periodo nov. 17 – lug. 18.
Quanto a che non è incapace a CP_2 CP_2 testimoniare ex art. 246 cod. proc (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4651 del 26/02/2009), in giudizio non ha ricordato i periodi di lavoro, ma ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti.
La circostanza che non abbia Controparte_2 esercitato alcuna azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note autorizzate, pare militare nel senso dell'attendibilità della teste, priva di interesse, anche indiretto (precostituirsi la prova per la causa di lavoro), nell'odierno giudizio.
Da rilevare che hanno visto lavorare la oltre i CP_2 testi escussi nell'odierno giudizio, anche altri lavoratori sentiti dagli ispettori: e Testimone_10 Tes_11
(v. all. 9, 11 e 12 fasc. resistente). Testimone_12
A fronte delle deposizioni dei colleghi già intervistati dagli ispettori nell'immediatezza dei fatti, che non hanno alcun interesse in causa e motivo di favorire la predetta, si collocano le testimonianze dei testi indotti da parte ricorrente, che hanno deposto su circostanze non rilevanti o che potrebbero non essere compiutamente informati, sia per la collocazione del laboratorio, sia per la diversità degli orari.
Deve rilevarsi, infatti, che la circostanza che alcuni testi non abbiano visto lavorare la è verosimile, CP_2 considerato che la predetta lavorava soltanto due ore al giorno, all'interno del laboratorio, da sola;
che soltanto occasionalmente è capitato che la stessa scopasse il piazzale
14 antistante il bar;
che i colleghi lavoravano part-time e stavano al bar a servire;
che il convivente della ricorrente lavorava altrove e non aveva comunque motivo di recarsi nel laboratorio sito al piano sottostante la pasticceria.
E' poi da evidenziare che il fatto che la versasse CP_2 in difficoltà economiche, percepisse un sussidio (parrebbe soltanto il reddito di cittadinanza nel 2019), ricevesse talora da piccole regalie (sigarette, vestiti Parte_1 usati, consumazioni) ed eventualmente avesse rifiutato l'assunzione per non perdere il beneficio assistenziale non pare che possano far configurare un mero rapporto a titolo gratuito, non essendo qualche piccolo dono idoneo a vincere la presunzione di onerosità del rapporto di lavoro.
Né rileva che la frequentasse il bar (anche) come CP_2 avventrice, nel tempo libero, considerato che è stato contestato l'orario di sole due ore al giorno.
Ciò che rileva è se la predetta ha lavorato nell'esercizio di parte opponente e se sì in quale/i periodo/i.
La circostanza poi che più volte la o delle dipendenti Pt_1 siano state sentite rimproverare la perché non CP_2 doveva portare le tazzine o i bicchieri dai tavoli al bancone o non doveva pulire il locale, si può spiegare con il fatto che la non era regolarmente assunta e la titolare CP_2 era consapevole dei rischi, ricordatile anche dal compagno brigadiere.
Marcatamente contrastanti ed inconciliabili paiono soltanto le dichiarazioni della teste che ha riferito Testimone_4 dapprima di essersi sempre occupata delle pulizie del laboratorio tutti i giorni dal martedì alla domenica con il lunedì di riposo e poi che era sicura di essersi occupata delle pulizie in laboratorio negli anni 2017 e 2018.
Tuttavia, tale deposizione pare inattendibile, sia perché in contrasto con quella di diversi colleghi, sia considerato che
15 la teste ha vincoli familiari con parte ricorrente: è “sorella di da parte di mamma.” Parte_1
Quanto alla deposizione di questi ha riferito, tra Per_2
l'altro, di finire di lavorare verso le 9.30/10.00, mentre la entrava in laboratorio più tardi, quando CP_2 Pt_3
aveva finito il turno verso le 11.00, 11.30, 12.00 (v.
[...] dep. dichiarazioni rese agli ispettori e Parte_3 confermate in udienza da e comunque per un Tes_8 periodo verso le 11.30 e poi verso le 13,30 (v. dep.
). CP_2
Quanto alla circostanza che diversi testi hanno dichiarato di non ricordare di essere stati intervistati dagli ispettori e non hanno riconosciuto la loro grafia ( Tes_8 Tes_9
e , la stessa pare irrilevante,
[...] Parte_3 considerato che i verbali sono redatti dai pubblici ufficiali e che poi i predetti testi hanno comunque riconosciuto la loro sottoscrizione e/o confermato le dichiarazioni a suo tempo rese o reso dichiarazioni in larga misura similari.
Infine, deve rilevarsi che i testi Testimone_6
e hanno riferito, tra l'altro, Testimone_9 Parte_3 di non aver mai visto la dare ordini e/o direttive alla Pt_1
CP_2
Ciò non esclude la eterodirezione, considerata la semplicità delle mansioni per cui non era necessario ricordare alla predetta ogni momento i compiti assegnati.
Peraltro, le prestazioni non possono essere ricondotte né ad un'attività autonoma, mancandone tutti i presupposti, anche in termini di allegazione, né ad una iniziativa della lavoratrice dovuta a gratitudine, considerato che non vengono in rilievo prestazioni occasionali e vista la macroscopica sproporzione tra l'aiuto dato da (sigarette, vestiti usati, qualche Pt_1 consumazione), di cui non è emersa nemmeno la frequenza, e l'attività prestata dalla lavoratrice.
III – LE SANZIONI. LA CONTINUITA' DEL RAPPORTO
16 Parte resistente ha contestato 3 diversi periodi di lavoro irregolare e ha quindi applicato n. 3 sanzioni.
Parte ricorrente sostiene che deve invece considerarsi, in caso di accertata prestazione non formalizzata, un unico ininterrotto periodo, visto che l'interruzione del rapporto non è riconducibile ad alcun atto scritto, né è stata provata a seguito dell'attività istruttoria testimoniale.
In effetti in giudizio la teste ha dichiarato di CP_2 aver lavorato presso il pubblico esercizio nei due anni precedenti il , senza indicare interruzioni ed alcuni Pt_8 colleghi, che hanno lavorato nei pretesi periodi di interruzione, hanno riferito in ordine all'attività lavorativa svolta dalla senza nulla segnalare. CP_2 ha dichiarato agli ispettori tra l'altro (v. Tes_11 all. 11 fasc. resistente): “Ho lavorato presso il
[...] sito in – Via B. Croce – in Parte_7 CP_1 qualità di barista nel periodo dal febbr. a luglio 2018”…
“Posso affermare che vedevo tutti i giorni la succitata
, che sapevo essere amica della titolare, ma non CP_2 sono in grado di quantificare le sue “prestazioni lavorative”.
Di norma la vedevo verso le ore 12-13.”…“Posso affermare di averla notata verso la fine del mio rapporto di lavoro (nei mesi di mag./giu. o lug.).” agli ispettori ha dichiarato tra l'altro Testimone_12
(v. All. 12): “Sono stata occupata in qualità di barista presso il nel periodo Parte_9 dall'apr. al dicembre 2018.”… “Posso affermare che l'ho sempre vista “pulire le scale” (che portavano al laboratorio di pasticceria, ndr) tutti i giorni (dal maggio a novembre
2018) ad eccezione di alcuni periodi che non veniva al bar, neppure come cliente.”… “Normalmente la vedevo nell'arco di tempo dalle 11-12-13 ma sicuramente non sono in grado di stabilire la durata delle sue prestazioni.”
17 I periodi, a cui si sono riferiti tre colleghi ( Parte_3
e , in cui la non Tes_8 Testimone_12 CP_2 si è recata al bar, neppure come cliente, devono essere considerati, in difetto di risultanze in senso contrario
(licenziamento scritto o dimissioni rese a termini di legge, scadenza del termine etc.), come sospensioni del rapporto (per malattia o sospensione concordata) e non come interruzioni.
Si ricorda che il rapporto lavorativo, instauratosi in via di mero fatto, non può essere risolto in ragione di atti unilaterali non scritti, privi di ogni efficacia giuridica.
Da evidenziare che non si tratta di una questione nuova sollevata soltanto nelle note autorizzate. Infatti, si legge in ricorso a pag. 8: “In particolare, come già individuato sopra, essendo individuato dalla un incipit CP_4 della prestazione in data 1.08.2017, senza alcuna valida interruzione del rapporto, la eventuale omissione di comunicazione è riconducibile solo alla condotta posta in essere in tale episodio, non potendosi rilevare alcuna nuova condizione di violazione sanzionabile per la data del
8.08.2018 e 14.11.2018. In buona sostanza trattasi, in via subordinata, di una sola violazione sanzionabile, con incidenza sull'importo sanzionatorio che deve essere ridotto di 2/3.” E' stato poi chiesto di “annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. 64/2023, anche in modo parziale”. Pertanto, deve essere applicata una sola sanzione
“da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Cont Tenuto conto degli stessi criteri utilizzati da la sanzione deve essere rideterminata in € 12.000,00, oltre a €
42,20 per spese di notifica.
Le spese di causa, ridotte del 20% ex lege, seguono la soccombenza, con compensazione del 30% in ragione della riduzione della sanzione.
18 Deve disporsi la trasmissione degli atti al PM sede in relazione alla deposizione di Testimone_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'importo delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza Ingiunzione n.
64/2023, alla somma di € 12.000,00, oltre a € 42,20 per spese di notifica, confermando per il resto il provvedimento impugnato.
Cont Condanna i ricorrenti a rifondere alla il 70% delle spese di giudizio, che liquida, in tale frazione, in € 3017,28, oltre rimborso spese forfettarie, con compensazione tra le parti del residuo 30%.
MANDA ALLA CANCELLERIA DI TRASMETTERE COPIA DEGLI ATTI AL PM –
SEDE PER QUANTO DI EVENTUALE COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA
DEPOSIZIONE TESTIMONIALE DI . Testimone_4
Massa, 12/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
19
GRAMMAUTA IO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE proc. n. 302 /2023 promossa da:
Parte_1
Avv. BIAGINI DANIELE
MENINI RA
Avv. BIAGINI DANIELE
CONTRO
Controparte_1
Avv.ti GRAMMAUTA IO, TURITTO FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e Parte_1 Pt_1
, legale rappresentante di detta società, presentavano
[...] ricorso al fine di chiedere l' annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione n.
64/2023, anche in modo parziale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un importo pari ad € 34992,00 a titolo di sanzione per aver occupato irregolarmente
[...] dal 1/08/2017 al 15/05/2018; dal 8/08/2018 al CP_2
15/09/2018 e dal 14/11/2018 al 22/03/2019.
Parte ricorrente eccepiva la genericità e indeterminatezza del verbale in quanto mancante delle indicazioni in ordine: alle prestazioni rese e mansioni a cui la sarebbe stata CP_2 addetta, all'inquadramento contrattuale, all'orario di lavoro
2 osservato e violando, in tal modo, l'obbligo di adeguata motivazione di cui all'art. 3 c.
3. della L. 241/90 e sottolineava l'imputabilità all'Ente sanzionatore dell'onere probatorio.
Nel merito la ricorrente sosteneva che la dell'IC era stata non dipendente della società opponente sottoposta alla eterodirezione di quest'ultima, ma esclusivamente avventore abituale del locale e che, in ragione del rapporto di amicizia e di riconoscenza nei confronti della che le Pt_1 offriva caffè e sigarette, qualche volta, di sua esclusiva iniziativa, aveva svolto lavori di pulizia, rifiutando una regolarizzazione del lavoro per non perdere il reddito di cittadinanza e/o altri sussidi che riceveva dal Comune di
Massa.
L' si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 la conferma del provvedimento adottato a seguito di intervento effettuato su richiesta di e sulla Controparte_2 scorta delle informazioni acquisite dalle persone informate sui fatti. Parte resistente contestava le deduzioni dell'opponente sostenendo la legittimità dell'ordinanza opposta, adeguatamente motivata in punto di fatto e diritto, stante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare degli elementi probatori volti a sorreggere l'accertamento.
I – GLI ADDEBITI
A seguito della richiesta di intervento della lavoratrice e della intervista delle persone Controparte_2 informate sui fatti era risultato che il datore di lavoro aveva irregolarmente occupato la predetta, come addetta alle pulizie, per i periodi dal 01/08/2017 al 15/05/2018, dal
08/08/2018 al 30/09/2018 e dal 14/11/2018 al 22/03/2019, seguendo un orario di lavoro che andava dal lunedì alla domenica, senza riposo, per 2 ore al giorno, per un totale di
14 ore settimanali.
3 Quindi è stato contestato a parte ricorrente di aver:
1)irregolarmente occupato la lavoratrice Controparte_2
a partire dal 01/08/2017 e fino al 15/05/2018 (per
[...] complessive 244 giornate lavorative); 2) irregolarmente occupato la lavoratrice a partire dal Controparte_2
08/08/2018 e fino al 30/09/2018 (per complessive 45 giornate lavorative); 3) irregolarmente occupato la lavoratrice a partire dal 14/11/2018 e fino al Controparte_2
22/03/2019 (per complessive 88 giornate lavorative).
Il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato in relazione alla tipologia di infrazione contestata.
Peraltro, nella odierna sede deve valutarsi la sussistenza o meno degli illeciti contestati e non la legittimità del pregresso procedimento amministrativo.
II – LE DICHIARAZIONI AGLI ISPETTORI. LE DEPOSIZIONI
TESTIMONIALI
In data 19/07/2019 dichiarava tra Controparte_2
l'altro:
“Non sono mai stata regolarizzata nei periodi citati nella
R.I. anche se più volte l'avessi richiesto alla Sig.ra Pt_1
.”… “Svolgevo lavori di pulizia del laboratorio quando
[...] il pasticcere di nome … finiva di lavorare.”… “In media Pt_2 lavoravo circa 2 ore e ½ (dalle 11/11,30 alle
13/13,30).”…“Dopo che “ ” è andato via è subentrato Pt_2 Pt_3
… anche lui svolgeva mansioni di pasticcere”.
[...]
In data 07/10/2019 dichiarava tra Controparte_2
l'altro: “nel primo periodo di occupazione dal 1/8/2017 al
15/5/2018 ho sempre lavorato 7 giorni su 7 percependo 450 euro mensili nette”…“nel periodo dal 8/8/18 al 30/9/18 venivo retribuita con 90 euro la settimana, sempre senza riposo.”…“dal 14.11.18 al 22.3.2019 ho lavorato su 6 gg. La settimana e percepivo sempre 90 euro la settimana.”… “Mi hanno sempre retribuito in contanti.”
4 In giudizio ha dichiarato: “ho Controparte_2 lavorato senza regolare contratto di lavoro, per due anni precedenti allo scoppio della pandemia da Covid, nella
che è sita dietro al Tribunale. Parte_1 Controparte_3
Non ricordo però il periodo preciso di lavoro, non ricordo le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro. Leggo però le
Cont date nella risposta dell' alla mia richiesta di intervento”. “Confermo di aver lavorato in pasticceria come addetta alle pulizie del laboratorio… Quando arrivavo trovavo tutti gli attrezzi da pulire (pentole, mestoli, posate, ciotole) e li lavavo a mano con acqua fredda. I prodotti li acquistava la su mia indicazione… Preciso che più volte Pt_1 ho fatto anche tre ore. C'è stato un periodo in cui sono andata a lavorare di mattina verso le 11.30; entravo sempre dopo che il pasticcere era andato via. Non avevo un orario preciso perché dovevo aspettare che il pasticcere andasse via.
Quando è arrivato il pasticcere , ovvero il soggetto che Pt_2 ha testimoniato prima di me, iniziavo a lavorare invece verso le 13.30 perchè lui finiva più tardi del pasticcere precedente. era il compagno della figlia della Per_2 Pt_1
e lavorava insieme ad . La mi prometteva sempre Pt_2 Pt_1 che mi avrebbe assunta regolarmente ma non l'ha mai fatto.
Avevo il numero di cellulare di che oggi ho Parte_3 rivisto fuori dall'aula e che mi ha detto aver cambiato il numero di cellulare. Confermo quanto da me dichiarato agli ispettori in ordine ai compensi percepiti. Sono sempre stata pagata in contanti”….
Il teste - consulente del lavoro della Testimone_1 società ricorrente da quando è nata l'azienda, ha riferito che
“La gli aveva chiesto se potesse assumere regolarmente Pt_1 una persona disagiata, per poterla aiutare, “anche perché la
vuole solo persone in regola. Per quanto a mia Pt_1 conoscenza la non ha mai avuto personale non in Pt_1 regola”.
5 Il teste convivente della da otto Testimone_2 Pt_1 anni, ha riferito: “Sono un brigadiere dei Carabinieri applicato al comando provinciale di Lavoro in borghese CP_1
e non ho orari specifici. Conoscevo da tanti anni la sig.ra
A volte la vedevo seduta a bar che Controparte_2 prendeva un caffè, mangiava una pasta, raccontava le sue vicissitudini familiari e lavorative. Era una ragazza bisognosa, aveva bisogno d'aiuto. Diceva di prendere il sussidio dal Comune. Sono a conoscenza del fatto che la mia compagna le offriva le colazioni, a volte le regalava dei vestiti. Una volta, in occasione del compleanno della
IC, la ricorrente le ha fatto trovare una tortina con CP_2 la candela. Confermo il periodo in cui ciò è avvenuto ovvero gli anni 2017, 2018 e 2019”.
Il teste ha confermato che tra la Controparte_2
ed il personale dipendente del bar si era instaurato un Pt_1 rapporto di amicizia.
Il teste ha riferito che la diceva di prendere un CP_2 sussidio dal Comune;
che “la pasticceria era il punto di riferimento della , la vedevo spessissimo seduta lì CP_2 in quanto non sapeva dove andare”; che era stato personalmente presente quando la mia compagna, in alcune occasioni, ha regalato alla ed anche piccole Parte_4 somme, come cinque euro, per fare benzina alla macchina;
che alla predetta venivano anche offerte consumazioni al bar.
In ordine alla situazione lavorativa, il teste ha riferito:
“Si è vero, a volte mi sono trovato in pasticceria ed ho visto la che voleva fare delle pulizie ma la mia compagna CP_2 le diceva di non farlo in quanto, trattandosi di locale pubblico, avrebbe dovuto regolarizzarla. Infatti, ricordo che, almeno in due circostanze in mia presenza, la mia compagna disse alla che se avesse voluto fare le pulizie del CP_2 negozio, avrebbe dovuto chiamare il consulente per farle
l'assunzione. La non voleva essere assunta perché CP_2
6 in quel caso avrebbe perso il sussidio del Comune. Voleva lavorare in nero. Io stesso dissi alla mia compagna che le conveniva non far fare nulla alla perché non era CP_2 regolarizzata e ciò non si poteva fare, non era una cosa lecita. La si era offerta di fare le pulizie in CP_2 negozio per sdebitarsi, per ringraziamento nei confronti della mia compagna”….Più volte la ha rifiutato di essere CP_2 assunta”.
Il teste dipendente della dall'anno 2018 Per_2 Parte_1 per circa un anno o un anno e mezzo, ha riferito: “Ho conosciuto la alla Pasticceria. La Controparte_2 vedevo come cliente, la vedevo bere il caffè. Non ricordo con quale frequenza venisse in negozio anche perché io uscivo abbastanza presto dal lavoro ovvero verso le 9.30/10.00.
Spesso, comunque, la vedevo in negozio. Quando finivo il lavoro, a volte, la vedevo che stava lì seduta”… “Io la vedevo che beveva il caffè ma altro non so dire. Non so dire se passasse poi il tempo al bar”.
La teste dipendente della Testimone_3 [...] nel 2017, per circa 6 o 7 mesi con Parte_1 orario 5,00/13,30, ha riferito: “Ad agosto del 2017 ero in pasticceria a lavorare ma il nome non Controparte_2
Pa ho mai sentito nominare e non conosco la sig.ra
[...]
”. CP_2
La teste ha riferito: “Sono sorella di Testimone_4 Pt_1
da parte di mamma. Sono stata dipendente della
[...] con contratti a tempo determinato. Ho Parte_1 fatto anche dei mesi continuativi. Ho iniziato quando avevo 19 anni. Mi sono sempre occupata delle pulizie del laboratorio e ho sempre lavorato circa un'ora e mezzo o due ore al giorno, tutti i giorni dal martedì alla domenica con il lunedì di riposo. Negli anni 2017 e 2018 sono sicura che delle pulizie in laboratorio me ne occupavo io”. “Ho conosciuto la perché veniva in caffetteria, forse Controparte_2
7 l'ho conosciuta qualche anno prima del 2017. Veniva lì perché mia sorella le regalava dei vestiti, delle sigarette. Veniva anche a consumare. Io avevo il numero di cellulare della
, ci sentivamo telefonicamente ogni tanto ma ci CP_2 vedevamo solo al Bar, non ci vedevamo mai al di fuori del Bar.
Non vedevo la in pasticceria tutti i giorni anche CP_2 perché io andavo giù in laboratorio. A me la non ha CP_2 mai detto di versare in gravi difficoltà economiche ma ricordo che mia sorella le ha regalato tante cose. Non so dire se mia sorella le abbia anche dato dei soldi. Tutte le volte che in pasticceria c'era la bevevamo il caffè insieme e la CP_2
, ogni tanto, mangiava anche una pasta. … Non ho mai CP_2 visto la con la scopa davanti alla Parte_6 pasticceria;
ci pensavo io alle pulizie. Ho sentito le ragazze dire alla di non fare quello che stava facendo, CP_2 magari spostava una tazzina e la portava al banco…”.
La teste dipendente della per Testimone_5 Parte_1 un periodo di dieci anni fino a settembre 2023, barista con contratto inizialmente a chiamata e poi con contratto part time di 4 o 6 ore alla settimana, ha riferito: “Ho conosciuto la sig.ra in pasticceria, era una cliente. Ogni CP_2 tanto la vedevo. Si sedeva fuori, si prendeva il caffè e se lo pagava e fumava una sigaretta”; …”…la e la Pt_1 CP_2 si parlavano, si frequentavano in pasticceria ma non so dire se si frequentassero anche fuori. Non so se si siano scambiate il numero di telefono. Che sappia io, la non era CP_2 amica dei dipendenti”…“So che la era senza CP_2 lavoro. L'ho sentita dire che prendeva dei sussidi ma non so dire quale sussidio prendesse nello specifico”. “A volte si sedeva fuori e stava lì anche per un'ora o più”… “Ho visto la
offrirle delle sigarette. Del denaro nulla so”… “Si è Pt_1 vero, ho visto la regalare degli abiti alla Pt_1 CP_2
”…“Si è vero (che, negli 2017, 2018 e 2019, la sig.ra
[...] qualche volta di propria iniziativa ha Controparte_2
8 preso la scopa e si è messa a spazzare nello spazio pubblico antistante i locali della della sig.ra Parte_1 Pt_1
), la vedevo ogni tanto fare ciò”… “Ho sentito la
[...] Pt_1 dire alla di non mettersi a pulire”… .“Ho sentito CP_2 la proporre alla di venire a lavorare in Pt_1 CP_2 pasticceria. Non ho mai visto, però, la lavorare CP_2 in pasticceria”.
La teste dipendente della Testimone_6 [...] in forza di più contratti Parte_1
a tempo determinato nell'anno 2019, lavorando come barista, due ore al giorno e solo nel fine settimana”, ha riferito:
“…Vedevo la che andava giù in Controparte_2 laboratorio. So che la era un'amica di e CP_2 Pt_1 del compagno di questa di nome ”…“Alla L' Tes_2 CP_2 facevo il caffè e questa a volte lo pagava ed a volte no, le veniva offerto”… “Offrivo il caffè alla solo quando la Pt_1 titolare mi diceva di offrirle il caffè. Non potevo decidere io se offrire o meno il caffè alla . CP_2
Alla domanda vero che, negli 2017, 2018 e 2019, la sig.ra qualche volta di propria iniziativa ha Controparte_2 preso la scopa e si è messa a spazzare nello spazio pubblico antistante i locali della Pasticceria della sig.ra Pt_1
la teste ha risposto: “Quello lo facevo io quando
[...]
c'ero”.
La teste dipendente, con contratto part time, Testimone_7 della prima Parte_1 della diffusione del Covid, lavorando 3 ore la mattina, saltuariamente la domenica, ha riferito: “La era CP_2 una cliente della Parte_1
. Non ricordo, però, con quale frequenza la ricorrente
[...] venisse in pasticceria”…“Quando la è venuta presso CP_2 la nel mio Parte_1 orario di lavoro posso dire che la ricorrente l'ho sempre vista pagare la consumazione”.
9 Il teste in data 18/09/2019 ha dichiarato agli Tes_8 ispettori, tra l'altro: “Ho lavorato presso il
[...] in qualità di barista nel periodo dal Parte_7 mese di ott. 2017 al maggio 2018”… “A proposito della foto tessera che mi viene mostrata riconosco la Sig.ra CP_2
in quanto a volte la vedevo lavorare in lavori di
[...] pulizia che in genere faceva fuori dal Bar (scale) e nel laboratorio di pasticceria sito sotto al bar.”. “Non sono in grado di quantificare la durata di dette prestazioni nell'arco della giornata in quanto lei iniziava verso le 11-11,30 (più o meno quando staccavo).” … “Ricordo che c'è stato un periodo durante il quale non è più venuta al lavoro ma che non ricordo con precisione quando è accaduto.”
In giudizio il teste ha riferito: “Riconosco la mia sottoscrizione in calce alla dichiarazione del 18.09.2019 che ho rilasciato agli ispettori presso la mia residenza e che mi viene mostrata. La dichiarazione non è scritta di mio pugno, non è la mia calligrafia. Confermo il contenuto della mia dichiarazione tranne nella parte in cui ricordavo di non aver più visto al lavoro per un periodo. Comunque, se CP_2 all'epoca ho sottoscritto il verbale vorrà dire che era così.
Ricordo che la puliva la scalinata che portava al CP_2 laboratorio”.
La teste dipendente dell'opponente con Testimone_9 mansioni di banconiera per tre mesi nell'anno 2017, febbraio, marzo e aprile, che in data 06/09/2019 ha rilasciato una dichiarazione agli ispettori, ha riferito: “Non ricordo di aver rilasciato agli Ispettori del Lavoro la dichiarazione che mi viene letta e di cui al doc. 7 allegato alla comparsa. La calligrafia della dichiarazione non è la mia. Confermo, comunque, nel contenuto la dichiarazione e confermo che la situazione lavorativa era quella descritta nella dichiarazione. In questo momento non ricordo quale fotografia mi venne mostrata dagli Ispettori. Confermo che vedevo in
10 laboratorio la sig.ra che faceva le pulizie, lavava CP_2 delle pentole. Spesso e volentieri la vedevo che era al lavandino a lavare pentole e/o attrezzi. Il lavandino era nel laboratorio che era sito al piano di sotto rispetto alla pasticceria. La la vedevo poco e niente in pasticceria. Pt_1
La arrivava alla sera per la chiusura del locale. Non Pt_1 ho mai sentito la dare ordini o direttive alla Pt_1
A volte vedevo la in Controparte_2 CP_2 negozio, veniva in negozio a prendere il caffè ma non so dire se pagasse ciò che consumava. Io avevo un contratto a chiamata
e facevo anche tre riposi in una settimana. A volte facevo il turno pomeridiano e mi capitava di vedere la che CP_2 veniva in caffetteria a prendere un caffè ed a volte la trovavo in laboratorio. Non ho mai avuto un bel rapporto con la . Avevo un semplice rapporto di lavoro e non mi Pt_1 interessavo di altro. Ora mi ricordo che avevo un contratto part time e non a chiamata e l'orario di lavoro mi veniva dato di settimana in settimana. Se non ricordo male, la CP_2
è andata via prima di me, non l'ho più vista in pasticceria….”...“Non ho mai visto la dire alla Pt_1
che non potesse fare qualche cosa e non ricordo se CP_2 la ci abbia mai detto di dire alla che non Pt_1 CP_2 poteva fare attività lavorativo in negozio”… ADR: “Vedevo la
alla sera, in orario di chiusura, e la a Pt_1 CP_2 quell'ora non c'era già più in negozio. Non ho mai avuto modo di vedere la e la insieme in negozio”. CP_2 Pt_1 dipendente, per tre/quattro mesi, come pasticcere Parte_3 della società resistente, ha dichiarato agli ispettori: “Sono stato dipendente della ditta Menini B e C dal dicembre 2018 al marzo 2019 con la qualifica di pasticcere.”.. “Conosco la
Sig.ra di cui riconosco la foto Controparte_2 mostratami dagli ispettori poiché l'ho vista al lavoro presso la pasticceria.”…“La stessa si occupava delle pulizie del laboratorio.”… “Quando io finivo il mio turno lasciavo la
11 suddetta L'IC al lavoro.”….“Si occupava delle pulizie non sono a conoscenza di quanto tempo le occorresse a fare le pulizie.”…“Ricordo che la vedevo al lavoro tutti i giorni infatti anche la lavorava tutti i giorni tranne un CP_2 giorno di riposo.”… “La Sig.ra si occupava solo CP_2 delle pulizie del laboratorio.”… “Ricordo che per tutto il mio periodo di occupazione la Sig.ra ha lavorato tranne CP_2 forse per 1 settimana che è rimasta assente per malattia.”.
In giudizio il teste ha riferito: “Non ricordo di aver rilasciato agli Ispettori di lavoro la dichiarazione che mi viene mostrata e di cui all'allegato n. 6 alla memoria. Io iniziavo alle 2.30, 3.00, 3.30 e finivo il turno verso le
11.00, 11.30, 12.00. Preciso che la non la vedevo CP_2 tutti i giorni ma sono a conoscenza del fatto che la
lavorasse tutti i giorni. Tante volte mi è capitato CP_2 di parlare con la quale mi ha riferito che andava CP_2
a pulire il laboratorio. A volte ho visto la o la Pt_1
figlia della , pulire il laboratorio. Persona_3 Pt_1
Vedevo la quando uscivo dal laboratorio dopo le CP_2
12.00. Ricordo che nell'orario in cui io e anch'egli Per_2 pasticcere, uscivamo dal laboratorio, a quell'ora entrava in laboratorio la . Riconosco la mia sottoscrizione in CP_2 calce alla dichiarazione. Delle volte è successo che io abbia visto la iniziare a sistemare le sue cose, iniziava CP_2
a fare le pulizie;
sistemava e puliva i banchi del laboratorio ma non so dire con quali prodotti e con quali modalità lo facesse. In pasticceria non l'ho mai vista lavorare. Non ricordo nulla della malattia della . CP_2
ADR: “Non ho mai visto la dare ordini o direttive alla Pt_1
”… “Io non ho stretto un rapporto di amicizia con la CP_2
e neanche avevo il suo numero di cellulare. La CP_2
L'IC era amica della e sicuramente era amica di Pt_1
e di altri dipendenti di cui non ricordo i Testimone_9 nomi”.
12 III – CONCLUSIONI
La teste che ha lavorato presso la Testimone_9 pasticceria come banconista per tre mesi dal febbraio all'aprile 2019, come già riportato, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e che la situazione lavorativa fosse quella descritta nella dichiarazione.
Quanto ad un'eventuale inattendibilità del teste a Tes_9 causa di un attrito con la datrice di lavoro, la stessa nell'odierno giudizio ha riferito, tra l'altro: “Non ho mai avuto un bel rapporto con la . Avevo un semplice Pt_1 rapporto di lavoro e non mi interessavo di altro.” … “Non avevo un rapporto di confidenza con la , ci si CP_2 salutava e basta.”… “La è una persona molto socievole, Pt_1 andava d'accordo con tutti”.
La teste si è limitata a prendere le distanze sia dalla ricorrente che dalla collega, senza tuttavia manifestare motivi di inimicizia nei confronti di Pt_1
Anche il teste che ha lavorato per parte Parte_3 ricorrente come pasticcere dal dicembre 2018 al marzo 2019, ha visto la fare le pulizie nel laboratorio, anche se CP_2 non tutti i giorni.
Anche il teste barista dall'ottobre 2017 a Tes_8 maggio 2018, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e l'attività di pulizia nel laboratorio e della scalinata che portava al laboratorio, anche se non è stato in grado di indicare l'estensione temporale delle prestazioni della denunciante, avendo orari diversi.
La teste barista per due ore nei fine Testimone_6 settimana, ha visto che andava giù in Controparte_2 laboratorio, locale non certo a libero acceso dei semplici clienti ed ha confermato integralmente il contenuto della dichiarazione rilasciata agli ispettori e quindi la circostanza di averla vista pulire con la scopa le scale che
13 conducevano al laboratorio di pasticceria posto al piano inferiore;
dal verbale materialmente redatto dagli ispettori e sottoscritto dalla lavoratrice si evince che la teste ha lavorato non nel 2019, come riferito in udienza a distanza di anni, ma nel periodo nov. 17 – lug. 18.
Quanto a che non è incapace a CP_2 CP_2 testimoniare ex art. 246 cod. proc (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4651 del 26/02/2009), in giudizio non ha ricordato i periodi di lavoro, ma ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti.
La circostanza che non abbia Controparte_2 esercitato alcuna azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note autorizzate, pare militare nel senso dell'attendibilità della teste, priva di interesse, anche indiretto (precostituirsi la prova per la causa di lavoro), nell'odierno giudizio.
Da rilevare che hanno visto lavorare la oltre i CP_2 testi escussi nell'odierno giudizio, anche altri lavoratori sentiti dagli ispettori: e Testimone_10 Tes_11
(v. all. 9, 11 e 12 fasc. resistente). Testimone_12
A fronte delle deposizioni dei colleghi già intervistati dagli ispettori nell'immediatezza dei fatti, che non hanno alcun interesse in causa e motivo di favorire la predetta, si collocano le testimonianze dei testi indotti da parte ricorrente, che hanno deposto su circostanze non rilevanti o che potrebbero non essere compiutamente informati, sia per la collocazione del laboratorio, sia per la diversità degli orari.
Deve rilevarsi, infatti, che la circostanza che alcuni testi non abbiano visto lavorare la è verosimile, CP_2 considerato che la predetta lavorava soltanto due ore al giorno, all'interno del laboratorio, da sola;
che soltanto occasionalmente è capitato che la stessa scopasse il piazzale
14 antistante il bar;
che i colleghi lavoravano part-time e stavano al bar a servire;
che il convivente della ricorrente lavorava altrove e non aveva comunque motivo di recarsi nel laboratorio sito al piano sottostante la pasticceria.
E' poi da evidenziare che il fatto che la versasse CP_2 in difficoltà economiche, percepisse un sussidio (parrebbe soltanto il reddito di cittadinanza nel 2019), ricevesse talora da piccole regalie (sigarette, vestiti Parte_1 usati, consumazioni) ed eventualmente avesse rifiutato l'assunzione per non perdere il beneficio assistenziale non pare che possano far configurare un mero rapporto a titolo gratuito, non essendo qualche piccolo dono idoneo a vincere la presunzione di onerosità del rapporto di lavoro.
Né rileva che la frequentasse il bar (anche) come CP_2 avventrice, nel tempo libero, considerato che è stato contestato l'orario di sole due ore al giorno.
Ciò che rileva è se la predetta ha lavorato nell'esercizio di parte opponente e se sì in quale/i periodo/i.
La circostanza poi che più volte la o delle dipendenti Pt_1 siano state sentite rimproverare la perché non CP_2 doveva portare le tazzine o i bicchieri dai tavoli al bancone o non doveva pulire il locale, si può spiegare con il fatto che la non era regolarmente assunta e la titolare CP_2 era consapevole dei rischi, ricordatile anche dal compagno brigadiere.
Marcatamente contrastanti ed inconciliabili paiono soltanto le dichiarazioni della teste che ha riferito Testimone_4 dapprima di essersi sempre occupata delle pulizie del laboratorio tutti i giorni dal martedì alla domenica con il lunedì di riposo e poi che era sicura di essersi occupata delle pulizie in laboratorio negli anni 2017 e 2018.
Tuttavia, tale deposizione pare inattendibile, sia perché in contrasto con quella di diversi colleghi, sia considerato che
15 la teste ha vincoli familiari con parte ricorrente: è “sorella di da parte di mamma.” Parte_1
Quanto alla deposizione di questi ha riferito, tra Per_2
l'altro, di finire di lavorare verso le 9.30/10.00, mentre la entrava in laboratorio più tardi, quando CP_2 Pt_3
aveva finito il turno verso le 11.00, 11.30, 12.00 (v.
[...] dep. dichiarazioni rese agli ispettori e Parte_3 confermate in udienza da e comunque per un Tes_8 periodo verso le 11.30 e poi verso le 13,30 (v. dep.
). CP_2
Quanto alla circostanza che diversi testi hanno dichiarato di non ricordare di essere stati intervistati dagli ispettori e non hanno riconosciuto la loro grafia ( Tes_8 Tes_9
e , la stessa pare irrilevante,
[...] Parte_3 considerato che i verbali sono redatti dai pubblici ufficiali e che poi i predetti testi hanno comunque riconosciuto la loro sottoscrizione e/o confermato le dichiarazioni a suo tempo rese o reso dichiarazioni in larga misura similari.
Infine, deve rilevarsi che i testi Testimone_6
e hanno riferito, tra l'altro, Testimone_9 Parte_3 di non aver mai visto la dare ordini e/o direttive alla Pt_1
CP_2
Ciò non esclude la eterodirezione, considerata la semplicità delle mansioni per cui non era necessario ricordare alla predetta ogni momento i compiti assegnati.
Peraltro, le prestazioni non possono essere ricondotte né ad un'attività autonoma, mancandone tutti i presupposti, anche in termini di allegazione, né ad una iniziativa della lavoratrice dovuta a gratitudine, considerato che non vengono in rilievo prestazioni occasionali e vista la macroscopica sproporzione tra l'aiuto dato da (sigarette, vestiti usati, qualche Pt_1 consumazione), di cui non è emersa nemmeno la frequenza, e l'attività prestata dalla lavoratrice.
III – LE SANZIONI. LA CONTINUITA' DEL RAPPORTO
16 Parte resistente ha contestato 3 diversi periodi di lavoro irregolare e ha quindi applicato n. 3 sanzioni.
Parte ricorrente sostiene che deve invece considerarsi, in caso di accertata prestazione non formalizzata, un unico ininterrotto periodo, visto che l'interruzione del rapporto non è riconducibile ad alcun atto scritto, né è stata provata a seguito dell'attività istruttoria testimoniale.
In effetti in giudizio la teste ha dichiarato di CP_2 aver lavorato presso il pubblico esercizio nei due anni precedenti il , senza indicare interruzioni ed alcuni Pt_8 colleghi, che hanno lavorato nei pretesi periodi di interruzione, hanno riferito in ordine all'attività lavorativa svolta dalla senza nulla segnalare. CP_2 ha dichiarato agli ispettori tra l'altro (v. Tes_11 all. 11 fasc. resistente): “Ho lavorato presso il
[...] sito in – Via B. Croce – in Parte_7 CP_1 qualità di barista nel periodo dal febbr. a luglio 2018”…
“Posso affermare che vedevo tutti i giorni la succitata
, che sapevo essere amica della titolare, ma non CP_2 sono in grado di quantificare le sue “prestazioni lavorative”.
Di norma la vedevo verso le ore 12-13.”…“Posso affermare di averla notata verso la fine del mio rapporto di lavoro (nei mesi di mag./giu. o lug.).” agli ispettori ha dichiarato tra l'altro Testimone_12
(v. All. 12): “Sono stata occupata in qualità di barista presso il nel periodo Parte_9 dall'apr. al dicembre 2018.”… “Posso affermare che l'ho sempre vista “pulire le scale” (che portavano al laboratorio di pasticceria, ndr) tutti i giorni (dal maggio a novembre
2018) ad eccezione di alcuni periodi che non veniva al bar, neppure come cliente.”… “Normalmente la vedevo nell'arco di tempo dalle 11-12-13 ma sicuramente non sono in grado di stabilire la durata delle sue prestazioni.”
17 I periodi, a cui si sono riferiti tre colleghi ( Parte_3
e , in cui la non Tes_8 Testimone_12 CP_2 si è recata al bar, neppure come cliente, devono essere considerati, in difetto di risultanze in senso contrario
(licenziamento scritto o dimissioni rese a termini di legge, scadenza del termine etc.), come sospensioni del rapporto (per malattia o sospensione concordata) e non come interruzioni.
Si ricorda che il rapporto lavorativo, instauratosi in via di mero fatto, non può essere risolto in ragione di atti unilaterali non scritti, privi di ogni efficacia giuridica.
Da evidenziare che non si tratta di una questione nuova sollevata soltanto nelle note autorizzate. Infatti, si legge in ricorso a pag. 8: “In particolare, come già individuato sopra, essendo individuato dalla un incipit CP_4 della prestazione in data 1.08.2017, senza alcuna valida interruzione del rapporto, la eventuale omissione di comunicazione è riconducibile solo alla condotta posta in essere in tale episodio, non potendosi rilevare alcuna nuova condizione di violazione sanzionabile per la data del
8.08.2018 e 14.11.2018. In buona sostanza trattasi, in via subordinata, di una sola violazione sanzionabile, con incidenza sull'importo sanzionatorio che deve essere ridotto di 2/3.” E' stato poi chiesto di “annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. 64/2023, anche in modo parziale”. Pertanto, deve essere applicata una sola sanzione
“da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Cont Tenuto conto degli stessi criteri utilizzati da la sanzione deve essere rideterminata in € 12.000,00, oltre a €
42,20 per spese di notifica.
Le spese di causa, ridotte del 20% ex lege, seguono la soccombenza, con compensazione del 30% in ragione della riduzione della sanzione.
18 Deve disporsi la trasmissione degli atti al PM sede in relazione alla deposizione di Testimone_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'importo delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza Ingiunzione n.
64/2023, alla somma di € 12.000,00, oltre a € 42,20 per spese di notifica, confermando per il resto il provvedimento impugnato.
Cont Condanna i ricorrenti a rifondere alla il 70% delle spese di giudizio, che liquida, in tale frazione, in € 3017,28, oltre rimborso spese forfettarie, con compensazione tra le parti del residuo 30%.
MANDA ALLA CANCELLERIA DI TRASMETTERE COPIA DEGLI ATTI AL PM –
SEDE PER QUANTO DI EVENTUALE COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA
DEPOSIZIONE TESTIMONIALE DI . Testimone_4
Massa, 12/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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