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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (EX IX) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17174 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione delle parti tenutasi all'odierna udienza, tra in persona del legale Rapp.te p.t. (partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Morganti
ATTRICE
( , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale Rapp.te p.t. (C.F. e P. IVA ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia;
P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: TITOLI DI CREDITO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10.4.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, riportandosi a quelle formulate nei propri atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/02/2019, la ha evocato in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. In via principale accertare e dichiarare che i seguenti assegni emessi da Controparte_3
[...]
[..
[...] in adempimento dell'incarico affidato dalle al fine di liquidare i danni
[...] Pt_1
provocati dai sinistri e precisamente:
a) l'assegno di traenza n. 01069249060 intestato a , dell'importo di Persona_1
€1.200,00,
b) l'assegno di traenza n. 2400693489 intestato a dell'importo di € Persona_2
2.610,00,
c) l'assegno di traenza n. 2401108586 intestato a dell'importo di € Persona_3
2.835,24 sono stati negoziati presso vari sportelli della Controparte_1
ed incassati da soggetti diversi dal legittimo beneficiario come meglio
[...]
specificato in narrativa;
2. sempre in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della anche ai sensi dell'art. 43 Controparte_1 del R.D. n. 1736/1933 nel pagamento dei richiamati assegni e, per l'effetto, condannare la stessa, al pagamento dell'importo di € 6.645,24 in favore di Pt_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224, Parte_1 secondo comma, cod. civ. a far tempo dalla data dell'effettivo pagamento od alla maggiore e minore somma che risulterà di giustizia al termine dell'espletamento dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese e competenze.
2. A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:
3. La società istante, in virtù di una convenzione stipulata con varie banche, tra cui la Banca
Intesa, ed avente ad oggetto il servizio di liquidazione sinistri mediante pagamento ai danneggiati di assegni bancari non trasferibili, con firma del beneficiario per traenza e quietanza, tra il 2008 ed il 2012, su incarico della Compagnia, emetteva n. 3 assegni bancari e precisamente:
a) l'assegno di traenza n. 01069249060 emesso in data 10 ottobre 2008 intestato a dell'importo di € 1.200,00; Persona_1
b) l'assegno di traenza n. 2400693489 emesso in data 4 giugno 2010 intestato a Per_2 ell'importo di € 2.610,00;
[...]
c) l'assegno di traenza n. 2401108586 emesso in data 2 dicembre 2010 intestato a dell'importo di € 2.835,24; Persona_3
4. da verifiche effettuate a seguito di segnalazioni dei legittimi beneficiari, la società attrice riscontrava come, effettivamente, i legittimi beneficiari non avessero mai incassato gli assegni in parola, i quali, peraltro, in seguito, erano stati incassati da soggetti non legittimati;
2 5. in particolare, l'assegno di traenza n. 01069249060 intestato a risultava Persona_1
incassato presso lo sportello della Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 16 di Roma da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, soggetto sconosciuto alla Compagnia, il sig.
(doc. 1); l'assegno di traenza n. 2400693489 intestato a Persona_4 Per_2
risultava essere stato negoziato in data 18 giugno 2010 presso lo sportello della
[...]
filiale di Via Vittor Pisani di Milano ed incassato da un Controparte_1
soggetto diverso dal legittimo beneficiario, soggetto sconosciuto alla Compagnia, la sig.
(doc. 2); l'assegno di traenza n. 2401108586 intestato a Persona_5 Persona_3
risultava essere stato negoziato in data 27 dicembre 2010 presso lo sportello della
[...]
filiale di Casoria ed incassato da un soggetto diverso dal legittimo Controparte_1
beneficiario, soggetto sconosciuto alla Compagnia, sig. di PO (doc. 3); Per_6
6. su richiesta dei legittimi intestatari dei titoli, l'attrice era stata costretta ad ordinare al proprio
Istituto di credito di reiterare i pagamenti, conseguentemente, in favore del sig. Per_1
, in data 14 gennaio 2011, veniva emesso un nuovo assegno recante l'importo di €.
[...]
1.700,00 comprensivo di interessi legali e spese, nonché la somma di € 500,00 a titolo di spese legali;
in favore di era costretta ad emettere in data 23 marzo 2011 un Persona_2 nuovo assegno pari ad €. 2.984,40 comprensivo di interessi legali e spese, nonché la somma di € 500,00 a titolo di spese legali;
in favore di era costretta ad emettere Persona_3 in data 03 febbraio 2011 un nuovo assegno pari ad €. 2.953,80 comprensivo di interessi legali e spese, nonché la somma di € 500,00 a titolo di spese legali.
7. Tanto esposto in punto di fatto, deduceva parte attrice in punto di diritto la responsabilità in capo alla ai sensi dell'art. 43, L. assegno e artt. 1218 e Controparte_1
1176 c.c., per aver negoziato i titoli in favore di soggetti diversi rispetto ai reali beneficiari e per non aver adottato la diligenza qualificata richiesta al c.d. “accorto banchiere”.
8. Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed argomentato, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
9. A tal fine eccepiva:
1) l'assenza di responsabilità da parte dei funzionari incaricati, i quali si sarebbero attenuti ai prescritti controlli di rito, identificando i soggetti in possesso dei titoli portati all'incasso senza alcun segno di evidente anomalia e verificando la correttezza formale dei documenti dei prenditori;
3 2) la responsabilità di nella causazione del danno per Parte_1
avere la stessa inviato i titoli con posta ordinaria, ossia con un sistema di corrispondenza notoriamente non sicuro ed esposto ad un elevato rischio di sottrazione dei plichi.
10. All'udienza del 07/11/2019, il procuratore della depositava in originale gli assegni nn.
1069249060 di Euro 1.200,00 euro recante l'intestazione a e Persona_4
l'assegno n. 2400693489 di Euro 2.610,00 euro recante l'intestazione a R_
, rappresentando di non essere in possesso del terzo assegno intestato a
[...] [...]
e negoziato dal sig. all'esito, il Giudice, su richiesta di PE Persona_7 entrambi i procuratori, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e rinviava per il prosieguo all'udienza del 04/11/2020.
11. Quindi la causa, dopo vari rinvii, era rinviata per la discussione orale all'odierna udienza.
12. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte:
13. Al fine dell'inquadramento sistematico della responsabilità della banca che ha pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa da quella cartolarmente legittimata come prenditore, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale tracciato nella pronuncia delle
SS. UU. N. 14712/2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
a) Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e 12478/2018 risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso
4 risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133; Cass. civ., sez. I,
9 febbraio 1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez. I,
25 agosto 2006, n. 18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez.
III, 10 novembre 2010, n. 22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3405; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777;
Cass. civ., sez. VI-3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176,
1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n. 3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888) hanno affermato, pertanto, il seguente principio: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le
è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
b) In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
c) Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui
5 all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d. Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
d) In tal modo, la funzione assolta dall'art. 43, comma 2, L.A. viene a consistere nell'impedire la circolazione del titolo, predisponendo “una sanzione di responsabilità cartolare, il cui presupposto risiede nella circostanza che non si è pagato ad un soggetto legittimato come prenditore del titolo” e si pone, pertanto, su un piano differente rispetto alla responsabilità civile collegata all'errore nell'identificazione dell'effettivo prenditore.
e) Dunque, la responsabilità risarcitoria della banca, nel caso di pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetto diverso da colui che appare cartolarmente legittimato, non può discendere oggettivamente dall'art. 43, secondo comma, legge assegno, ma rimane collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore del titolo o al colpevole mancato riconoscimento dell'alterazione dello stesso, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze.
6 f) Nella delineata prospettiva della diligenza richiesta alla banca negoziatrice dei titoli,
la S.C. ha più volte affermato che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
g) Il Giudice di merito deve, pertanto, verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o -piuttosto – se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass., 1377/2016; cfr. Cass. 6524/2000; 15066/2005; 20292/2011;
6513/2014).
h) Dunque, la banca negoziatrice non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né i suoi dipendenti debbono avere una particolare competenza in grafologia, in quanto sussiste la diligenza della banca trattaria allorquando riscontra la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista e la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ad un esame attento, benché a vista, del titolo (Cass., n. 12761/1993).
i) Ciò posto, quello dedotto nel presente giudizio non rientra tra i casi nei quali la responsabilità della banca convenuta va ricondotta all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 43, secondo comma, L. Assegno.
14. Si tratta, invece, di un caso nel quale la responsabilità deve essere valutata alla stregua dell'uso concreto della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c.
15. Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno
(circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti da SS. UU. N. 13533/2001, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla stessa banca negoziatrice provare,
7 ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza e dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c.
16. Sicché l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, della in CP_4
relazione al colpevole mancato riconoscimento della contraffazione del titolo e della sostituzione del nome del beneficiario originario con quello del soggetto che ha presentato all'incasso gli assegni nn. 01069249060, 2400693489 e 2401108586.
17. La misura della diligenza richiesta alla banca negoziatrice, in caso di falsificazione del titolo, necessita di “un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (Cass., 1377/2016; Cass., 6513/2014;
Cass., 20292/2011; Cass., 15066/2005; Cass. 6524/2000).
18. Al riguardo, va osservato che, sebbene ai fini della corretta identificazione del presentatore del titolo l'obbligo di diligenza e di protezione a carico della banca negoziatrice non possa essere spinto fino al punto di imporre all'impiegato addetto di verificare la falsità del documento di identità o di riconoscimento, trattandosi di una cautela estremamente difficile da rispettare anche usando l'ordinaria diligenza, nondimeno, per andare esente da responsabilità, è necessario che essa dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso soprattutto in presenza di quegli elementi di sospetto e di allarme innanzi indicati.
19. Inoltre, alla stregua delle più recenti pronunce della S.C., “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, R. D. n. 1736
8 del 1993, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa”
(Cass. 17737/2019).
20. Nella fattispecie in esame, l'odierna attrice ha allegato l'inadempimento contrattuale della convenuta, sostenendo che la negoziazione dei titoli è avvenuta in favore di soggetti CP_1 diversi dagli originari beneficiari, a seguito dell'avvenuta contraffazione dei medesimi titoli,
e che a seguito di tale inadempimento – che ha comportato la mancata riscossione degli assegni de quibus da parte dei legittimi destinatari, sigg. , e Persona_1 Persona_2
– si era vista costretta ad effettuare un secondo pagamento in favore Persona_3
degli stessi.
21. A sostegno delle proprie allegazioni, la ha prodotto copia fotostatica Parte_1
degli assegni, successivamente alla negoziazione, contenenti i nomi di beneficiari diversi da quelli originari nonché le dichiarazioni di mancato ricevimento dei titoli da parte dei legittimi beneficiari e copia delle dichiarazioni di nuovo pagamento. Sussiste poi in atti la prova della emissione degli assegni originari, ossi prima della intervenuta contraffazione, essendo presenti le comunicazioni della banca emittente che nel caso di specie è intesa
[...]
di aver emesso gli assegni nei confronti dei legittimi beneficiari (doc. 2 pag. 5, doc. 7 CP_3
e doc. 12 atto di citzione). Non appare accoglibile la contestazione formulata all'udienza di
Parte discussione da parte di in ordine alla mancata prova da parte delle Pt_1
dell'effettiva emissione degli assegni che si doveva fornire mediante deposito di copia degli assegni emessi emergendo dagli atti la prova quantomeno presuntiva, non vinta da diverse evidenze, che gli assegni fossero stati emessi nella misura indicata da Pt_1
22. Alla stregua dei superiori principi e di quanto dedotto e provato documentalmente dall'odierna attrice, la convenuta, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c. CP_1
avrebbe dovuto provare la diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., dimostrando che la contraffazione dei titoli per cui è causa, non era visibile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio e, quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione della contraffazione.
23. Questo Tribunale si è già espresso, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, affermando che qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria possa essere fornita “solo producendo in giudizio
l'originale dell'assegno allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente
9 il titolo e verificare se i segni di falsificazione fossero o meno rilevabili ictu oculi” (Trib.
Roma 7903/2018).
a) Ebbene, nel caso di specie la banca convenuta ha prodotto, in originale, solo gli assegni nn. 01069249060 intestato a ed incassato dal sig. Persona_1
(6) e 2400693489 intestato a ed incassato Persona_4 Persona_2 dalla sig.ra (7) mentre nulla ha prodotto in merito all'assegno n. Persona_5
2401108586 intestato a ed incassato dal sig. Persona_3 Persona_7
b) Orbene, dall'esame visivo dell'assegno n. 01069249060 intestato a Persona_1
ed incassato dal sig. , prodotto da si evince, una Persona_4 CP_4
evidente irregolarità nell'apposizione della clausola non trasferibile, la quale normalmente è riportata, di fianco, al numero dell'assegno, in alto a destra, mentre nell'assegno de quo è posta in verticale e impressa sulla sigla . Controparte_3
c) Altra irregolarità di non poco momento è la mancata indicazione del luogo di emissione dell'assegno, requisito indispensabile unitamente alla data di emissione dello stesso, sicché può dedursi che l'assegno sia stato contraffatto grossolanamente e, quindi, riconoscibilmente da parte del banchiere esperto.
d) Per quanto riguarda l'assegno n. 2400693489 intestato a ed Persona_2
incassato dalla sig.ra , da un esame visivo dello stesso, si può Persona_5
agevolmente notare come nella parte superiore sinistra dello stesso manchi completamente il logo della compagnia , società che ha ordinato Parte_1 ad di emettere l'assegno in favore del sig. a Controparte_3 Persona_2
titolo di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, mentre negli altri assegni, emessi in periodi sostanzialmente coevi, depositati nel giudizio, detto logo è ben evidente.
e) Altro elemento da cui si desume l'irregolarità dell'assegno n. 2400693489 è
l'indicazione oltre del nome e cognome del beneficiario anche dell'indirizzo dello stesso, non indicato dalla Banca d'Italia tra i requisiti formali che deve contenere un assegno per essere validamente incassato.
f) Trattandosi di anomalie rilevabili “ictu loculi” e senza che ci sia bisogno di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, può dubitarsi che un operatore bancario di media diligenza, in particolare un addetto allo sportello, avente una certa esperienza nel quotidiano maneggio degli assegni, non le
10 abbia riconosciute e adottato le più opportune cautele tra cui quella di chiedere informazioni alla banca che aveva emesso l'assegno.
g) Grava, infatti, sull'istituto di credito, un obbligo istituzionale e professionale di protezione di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, dovendo garantire che il titolo di credito venga introdotto (e circoli) nel circuito bancario nel pieno rispetto delle regole legali che ne disciplinano la circolazione e l'incasso.
h) La diligenza professionale del banchiere nella negoziazione dei titoli di credito comprende un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale;
di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi. (cfr., in tal senso, Collegio di Torino, decisione n. 13038/18; Collegio di PO, decisioni nn. 5500/19, 1186/ 2017, 3807/2017, 4842/16; Collegio di Milano, decisioni n.
7538/2016, n. 8928/17 e n. 521/17; Collegio di Bari, decisioni n. 7763/2018 e n.
16716/2017).
i) Orbene nel caso de quo le anomalie riscontrate sui titoli pagati potevano essere pacificamente riconosciute dagli impiegati di sportello non essendo necessaria una particolare competenza tecnica ma solo una minima preparazione sulla materia.
j) La Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 6513del 20.03.2014 ha affermato che “nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell'assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza”.
k) Nel fare ciò, il Giudice del merito deve attenersi al seguente principio di diritto: "Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma 2. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di
11 esigibilità della diligenza stessa;
verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche". Pertanto, questo Giudice dopo aver esaminato gli assegni nn.
01069249060 intestato a ed incassato dal sig. Persona_1 Persona_4
(6) e 2400693489 intestato a ed incassato dalla sig.ra Persona_2 Persona_5
(7), ritenendo le incongruenze rilevate sugli stessi facilmente individuabili tramite un attento esame visivo degli assegni da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche.
l) Nulla invece è stato prodotto dalla in merito all'assegno n. 2401108586 CP_4
intestato a ed incassato dal sig. pertanto, la Persona_3 Persona_7
convenuta non ha reso possibile la prova di aver tenuto una condotta diligente in sede di negoziazione degli assegni, poiché la mancanza in atti del documento in originale impedisce l'accertamento che dall'esame del titolo originale non fosse materialmente visibile l'alterazione dello stesso nel nome del beneficiario.
m) Per tali motivi va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta nella negoziazione degli assegni in questione. CP_1
n) Inoltre, il nesso causale tra l'inadempimento della banca convenuta e il danno subito da emerge dal fatto che, in assenza di negoziazione, l'assegno non Parte_1 sarebbe stato pagato ad un soggetto non legittimato e, conseguentemente, l'odierna attrice non sarebbe stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore dei propri assicurati.
23. La banca convenuta ha poi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di per avere la stessa spedito per posta ordinaria ai legittimi Parte_1
intestatari gli assegni di traenza non trasferibili in contestazione, trattandosi di una modalità di trasmissione e di consegna non sicura e facilmente soggetta ad episodi di sottrazione/furto dei plichi spediti.
12 o) In ordine a tale questione, questo Giudicante ritiene non configurabile un concorso colposo dell' trattario/emittente per aver spedito i titoli trafugati e contraffatti CP_5
con posta ordinaria anziché con posta assicurata.
p) A tale soluzione è pervenuto in considerazione della mancanza di un nesso di causalità giuridica tra la condotta eventualmente negligente della banca mittente e l'evento dannoso consistente nella condotta inadempiente della banca negoziatrice del titolo in mancanza della diligenza professionale richiesta.
q) Difatti, sebbene per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e quindi (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere “legato da nesso eziologico con
l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ. 15 marzo 2006, n. 5677).
r) Si è, dunque, seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che aveva esplicitamente escluso che la spedizione di un assegno a mezzo del servizio postale possa rilevare ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto, “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di
“causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale” (cfr. Cass., Civ., Sez, III, 17 gennaio 2019, n. 1049).
s) Tale orientamento escludeva l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in quanto “l'evento dannoso prodottosi non dipende dall'inoltro dell'assegno a mezzo del plico postale – evenienza questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell'ente giratario per
l'incasso, siccome responsabile del pagamento n favore di un soggetto diverso dal beneficiario” (Cass. 10 febbraio 2018, n. 2520; Cass. 4 novembre 2014, n. 23460).
t) Si rileva, inoltre, che anche gli artt. 83-84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, concernenti il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro o preziosi, erano considerati irrilevanti nei casi
13 analoghi a quello in esame, in quanto tali norme pongono un divieto che attiene esclusivamente ai rapporti fra l'ente postale e gli utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso, onde ne risulterebbe l'irrilevanza al di fuori di quel rapporto, ma soprattutto in considerazione del fatto che l'assegno non trasferibile non è equiparabile né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore (Cass.
7618/2010, Cass., 20911/2018).
u) Si era ritenuto, difatti, che la spedizione con posta ordinaria, anziché con posta assicurata, del titolo successivamente contraffatto non poteva essere causalmente messa in collegamento con l'evento dannoso de quo, concretizzatosi nel successivo pagamento ad un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento questo che, nella specie, sarebbe stato evitato qualora la Banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di procedere al pagamento dell'assegno in assenza di ulteriori verifiche/controlli sulla genuinità del titolo presentato per l'incasso, alla luce delle evidenti anomalie che lo stesso presentava.
v) In effetti, la maggiore garanzia della sicurezza dei sistemi di pagamento dovrebbe essere offerta proprio dalla gestione dei medesimi da parte di soggetti (banche ed istituti assimilati) dotati di specifiche competenze e professionalità e assoggettati a stringenti obblighi di diligenza proprio al fine di assicurare la correttezza dei pagamenti anche a fronte di eventuali fatti illeciti di terzi.
w) Di poi, la notorietà e frequenza degli episodi di sottrazione di titoli di credito inviati a mezzo posta ordinaria, anziché determinare il concorso di colpa del mittente/danneggiato nell'evento dannoso, avrebbe dovuto costituire circostanza ulteriore alla luce della quale si imporrebbe alle banche negoziatrici – soprattutto in presenza di altri elementi di sospetto circa l'effettiva titolarità del titolo presentato per l'incasso- una maggiore attenzione nelle operazioni di negoziazione del titolo medesimo, con conseguente innalzamento della diligenza richiesta.
x) Sul tema del concorso di colpa del mittente/danneggiato che ha spedito con posta ordinaria l'assegno successivamente trafugato e contraffatto, sono recentemente intervenute le SS.UU. che con la sentenza del 26/05/2020, n. 9769, nel comporre il contrasto giurisprudenziale in materia, ha affermato il principio secondo il quale “La
14 spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
y) Tale pronuncia, dopo aver riconosciuto l'inesistenza di norme giuridiche che escludono l'utilizzazione della posta ordinaria per i pagamenti a distanza – inclusi gli artt. 83 -84 D.p.R. 29 marzo 1973, n. 156- richiama le modalità di prestazione del servizio postale così come disciplinate dal d.m. 26.2.2024 vigente all'epoca dei fatti, per poi affermare che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini della individuazione della causa dell'evento dannoso (….) Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.”.
z) Il pur autorevole arresto della SS.UU. non può essere condiviso da questo
Giudicante, dovendosi ribadire – conformemente alla giurisprudenza di merito formatasi dopo il pronunciamento delle SS. UU. (cfr. Trib. Milano, 07.07.2020 n.
7818; Trib. Roma, n. 13173/2000) – il principio dell'insussistenza di un concorso di colpa del mittente/danneggiato che utilizza il servizio di posta ordinaria per la spedizione di un assegno bancario/circolare, in assenza di un nesso di causalità giuridica con l'evento dannoso. aa) Infatti, in senso critico rispetto alle argomentazioni utilizzate dalle SS.UU., va osservato come l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporti il
15 trasporto e lo smistamento del plico secondo canali diversi, separati o preferenziali e più sicuri rispetto alla posta ordinaria. bb) Difatti, se è vero che nel momento della consegna, la lettera raccomandata o assicurata debba essere consegnata a mani del destinatario o di persona autorizzata al ritiro e non possa essere immessa nella cassetta postale, è altrettanto vero che ciò attiene alla sola fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione privo di rilevanza per tutte le precedenti fasi di lavorazione (trasporto e smistamento), durante le quali più verosimilmente la corrispondenza viene intercettata e trafugata. D'altro canto, una volta effettuata la consegna, la lettera risulta dai registri interni presa n carico dal portalettere, rendendo in tal modo facilmente identificabile il soggetto che ne ha preso il controllo. cc) Neppure potrebbe rilevare in concreto la circostanza che la spedizione con raccomandata o assicurata possa essere monitorata dal mittente, dal momento che il breve lasso di tempo intercorrente tra il trafugamento dell'assegno e la sua presentazione all'incasso non consentirebbe comunque di rilevare un ritardo anomalo, tale da far legittimamente insorgere sospetti nel mittente/danneggiato. dd) Altrettanto contraddittoria è l'affermazione delle SS.UU. secondo la quale la scelta di uno strumento di spedizione a loro dire inaffidabile e comportante un maggior rischio di trafugamento, finirebbe con l'aggravare ingiustamente “la posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori e del contrasto dell'uso di documenti falsificati”. ee) Se, infatti, la responsabilità della banca negoziatrice non è di natura oggettiva ma, come si è detto, ricade nei parametri della responsabilità contrattuale fondata sull'obbligo di adempimento diligente ex articolo 1176 c.c., la stessa “è ammessa a provare che l'inadempimento non è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'articolo 1176, 2° comma c.c.” (SS.UU.
12477/2018). ff) Sicché, là dove la contraffazione del titolo o dei documenti di identificazione del prenditore non sia riconoscibile in forza di una verifica condotta secondo i parametri della diligenza qualificata, cui la banca negoziatrice è comunque tenuta, la stessa non
16 potrà essere considerata inadempiente e, conseguentemente, non potrà essere condannata al alcun risarcimento del danno. gg) Considerato, dunque, che la banca negoziatrice è chiamata in ogni caso a comportarsi secondo un parametro di diligenza professionale qualificata nel valutare la correttezza del titolo e nell'identificare il presentatore all'incasso, non si comprende in forza di quale principio essa, qualora non si fosse attenuta al proprio obbligo di condotta diligente, dovrebbe essere considerata meno responsabile (o meglio, corresponsabile con il mittente/danneggiato) per il solo fatto che l'assegno pagato non correttamente, fosse stato spedito con lettera ordinaria. hh) Tanto più in considerazione del fatto che, nella fase del pagamento, gli obblighi di adempimento gravanti sulla banca negoziatrice rimangono immutati qualsiasi fosse stata la forma di spedizione del titolo utilizzata dal mittente/danneggiato.
24. In conclusione, deve escludersi che la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo successivamente contraffatto configuri un antecedente necessario dell'evento dannoso de quo concretizzatosi nel pagamento di un assegno contraffatto da un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento che, va ribadito ancora una volta, sarebbe stato evitabile qualora la banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di proceder al pagamento dell'assegno alla stregua delle dovute verifiche/controlli sulla contraffazione del titolo presentato all'incasso.
25. Ne deriva che risultano integrati tutti gli estremi per configurare la responsabilità contrattuale esclusiva della ex art. 1218 c.c., per Controparte_1 violazione del precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, c.c. non avendo la stessa dimostrato -com'era suo onere fare – di aver adoperato la diligenza del bonus argentarius nella negoziazione dei titoli in contestazione.
26. In conclusione, la domanda promossa da risulta fondata e, pertanto, in Parte_1
accoglimento della stessa, va dichiarata la responsabilità contrattuale della
[...]
la quale va condannata al pagamento della somma di Euro 6.645,24 oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Parte_1
27. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e pertanto vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo il parametro minimo previsto dal
DM 147/2022 e s.m.i. per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice Anna Pia De Lorenzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, condanna la al Controparte_1 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 6.645,24, oltre interessi Pt_1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 237,00 per spese vive e in euro 2.540 per Parte_1
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10/04/2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
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