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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 14 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2128, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti FIORENTINI RICCARDO e PITORRI ERNESTO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con gli avv.ti VALLONE MASSIMO e LI MURA ROBERTO,
- convenuta -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- terzo chiamato -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.04.2022 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 28-29 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) accertare e dichiarare-ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, del d. lgs. n.
81/2015 -che, dal 7/5/2019 al 28/692020, è intercorsa tra la signora Parte_1
e la una “collaborazione organizzata dal committente”, con
[...] CP_1
l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge;
b) per effetto dell'accertamento di cui al presedente punto a), accertare e dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015 - l'applicabilità al rapporto di lavoro dedotto in giudizio del CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL
TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI e, conseguentemente, il diritto della signora al trattamento economico Parte_1 previsto dal CCNL PER I DIRIGENTI DI
[...] in relazione all'attività lavorativa Controparte_3 prestata a favore della dal 7/5/2019 al 28/9/2020, con l'adozione di ogni CP_1 relativo e consequenziale provvedimento di legge;
c) per effetto dell'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b), condannare la , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della signora della somma di € 108.514,51 Parte_2
(centottomilacinquecentoquattordici/51) per i titoli analiticamente indicati e individuati nei conteggi allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CAP come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2 Nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto – a fondamento delle suddette conclusioni – (a) di avere operato per lungo tempo nel settore della moda, rivestendo, quantomeno a partire dal 2007, ruoli apicali nell'ambito di varie società operanti in tale settore, (b) di avere ricevuto, nel mese di febbraio
2019, una proposta di collaborazione proveniente dai membri della compagine sociale di , operante nel settore del commercio al dettaglio CP_4 di abbigliamento, (c) di avere presentato a questi ultimi, nel mese di aprile
2019, un progetto denominato , avente per oggetto la realizzazione e Pt_3 la commercializzazione di una collezione di abbigliamento femminile senza taglie, nonché lo svolgimento di talune ulteriori iniziative collegate, (d) che i membri della compagine sociale di hanno accettato di CP_4 realizzare tale progetto, (e) che, in base agli accordi intercorsi tra la parte ricorrente e i membri della compagine sociale di , è stata CP_4 costituita, in data 7.05.2019, una apposita società (cioè l'odierna società convenuta partecipata al 75% da componenti della famiglia CP_1
e al 25% dalla parte ricorrente, e amministrata in via Per_1 esclusiva da ) per l'attuazione del Controparte_5 progetto suindicato (all. 6 al fascicolo di parte ricorrente), (f) che in base ai predetti accordi la parte ricorrente, dopo la fase iniziale di avvio dell'attività di impresa di avrebbe avuto diritto, oltre che agli utili derivanti dalla CP_1 partecipazione societaria, anche a una retribuzione mensile netta di euro
5.000,00, previa stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato comportante il riconoscimento della qualifica di dirigente, (g) di avere svolto in favore della società convenuta nel periodo dal CP_1
7.05.2019 al 28.09.2020, il ruolo di direttore creativo, di preposto, di responsabile della campagna pubblicitaria, di dirigente, (h) di essere stata estromessa dalla compagine sociale della società convenuta nel mese di settembre 2020, (h) di non avere ricevuto dalla società convenuta il pagamento integrale delle retribuzioni spettanti in ragione del lavoro prestato in favore di
3 essa nel periodo dal 7.05.2019 al 28.09.2020, (i) che l'attività lavorativa svolta in favore della società convenuta andrebbe qualificata in termini di collaborazione organizzata dal committente e, di riflesso, assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La predetta parte convenuta ha inoltre presentato talune eccezioni preliminari, che saranno esaminate nel prosieguo nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione della presente controversia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
Inoltre è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato che si è regolarmente costituito in giudizio, CP_2 evidenziando la propria posizione di terzietà rispetto alla controversia in corso tra le parti e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della parte convenuta al pagamento dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
L'eccezione preliminare, sollevata dalla parte convenuta, di incompetenza territoriale del Tribunale adito dalla parte ricorrente è infondata.
L'art. 413 c.p.c. stabilisce che “(2) Competente per territorio [rispetto alle controversie afferenti ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.] è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. (3) Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la
4 cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
Laddove sia dedotta in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – o di una altra tipologia di rapporto di lavoro ad esso assimilabile
– svoltosi tra le parti, in assenza di formalizzazione contrattuale, in un determinato luogo, la competenza territoriale deve essere determinata in base al criterio della prospettazione attorea anche laddove siano controversi, tra le parti, sia l'esistenza (e/o la natura) del predetto rapporto di lavoro non formalizzato sia il luogo ove quest'ultimo si sarebbe svolto, fermo restando, in ogni caso, l'onere della parte ricorrente di dimostrare che la prestazione lavorativa sia effettivamente esistita e si sia realmente svolta nel luogo dedotto.
Inoltre nel caso di specie – pur essendo il rapporto di lavoro
(asseritamente intercorso tra le parti) cessato il 28.09.2020 e pur essendo il ricorso giurisdizionale stato depositato il 20.04.2022 – non risulta esservi stato un trasferimento o una chiusura della sede operativa, sita in Frascati, presso la quale la parte ricorrente ha dedotto di avere svolto di fatto la sua attività lavorativa (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente, pagg. 10-11).
In ragione di tutto quanto appena illustrato – e rientrando il CP_6 nella Circoscrizione del Tribunale di Velletri – sussiste la competenza
[...] territoriale del Tribunale in parola.
L'eccezione in esame deve quindi essere rigettata.
* * *
L'eccezione preliminare, sollevata dalla parte convenuta, di incompetenza funzionale del giudice del lavoro adito dalla parte ricorrente è parimenti infondata.
La parte ricorrente ha dedotto che, nel periodo dal 7.05.2019 al
28.09.2020, vi sarebbe stata una collaborazione organizzata dal committente
(assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, co. 1, del D. Lgs.
n. 81/2015 e s.m.i.) e ha rivendicato i conseguenti diritti patrimoniali.
5 Le controversie riguardanti la tipologia di attività lavorativa in questione rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro (art. 409, n. 3,
c.p.c.).
Pertanto – applicando anche in tale caso il criterio della prospettazione attorea – sussiste, in concreto, la competenza funzionale del Tribunale di
Velletri, Sezione lavoro.
Anche l'eccezione in esame deve quindi essere rigettata.
* * *
Per la medesima ragione appena esposta risulta infondata pure l'eccezione di incompetenza del giudice adito asseritamente derivante dall'avvenuta stipulazione di clausola compromissoria (che, a dire della società convenuta, attribuirebbe il potere di decidere le controversie insorte tra le parti alla C.C.I.A.A. del luogo ove ha sede la società in questione).
La clausola compromissorio invocata dalla società convenuta riguarda esclusivamente le controversie relative ai rapporti societari intercorrenti (o intercorsi) tra i soci della stessa e non anche gli ulteriori rapporti di diversa natura che, ipoteticamente, sono esistiti tra i diversi soci oppure tra i singoli soci e la suddetta società e/o il suo amministratore (all. 6 al fascicolo di parte ricorrente, pag. 12, art. 21).
Nel caso di specie, avendo la parte ricorrente dedotto l'esistenza di un rapporto lavorativo intercorso tra la stessa e la società convenuta e rivendicato i correlati diritti patrimoniali, le controversie riguardanti tale rapporto e i relativi diritti esorbitano dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria invocata dalla società convenuta.
L'eccezione in esame deve essere quindi rigettata.
* * *
Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, “è
[…] principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare
6 giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poichè ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2006, n.
27608; in senso analogo Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2015, n. 21424;
Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2003, n. 17549; Cassazione civile sez. lav. 7 novembre 2001 n. 13778; Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4533;
Cassazione civile, sez. lav., 10/08/1999, n. 8574).
La giurisprudenza ha anche individuato gli elementi sintomatici della subordinazione nel vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri – facenti capo al datore di lavoro – di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di “eterodirezione” tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari
(Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav.
5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n.
21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014;
Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav.
9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n.
30771), nonché in ulteriori fatti indiziari – che tuttavia assumono valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva – costituiti dalla collaborazione e
7 dall'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), dalla durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, nella regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), dalla forma e nella modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), dall'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, dalla primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66;
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav.
12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439;
Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav.
8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128;
Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav.
24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012;
Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Ancora in punto di diritto occorre altresì ricordare che l'art. 2, co. 1, del
D. Lgs. n. 81/2015, nella sua originaria formulazione (in vigore dal 1.01.2016 al 2.11.2019) stabiliva che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
La disposizione di cui sopra è stata poi modificata, con decorrenza dal
3.11.2019, dall'art. 1, co. 1, lett. a, n. 1 e 2, del D.L. n. 101/2019, convertito
8 con modificazioni dalla L. n. 128/2019, nel seguente modo: “[…] si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
La giurisprudenza ha chiarito, a proposito dell'art. 2, co. 1, del D. Lgs. n.
81/2015, che “18. La norma […] si inserisce in una serie di interventi normativi con i quali il legislatore ha cercato di far fronte, approntando discipline il più possibile adeguate, alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, trasformazioni che hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici. […] 20. La finalità complessiva degli interventi del Jobs Act [è] costituita dall'auspicato incremento dell'occupazione, perseguita attraverso la promozione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato […].
21. Anche l'abolizione dei contratti di lavoro a progetto, la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partite IVA e la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente si collocano dunque nella medesima prospettiva. 22. In effetti, le previsioni del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 61 a 69-bis
(disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art.
409 c.p.c. Quindi dal 25 giugno 2015 non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. 23. E' venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate
9 con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente. 24. Il legislatore, d'un canto consapevole della complessità
e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e,
d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi
(personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi. […] il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. 27. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una
"zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilità della norma di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della
10 "etero-organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione. 32. Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. 33. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie del D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 2: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione […]. 35. Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione. 36. Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero- organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa” (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, n.
1663).
In sintesi, gli elementi della nuova fattispecie della collaborazione organizzata dal committente (assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) sono costituiti (1) dalla esecuzione esclusivamente o prevalentemente personale della prestazione lavorativa, (2) dalla continuità temporale della medesima prestazione, (3)
11 dall'esistenza, in capo al committente, di poteri di etero-organizzazione delle modalità (temporali o spaziali o di altra natura) di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore.
La suddetta etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore costituisce quindi un elemento differenziale della fattispecie della collaborazione organizzata dal committente rispetto alla ipotesi della collaborazione coordinata e continuativa (non assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato).: quest'ultima è infatti caratterizzata dalla auto-organizzazione, per opera del lavoratore, delle modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa, pur sussistendo un coordinamento – sulla base delle pattuizioni contrattuali previste a monte dalle parti – tra le modalità di esecuzione di tale prestazione e le esigenze del committente.
Ciò si desume, tra l'altro, dall'art. 15 della L. n. 81/2017, che ha modificato l'art. 409, n. 3, c.p.c. stabilendo – a proposito dei “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e [degli] altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non
a carattere subordinato” – che “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale svolta non è emerso né alcun elemento sintomatico della natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla parte ricorrente in favore della società convenuta (in persona del suo amministratore unico e/o di altri co-amministratori di fatto della stessa) né la sussistenza di poteri, facenti capo alla medesima società convenuta, di etero-organizzazione delle modalità di esecuzione della collaborazione personale e continuativa svolta della parte ricorrente in favore della predetta società.
12 Dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi è emerso, invece, che l'attività svolta dalla parte ricorrente in favore e/o per conto della società convenuta era completamente auto-organizzata, circa le modalità di esecuzione
(vd. testimonianza di , di , di Testimone_1 Testimone_2 [...]
e di ), e che la parte Tes_3 Persona_2 ricorrente si coordinava con l'amministratore unico della medesima società in posizione di sostanziale parità o equiordinazione, cioè, in altri termini, come co-amministratore di fatto, oltre che come socio di diritto, della società convenuta (vd. testimonianza di ). Persona_2
La documentazione in atti conferma quanto appena illustrato e argomentato circa la natura equiordinata dei rapporti intercorrenti tra la parte ricorrente, l'amministratore e gli altri soci della società convenuta (all.ti 18-19 e
27/31 al fascicolo di parte ricorrente;
all. 21 al fascicolo di parte convenuta).
Da tale documentazione emerge peraltro una significativa dichiarazione della parte ricorrente datata 6.02.2020 – alla quale può essere riconosciuta valenza confessoria (stragiudiziale) ex art. 2730 e ss. c.c. – avente il seguente tenore testuale: “Non ci sono i limiti se non quello che ci siamo detti io mi occupo di prodotto e tu di retail, io non parlo con le commesse e di negozio se non prima condiviso semmai con te e sei abituata a comandare, ma a me non mi comandi che questo CP_5 sia sono un socio non un dipendente e non chiami in ufficio dicendo di cancellare Pt_4
i programmi se prima non ci parliamo, io rispetto il tuo campo e ti rispetta il mio, abbiamo sempre condiviso le scelte e non ti svegli un mattina ed inizi a dirmi quello che devo fare hai capito ...ho tentato la strada della gentilezza ma vedo che non funziona ....buonanotte” (all.
21 al fascicolo di parte convenuta, pagg. 14-15).
Alla luce del compendio probatorio sopra illustrato, la domanda di accertamento dell'esistenza tra le parti, nel periodo dal 7.05.2019 al 28.09.2020, di una collaborazione organizzata dal committente – come tale assoggettabile alla disciplina del lavoro subordinato – deve essere quindi rigettata.
13 Il rigetto della suddetta domanda determina l'assorbimento di tutte le altre domande presentate dalla parte ricorrente – ivi compresa la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale – essendo lo scrutinio di tali altre domande logicamente e giuridicamente subordinato all'accoglimento della prima.
Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato: da ciò deriva, inoltre, l'assorbimento di tutte le altre domande e/o eccezioni, non espressamene esaminate, sollevate dalla parte convenuta e dal terzo chiamato
CP_2
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la società convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte ricorrente.
Tali spese sono liquidate – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
7.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e il terzo chiamato nonché tra la parte convenuta e il medesimo terzo chiamato, CP_2 vanno interamente compensate, in ragione della peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita nell'ambito del presente giudizio dal terzo chiamato
CP_2
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
14 - respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e il terzo chiamato CP_2
e tra la parte convenuta e il medesimo terzo chiamato.
Velletri, 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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