Articolo 10 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 febbraio 1970
Art. 10.
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, come dal dettaglio che segue:
Conto Conto
della competenza dei residui Ministero del tesoro:
Capitolo n. 30. - Somme occorrenti
per la regolazione delle quote
di entrate erariali devolute al-
la Regione sarda, ai sensi del-
l'articolo 8 della legge costi-
tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3 L. 920.008.178
Capitolo n. 252. - Pensione agli
ex impiegati della Banca Austro-
Ungarica di nazionalita italiana
(Spese obbligatorie)............ - L. 246.155
Ministero degli affari esteri:
Capitolo n. 48. - Pensioni vitali-
zie al personale civile e mili-
tare libico, eritreo e somalo e
loro orfani. Soprassoldo per me-
daglie al valor militare ( leggi
2 novembre 1955, n. 1117 e 22
ottobre 1957, n. 1053 ).......... - " 595.956.579
Ministero della marina mercantile:
Capitolo n. 34. - Pensioni ordina-
rie e assegno di caroviveri
(Spese obbligatorie)............ " 18.697.635
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970