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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/03/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30655/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques, co. 1, cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 30655/2021 R.G. il 14.07.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 12.07.2021, promossa da:
con sede corrente in Milano, via CP_1 ARte_1 privata del Gonfalone n 3/a, P.I.: e C.F.: in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 AR legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ”, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio FORNAROLI e del foro di Novara e con lo stesso elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale dello stesso nonché in Romentino, via Galliate 14, Email_1 presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attrice opponente- contro con sede legale in Mapello (BG), via G. Natta 3 (C.F. e P. I.: COroparte_2
, in persona del consigliere delegato geom. , di seguito, per P.IVA_3 Persona_1 brevità: “ , CP_2 rappresentata e difesa dagli avv. Roberto RAMPINELLI del foro di Bergamo e Cristina OPRANDI del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via L. Manara 1, presso e nello studio dell'avv. OPRANDI, nonché ai rispettivi indirizzi PEC: e Email_2 Email_3 giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta opposta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 31.10.2024. pagina 1 di 15 * * * OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Nel merito:
- in via principale: annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 10375/2021 del 29/5/2021, R.G. 17848/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 28/04/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in subordine: dichiarare inesistenti i contratti di vendita del materiale indicato nelle fatture FT/DIF/V1/0006114 del 6/11/2020, pari ad Euro 826,22, I.V.A. compresa, ricevuta il 9/11/2020 e FT/DIF/V1/0006772 del 30/11/2020, pari all'importo di Euro 39.077,84, I.V.A. compresa, ricevuta il 4 dicembre 2020, e pertanto non dovuto l'importo del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare inoltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., COroparte_2 nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio, dovute in relazione alla responsabilità art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria: per quanto occorrer possa, parte qui comparente richiama le istanze istruttorie formulate dinanzi al Tribunale di Milano nel proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n 10375/2021 del 29/5/2021 e nelle successive memorie ex art. 183 c 6 c.p.c.”
* * * CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le causali esposte ed accertate in corso di causa, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande attrici, compresa quella di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., confermando invece il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n. 10375/2021 del 29/05/2021, R.G. n. 17848/2021, rep. n. 7950/2021 del 29/05/2021, emesso in data 28/04/2021 dal Giudice del Tribunale di Milano e condannare, in ogni caso, in COroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di somma di euro 39.904,06 o la diversa maggiore o minor ARte_3 somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle somme ulteriori, spese liquidate ed accessori, ed oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo calcolati ai sensi del D. Lgs 9/10/2002 n.231 dalle singole scadenze al saldo. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: benché la causa sia matura per la decisione, per mera completezza difensiva si chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, le prove per interrogatorio formale del signor CP_4 legale rappresentante di e per
[...] COroparte_3 testi, come già dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n°2, c.p.c. nell'interesse di sui seguenti capitoli: COroparte_2
pagina 2 di 15 1) vero che nel mese di ottobre 2020 il signor prendeva contatti con Testimone_1 il signor collaboratore di per effettuare degli ordini Persona_2 COroparte_2 di materiale edile per conto di COroparte_3
2) vero che in tale circostanza il signor si presentava al signor Testimone_1 come soggetto che gestiva tutti i cantieri edili che la Persona_2 [...] riforniva;
COroparte_3
3) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui al DDT BL-Ven-4688 COroparte_3 del 3/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006076 del 3/11/2020 (cfr.doc.3 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando);
4) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui al DDT BL-Ven-4783 COroparte_3 del 06/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006114 del 06/11/2020 (cfr. doc. 1 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando);
5) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui ai DDT BL-Ven-4797 COroparte_3 del 09/11/2020, BL-Ven-2934 del 10/11/2020, BL-Ven-4850 del 10/11/2020, BL-Ven- 4854 del 10/11/2020, BL-Ven-4880 del 11/11/2020, BL-Ven-4890 del 12/11/2020, BL- Ven-4895 del 12/11/2020, BL-Ven-4905 del 13/11/2020, BL-Ven-4919 del 13/11/2020, BL-Ven-4940 del 16/11/2020 e BL-Ven-4998 del 18/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006772 del 30/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 6) vero che il signor ha consegnato, nel periodo ottobre-novembre Testimone_1
2020, al signor l'assegno bancario di euro 11.184,32 del 09/12/2020, Persona_2
n. 3742945738-12, tratto sulla Banca DI (cfr. doc. 4 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) e l'assegno bancario di euro 20.000,00 del 15/03/2021, n. 3742945739-00, tratto sulla Banca DI (cfr. doc. 5 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 7) vero che in data 08/12/2020 il signor legale rappresentante di CP_4
dapprima ha chiesto al signor e poi COroparte_3 Persona_2 ha telefonato al Rag. per chiedere di posticipare l'incasso dei due assegni Testimone_2 di euro 11.184,32 e di euro 20.000 (cfr. docc. 4 e 5 prodotti dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 8) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-2934 del 10/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad mediante il vettore DA Trasporti di Ragone COroparte_3
Riccardo; 9) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven- 4895 del 12/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad mediante il vettore Laelle Trasporti S.r.l., autista COroparte_3 signor CP_5
pagina 3 di 15 10) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-4905 del 13/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad
mediante il vettore;
COroparte_3 Persona_3
11) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-4919 del 13/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta che si rammostra all'interrogando) è stata consegnata all' mediante il vettore Pluriservice Transport S.r.l., COroparte_3 autista signor COroparte_6
12) vero che gli indirizzi di destinazione della merce indicati nei DDT prodotti quali docc.1 e 2 dalla convenuta (e da rammostrare all'interrogando) sono stati forniti da a Testimone_3 COroparte_3 ARte_4
[...]
Si indicano quali testi:
- sig. via Fratelli Bandiera n°9, 20023 Cerro Maggiore (MI), su Persona_2 tutti i capitoli;
- rag. c/o via Natta n°3, 24030 Mapello (BG), su Testimone_2 COroparte_2 tutti i capitoli;
- Ragone Riccardo c/o DA Trasporti di Ragone Riccardo, via Vittorio Emanuele n°68, 20075 Colturano (MI), sul capitolo 8;
- c/o Laelle Trasporti S.r.l., via Milano n°379, 20832 Desio (MB), sul CP_5 capitolo 9;
- c/o Pluriservice Transport S.r.l., Via S. Gaudenzio n. 6/B, COroparte_6
24036 Ponte San Pietro (BG), sul capitolo 11;
- viale Lombardia n. 45, 20812 Limbiate (MB), sul capitolo Persona_3
10. Si chiede, inoltre, come già dedotto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. nell'interesse di che i suddetti testi siano ammessi anche a prova COroparte_2 contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Ci si oppone, poi, all'espletamento di C.T.U. ex adverso richiesta perché inammissibile in quanto generica, esplorativa ed irrilevante anche alla luce dell'ordinanza riservata dell'ill.mo SInor Giudice, resa in data 28/03/2022, che ha ritenuto “il disconoscimento delle firme apposte dal destinatario non adeguatamente circostanziato”. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e successive occorrende e con condanna di l COroparte_3 risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., a favore di ella misura che COroparte_2 il Tribunale riterrà opportuna.”
pagina 4 di 15 FATTO E DIRITTO
1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di il Tribunale di Milano ha emesso il CP_2 AR
28.04.2021 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 10375, pubblicato il AR
29.05.2021, notificato da il 1^.06.2021 a mezzo PEC;
CP_2 AR
- ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_2 opposizione avverso detto decreto il lunedì 9.07.2021 e si è costituita in giudizio il 12.07.2021. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti ha chiesto con ricorso monitorio e di seguito ottenuto, mediante CP_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10375/2021, provvisoriamente esecutivo, la AR condanna di a pagare in suo favore la somma di € 39.904,06, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per vendita di merce, portato dalla fattura del 6.11.2020 n. 6114 e del 30.11.2020 n. 6772, deducendo altresì, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà, che l'assegno di € 20.000,00 consegnato in parziale pagamento non è stato pagato. ARt
ha opposto il detto decreto ingiuntivo, negando la debenza del credito e chiedendo la revoca del decreto, concludendo come sopra e deducendo:
- la ricostruzione dei fatti è incompleta;
AR
- , che si occupa di logistica per l'edilizia, ad ottobre 2020 ha acquistato da a merce indicata nella fattura n. 6076 del 3.11.2020, ricevuta il 9.11.2020 CP_2 al prezzo di € 11.191,25, pagata con assegno tratto su UNICREDIT SPA, firmato da
CP_4 AR
- inaspettatamente, il 9.11.2020, ha ricevuto da a fattura n. 6114 CP_2 del 6.11.2020 per € 826,22 e dopo un messaggio con richiesta di IBAN “per gli acquisti del mese di novembre”, a cui, pensando ad un disguido, non ha risposto;
AR
- il 4.12.2020 ha ricevuto una terza fattura n. 6772 del 30.11.2020 per € 39.077,84, IVA inclusa;
AR
- lo stesso giorno ha telefonato per comunicare che la merce della terza fattura non era stata mai ordinata, né tanto meno ricevuta;
AR
- il 7.12.2020 a inviato per posta elettronica a dieci d.d.t., senza CP_2 AR timbro e firma del destinatario, datati dal 3 al 18.11.2020 e ha replicato negando la ricezione della merce;
pagina 5 di 15 AR
- il 30.12.2020, ha denunciato di avere smarrito due assegni, tratti su UNICREDIT SPA, uno dei due poi ritrovato, mentre non è stato più trovato l'assegno n. 3742945739; AR
- il 16.02.2021 ha contestato nuovamente la debenza della somma portata dalla fattura n. 6772;
- il 23.03.2021 a cercato di incassare l'assegno n. 3742945739 per € CP_2
20.000,00 ma senza esito;
AR
- nonostante le contestazioni di , il 1^.06.2021 ha notificato il CP_2 decreto che qui si oppone, allegando i ddt firmati e un assegno con l'asserita firma del AR legale rappresentante di;
AR
- n più occasioni ha inviato messaggi di posta per errore a;
CP_2 AR
- manca prova scritta dell'ordine di della merce e inoltre on ha CP_2 indicato chi abbia ritirato la merce;
- la fattura reca l'indicazione del pagamento a 60 giorni, onde non vi era alcuna ragione di consegnare l'assegno; AR
- nel ricorso per la sospensiva ex art. 649 cpc, ha disconosciuto le firme sui d.d.t. e sull'assegno prodotti dall'avversario, disconoscimento che qui si ribadisce. ha resistito all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto e CP_2 concludendo come sopra, deducendo:
- la ricostruzione avversaria è sorprendente e infondata;
- che opera nel settore dell'edilizia da oltre 40 anni, è anche CP_2 rivenditrice di prodotti per l'edilizia nei punti di vendita di Mapello, Pantigliate, Rho e Carate Brianza;
- a ottobre 2020, il proprio dipendente è stato contattato da Persona_2 AR
, che si presentava come collaboratore di , il quale ha spiccato il Testimone_1 primo ordine, consegnato e pagato con assegno bancario n. 3742945738-12, di € 11.184,32, tratto su UNICREDIT SPA;
- sono seguiti i due ordini di cui alle fatture azionate, con consegna a garanzia e acconto sul prezzo dell'assegno n. 3842945739-00, cioè un assegno con numero di serie successivo a quello usato in precedenza;
- ha consegnato la merce relativa alla fattura n. 6114 per € 826,22, CP_2 AR che è inviata a e mai dalla stessa contestata, neanche in atto di citazione;
- la terza fattura è sostenuta da d.d.t. tutti firmati per ricezione della merce;
AR
- solo il 16.02.2021 ha contestato con PEC di non avere mai ordinato né ricevuto la merce;
AR
- si nega che di abbia telefonato a per CP_4 CP_2 contestare di avere ordinato la merce;
- è vero invece il contrario e cioè che l'8.12.2020 ha telefonato ad CP_4
direttore amministrativo di per chiedere il posticipo Testimone_2 CP_2 dell'incasso dell'assegno;
- il 15.03.2021, a provato ad incassare l'assegno senza esito e dopo CP_2 la messa in mora senza esito ha avviato la procedura monitoria.
pagina 6 di 15 AR
- la condotta di è stata molto scorretta e in aperta violazione del principio di buona fede in fase precontrattuale e contrattuale;
- si eccepisce l'inammissibilità del disconoscimento delle firme sui ddt, in quanto AR apposte da incaricati e dipendenti di , rilevandosi che dalla visura camerale risultano 21 dipendenti.
3. Trattazione del processo Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 23.02.2022, con ordinanza riservata del 28.03.2022 ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183, co. 6, cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. All'esito della successiva udienza, tenuta il 20.10.2022 in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del 2.11.2022 ha rigettato le istanze di prova orale delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. Questo Giudice, nelle more designato in luogo del precedente Giudicante, dopo un rinvio di ufficio, all'udienza del 30.05.2024, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 27.06.2024, comunicata il 12.07.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza riservata, quindi scadenti l'11.10.2024 e il 31.10.2024, rispettivamente, regolarmente fruiti dalle due parti, con trattenimento della causa in decisione a far data da lunedì 4.11.2024.
4. Thema decidendum AR ha svolto contro una domanda contrattuale di adempimento, diretta CP_2 AR alla condanna di a pagare il prezzo della merce, portato da due fatture, in relazione a consegne avvenute tra il 3 e il 18.11.2020, come risultante da 11 d.d.t. prodotti unitamente ad un assegno di € 20.000,00 consegnato in acconto e andato insoluto al momento dell'incasso. AR
ha negato la debenza del credito, eccependo in atto di citazione in opposizione: (i) non ha mai ordinato la merce portata dalle due fatture, ma ha ordinato solo merce portata da precedente fattura n. 6076 del 3.11.2020, regolarmente ricevuta e pagata;
(ii) non ha mai ricevuto la merce portata dalle due fatture azionate in via monitoria;
(iii) l'assegno è stato denunciato come smarrito prima della apparente data di emissione;
(iv) disconoscimento della firma in calce all'assegno e a tutti i d.d.t.. a resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo opposto,
contro
-eccependo: (i) la merce è stata ordinata verbalmente a
[...] dipendente di da un incaricato di , Per_2 CP_2 Pt_2 Testimone_1 il quale ha effettuato l'ordine di cui alla prima fattura, regolarmente pagata, e poi i successivi due ordini, consegnando assegno tratto dallo stesso blocchetto dell'assegno AR usato per effettuare il primo pagamento;
(ii) di l'8.12.2020 ha CP_4
pagina 7 di 15 AR telefonato chiedendo di posticipare l'incasso dell'assegno; (iii) ha svolto la prima contestazione solo il 16.02.2021.
5. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia idonea a decidere la lite. Tra gli altri, le parti hanno versato in causa i seguenti documenti:
- la fattura n. 6076 del 3.11.2020 e il d.d.t. attestante la consegna della relativa merce AR oltre all'assegno di pagamento n. 3742945738-12 (docc.
2-4 fasc. e dco. 3 fasc.
CP_2
- la fattura n. 6114 del 6.11.2020 e il d.d.t. attestante la consegna della relativa merce (doc. 1 fasc. monitorio e doc. 1 fasc. CP_2
- la fattura n. 6772 del 30.11.2020 e 14 d.d.t. attestanti la consegna della relativa AR merce, nella specie otto nella sede legale di (Milano, via privata del Gonfalone 3/a) e sei in altre località (doc. 2 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. CP_2 AR
- 12 d.d.t. privi di timbro e firma (docc.
9-20 fasc. );
- assegno n. 3742945739-00 (doc. 5 fasc. CP_2
- denuncia di smarrimento di due assegni del 30.12.2020 (doc. 21 fasc. ISG); AR
- visura camerale di (doc. 38 fasc. ISG). Infine, si evidenzia che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in trattazione AR scritta, ha evidenziato nelle note di trattazione che il procedimento penale n. 1225/2022 incardinatosi per calunnia a carico di legale Pt_5 CP_4 AR rappresentante di , per avere denunciato lo smarrimento dell'assegno n. 3842945739- 00, si è concluso il 7.07.2023, con sentenza del Tribunale di Novata di non luogo a procedere a carico di depositata il 4.09.2023, producendo la detta CP_4 sentenza. Il Tribunale osserva che il documento in parola (sentenza del Tribunale di Novara), di cui la Convenuta opposta non ha contestato l'ammissibilità, è ammissibile, e dunque pienamente utilizzabile nella presente sentenza, in quanto formatosi dopo il decorso dei termini istruttori e depositato nella prima difesa utile dopo la formazione del documento, onde sussistono gli estremi per la rimessione in termini.
6. Diritto In diritto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza (Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del pagina 8 di 15 credito, e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione1. Quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di AR adempimento, svolta da contro , lo stesso è regolato dal combinato CP_2 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto e stesso riparto si ha nell'ipotesi in cui il debitore a sua volta eccepisca l'inadempimento dell'altro contrente2.
Quanto alla prova, la Corte di legittimità ha chiarito con massime consolidate che nel processo civile non esiste un principio di tassatività della prova: “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato- con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio.” (Cass. civ. sez. 1 n. 9507 del 6.04.2023; conf.: Cass. civ., sez. 6-3, n. 2947 del 2.02.2023) e che anche le prove raccolte in altro procedimento, documentate dalla sentenza che lo definisce, possono essere valutate come prove atipiche nel procedimento civile, purchè siano sottoposte al vaglio critico del contraddittorio: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., sez. 3, n. 840 del 20.01.2015). Inoltre, in tema di disconoscimento della scrittura privata, la Corte di Cassazione ha sancito che detto disconoscimento in tanto ha effetto, in quanto riguardi una sottoscrizione proveniente dalla parte, mentre è tamquam non esset quando riguarda firme apposte da terzi rispetto alle parti: “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che -disconosciuta- non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione.” (Cass. civ., sez. 3, n. 23155 del 31.10.2014; Cass. civ., sez. 3, n. 6650 del 9.03.2020; Cass. civ., sez. 3, n. 9329 dell'8.04.2024). Infine, in tema di rappresentanza apparente, la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.” (Cass. civ., sez. 1, n. 27349 del 26.09.2023; conf.: Cass. civ., sez. 3, n. 18519 del 13.07.2018; Cass. civ. sez. 2 n. 3787 del 9.03.2012; Cass. civ. sez. 2, n. 2725 dell'8.02.2007).
7. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, ha fornito idonea prova del preteso diritto di credito CP_2 AR azionato in giudizio mentre non ha allegato né provato di avere estinto il suo debito, onde l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
AR Il Tribunale anzi tutto rileva che nel corso di tutto il processo (dall'atto di citazione in opposizione fino alla comparsa conclusionale di replica) ha negato di avere ordinato la merce di cui alle due fatture azionate (nn. 6114 e 6772) e, quindi, ha negato l'esistenza del contratto inter partes che fonda l'obbligazione di pagare il prezzo. Alla luce del complessivo svolgimento del processo e delle emergenze probatorie è di AR contro risultato che ha ordinato la merce portata dalle due fatture azionate per il tramite del suo incaricato , che ha agito in nome e per conto della Testimone_1 stessa. In particolare, si evidenzia che -dopo che in comparsa di costituzione e CP_2 AR AR risposta ha dichiarato che i tre ordini di sono stati spiccati verbalmente da per il tramite del suo incaricato nei confronti di dipendente di S_ Persona_2 AR nella prima memoria ex art. 183 co.1 cpc, ha scritto: “ CP_2 CP_3
, al fine di fornire ogni più utile chiarimento nella presente vicenda, precisa di non
[...] avere tra i propri dipendenti un soggetto di nome . Tra i dipendenti di Testimone_1
, invece, c'è il SI. , che ha un nome simile al COroparte_3 Persona_4 cognome del soggetto indicato dalla controparte. L'unico rapporto avuto dal SI
con parte opposta è stato quando si è recato presso la sede di Per_4 CP_2 unicamente per il ritiro del materiale indicato nella fattura n FT/DIF/V1/0006076 del 3/11/2020, pari ad Euro 11.191,25 (all 2), fattura regolarmente pagata, tant'é che non è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento.” AR (memoria ex art. 183 co. 6 . 1 cpc di , pag. 3). pagina 10 di 15 Orbene, come scritto nel paragrafo 5 che precede, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'Attrice opponente ha ritenuto di depositare una sentenza del Tribunale di Novara di non luogo a procedere a carico del suo legale rappresentante in cui si legge testualmente quanto segue:
(sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Novara di non luogo a procedere perché il fatto reato di calunnia non sussiste a carico di . CP_4
Ora, come scritto nel paragrafo che precede, le prove raccolte in altro processo come documentate dalla relativa sentenza, possono costituire una prova atipica o comunque un elemento di prova che unitamente ad altri elementi è utilizzabile dal giudice, purchè sottoposti al vaglio del contraddittorio, contraddittorio che qui è stato ampiamente AR assicurato, anche considerato che è stata la stessa a voler produrre questa sentenza. AR Orbene, il Tribunale osserva che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di , AR
circa la condotta negoziale della società , nel processo penale n. CP_4
2057/2022 R.G. G.I.P., procedimento n. 1225/2022 R.G.N.R., sono macroscopicamente AR contrastanti con quanto dichiarato da in questa causa civile: è dunque evidente che AR
ha dichiarato il falso in questa causa o nel processo penale. AR Orbene, già solo la contraddittorietà delle difese svolte in questa causa da rispetto a quanto dal suo legale rappresentante dichiarato nel processo penale smentisce e AR comunque denota negativamente l'attendibilità delle difese svolte da in questa causa. Solo per completezza, pertanto, si evidenzia che sono stati versati in questa causa una AR serie di documenti, del tutto in contrasto con quanto affermato da nei suoi atti e, di contro, pienamente collimanti con quanto dichiara da nel processo CP_4 penale. In particolare, un primo elemento probatorio, in specie, documentale, da considerare, è AR che i due assegni bancari versati in causa, quello n. 3742945738-12 (doc. 4 fasc. e doc. 3 fasc. per € 11.884,32 (utilizzato per pagare la prima fornitura di CP_2 merce, pacificamente intervenuta tra le parti e pacificamente saldata) e quello n. 3742945739-00 per € 20.000,00 (in possesso di che lo ha portato CP_2
pagina 11 di 15 all'incasso per ottenere il pagamento parziale delle due fatture azionate in causa,
AR denunciato come smarrito da , la quale ha in causa tempestivamente disconosciuta la riferibilità della sottoscrizione a sé): orbene, si osserva che si tratta di assegni bancari tratti sulla stessa banca, in serie l'uno rispetto all'altro e, infine, che ambedue recano un
AR timbro di assolutamente identico. Un secondo elemento documentale è rappresentato dai 15 d.d.t., dimessi da recanti tutti, inter alia, l'indicazione del nome del vettore e la CP_2 sottoscrizione per ricevuta della merce, evidenziandosi che il disconoscimento delle firme
AR sul punto svolto da non è idoneo a paralizzare la rilevanza probatoria del documento,
AR atteso che dalla visura camerale risulta munita di 21 dipendenti e 1 collaboratore
AR indipendente (doc. 38 fasc. ), onde è ragionevole presumere che la ricezione delle merce fosse delegata a determinati dipendenti e non fosse svolta dal legale rappresentante:
AR il disconoscimento della sottoscrizione apposta sui 15 d.d.t. da parte di è dunque privo di rilevanza perché si tratta di d.d.t. sottoscritti da terzi rispetto alla causa, nella
AR specie dai dipendenti di . Va altresì considerato che di questi 15 d.d.t. ben nove (segnatamente: otto d.d.t. per la fattura n. 6772/2020 e un d.d.t. per la fattura n.
AR 6114/2020) attestano la consegna di merce da a presso la sua sede CP_2 legale sita a Milano, via privata del Gonfalone 3/a. Alla luce del complessivo compendio documentale, deve concludersi che è vero quanto dichiarato da nel processo penale in sede di esame, in cui il predetto ha CP_4
AR dichiarato che , incaricato di , ha spiccato gli ordini di acquisto Testimone_1
AR merce a n nome e per conto di . CP_2
Da tanto risulta che -a differenza di quanto scritto in causa- è Testimone_1
AR realmente un incaricato di , delegato agli acquisti, e non già uno sconosciuto: peraltro,
AR proprio la visura camerale di indica la presenza di 21 dipendenti e di un collaboratore
AR esterno (doc. 38 fasc. ). Non solo, dalle dette dichiarazioni di davanti al Giudice penale, emerge che è CP_4
AR stato proprio che, in nome e per conto di , dopo avere spiccato gli Testimone_1 ordini, ha anche consegnato a ue assegni bancari in pagamento: anche tale CP_2 asserto si incastra perfettamente con le risultanze documentali, vale a dire con il fatto che ha dimostrato di avere avuto in suo possesso l'assegno bancario n. CP_2
3742945738-12, di € 11.184,32 (quello di cui alla fattura n. 6076/2020, non azionata in via monitoria perché pagata regolarmente con tale assegno), e il secondo n. 3842945739- 00 e, cioè, l'assegno versatole in pagamento dell'acconto delle forniture intervenute nel mese di novembre 2020 di cui alle due fatture qui azionate in via monitoria, proprio come dalla stessa ichiarato sin dal ricorso monitorio. CP_2
Ciò trova conferma ulteriore documentale nella circostanza che i due assegni in possesso di e versati in causa, sono tratti sulla stessa banca (UNICREDIT S.P.A.), CP_2 AR AR sono intestati a , hanno numero di serie consecutivo, recano identico timbro di e AR il primo è stato pacificamente pagato da , dal che discende che ambedue sono AR riferibili al conto corrente di , come del resto pacifico. Orbene, la circostanza che bbia tali due assegni collima perfettamente con CP_2 le dichiarazioni rese al Giudice penale da e smentisce integralmente la CP_4
pagina 12 di 15 narrazione (di non conoscere e di non avere mai ordinato la merce di Testimone_1 AR cui alle due fatture azionate) svolta da in questa causa, narrazione che a questo punto risulta essere consapevolmente falsa. Non solo, anche i 15 d.d.t. dimostrano che è vero quanto riferito in causa da AR AR e cioè che ha spiccato l'ordine e la merce è stata consegnata a CP_2 nella sua sede legale e negli altri cantieri dalla stessa indicati. Tutto quanto precede basta e avanza a ritenere provata la conclusione del contratto di CO vendita tra e in questa causa e il conseguente sorgere dell'obbligo a CP_2 carico dell'acquirente di pagare il relativo prezzo. CO In conclusione, posto che non ha mai contestato né la conformità del prezzo fatturato da quello concordato, né l'inadempimento di ll'obbligo di CP_2 CP_2 consegna della merce compravenduta, né ha mai dedotto e provato di avere pagato il prezzo della merce acquistata (difese che, del resto, sarebbero state incongruenti con le allegazioni di non avere mai stipulato alcun contratto con , discende che CP_2 ha fornito prova del sorgere del suo credito a titolo di prezzo di merce CP_2 CO venuta, sia in punto di an, sia in punto di quantum debetaur, mentre non ha fornito prova liberatoria ex art. 1218 cc: dunque l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Solo ad abundantiam, pertanto, si rileva che -se anche non si ritenesse già più che provato AR che ha voluto acquistare la merce di cui alle fatture azionate per il tramite dell'incaricato , circostanza che come scritto il Giudice reputa Testimone_1 abbondantemente provata- comunque non può tacersi che ha altresì CP_2 CO provato che con plurime condotte negligenti avrebbe indotto colpevolmente il terzo contrarre in buona fede con anche per la vendita della merce CP_2 S_ CO di cui alla fattura n. 6776/2020. Infatti, ha provato che : 1) ha CP_2 autorizzato ad agire per suo nome e conto per la prima fornitura;
2) ha S_ smarrito l'assegno bancario n. 3842945739-00 con il proprio timbro apposto in calce;
3) ha omesso di contestare subito la non debenza delle somme portate dalla fattura n. 6114 del 3.11.2020; 4) ha ricevuto buona parte della merce nella sua sede legale. Orbene, a fronte di tanto agendo in buona fede e anche con tutta la CP_2 diligenza media esigibile dalla stessa, non avrebbe mai potuto immaginare che S_ CO era stato autorizzato ad agire per solo per la prima e la seconda fornitura, di cui alle fatture nn. 6076 e 6114 del 3 e 6.11.2020, mentre non era autorizzato ad acquistare merce AR per per i successivi ordini di cui alla fattura n. 6772 del 30.11.2020, onde sussisterebbero tutti gli estremi dell'affidamento incolpevole di n presenza CP_2 CO CO di falsus procurator per e dunque egualmente dovrebbe essere chiamata a rispondere per il contratto concluso da , con la conseguente infondatezza S_ dell'opposizione.
8. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito pagina 13 di 15 della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. AR Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non CP_2 emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da CP_2 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, sulla scorta del tenore delle difese si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, trattazione e decisione, previsti dal citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), e dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta istruzione orale, così ridotta la nota spese elaborata dlala Difesa della parte Convenuta opposta. Il compenso si liquida dunque in complessivi
€ 6.713,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta.
9. Istanze ex art. 96 cpc e decisione ex art. 94 cpc Le due parti hanno reciprocamente sollecitato il Giudice alla condanna della controparte al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc. Il Tribunale osserva che -all'esito della lite- la sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dalla Convenuta opposta è ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto l'Attrice opponente è risultata integralmente soccombente. AR Fondata, in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che ha consapevolmente dichiarato negli atti circostanze false pur di difendersi, nella specie dichiarando di non conoscere e negando che costui abbia stipulato il contratto per suo nome e Testimone_1 conto, circostanza invece ammessa da sentito nel processo penale che CP_4 lo ha coinvolto, come emergenza da sentenza di non luogo a procedere depositata dalla AR stessa , la quale tuttavia mai ha preso posizione sulle emergenze di questa sentenza. AR Con tale contegno, ha abusato del suo diritto di difesa, posto dall'art. 24 Cost., e AR dimostra ampiamente la responsabilità aggravata di ex art. 96 cpc e l'abuso del processo e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, a detrimento della Convenuta opposta e, peggio ancora, ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo (C. Cost. 23.06.2016 n. 152). AR La condotta abusiva del processo di deve essere punita e fonda la condanna, d'ufficio, della Convenuta opposta al pagamento in favore della Convenuta opposta della somma di cui all'art. 96 co. 3 cpc (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 16.09.2021 n. 25041; Cass. civ. sez. L del 25.02.2021 n. 3830). Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi pagina 14 di 15 delle Tabelle milanesi ed. 2024, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura pari al compenso e, quindi, in € 6.713,00, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia). Altresì, in aggiunta, il Giudice osserva che la parte Attrice opponente è una persona giuridica, e che le circostanze sopra descritte di abuso del processo e del diritto di difesa integrano -del pari- i gravi motivi per procedere alla condanna del legale rappresentante di AR AR
, a pagare in solido con ed a favore della parte vittoriosa, le CP_4 spese di lite della causa, come sopra liquidate, a mente dell'art. 94 cpc: difatti, nel caso di specie, tutto il contegno processuale tenuto nella fase di opposizione è espressione non solo di assenza della comune prudenza (ex multis: Cass. civ., sez. 1, 8.10.2010 n. 20878) ma di vera e propria deliberata scorrettezza.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da ei confronti di ARte_6 avverso il decreto ingiuntivo n. 10375/2021, emesso dal Tribunale COroparte_2 di Milano il 28.04.2021, pubblicato il 29.05.2021, per l'effetto, conferma il detto decreto ingiuntivo opposto n. 10375/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di emissione del decreto ingiuntivo;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna e a pagare in solido a COroparte_3 CP_4 favore di a titolo di refusione integrale delle spese della causa di COroparte_2 opposizione, la somma di € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta;
letto l'art. 96 co. 3 cpc condanna
pagare a favore di COroparte_3 COroparte_2
a titolo di somma equitativamente determinata per abuso del processo, la somma di € 6.713,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 28.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448; 2 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629 pagina 9 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinques, co. 1, cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado, iscritta al n. 30655/2021 R.G. il 14.07.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 12.07.2021, promossa da:
con sede corrente in Milano, via CP_1 ARte_1 privata del Gonfalone n 3/a, P.I.: e C.F.: in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 AR legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ”, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio FORNAROLI e del foro di Novara e con lo stesso elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale dello stesso nonché in Romentino, via Galliate 14, Email_1 presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attrice opponente- contro con sede legale in Mapello (BG), via G. Natta 3 (C.F. e P. I.: COroparte_2
, in persona del consigliere delegato geom. , di seguito, per P.IVA_3 Persona_1 brevità: “ , CP_2 rappresentata e difesa dagli avv. Roberto RAMPINELLI del foro di Bergamo e Cristina OPRANDI del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via L. Manara 1, presso e nello studio dell'avv. OPRANDI, nonché ai rispettivi indirizzi PEC: e Email_2 Email_3 giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta opposta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 31.10.2024. pagina 1 di 15 * * * OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Nel merito:
- in via principale: annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 10375/2021 del 29/5/2021, R.G. 17848/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 28/04/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in subordine: dichiarare inesistenti i contratti di vendita del materiale indicato nelle fatture FT/DIF/V1/0006114 del 6/11/2020, pari ad Euro 826,22, I.V.A. compresa, ricevuta il 9/11/2020 e FT/DIF/V1/0006772 del 30/11/2020, pari all'importo di Euro 39.077,84, I.V.A. compresa, ricevuta il 4 dicembre 2020, e pertanto non dovuto l'importo del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare inoltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., COroparte_2 nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio, dovute in relazione alla responsabilità art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria: per quanto occorrer possa, parte qui comparente richiama le istanze istruttorie formulate dinanzi al Tribunale di Milano nel proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n 10375/2021 del 29/5/2021 e nelle successive memorie ex art. 183 c 6 c.p.c.”
* * * CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le causali esposte ed accertate in corso di causa, respingere, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande attrici, compresa quella di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., confermando invece il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo n. 10375/2021 del 29/05/2021, R.G. n. 17848/2021, rep. n. 7950/2021 del 29/05/2021, emesso in data 28/04/2021 dal Giudice del Tribunale di Milano e condannare, in ogni caso, in COroparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di somma di euro 39.904,06 o la diversa maggiore o minor ARte_3 somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre alle somme ulteriori, spese liquidate ed accessori, ed oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo calcolati ai sensi del D. Lgs 9/10/2002 n.231 dalle singole scadenze al saldo. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: benché la causa sia matura per la decisione, per mera completezza difensiva si chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, le prove per interrogatorio formale del signor CP_4 legale rappresentante di e per
[...] COroparte_3 testi, come già dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n°2, c.p.c. nell'interesse di sui seguenti capitoli: COroparte_2
pagina 2 di 15 1) vero che nel mese di ottobre 2020 il signor prendeva contatti con Testimone_1 il signor collaboratore di per effettuare degli ordini Persona_2 COroparte_2 di materiale edile per conto di COroparte_3
2) vero che in tale circostanza il signor si presentava al signor Testimone_1 come soggetto che gestiva tutti i cantieri edili che la Persona_2 [...] riforniva;
COroparte_3
3) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui al DDT BL-Ven-4688 COroparte_3 del 3/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006076 del 3/11/2020 (cfr.doc.3 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando);
4) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui al DDT BL-Ven-4783 COroparte_3 del 06/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006114 del 06/11/2020 (cfr. doc. 1 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando);
5) vero che il signor ha ordinato in nome e per conto di Testimone_1 la fornitura di materiale di cui ai DDT BL-Ven-4797 COroparte_3 del 09/11/2020, BL-Ven-2934 del 10/11/2020, BL-Ven-4850 del 10/11/2020, BL-Ven- 4854 del 10/11/2020, BL-Ven-4880 del 11/11/2020, BL-Ven-4890 del 12/11/2020, BL- Ven-4895 del 12/11/2020, BL-Ven-4905 del 13/11/2020, BL-Ven-4919 del 13/11/2020, BL-Ven-4940 del 16/11/2020 e BL-Ven-4998 del 18/11/2020 e oggetto della fattura FT/Dif/V1/0006772 del 30/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 6) vero che il signor ha consegnato, nel periodo ottobre-novembre Testimone_1
2020, al signor l'assegno bancario di euro 11.184,32 del 09/12/2020, Persona_2
n. 3742945738-12, tratto sulla Banca DI (cfr. doc. 4 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) e l'assegno bancario di euro 20.000,00 del 15/03/2021, n. 3742945739-00, tratto sulla Banca DI (cfr. doc. 5 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 7) vero che in data 08/12/2020 il signor legale rappresentante di CP_4
dapprima ha chiesto al signor e poi COroparte_3 Persona_2 ha telefonato al Rag. per chiedere di posticipare l'incasso dei due assegni Testimone_2 di euro 11.184,32 e di euro 20.000 (cfr. docc. 4 e 5 prodotti dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando); 8) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-2934 del 10/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad mediante il vettore DA Trasporti di Ragone COroparte_3
Riccardo; 9) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven- 4895 del 12/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad mediante il vettore Laelle Trasporti S.r.l., autista COroparte_3 signor CP_5
pagina 3 di 15 10) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-4905 del 13/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta da rammostrarsi all'interrogando) è stata consegnata ad
mediante il vettore;
COroparte_3 Persona_3
11) vero che la merce di cui al DDT BL-Ven-4919 del 13/11/2020 (cfr. doc. 2 prodotto dalla convenuta opposta che si rammostra all'interrogando) è stata consegnata all' mediante il vettore Pluriservice Transport S.r.l., COroparte_3 autista signor COroparte_6
12) vero che gli indirizzi di destinazione della merce indicati nei DDT prodotti quali docc.1 e 2 dalla convenuta (e da rammostrare all'interrogando) sono stati forniti da a Testimone_3 COroparte_3 ARte_4
[...]
Si indicano quali testi:
- sig. via Fratelli Bandiera n°9, 20023 Cerro Maggiore (MI), su Persona_2 tutti i capitoli;
- rag. c/o via Natta n°3, 24030 Mapello (BG), su Testimone_2 COroparte_2 tutti i capitoli;
- Ragone Riccardo c/o DA Trasporti di Ragone Riccardo, via Vittorio Emanuele n°68, 20075 Colturano (MI), sul capitolo 8;
- c/o Laelle Trasporti S.r.l., via Milano n°379, 20832 Desio (MB), sul CP_5 capitolo 9;
- c/o Pluriservice Transport S.r.l., Via S. Gaudenzio n. 6/B, COroparte_6
24036 Ponte San Pietro (BG), sul capitolo 11;
- viale Lombardia n. 45, 20812 Limbiate (MB), sul capitolo Persona_3
10. Si chiede, inoltre, come già dedotto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. nell'interesse di che i suddetti testi siano ammessi anche a prova COroparte_2 contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Ci si oppone, poi, all'espletamento di C.T.U. ex adverso richiesta perché inammissibile in quanto generica, esplorativa ed irrilevante anche alla luce dell'ordinanza riservata dell'ill.mo SInor Giudice, resa in data 28/03/2022, che ha ritenuto “il disconoscimento delle firme apposte dal destinatario non adeguatamente circostanziato”. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e successive occorrende e con condanna di l COroparte_3 risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., a favore di ella misura che COroparte_2 il Tribunale riterrà opportuna.”
pagina 4 di 15 FATTO E DIRITTO
1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di il Tribunale di Milano ha emesso il CP_2 AR
28.04.2021 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 10375, pubblicato il AR
29.05.2021, notificato da il 1^.06.2021 a mezzo PEC;
CP_2 AR
- ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_2 opposizione avverso detto decreto il lunedì 9.07.2021 e si è costituita in giudizio il 12.07.2021. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti ha chiesto con ricorso monitorio e di seguito ottenuto, mediante CP_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10375/2021, provvisoriamente esecutivo, la AR condanna di a pagare in suo favore la somma di € 39.904,06, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per vendita di merce, portato dalla fattura del 6.11.2020 n. 6114 e del 30.11.2020 n. 6772, deducendo altresì, ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà, che l'assegno di € 20.000,00 consegnato in parziale pagamento non è stato pagato. ARt
ha opposto il detto decreto ingiuntivo, negando la debenza del credito e chiedendo la revoca del decreto, concludendo come sopra e deducendo:
- la ricostruzione dei fatti è incompleta;
AR
- , che si occupa di logistica per l'edilizia, ad ottobre 2020 ha acquistato da a merce indicata nella fattura n. 6076 del 3.11.2020, ricevuta il 9.11.2020 CP_2 al prezzo di € 11.191,25, pagata con assegno tratto su UNICREDIT SPA, firmato da
CP_4 AR
- inaspettatamente, il 9.11.2020, ha ricevuto da a fattura n. 6114 CP_2 del 6.11.2020 per € 826,22 e dopo un messaggio con richiesta di IBAN “per gli acquisti del mese di novembre”, a cui, pensando ad un disguido, non ha risposto;
AR
- il 4.12.2020 ha ricevuto una terza fattura n. 6772 del 30.11.2020 per € 39.077,84, IVA inclusa;
AR
- lo stesso giorno ha telefonato per comunicare che la merce della terza fattura non era stata mai ordinata, né tanto meno ricevuta;
AR
- il 7.12.2020 a inviato per posta elettronica a dieci d.d.t., senza CP_2 AR timbro e firma del destinatario, datati dal 3 al 18.11.2020 e ha replicato negando la ricezione della merce;
pagina 5 di 15 AR
- il 30.12.2020, ha denunciato di avere smarrito due assegni, tratti su UNICREDIT SPA, uno dei due poi ritrovato, mentre non è stato più trovato l'assegno n. 3742945739; AR
- il 16.02.2021 ha contestato nuovamente la debenza della somma portata dalla fattura n. 6772;
- il 23.03.2021 a cercato di incassare l'assegno n. 3742945739 per € CP_2
20.000,00 ma senza esito;
AR
- nonostante le contestazioni di , il 1^.06.2021 ha notificato il CP_2 decreto che qui si oppone, allegando i ddt firmati e un assegno con l'asserita firma del AR legale rappresentante di;
AR
- n più occasioni ha inviato messaggi di posta per errore a;
CP_2 AR
- manca prova scritta dell'ordine di della merce e inoltre on ha CP_2 indicato chi abbia ritirato la merce;
- la fattura reca l'indicazione del pagamento a 60 giorni, onde non vi era alcuna ragione di consegnare l'assegno; AR
- nel ricorso per la sospensiva ex art. 649 cpc, ha disconosciuto le firme sui d.d.t. e sull'assegno prodotti dall'avversario, disconoscimento che qui si ribadisce. ha resistito all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto e CP_2 concludendo come sopra, deducendo:
- la ricostruzione avversaria è sorprendente e infondata;
- che opera nel settore dell'edilizia da oltre 40 anni, è anche CP_2 rivenditrice di prodotti per l'edilizia nei punti di vendita di Mapello, Pantigliate, Rho e Carate Brianza;
- a ottobre 2020, il proprio dipendente è stato contattato da Persona_2 AR
, che si presentava come collaboratore di , il quale ha spiccato il Testimone_1 primo ordine, consegnato e pagato con assegno bancario n. 3742945738-12, di € 11.184,32, tratto su UNICREDIT SPA;
- sono seguiti i due ordini di cui alle fatture azionate, con consegna a garanzia e acconto sul prezzo dell'assegno n. 3842945739-00, cioè un assegno con numero di serie successivo a quello usato in precedenza;
- ha consegnato la merce relativa alla fattura n. 6114 per € 826,22, CP_2 AR che è inviata a e mai dalla stessa contestata, neanche in atto di citazione;
- la terza fattura è sostenuta da d.d.t. tutti firmati per ricezione della merce;
AR
- solo il 16.02.2021 ha contestato con PEC di non avere mai ordinato né ricevuto la merce;
AR
- si nega che di abbia telefonato a per CP_4 CP_2 contestare di avere ordinato la merce;
- è vero invece il contrario e cioè che l'8.12.2020 ha telefonato ad CP_4
direttore amministrativo di per chiedere il posticipo Testimone_2 CP_2 dell'incasso dell'assegno;
- il 15.03.2021, a provato ad incassare l'assegno senza esito e dopo CP_2 la messa in mora senza esito ha avviato la procedura monitoria.
pagina 6 di 15 AR
- la condotta di è stata molto scorretta e in aperta violazione del principio di buona fede in fase precontrattuale e contrattuale;
- si eccepisce l'inammissibilità del disconoscimento delle firme sui ddt, in quanto AR apposte da incaricati e dipendenti di , rilevandosi che dalla visura camerale risultano 21 dipendenti.
3. Trattazione del processo Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 23.02.2022, con ordinanza riservata del 28.03.2022 ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183, co. 6, cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. All'esito della successiva udienza, tenuta il 20.10.2022 in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del 2.11.2022 ha rigettato le istanze di prova orale delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. Questo Giudice, nelle more designato in luogo del precedente Giudicante, dopo un rinvio di ufficio, all'udienza del 30.05.2024, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 27.06.2024, comunicata il 12.07.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza riservata, quindi scadenti l'11.10.2024 e il 31.10.2024, rispettivamente, regolarmente fruiti dalle due parti, con trattenimento della causa in decisione a far data da lunedì 4.11.2024.
4. Thema decidendum AR ha svolto contro una domanda contrattuale di adempimento, diretta CP_2 AR alla condanna di a pagare il prezzo della merce, portato da due fatture, in relazione a consegne avvenute tra il 3 e il 18.11.2020, come risultante da 11 d.d.t. prodotti unitamente ad un assegno di € 20.000,00 consegnato in acconto e andato insoluto al momento dell'incasso. AR
ha negato la debenza del credito, eccependo in atto di citazione in opposizione: (i) non ha mai ordinato la merce portata dalle due fatture, ma ha ordinato solo merce portata da precedente fattura n. 6076 del 3.11.2020, regolarmente ricevuta e pagata;
(ii) non ha mai ricevuto la merce portata dalle due fatture azionate in via monitoria;
(iii) l'assegno è stato denunciato come smarrito prima della apparente data di emissione;
(iv) disconoscimento della firma in calce all'assegno e a tutti i d.d.t.. a resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo opposto,
contro
-eccependo: (i) la merce è stata ordinata verbalmente a
[...] dipendente di da un incaricato di , Per_2 CP_2 Pt_2 Testimone_1 il quale ha effettuato l'ordine di cui alla prima fattura, regolarmente pagata, e poi i successivi due ordini, consegnando assegno tratto dallo stesso blocchetto dell'assegno AR usato per effettuare il primo pagamento;
(ii) di l'8.12.2020 ha CP_4
pagina 7 di 15 AR telefonato chiedendo di posticipare l'incasso dell'assegno; (iii) ha svolto la prima contestazione solo il 16.02.2021.
5. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia idonea a decidere la lite. Tra gli altri, le parti hanno versato in causa i seguenti documenti:
- la fattura n. 6076 del 3.11.2020 e il d.d.t. attestante la consegna della relativa merce AR oltre all'assegno di pagamento n. 3742945738-12 (docc.
2-4 fasc. e dco. 3 fasc.
CP_2
- la fattura n. 6114 del 6.11.2020 e il d.d.t. attestante la consegna della relativa merce (doc. 1 fasc. monitorio e doc. 1 fasc. CP_2
- la fattura n. 6772 del 30.11.2020 e 14 d.d.t. attestanti la consegna della relativa AR merce, nella specie otto nella sede legale di (Milano, via privata del Gonfalone 3/a) e sei in altre località (doc. 2 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. CP_2 AR
- 12 d.d.t. privi di timbro e firma (docc.
9-20 fasc. );
- assegno n. 3742945739-00 (doc. 5 fasc. CP_2
- denuncia di smarrimento di due assegni del 30.12.2020 (doc. 21 fasc. ISG); AR
- visura camerale di (doc. 38 fasc. ISG). Infine, si evidenzia che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta in trattazione AR scritta, ha evidenziato nelle note di trattazione che il procedimento penale n. 1225/2022 incardinatosi per calunnia a carico di legale Pt_5 CP_4 AR rappresentante di , per avere denunciato lo smarrimento dell'assegno n. 3842945739- 00, si è concluso il 7.07.2023, con sentenza del Tribunale di Novata di non luogo a procedere a carico di depositata il 4.09.2023, producendo la detta CP_4 sentenza. Il Tribunale osserva che il documento in parola (sentenza del Tribunale di Novara), di cui la Convenuta opposta non ha contestato l'ammissibilità, è ammissibile, e dunque pienamente utilizzabile nella presente sentenza, in quanto formatosi dopo il decorso dei termini istruttori e depositato nella prima difesa utile dopo la formazione del documento, onde sussistono gli estremi per la rimessione in termini.
6. Diritto In diritto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza (Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del pagina 8 di 15 credito, e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione1. Quanto al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di AR adempimento, svolta da contro , lo stesso è regolato dal combinato CP_2 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto e stesso riparto si ha nell'ipotesi in cui il debitore a sua volta eccepisca l'inadempimento dell'altro contrente2.
Quanto alla prova, la Corte di legittimità ha chiarito con massime consolidate che nel processo civile non esiste un principio di tassatività della prova: “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato- con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio.” (Cass. civ. sez. 1 n. 9507 del 6.04.2023; conf.: Cass. civ., sez. 6-3, n. 2947 del 2.02.2023) e che anche le prove raccolte in altro procedimento, documentate dalla sentenza che lo definisce, possono essere valutate come prove atipiche nel procedimento civile, purchè siano sottoposte al vaglio critico del contraddittorio: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ., sez. 3, n. 840 del 20.01.2015). Inoltre, in tema di disconoscimento della scrittura privata, la Corte di Cassazione ha sancito che detto disconoscimento in tanto ha effetto, in quanto riguardi una sottoscrizione proveniente dalla parte, mentre è tamquam non esset quando riguarda firme apposte da terzi rispetto alle parti: “L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che -disconosciuta- non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione.” (Cass. civ., sez. 3, n. 23155 del 31.10.2014; Cass. civ., sez. 3, n. 6650 del 9.03.2020; Cass. civ., sez. 3, n. 9329 dell'8.04.2024). Infine, in tema di rappresentanza apparente, la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.” (Cass. civ., sez. 1, n. 27349 del 26.09.2023; conf.: Cass. civ., sez. 3, n. 18519 del 13.07.2018; Cass. civ. sez. 2 n. 3787 del 9.03.2012; Cass. civ. sez. 2, n. 2725 dell'8.02.2007).
7. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, ha fornito idonea prova del preteso diritto di credito CP_2 AR azionato in giudizio mentre non ha allegato né provato di avere estinto il suo debito, onde l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
AR Il Tribunale anzi tutto rileva che nel corso di tutto il processo (dall'atto di citazione in opposizione fino alla comparsa conclusionale di replica) ha negato di avere ordinato la merce di cui alle due fatture azionate (nn. 6114 e 6772) e, quindi, ha negato l'esistenza del contratto inter partes che fonda l'obbligazione di pagare il prezzo. Alla luce del complessivo svolgimento del processo e delle emergenze probatorie è di AR contro risultato che ha ordinato la merce portata dalle due fatture azionate per il tramite del suo incaricato , che ha agito in nome e per conto della Testimone_1 stessa. In particolare, si evidenzia che -dopo che in comparsa di costituzione e CP_2 AR AR risposta ha dichiarato che i tre ordini di sono stati spiccati verbalmente da per il tramite del suo incaricato nei confronti di dipendente di S_ Persona_2 AR nella prima memoria ex art. 183 co.1 cpc, ha scritto: “ CP_2 CP_3
, al fine di fornire ogni più utile chiarimento nella presente vicenda, precisa di non
[...] avere tra i propri dipendenti un soggetto di nome . Tra i dipendenti di Testimone_1
, invece, c'è il SI. , che ha un nome simile al COroparte_3 Persona_4 cognome del soggetto indicato dalla controparte. L'unico rapporto avuto dal SI
con parte opposta è stato quando si è recato presso la sede di Per_4 CP_2 unicamente per il ritiro del materiale indicato nella fattura n FT/DIF/V1/0006076 del 3/11/2020, pari ad Euro 11.191,25 (all 2), fattura regolarmente pagata, tant'é che non è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento.” AR (memoria ex art. 183 co. 6 . 1 cpc di , pag. 3). pagina 10 di 15 Orbene, come scritto nel paragrafo 5 che precede, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'Attrice opponente ha ritenuto di depositare una sentenza del Tribunale di Novara di non luogo a procedere a carico del suo legale rappresentante in cui si legge testualmente quanto segue:
(sentenza n. 441/2023 del Tribunale di Novara di non luogo a procedere perché il fatto reato di calunnia non sussiste a carico di . CP_4
Ora, come scritto nel paragrafo che precede, le prove raccolte in altro processo come documentate dalla relativa sentenza, possono costituire una prova atipica o comunque un elemento di prova che unitamente ad altri elementi è utilizzabile dal giudice, purchè sottoposti al vaglio del contraddittorio, contraddittorio che qui è stato ampiamente AR assicurato, anche considerato che è stata la stessa a voler produrre questa sentenza. AR Orbene, il Tribunale osserva che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di , AR
circa la condotta negoziale della società , nel processo penale n. CP_4
2057/2022 R.G. G.I.P., procedimento n. 1225/2022 R.G.N.R., sono macroscopicamente AR contrastanti con quanto dichiarato da in questa causa civile: è dunque evidente che AR
ha dichiarato il falso in questa causa o nel processo penale. AR Orbene, già solo la contraddittorietà delle difese svolte in questa causa da rispetto a quanto dal suo legale rappresentante dichiarato nel processo penale smentisce e AR comunque denota negativamente l'attendibilità delle difese svolte da in questa causa. Solo per completezza, pertanto, si evidenzia che sono stati versati in questa causa una AR serie di documenti, del tutto in contrasto con quanto affermato da nei suoi atti e, di contro, pienamente collimanti con quanto dichiara da nel processo CP_4 penale. In particolare, un primo elemento probatorio, in specie, documentale, da considerare, è AR che i due assegni bancari versati in causa, quello n. 3742945738-12 (doc. 4 fasc. e doc. 3 fasc. per € 11.884,32 (utilizzato per pagare la prima fornitura di CP_2 merce, pacificamente intervenuta tra le parti e pacificamente saldata) e quello n. 3742945739-00 per € 20.000,00 (in possesso di che lo ha portato CP_2
pagina 11 di 15 all'incasso per ottenere il pagamento parziale delle due fatture azionate in causa,
AR denunciato come smarrito da , la quale ha in causa tempestivamente disconosciuta la riferibilità della sottoscrizione a sé): orbene, si osserva che si tratta di assegni bancari tratti sulla stessa banca, in serie l'uno rispetto all'altro e, infine, che ambedue recano un
AR timbro di assolutamente identico. Un secondo elemento documentale è rappresentato dai 15 d.d.t., dimessi da recanti tutti, inter alia, l'indicazione del nome del vettore e la CP_2 sottoscrizione per ricevuta della merce, evidenziandosi che il disconoscimento delle firme
AR sul punto svolto da non è idoneo a paralizzare la rilevanza probatoria del documento,
AR atteso che dalla visura camerale risulta munita di 21 dipendenti e 1 collaboratore
AR indipendente (doc. 38 fasc. ), onde è ragionevole presumere che la ricezione delle merce fosse delegata a determinati dipendenti e non fosse svolta dal legale rappresentante:
AR il disconoscimento della sottoscrizione apposta sui 15 d.d.t. da parte di è dunque privo di rilevanza perché si tratta di d.d.t. sottoscritti da terzi rispetto alla causa, nella
AR specie dai dipendenti di . Va altresì considerato che di questi 15 d.d.t. ben nove (segnatamente: otto d.d.t. per la fattura n. 6772/2020 e un d.d.t. per la fattura n.
AR 6114/2020) attestano la consegna di merce da a presso la sua sede CP_2 legale sita a Milano, via privata del Gonfalone 3/a. Alla luce del complessivo compendio documentale, deve concludersi che è vero quanto dichiarato da nel processo penale in sede di esame, in cui il predetto ha CP_4
AR dichiarato che , incaricato di , ha spiccato gli ordini di acquisto Testimone_1
AR merce a n nome e per conto di . CP_2
Da tanto risulta che -a differenza di quanto scritto in causa- è Testimone_1
AR realmente un incaricato di , delegato agli acquisti, e non già uno sconosciuto: peraltro,
AR proprio la visura camerale di indica la presenza di 21 dipendenti e di un collaboratore
AR esterno (doc. 38 fasc. ). Non solo, dalle dette dichiarazioni di davanti al Giudice penale, emerge che è CP_4
AR stato proprio che, in nome e per conto di , dopo avere spiccato gli Testimone_1 ordini, ha anche consegnato a ue assegni bancari in pagamento: anche tale CP_2 asserto si incastra perfettamente con le risultanze documentali, vale a dire con il fatto che ha dimostrato di avere avuto in suo possesso l'assegno bancario n. CP_2
3742945738-12, di € 11.184,32 (quello di cui alla fattura n. 6076/2020, non azionata in via monitoria perché pagata regolarmente con tale assegno), e il secondo n. 3842945739- 00 e, cioè, l'assegno versatole in pagamento dell'acconto delle forniture intervenute nel mese di novembre 2020 di cui alle due fatture qui azionate in via monitoria, proprio come dalla stessa ichiarato sin dal ricorso monitorio. CP_2
Ciò trova conferma ulteriore documentale nella circostanza che i due assegni in possesso di e versati in causa, sono tratti sulla stessa banca (UNICREDIT S.P.A.), CP_2 AR AR sono intestati a , hanno numero di serie consecutivo, recano identico timbro di e AR il primo è stato pacificamente pagato da , dal che discende che ambedue sono AR riferibili al conto corrente di , come del resto pacifico. Orbene, la circostanza che bbia tali due assegni collima perfettamente con CP_2 le dichiarazioni rese al Giudice penale da e smentisce integralmente la CP_4
pagina 12 di 15 narrazione (di non conoscere e di non avere mai ordinato la merce di Testimone_1 AR cui alle due fatture azionate) svolta da in questa causa, narrazione che a questo punto risulta essere consapevolmente falsa. Non solo, anche i 15 d.d.t. dimostrano che è vero quanto riferito in causa da AR AR e cioè che ha spiccato l'ordine e la merce è stata consegnata a CP_2 nella sua sede legale e negli altri cantieri dalla stessa indicati. Tutto quanto precede basta e avanza a ritenere provata la conclusione del contratto di CO vendita tra e in questa causa e il conseguente sorgere dell'obbligo a CP_2 carico dell'acquirente di pagare il relativo prezzo. CO In conclusione, posto che non ha mai contestato né la conformità del prezzo fatturato da quello concordato, né l'inadempimento di ll'obbligo di CP_2 CP_2 consegna della merce compravenduta, né ha mai dedotto e provato di avere pagato il prezzo della merce acquistata (difese che, del resto, sarebbero state incongruenti con le allegazioni di non avere mai stipulato alcun contratto con , discende che CP_2 ha fornito prova del sorgere del suo credito a titolo di prezzo di merce CP_2 CO venuta, sia in punto di an, sia in punto di quantum debetaur, mentre non ha fornito prova liberatoria ex art. 1218 cc: dunque l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Solo ad abundantiam, pertanto, si rileva che -se anche non si ritenesse già più che provato AR che ha voluto acquistare la merce di cui alle fatture azionate per il tramite dell'incaricato , circostanza che come scritto il Giudice reputa Testimone_1 abbondantemente provata- comunque non può tacersi che ha altresì CP_2 CO provato che con plurime condotte negligenti avrebbe indotto colpevolmente il terzo contrarre in buona fede con anche per la vendita della merce CP_2 S_ CO di cui alla fattura n. 6776/2020. Infatti, ha provato che : 1) ha CP_2 autorizzato ad agire per suo nome e conto per la prima fornitura;
2) ha S_ smarrito l'assegno bancario n. 3842945739-00 con il proprio timbro apposto in calce;
3) ha omesso di contestare subito la non debenza delle somme portate dalla fattura n. 6114 del 3.11.2020; 4) ha ricevuto buona parte della merce nella sua sede legale. Orbene, a fronte di tanto agendo in buona fede e anche con tutta la CP_2 diligenza media esigibile dalla stessa, non avrebbe mai potuto immaginare che S_ CO era stato autorizzato ad agire per solo per la prima e la seconda fornitura, di cui alle fatture nn. 6076 e 6114 del 3 e 6.11.2020, mentre non era autorizzato ad acquistare merce AR per per i successivi ordini di cui alla fattura n. 6772 del 30.11.2020, onde sussisterebbero tutti gli estremi dell'affidamento incolpevole di n presenza CP_2 CO CO di falsus procurator per e dunque egualmente dovrebbe essere chiamata a rispondere per il contratto concluso da , con la conseguente infondatezza S_ dell'opposizione.
8. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito pagina 13 di 15 della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. AR Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non CP_2 emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da CP_2 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, sulla scorta del tenore delle difese si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio, trattazione e decisione, previsti dal citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), e dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta istruzione orale, così ridotta la nota spese elaborata dlala Difesa della parte Convenuta opposta. Il compenso si liquida dunque in complessivi
€ 6.713,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta.
9. Istanze ex art. 96 cpc e decisione ex art. 94 cpc Le due parti hanno reciprocamente sollecitato il Giudice alla condanna della controparte al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc. Il Tribunale osserva che -all'esito della lite- la sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dalla Convenuta opposta è ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto l'Attrice opponente è risultata integralmente soccombente. AR Fondata, in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che ha consapevolmente dichiarato negli atti circostanze false pur di difendersi, nella specie dichiarando di non conoscere e negando che costui abbia stipulato il contratto per suo nome e Testimone_1 conto, circostanza invece ammessa da sentito nel processo penale che CP_4 lo ha coinvolto, come emergenza da sentenza di non luogo a procedere depositata dalla AR stessa , la quale tuttavia mai ha preso posizione sulle emergenze di questa sentenza. AR Con tale contegno, ha abusato del suo diritto di difesa, posto dall'art. 24 Cost., e AR dimostra ampiamente la responsabilità aggravata di ex art. 96 cpc e l'abuso del processo e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, a detrimento della Convenuta opposta e, peggio ancora, ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo (C. Cost. 23.06.2016 n. 152). AR La condotta abusiva del processo di deve essere punita e fonda la condanna, d'ufficio, della Convenuta opposta al pagamento in favore della Convenuta opposta della somma di cui all'art. 96 co. 3 cpc (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 16.09.2021 n. 25041; Cass. civ. sez. L del 25.02.2021 n. 3830). Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi pagina 14 di 15 delle Tabelle milanesi ed. 2024, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura pari al compenso e, quindi, in € 6.713,00, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia). Altresì, in aggiunta, il Giudice osserva che la parte Attrice opponente è una persona giuridica, e che le circostanze sopra descritte di abuso del processo e del diritto di difesa integrano -del pari- i gravi motivi per procedere alla condanna del legale rappresentante di AR AR
, a pagare in solido con ed a favore della parte vittoriosa, le CP_4 spese di lite della causa, come sopra liquidate, a mente dell'art. 94 cpc: difatti, nel caso di specie, tutto il contegno processuale tenuto nella fase di opposizione è espressione non solo di assenza della comune prudenza (ex multis: Cass. civ., sez. 1, 8.10.2010 n. 20878) ma di vera e propria deliberata scorrettezza.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da ei confronti di ARte_6 avverso il decreto ingiuntivo n. 10375/2021, emesso dal Tribunale COroparte_2 di Milano il 28.04.2021, pubblicato il 29.05.2021, per l'effetto, conferma il detto decreto ingiuntivo opposto n. 10375/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di emissione del decreto ingiuntivo;
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna e a pagare in solido a COroparte_3 CP_4 favore di a titolo di refusione integrale delle spese della causa di COroparte_2 opposizione, la somma di € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta;
letto l'art. 96 co. 3 cpc condanna
pagare a favore di COroparte_3 COroparte_2
a titolo di somma equitativamente determinata per abuso del processo, la somma di € 6.713,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 28.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448; 2 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629 pagina 9 di 15