CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
n. 17/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 17 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Paola Pezzali, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva di primo grado;
Appellante
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_2
Garofalo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale del lavoro di Trani ex artt. 414 e 441bis c.p.c., depositato il 29 giugno 2023, – dipendente di a Parte_2 Parte_1 partire dal 23 dicembre 2002 ed applicato, all'epoca dei fatti, presso l'Ufficio di Barletta
2 con mansioni di “operatore di sportello senior” – ha impugnato il licenziamento per giusta causa senza preavviso irrogatogli da mediante provvedimento del 7 Pt_1 febbraio 2023. si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1
2.Espletata istruttoria orale, con sentenza n. 1395/2024 del 9 luglio 2024 il
Tribunale di Trani ha così statuito sulla domanda del ricorrente: “1.accoglie il ricorso
e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato, con missiva del 07.02.2023; annulla il licenziamento e, dunque, condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l.300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di dodici mensilità ,oltre interessi legali sulla sorte capitale come rivalutata , con decorrenza dalla data del licenziamento sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
3.Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
ha resistito depositando memoria. Parte_2
Acquisti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, è stato esperito il tentativo di conciliazione. All'udienza del 25 settembre 2025 le parti ed i loro difensori hanno sottoscritto verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve infatti prendersi atto che all'udienza del 25 settembre 2025 i difensori e le parti hanno dichiarato di aver definito la controversia come da separato verbale di conciliazione contestualmente dagli stessi sottoscritto ed hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le
pag. 2/3 parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
6.Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 25.09.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante agli atti, ai diritti ed all'azione del presente procedimento nonché le ulteriori reciproche rinunce a ogni altra azione, diritto o pretesa, con conversione del licenziamento in sanzione conservativa e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 9.1.2025 nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1395/2024 emessa dal Tribunale di Parte_2
Trani, giudice del lavoro, in data 9.7.2024, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dal ricorrente, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 3/3
- SEZIONE LAVORO -
n. 17/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 17 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Paola Pezzali, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva di primo grado;
Appellante
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_2
Garofalo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale del lavoro di Trani ex artt. 414 e 441bis c.p.c., depositato il 29 giugno 2023, – dipendente di a Parte_2 Parte_1 partire dal 23 dicembre 2002 ed applicato, all'epoca dei fatti, presso l'Ufficio di Barletta
2 con mansioni di “operatore di sportello senior” – ha impugnato il licenziamento per giusta causa senza preavviso irrogatogli da mediante provvedimento del 7 Pt_1 febbraio 2023. si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1
2.Espletata istruttoria orale, con sentenza n. 1395/2024 del 9 luglio 2024 il
Tribunale di Trani ha così statuito sulla domanda del ricorrente: “1.accoglie il ricorso
e, per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato, con missiva del 07.02.2023; annulla il licenziamento e, dunque, condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 4 l.300/70, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura di dodici mensilità ,oltre interessi legali sulla sorte capitale come rivalutata , con decorrenza dalla data del licenziamento sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
3.Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
ha resistito depositando memoria. Parte_2
Acquisti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, è stato esperito il tentativo di conciliazione. All'udienza del 25 settembre 2025 le parti ed i loro difensori hanno sottoscritto verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve infatti prendersi atto che all'udienza del 25 settembre 2025 i difensori e le parti hanno dichiarato di aver definito la controversia come da separato verbale di conciliazione contestualmente dagli stessi sottoscritto ed hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le
pag. 2/3 parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
6.Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 25.09.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante agli atti, ai diritti ed all'azione del presente procedimento nonché le ulteriori reciproche rinunce a ogni altra azione, diritto o pretesa, con conversione del licenziamento in sanzione conservativa e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 9.1.2025 nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 1395/2024 emessa dal Tribunale di Parte_2
Trani, giudice del lavoro, in data 9.7.2024, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dal ricorrente, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 3/3