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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8869 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 7309/2023 in persona della dott.ssa EL ON in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Vella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gian Domenico
Romagnosi n.1/B, in virtù di mandato alle liti posto su foglio separato rispetto all'atto di citazione da intendersi in calce al medesimo.
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), quale mandataria con CP_1 P.IVA_1
rappresentanza di .F. ), in persona CP_2 P.IVA_2
dell'Amministratore Delegato, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto
RR (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
presso il suo studio in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura in calce alla
1 2
comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025 era presente solo la parte attrice che precisava le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: in via principale, accogliere la domanda libellata con il presente atto e per l'effetto dichiarare responsabile nella causazione del sinistro descritto CP_1
in narrativa e per l'effetto condannare o al risarcimento dei CP_3
danni in favore della Sig.ra quantificata nella somma di € Pt_1
20.799,01 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà reputata equa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o al risarcimento del danno conseguente alla compressione e limitazione del diritto di godimento della proprietà causato dall'altrui comportamento negligente e con conseguente personale disagio e sacrificio da valutarsi ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c. in riferimento ai circa 10 mesi anteriori alla notifica del presente atto di citazione e commisurato ad un canone locativo di €
2.500,00 mensili, determinabile in € 25.000,00; o al pagamento degli oneri sostenuti per ricorso per ATP ex art 696 cpc pari ad € 507,52 liquidati in favore del nominato CTU;
o al pagamento degli oneri economici connessi e conseguenti alle spese legali quantificabili sulla base
2 3
dei parametri di cui al DM 55/2014 nella misura di € 3.000,00; o al pagamento degli oneri economici corrisposti al tecnico di parte Ing.
[...]
per € 1.872,00; o alla rifusione dell'ulteriore danno per perdita di Per_1
guadagno per almeno quattro mesi, ossia da ottobre 2022 a gennaio
2023, pari ad € 10.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali e CPA come per legge”.
In particolare, a sostegno della propria domanda parte attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Gualtiero
Serafino n.13, piano 4°, interno 13, scala A, catastalmente censito al foglio 373, particella 251 sub 96 del catasto fabbricati del Comune di
Roma;
- in data 09.12.2021 alle ore 21:00 circa, nel predetto appartamento si sviluppava un incendio originatosi dal contatore di energia elettrica posto a servizio dell'immobile, impiantato dalla ditta CP_2
- in pari data intervenivano sul luogo dell'evento i Vigili del Fuoco del
Comando di Roma e veniva effettuato un sopralluogo dall'elettricista di fiducia di parte attrice proprietario della A.T. Parte_2
Impianti, nonché una consulenza dal tecnico di parte Ing. Persona_2
che nel proprio elaborato peritale giungeva alle seguenti
[...]
conclusioni. “… ritengo che un guasto generatosi all'interno del contatore di misura di ”; CP_1
- a seguito dell'evento in data 13.12.2021 l'attrice, inviava una diffida a mezzo pec alla Società proprietaria del contatore di corrente CP_2
nonché distributrice dell'energia elettrica che rimaneva, tuttavia, inevasa;
- ritenuto necessario verificare urgentemente lo stato dei luoghi ed accertare le cause del sinistro veniva incardinato presso il Tribunale
Civile di Roma un procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui al n. RG 15838/2022 e l' in qualità di mandataria di CP_1 CP_2
si costituiva regolarmente in giudizio;
[...]
3 4
- nel predetto giudizio veniva nominato quale CTU l'Ing.
[...]
il quale all'esito del sopralluogo, delle opportune verifiche e delle CP_4
osservazioni depositate dalle parti in giudizio, in data 02.09.2022 depositava la relazione peritale definitiva in cui rilevava che: “l'origine del sinistro potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento dei dispositivi di protezione del contatore di energia elettrica di proprietà di
CP_5
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto in CP_2
infondata in fatto e in diritto, contestando sia l'an che il quantum debaetur dell'avversa domanda risarcitoria, con vittoria di spese competenze ed onorari.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, documentali e CTU espletata in sede di ATP a firma della Dott. Ing. e, all'esito, CP_4
all'udienza del 16.01.2025 veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene superfluo procedere all'accertamento del titolo della responsabilità invocata (contrattuale o extracontrattuale) in capo alla convenuta potendo la controversia essere risolta in base al principio della
“ragione più liquida” a prescindere dalla suddetta qualificazione (cfr.
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 che ammette l'inversione delle questione da trattare quando sia fondato su una ragione più liquida in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.
24 e 111 Cost.).
Va, infatti, considerato che a prescindere dal titolo di responsabilità invocato, il presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e di volta in
4 5
volta l'inadempimento (1218 c.c.), l'attività pericolosa (2050 c.c.), la cosa in custodia (2051 c.c.) ovvero la condotta illecita (2043 c.c.).
Nella responsabilità contrattuale incombe, infatti, al creditore provare l'esistenza del titolo (contratto), l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e l'inadempimento allegato.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la cui prova incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Allo stesso modo l'art. 2051 c.c. solleva l'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa custodita ed il danno.
Ne consegue che il difetto ovvero l'insufficienza della prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno non può che comportare il rigetto della domanda.
Nel caso di specie tale nesso non risulta essere sufficientemente provato.
Invero, dalle risultanze istruttorie non è riscontrabile la sussistenza univoca della responsabilità a carico del distributore di energia elettrica convenuto tale da far escludere con certezza che l'incendio non si sia al contrario verificato a valle del contatore dell'impianto elettrico privato, di proprietà dell'attrice medesima.
Nel caso de quo, infatti, nella relazione peritale dell'Ing. CP_4
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espletata in sede di ATP, dalle cui conclusioni selle cause dell'evento ci si discosta all'esito della fase istruttoria del giudizio di merito, si rinviene la non corrispondenza a norma dell'impianto elettrico interno.
In particolare si attesta che: “il Certificato di Conformità rilasciato dall'impresa A.T. Impianti S.r.l. in data 10.7.16 non risulta idoneo”;...“la protezione della montante di collegamento tra il Quadro Elettrico generale ed il contatore di corrente (…) non è conforme alle condizioni di cui all'art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8” in quanto la montante era stata collocata “all'interno di un ripostiglio adibito a deposito di prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa, tra cui prodotti altamente infiammabili ”; …é stata rilevata, inoltre, “la presenza di alcuni cavi elettrici sottodimensionati rispetto a quanto indicato nella normativa di settore. In particolare, si è riscontrata la presenza di prese da 16A asservite da cavi elettrici della sezione di 1,5 mm2 anziché di 2,5 mm2”, nonché varie “ulteriori non conformità”. Tali circostanze hanno indotto il CTU a concludere che “l'impianto elettrico, in virtù di quanto emerso durante le operazioni peritali, nonché della documentazione fornita, non può essere ritenuto conforme alla regola dell'arte” (cfr. pag. 10 della perizia).
Nella causa de qua, dunque, è evidente l'inadeguatezza dell'impianto interno a garantire condizioni le minime di sicurezza necessarie.
Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto verbalizzato dai Vigili del
Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto nel proprio elaborato secondo cui: “le fiamme si erano propagate dal contatore di corrente”.
Invero, le condizioni non a norma del contatore elettrico privato hanno reso univocamente inevitabile che la zona interessata dall'evento fosse proprio quella a ridosso del contatore della società convenuta in cui erano allocati proprio i trasformatori dell'impianto interno.
6 7
Del tutto generica e non dirimente ai fini dell'attribuzione di profili di responsabilità a carico della convenuta è la deposizione del consulente tecnico di parte attrice il quale non era presente al momento dell'evento e ha fondato la propria consulenza esclusivamente su quanto accertato dai
Vigili del Fuoco intervenuti. Nulla chiarendo, in maniera inequivocabile, in ordine al nesso eziologico tra l'evento dannoso e il danno subito da parte attrice.
Occorre rilevare, inoltre. come in occasione dell'evento non sono stati segnalati disservizi sulla rete privata né sono scattati i dispositivi di protezione posti a monte dell'utenza (cfr.doc. 11 prodotto da con CP_2
le note istruttorie II termine) a riprova che il guasto non si è verificato all'interno del contatore ma a valle di esso, sull'impianto privato.
Ciò veniva confermato anche dal teste di parte convenuta Tes_1
escusso all'udienza del 21.03.2024, le cui dichiarazioni risultano
[...]
essere pienamente rispondenti all'evento de quo e non contraddittorie che così affermava: “E' vero, verificammo che il contatore era tutto bruciato. Dall'esterno non c'era alcun corto circuito. Le protezioni messe in atto da erano funzionanti. In particolare l'interruttore che, in CP_1
caso di guasto esterno o emergenza, toglie la corrente a tutto lo stabile, era perfettamente funzionante e non era stato interessato dal guasto”.
La circostanza suddetta veniva confermate integralmente anche dal teste di parte convenuta escusso nella udienza sopra Testimone_2
indicata.
Ne consegue come il contatore di energia anche in presenza di fiamme fino alla sua completa combustione, abbia comunque potuto proseguire all'erogazione della corrente elettrica riguardando il danno l'impianto privato.
Anche la documentazione fotografica prodotta in giudizio depone ai fini del rigetto della domanda attorea.
7 8
Infatti, a ben vedere, la tavola di legno del quadro elettrico sulla quale erano fissati gli interruttori di protezione risulta essere completamente carbonizzata, mentre la tavola di supporto del contatore e quella di legno posta sul fondo del vano non presentano segni di bruciature e danni a dimostrazione che il fuoco sia proprio partito dalla parte inferiore del contatore interno, dove era collocato il quadro, e si è propagato verso l'alto, dove c'era il contatore.
Anche i conduttori di alimentazione del quadro elettrico risultano essere carbonizzati mentre quelli a monte del contatore, provenienti dall'esterno risultano integri o con la protezione appena deteriorata (cfr. doc. 10 costituzione parte convenuta).
Non dirimente ai fini della attribuzione della responsabilità a carico della società convenuta derivante dalla insufficienza in tal senso delle risultanze istruttorie poste da parte attrice a fondamento della propria domanda è rinvenibile nella versione definitiva dell'elaborato peritale laddove, riguardo alla questione della origine della combustione il CTU dichiara che le operazioni peritali: “avevano il compito di individuare univocamente la causa e/o le cause dell'innesco dell'incendio e non il punto di origine dell'incendio”
Da tutto quanto sin qui affermato si deduce che in tale situazione di insufficienza circa la dimostrazione che il fatto de quo sia stato effettivamente originato dall'attività di fornitura e/o distribuzione di energia elettrica, e , quindi, in mancanza della dimostrazione della sussistenza di un nesso causale, la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa EL
ON, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto
8 9
da nei confronti della convenuta nonché delle parti Parte_1
chiamate in causa così provvede :
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
- Condanna al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi €le spese di lite liquidate in € 4.250,00 di cui €500,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come epr legge;
.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, il 13.6.2025
Il Giudice
EL ON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 7309/2023 in persona della dott.ssa EL ON in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7309 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Vella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gian Domenico
Romagnosi n.1/B, in virtù di mandato alle liti posto su foglio separato rispetto all'atto di citazione da intendersi in calce al medesimo.
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), quale mandataria con CP_1 P.IVA_1
rappresentanza di .F. ), in persona CP_2 P.IVA_2
dell'Amministratore Delegato, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto
RR (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
presso il suo studio in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura in calce alla
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comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025 era presente solo la parte attrice che precisava le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: in via principale, accogliere la domanda libellata con il presente atto e per l'effetto dichiarare responsabile nella causazione del sinistro descritto CP_1
in narrativa e per l'effetto condannare o al risarcimento dei CP_3
danni in favore della Sig.ra quantificata nella somma di € Pt_1
20.799,01 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà reputata equa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o al risarcimento del danno conseguente alla compressione e limitazione del diritto di godimento della proprietà causato dall'altrui comportamento negligente e con conseguente personale disagio e sacrificio da valutarsi ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c. in riferimento ai circa 10 mesi anteriori alla notifica del presente atto di citazione e commisurato ad un canone locativo di €
2.500,00 mensili, determinabile in € 25.000,00; o al pagamento degli oneri sostenuti per ricorso per ATP ex art 696 cpc pari ad € 507,52 liquidati in favore del nominato CTU;
o al pagamento degli oneri economici connessi e conseguenti alle spese legali quantificabili sulla base
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dei parametri di cui al DM 55/2014 nella misura di € 3.000,00; o al pagamento degli oneri economici corrisposti al tecnico di parte Ing.
[...]
per € 1.872,00; o alla rifusione dell'ulteriore danno per perdita di Per_1
guadagno per almeno quattro mesi, ossia da ottobre 2022 a gennaio
2023, pari ad € 10.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali e CPA come per legge”.
In particolare, a sostegno della propria domanda parte attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Gualtiero
Serafino n.13, piano 4°, interno 13, scala A, catastalmente censito al foglio 373, particella 251 sub 96 del catasto fabbricati del Comune di
Roma;
- in data 09.12.2021 alle ore 21:00 circa, nel predetto appartamento si sviluppava un incendio originatosi dal contatore di energia elettrica posto a servizio dell'immobile, impiantato dalla ditta CP_2
- in pari data intervenivano sul luogo dell'evento i Vigili del Fuoco del
Comando di Roma e veniva effettuato un sopralluogo dall'elettricista di fiducia di parte attrice proprietario della A.T. Parte_2
Impianti, nonché una consulenza dal tecnico di parte Ing. Persona_2
che nel proprio elaborato peritale giungeva alle seguenti
[...]
conclusioni. “… ritengo che un guasto generatosi all'interno del contatore di misura di ”; CP_1
- a seguito dell'evento in data 13.12.2021 l'attrice, inviava una diffida a mezzo pec alla Società proprietaria del contatore di corrente CP_2
nonché distributrice dell'energia elettrica che rimaneva, tuttavia, inevasa;
- ritenuto necessario verificare urgentemente lo stato dei luoghi ed accertare le cause del sinistro veniva incardinato presso il Tribunale
Civile di Roma un procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui al n. RG 15838/2022 e l' in qualità di mandataria di CP_1 CP_2
si costituiva regolarmente in giudizio;
[...]
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- nel predetto giudizio veniva nominato quale CTU l'Ing.
[...]
il quale all'esito del sopralluogo, delle opportune verifiche e delle CP_4
osservazioni depositate dalle parti in giudizio, in data 02.09.2022 depositava la relazione peritale definitiva in cui rilevava che: “l'origine del sinistro potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento dei dispositivi di protezione del contatore di energia elettrica di proprietà di
CP_5
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore quale mandataria con rappresentanza di chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto in CP_2
infondata in fatto e in diritto, contestando sia l'an che il quantum debaetur dell'avversa domanda risarcitoria, con vittoria di spese competenze ed onorari.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, documentali e CTU espletata in sede di ATP a firma della Dott. Ing. e, all'esito, CP_4
all'udienza del 16.01.2025 veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene superfluo procedere all'accertamento del titolo della responsabilità invocata (contrattuale o extracontrattuale) in capo alla convenuta potendo la controversia essere risolta in base al principio della
“ragione più liquida” a prescindere dalla suddetta qualificazione (cfr.
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 che ammette l'inversione delle questione da trattare quando sia fondato su una ragione più liquida in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt.
24 e 111 Cost.).
Va, infatti, considerato che a prescindere dal titolo di responsabilità invocato, il presupposto ineludibile per l'affermazione della responsabilità è l'accertamento del nesso causale tra il danno e di volta in
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volta l'inadempimento (1218 c.c.), l'attività pericolosa (2050 c.c.), la cosa in custodia (2051 c.c.) ovvero la condotta illecita (2043 c.c.).
Nella responsabilità contrattuale incombe, infatti, al creditore provare l'esistenza del titolo (contratto), l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e l'inadempimento allegato.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la cui prova incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
Sul punto la giurisprudenza precisa che nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Allo stesso modo l'art. 2051 c.c. solleva l'attore dall'onere di provare la colpa del custode, ma non lo solleva dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa custodita ed il danno.
Ne consegue che il difetto ovvero l'insufficienza della prova sull'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno non può che comportare il rigetto della domanda.
Nel caso di specie tale nesso non risulta essere sufficientemente provato.
Invero, dalle risultanze istruttorie non è riscontrabile la sussistenza univoca della responsabilità a carico del distributore di energia elettrica convenuto tale da far escludere con certezza che l'incendio non si sia al contrario verificato a valle del contatore dell'impianto elettrico privato, di proprietà dell'attrice medesima.
Nel caso de quo, infatti, nella relazione peritale dell'Ing. CP_4
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espletata in sede di ATP, dalle cui conclusioni selle cause dell'evento ci si discosta all'esito della fase istruttoria del giudizio di merito, si rinviene la non corrispondenza a norma dell'impianto elettrico interno.
In particolare si attesta che: “il Certificato di Conformità rilasciato dall'impresa A.T. Impianti S.r.l. in data 10.7.16 non risulta idoneo”;...“la protezione della montante di collegamento tra il Quadro Elettrico generale ed il contatore di corrente (…) non è conforme alle condizioni di cui all'art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8” in quanto la montante era stata collocata “all'interno di un ripostiglio adibito a deposito di prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa, tra cui prodotti altamente infiammabili ”; …é stata rilevata, inoltre, “la presenza di alcuni cavi elettrici sottodimensionati rispetto a quanto indicato nella normativa di settore. In particolare, si è riscontrata la presenza di prese da 16A asservite da cavi elettrici della sezione di 1,5 mm2 anziché di 2,5 mm2”, nonché varie “ulteriori non conformità”. Tali circostanze hanno indotto il CTU a concludere che “l'impianto elettrico, in virtù di quanto emerso durante le operazioni peritali, nonché della documentazione fornita, non può essere ritenuto conforme alla regola dell'arte” (cfr. pag. 10 della perizia).
Nella causa de qua, dunque, è evidente l'inadeguatezza dell'impianto interno a garantire condizioni le minime di sicurezza necessarie.
Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto verbalizzato dai Vigili del
Fuoco intervenuti nell'immediatezza del fatto nel proprio elaborato secondo cui: “le fiamme si erano propagate dal contatore di corrente”.
Invero, le condizioni non a norma del contatore elettrico privato hanno reso univocamente inevitabile che la zona interessata dall'evento fosse proprio quella a ridosso del contatore della società convenuta in cui erano allocati proprio i trasformatori dell'impianto interno.
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Del tutto generica e non dirimente ai fini dell'attribuzione di profili di responsabilità a carico della convenuta è la deposizione del consulente tecnico di parte attrice il quale non era presente al momento dell'evento e ha fondato la propria consulenza esclusivamente su quanto accertato dai
Vigili del Fuoco intervenuti. Nulla chiarendo, in maniera inequivocabile, in ordine al nesso eziologico tra l'evento dannoso e il danno subito da parte attrice.
Occorre rilevare, inoltre. come in occasione dell'evento non sono stati segnalati disservizi sulla rete privata né sono scattati i dispositivi di protezione posti a monte dell'utenza (cfr.doc. 11 prodotto da con CP_2
le note istruttorie II termine) a riprova che il guasto non si è verificato all'interno del contatore ma a valle di esso, sull'impianto privato.
Ciò veniva confermato anche dal teste di parte convenuta Tes_1
escusso all'udienza del 21.03.2024, le cui dichiarazioni risultano
[...]
essere pienamente rispondenti all'evento de quo e non contraddittorie che così affermava: “E' vero, verificammo che il contatore era tutto bruciato. Dall'esterno non c'era alcun corto circuito. Le protezioni messe in atto da erano funzionanti. In particolare l'interruttore che, in CP_1
caso di guasto esterno o emergenza, toglie la corrente a tutto lo stabile, era perfettamente funzionante e non era stato interessato dal guasto”.
La circostanza suddetta veniva confermate integralmente anche dal teste di parte convenuta escusso nella udienza sopra Testimone_2
indicata.
Ne consegue come il contatore di energia anche in presenza di fiamme fino alla sua completa combustione, abbia comunque potuto proseguire all'erogazione della corrente elettrica riguardando il danno l'impianto privato.
Anche la documentazione fotografica prodotta in giudizio depone ai fini del rigetto della domanda attorea.
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Infatti, a ben vedere, la tavola di legno del quadro elettrico sulla quale erano fissati gli interruttori di protezione risulta essere completamente carbonizzata, mentre la tavola di supporto del contatore e quella di legno posta sul fondo del vano non presentano segni di bruciature e danni a dimostrazione che il fuoco sia proprio partito dalla parte inferiore del contatore interno, dove era collocato il quadro, e si è propagato verso l'alto, dove c'era il contatore.
Anche i conduttori di alimentazione del quadro elettrico risultano essere carbonizzati mentre quelli a monte del contatore, provenienti dall'esterno risultano integri o con la protezione appena deteriorata (cfr. doc. 10 costituzione parte convenuta).
Non dirimente ai fini della attribuzione della responsabilità a carico della società convenuta derivante dalla insufficienza in tal senso delle risultanze istruttorie poste da parte attrice a fondamento della propria domanda è rinvenibile nella versione definitiva dell'elaborato peritale laddove, riguardo alla questione della origine della combustione il CTU dichiara che le operazioni peritali: “avevano il compito di individuare univocamente la causa e/o le cause dell'innesco dell'incendio e non il punto di origine dell'incendio”
Da tutto quanto sin qui affermato si deduce che in tale situazione di insufficienza circa la dimostrazione che il fatto de quo sia stato effettivamente originato dall'attività di fornitura e/o distribuzione di energia elettrica, e , quindi, in mancanza della dimostrazione della sussistenza di un nesso causale, la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa EL
ON, definitivamente pronunciando nel giudizio ordinario proposto
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da nei confronti della convenuta nonché delle parti Parte_1
chiamate in causa così provvede :
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
- Condanna al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi €le spese di lite liquidate in € 4.250,00 di cui €500,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come epr legge;
.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, il 13.6.2025
Il Giudice
EL ON
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