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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
UZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'RE LA IS VE (P.I. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. MAURIZIO LIISTRO per procura in atti opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AD MI per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 6.11.2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso cinque atti di precetto, notificati in data 20.10.2021, in virtù dei quali Controparte_1
e gli avevano intimato il pagamento della somma di € 24.856,22. Persona_1
pagina 1 di 6 Il riconosceva il credito di per € 2.557,17 (pari al 50% di sorte Parte_1 Persona_1 capitale e spese legali relativo a due dei precetti notificati) mentre, nei confronti di
[...]
, eccepiva in compensazione un proprio controcredito, acquisito da CP_1 CP_2 mediante tre distinte cessioni, per l'importo complessivo di € 21.741,19.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'avvenuta estinzione, per compensazione, del credito dell'opposta, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
In data 19.12.2021 si costituiva in giudizio eccependo l'inopponibilità Controparte_1 della cessione del credito tra e , contestava l'avvenuta notifica CP_2 Parte_1 delle cessioni intercorse ed eccepiva il conflitto d'interessi tra cedente e cessionario. Chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 31.1.2022 veniva accolta l'istanza di sospensione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 5.7.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.3.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 21.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
pagina 2 di 6 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. C. Cass., n. 14554/2000).
L'opposizione risulta fondata per i motivi di seguito illustrati.
L'opponente ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'opposta con un proprio controcredito, da egli acquisito per effetto di tre distinti contratti di cessione conclusi con il primo, datato 23.12.2020, di importo pari a € 15.500,00; il secondo, datato CP_2
29.1.2021, di importo pari a € 2.500,00, il terzo, datato 4.2.2021, di importo pari a € 3.060,35
(all. 3 all'atto di citazione).
Nel caso di specie il controcredito opposto in compensazione deriva da distinti titoli giudiziali, di formazione sostanzialmente contestuale o precedente (sentenza n. 1863/12, emessa dalla Corte di Appello di Catania il 19.12.2012 e notificata il 3-7/01/2013; ordinanza ex art. 702 bis e segg. c.p.c. emessa da questo Tribunale – Terza Sezione Civile - in data
11.02.2015, notificata in uno all'atto di precetto il 26.05.2015) a quelli notificati dall'opposta unitamente all'atto di precetto oggetto del presente giudizio (sentenza della Corte d'Appello di Catania, n. 1822 del 13.12.2012; ordinanza di questo Tribunale del 4.12.2016; sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2164/2019 dell'8.10.2019; sentenza di questo Tribunale, I
Sez., n. 376/2019 del 22.1.2019; sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2240/2020 del
21.12.2020).
I giudici di legittimità hanno affermato che Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione)
[…] (C. Cass., n. 9686/2020).
Nel caso di specie il controcredito opposto in compensazione discende dalle pronunce indicate, ormai definitive.
pagina 3 di 6 Il ne è divenuto titolare mediante distinti atti di cessione conclusi con Parte_1 [...]
CP_
creditrice nei confronti della della maggior somma di € 33.984,59, somma CP_1 portata dai titoli esecutivi passati in giudicato sopra indicati.
Com'è noto “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”(cfr. C. Cass., n. 12611/2021).
Ciò posto, il conflitto di interessi dedotto dall'opposta – che non risulta legittimata in tal senso - non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, sulla base degli artt. 1441 e
1445 c.c..
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che,
a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto) (C. Cass., n. 4713/2019; cfr.
C. Cass., n. 654/2025).
In atti vi è la prova della notifica di una sola delle menzionate cessioni, ovvero della cessione datata 23.12.2020, per il credito di importo pari a € 15.500,00, effettuata con lettera racc. n. 61786164931-6 inviata il 5.1.2021 e, per conoscenza, tramite PEC, in data 12.1.2021, al legale dell'opposta.
pagina 4 di 6 Non è stata depositata alcuna prova della notifica delle cessioni datate 29.1.2021 e 4.2.2021, rispettivamente, per l'importo pari a € 2.500,00 e € 3.060,35, in quanto l'allegato depositato il
20.12.2021 per la cessione del 29.1.2021 non consente di rilevare l'intervenuto perfezionamento della notificazione.
A questo punto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inesistenza del credito dell'opposta fino alla concorrenza degli importi opposti in compensazione (€ 15.500,00, €
2.500,00, € 3.060,35), per un totale di € 21.060,35, inferiore all'importo indicato dall'opponente.
L'opposta ha agito per il credito di € 24.856,22, oltre ulteriori interessi legali dalla notificazione degli atti di precetto;
ebbene, dalla predetta somma va detratto l'importo di €
21.060,35, nonché l'importo di € 2.557,17 concernente il credito di estraneo Persona_1 al presente giudizio, ottenendo l'importo di € 1.238,70, oltre interessi, in relazione al quale va accertata l'esistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei confronti di n.q.. Parte_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in quanto l'opposta non aveva avuto conoscenza delle due cessioni del 29.1.2021 e del 4.2.2021 prima dell'introduzione del presente giudizio di opposizione e tenuto conto della accertata esistenza di un suo credito.
Le circostanze indicate risultano integrare quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che, sulla base della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono di compensare le spese, come anche affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
32061/2022, resa peraltro in una fattispecie analoga.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 14157/2021 vertente tra , quale titolare della RE RI SO VE (opponente), e Parte_1
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per l'effetto, dichiara l'intervenuta estinzione del credito dell'opposta per la somma di € 21.060,35 e dichiara il diritto di di Controparte_1
pagina 5 di 6 procedere esecutivamente, sulla base dei titoli sottesi ai precetti opposti, per la minor somma di € 1.238,70, nei confronti di , quale titolare della Parte_1
RE RI SO VE;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 10/12/2025.
Il Giudice
Milena UZ
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
UZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'RE LA IS VE (P.I. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. MAURIZIO LIISTRO per procura in atti opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AD MI per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 6.11.2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso cinque atti di precetto, notificati in data 20.10.2021, in virtù dei quali Controparte_1
e gli avevano intimato il pagamento della somma di € 24.856,22. Persona_1
pagina 1 di 6 Il riconosceva il credito di per € 2.557,17 (pari al 50% di sorte Parte_1 Persona_1 capitale e spese legali relativo a due dei precetti notificati) mentre, nei confronti di
[...]
, eccepiva in compensazione un proprio controcredito, acquisito da CP_1 CP_2 mediante tre distinte cessioni, per l'importo complessivo di € 21.741,19.
Chiedeva, quindi, l'accertamento dell'avvenuta estinzione, per compensazione, del credito dell'opposta, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
In data 19.12.2021 si costituiva in giudizio eccependo l'inopponibilità Controparte_1 della cessione del credito tra e , contestava l'avvenuta notifica CP_2 Parte_1 delle cessioni intercorse ed eccepiva il conflitto d'interessi tra cedente e cessionario. Chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 31.1.2022 veniva accolta l'istanza di sospensione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 5.7.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.3.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 21.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (art. 615, c. 1, c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n.
pagina 2 di 6 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, ovvero il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto (cfr. C. Cass., n. 14554/2000).
L'opposizione risulta fondata per i motivi di seguito illustrati.
L'opponente ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'opposta con un proprio controcredito, da egli acquisito per effetto di tre distinti contratti di cessione conclusi con il primo, datato 23.12.2020, di importo pari a € 15.500,00; il secondo, datato CP_2
29.1.2021, di importo pari a € 2.500,00, il terzo, datato 4.2.2021, di importo pari a € 3.060,35
(all. 3 all'atto di citazione).
Nel caso di specie il controcredito opposto in compensazione deriva da distinti titoli giudiziali, di formazione sostanzialmente contestuale o precedente (sentenza n. 1863/12, emessa dalla Corte di Appello di Catania il 19.12.2012 e notificata il 3-7/01/2013; ordinanza ex art. 702 bis e segg. c.p.c. emessa da questo Tribunale – Terza Sezione Civile - in data
11.02.2015, notificata in uno all'atto di precetto il 26.05.2015) a quelli notificati dall'opposta unitamente all'atto di precetto oggetto del presente giudizio (sentenza della Corte d'Appello di Catania, n. 1822 del 13.12.2012; ordinanza di questo Tribunale del 4.12.2016; sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2164/2019 dell'8.10.2019; sentenza di questo Tribunale, I
Sez., n. 376/2019 del 22.1.2019; sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2240/2020 del
21.12.2020).
I giudici di legittimità hanno affermato che Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione)
[…] (C. Cass., n. 9686/2020).
Nel caso di specie il controcredito opposto in compensazione discende dalle pronunce indicate, ormai definitive.
pagina 3 di 6 Il ne è divenuto titolare mediante distinti atti di cessione conclusi con Parte_1 [...]
CP_
creditrice nei confronti della della maggior somma di € 33.984,59, somma CP_1 portata dai titoli esecutivi passati in giudicato sopra indicati.
Com'è noto “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”(cfr. C. Cass., n. 12611/2021).
Ciò posto, il conflitto di interessi dedotto dall'opposta – che non risulta legittimata in tal senso - non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, sulla base degli artt. 1441 e
1445 c.c..
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che,
a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto) (C. Cass., n. 4713/2019; cfr.
C. Cass., n. 654/2025).
In atti vi è la prova della notifica di una sola delle menzionate cessioni, ovvero della cessione datata 23.12.2020, per il credito di importo pari a € 15.500,00, effettuata con lettera racc. n. 61786164931-6 inviata il 5.1.2021 e, per conoscenza, tramite PEC, in data 12.1.2021, al legale dell'opposta.
pagina 4 di 6 Non è stata depositata alcuna prova della notifica delle cessioni datate 29.1.2021 e 4.2.2021, rispettivamente, per l'importo pari a € 2.500,00 e € 3.060,35, in quanto l'allegato depositato il
20.12.2021 per la cessione del 29.1.2021 non consente di rilevare l'intervenuto perfezionamento della notificazione.
A questo punto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inesistenza del credito dell'opposta fino alla concorrenza degli importi opposti in compensazione (€ 15.500,00, €
2.500,00, € 3.060,35), per un totale di € 21.060,35, inferiore all'importo indicato dall'opponente.
L'opposta ha agito per il credito di € 24.856,22, oltre ulteriori interessi legali dalla notificazione degli atti di precetto;
ebbene, dalla predetta somma va detratto l'importo di €
21.060,35, nonché l'importo di € 2.557,17 concernente il credito di estraneo Persona_1 al presente giudizio, ottenendo l'importo di € 1.238,70, oltre interessi, in relazione al quale va accertata l'esistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei confronti di n.q.. Parte_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in quanto l'opposta non aveva avuto conoscenza delle due cessioni del 29.1.2021 e del 4.2.2021 prima dell'introduzione del presente giudizio di opposizione e tenuto conto della accertata esistenza di un suo credito.
Le circostanze indicate risultano integrare quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che, sulla base della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono di compensare le spese, come anche affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
32061/2022, resa peraltro in una fattispecie analoga.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 14157/2021 vertente tra , quale titolare della RE RI SO VE (opponente), e Parte_1
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
1. Accoglie l'opposizione, per l'effetto, dichiara l'intervenuta estinzione del credito dell'opposta per la somma di € 21.060,35 e dichiara il diritto di di Controparte_1
pagina 5 di 6 procedere esecutivamente, sulla base dei titoli sottesi ai precetti opposti, per la minor somma di € 1.238,70, nei confronti di , quale titolare della Parte_1
RE RI SO VE;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 10/12/2025.
Il Giudice
Milena UZ
pagina 6 di 6