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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
FONZO IO NI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4803/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259A00790838000 REGISTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010499338010 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso del 7/08/2025 ritualmente notificato, ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio descritta in epigrafe, a sua volta notificata al ricorrente in data 20/06/2025, della quale chiede l'annullamento con vittoria di spese.
In particolare, si eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromico ( cartella di pagamento nr
29320140010499338010) e indi la prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando ancora che il termine di prescrizione decennale non era in ogni caso decorso attesa l'avvenuta notifica di atti interruttivi. Rileva la resistente, in particolare, che la cartella esattoriale nr 29320140010499338010 venne notificata il 3/7/2014, mentre il 23 gennaio 2017 venne notificato un preavviso di fermo amministrativo nr
29380201600022696000, atto interruttivo della prescrizione, contenente a pag. 5 esplicito riferimento alla cartella 29320140010499338010, notificata il 3/7/2014. Successivamente, in data 3/10/2018, sempre a mani proprie del Ricorrente_1 , venne notiifcato un rimborso e contestuale proposta di compensazione, nr. 29328201800000008000, sempre avente riferiemento alla cartella esattoriale nr 29320140010499338010 notificata il 3/7/2014 ( cfr. documento in atti pag. 5), altro atto interruttivo della prescrizione.
Si chiede pertanto accogliersi le eccezioni, dichiararsi inammissibile il ricorso, rigettarsi in ogni caso la domanda, con vittoria di spese.
Non si è costituita Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. Il contenzioso origina dall'impugnazione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex articolo 72 bis Dpr 602/73, con cui il debitore ha eccepito il difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione, partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell'Agente della Riscossione, evidenziando che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Ad avviso del giudice, l'opposizione contro il pignoramento ( ed in ogni caso avverso altra e successiva notifica di intimazione di pagamento ) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto azionata nei confronti di una prodromica intimazione di pagamento mai impugnata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999, Cassazione n. 4475/1999,
Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001;
Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Orbene, nel caso in esame l'AE ha sostenuto che in data 3/7/2014 venne notificata la cartella esattoriale nr 29320140010499338010, mai impugnata, e successivamente il preavviso di fermo amministrativo nr
29380201600022696000 e indi il rimborso e contestuale proposta di compensazione, nr.
29328201800000008000, atti interruttivi della prescrizione e espressamente richiamanti la cartella esattoriale
29320140010499338010, si ripete mai impugnata: atti regolarmente notificati a mani proprie del ricorrente e non opposti ( cfr documentazione in atti prodotta da AE).
E' q questi ultimi atti ( preavviso di fermo e rimborso/proposta compensazione) precedentemente notificati e non opposti, che occorre far riferimento, alla luce della sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, per ritenere inammissibile il presente ricorso avverso l'intimazione di cui in epigrafe, non essendo peraltro decorso alcun termine di decadenza /prescrizione.
All'inammissibilità segue la condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorente alle spese che si liquidano in € 400,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
FONZO IO NI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4803/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259A00790838000 REGISTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140010499338010 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso del 7/08/2025 ritualmente notificato, ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio descritta in epigrafe, a sua volta notificata al ricorrente in data 20/06/2025, della quale chiede l'annullamento con vittoria di spese.
In particolare, si eccepisce la mancata notifica dell'atto prodromico ( cartella di pagamento nr
29320140010499338010) e indi la prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando ancora che il termine di prescrizione decennale non era in ogni caso decorso attesa l'avvenuta notifica di atti interruttivi. Rileva la resistente, in particolare, che la cartella esattoriale nr 29320140010499338010 venne notificata il 3/7/2014, mentre il 23 gennaio 2017 venne notificato un preavviso di fermo amministrativo nr
29380201600022696000, atto interruttivo della prescrizione, contenente a pag. 5 esplicito riferimento alla cartella 29320140010499338010, notificata il 3/7/2014. Successivamente, in data 3/10/2018, sempre a mani proprie del Ricorrente_1 , venne notiifcato un rimborso e contestuale proposta di compensazione, nr. 29328201800000008000, sempre avente riferiemento alla cartella esattoriale nr 29320140010499338010 notificata il 3/7/2014 ( cfr. documento in atti pag. 5), altro atto interruttivo della prescrizione.
Si chiede pertanto accogliersi le eccezioni, dichiararsi inammissibile il ricorso, rigettarsi in ogni caso la domanda, con vittoria di spese.
Non si è costituita Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. Il contenzioso origina dall'impugnazione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex articolo 72 bis Dpr 602/73, con cui il debitore ha eccepito il difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione, partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell'Agente della Riscossione, evidenziando che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Ad avviso del giudice, l'opposizione contro il pignoramento ( ed in ogni caso avverso altra e successiva notifica di intimazione di pagamento ) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto azionata nei confronti di una prodromica intimazione di pagamento mai impugnata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999, Cassazione n. 4475/1999,
Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001;
Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Orbene, nel caso in esame l'AE ha sostenuto che in data 3/7/2014 venne notificata la cartella esattoriale nr 29320140010499338010, mai impugnata, e successivamente il preavviso di fermo amministrativo nr
29380201600022696000 e indi il rimborso e contestuale proposta di compensazione, nr.
29328201800000008000, atti interruttivi della prescrizione e espressamente richiamanti la cartella esattoriale
29320140010499338010, si ripete mai impugnata: atti regolarmente notificati a mani proprie del ricorrente e non opposti ( cfr documentazione in atti prodotta da AE).
E' q questi ultimi atti ( preavviso di fermo e rimborso/proposta compensazione) precedentemente notificati e non opposti, che occorre far riferimento, alla luce della sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, per ritenere inammissibile il presente ricorso avverso l'intimazione di cui in epigrafe, non essendo peraltro decorso alcun termine di decadenza /prescrizione.
All'inammissibilità segue la condanna alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorente alle spese che si liquidano in € 400,00.