Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 167
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atto prodromico (cartella esattoriale)

    Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'omessa impugnazione di un atto impositivo (cartella esattoriale) rende inammissibile l'impugnazione di atti successivi (intimazione di pagamento, pignoramento) per vizi relativi all'atto prodromico, salvo che il contribuente ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto successivo. Nel caso di specie, la cartella esattoriale non è stata impugnata, mentre atti successivi (preavviso di fermo amministrativo e proposta di compensazione) sono stati notificati e non opposti, interrompendo la prescrizione e cristallizzando la pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 167
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo