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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61750 del RGAC dell'anno 2018 in materia di adempimento contrattuale e azione di indebito arrichimento, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.11.2023, all'esito della quale con successiva ordinanza venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. depositate solamente da entrambe le società convenute
TRA
C.F. e partita con sede legale in Roma, Via Cala -bria Parte_1 PartitaIVA_1
56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché
[...]
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente a [...], Codice Fiscale n. , CodiceFiscale_1
P.IVA entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_2 dall'avv. Francesco Marascio (CF , fax 068540689, pec C.F._2 [...]
e dall'avv. Stefano Genovese (C.F. , Email_1 C.F._3
fax 068540689, pec ) ed elettivamente domi - Email_2
ciliati presso il loro studio sito in Roma, alla Via Po 12 ;
ATTORI
CONTRO
con sede legale in Latina (LT), via Neghelli 44, c.f. e p. iva Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Dott. (di seguito “ ”) rappresentata e CP_3 CP_2
difesa dagli Avv.ti Paolo LL ( , PEC CodiceFiscale_4
e VA MA ( ) del Email_3 CodiceFiscale_5
Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Venezia - Mestre (VE),
Piazzale Leonardo da Vinci n. 8;
CONVENUTA
E
con sede legale in Arcugnano (VI) Viale Dell'Industria n. 2, c.f. e p. iva CP_4
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
Ing. (di seguito, “ ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_5 CP_4
LL ( ) e VA MA ( ); PEC: CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di Email_4
questi in Venezia - Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della e Parte_1 dell'ing. a vedersi corrispondere i compensi indicati Controparte_1 nel corpo nell'atto a titolo di compenso minimo per le prestazioni inerenti il contratto per
“l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della “Tramvia
Leggera su gomma della Città di Latina 1° e 2° Lotto”” e, per l'effetto:
A.1. accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti in ordine al pagamento dell'importo di cui sopra e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della dell'importo di €. 770.250,00, oltre Inarcassa e IVA Parte_1
a titolo di compenso minimo dell'ufficio di D.L., ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/02, ovvero interessi legali e rivalutazione;
A.2. accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti in ordine al pagamento dell'importo di cui sopra e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell'importo complessivo di €. 798.000,00 – di cui
€429.400,00 direttamente in favore dell'ing. – oltre Inarcassa e IVA a titolo di CP_1
compenso minimo della figura del D.L., ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi moratori ex d.lgs. n.
231/02, ovvero interessi legali e rivalutazione;
B) nel merito ed in via subordinata:
B.1. accertare e dichiarare il diritto degli attori a vedersi corrispondere le somme di cui al precedente punto A a titolo di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 complessivo di €. 1.568.250,00 di cui € 429.400,00 direttamente in favore dell'ing.
– oltre Inarcassa e IVA, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta CP_1
di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generali al 15 per cento, IVA e
CPA, da distrarsi.
PER LA CONVENUTA .: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, Controparte_2
disattesa e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione anche preliminare, così decidere: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a , e per l'effetto rigettare le domande proposte. In via CP_2
ulteriormente subordinata: Dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande
Parte introdotte da nella prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi.
NEL MERITO: Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi che nessun importo è dovuto agli attori in quanto il termine per l'esecuzione dell'opera non è decorso, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via istruttoria: Come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
PER LA CONVENUTA .: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e CP_4
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione anche preliminare, così decidere: IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a e per l'effetto rigettare le CP_4
domande proposte. In via ulteriormente subordinata: Dichiarare la tardività ed Parte inammissibilità delle domande introdotte da nella prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi.
NEL MERITO:Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi che nessun importo è dovuto agli attori in quanto il termine per l'esecuzione dell'opera non è decorso, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via istruttoria: Come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. ”
FATTO E DIRITTO
1. E' premesso che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicchè le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2. Al fine di delineare i contorni del thema decidendum, osserva in estrema sintesi il
Tribunale, che nel corso dell'anno 2004, il deliberò la Controparte_6
realizzazione di una metropolitana leggera di superficie con le modalità del partenariato pubblico-privato (PPP), con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avrebbe dovuto contribuire in conto capitale per il 60% dell'investimento. Veniva nominato promotore l'A.T.I. costituita dalle imprese
Sacaim s.p.a., ATRAL CP_4 Controparte_7 Controparte_8
s.c.a.r.l. e OE Infrastrutture s.p.a.
Tuttavia, le bozze di contratto redatte nel dicembre 2006 non contenevano l'indicazione dei soggetti partecipanti all'accordo né una data attendibile.
La società di progetto veniva costituita solo nel febbraio 2007 dai Controparte_2
soci Sacaim s.p.a., CP_4 Controparte_7 Controparte_8
ATRAL s.c.a.r.l. e OE Infrastrutture Sp.a.
La convenzione di concessione di costruzione e gestione del 1° e 2° lotto della tramvia di Latina veniva sottoscritta con il solo dopo l'approvazione del CP_6
progetto definitivo dell'opera ma, i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera di superficie di Latina, non venivano mai consegnati e mai ebbero inizio e/o avanzamento, non essendo intervenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Amministrazione Comunale.
3. Con atto di citazione in rinnovazione notificato il 12.12.2018, dunque, la società
e l'Ing. convenivano dinanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale e chiedendone la condanna, Controparte_2 CP_4
previa declaratoria di inadempimento, al pagamento in solido dei compensi per prestazioni professionali rese in esecuzione del contratto datato 21 dicembre 2006, avente ad oggetto servizi di ingegneria relativi a direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva della tramvia leggera su gomma della città di Latina (lotti 1 e 2), ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento.
4. Si costituivano in giudizio e le quali, dopo aver Controparte_2 CP_4 ricostruito i principali passaggi relativi all'affidamento della concessione e le circostanze che avevano condotto l'amministrazione comunale a non approvare la progettazione dell'opera, deducevano: 1) dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza;
2) l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a e Controparte_2 CP_4
Parte
3) la tardività ed inammissibilità delle domande introdotte da nella
[...]
prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi; 4)
l'inesistenza di qualsiasi attività non essendo mai decorso il termine per l'esecuzione dei lavori.
5. La domanda principale degli attori si fonda sul documento datato 21 dicembre
2006, espressamente qualificato in ogni sua pagina come "bozza" (cfr. doc. 6
"Contratto per la DL.pdf_73594631" allegato all'atto di citazione), con cui si assume la stipula di un contratto per l'affidamento di servizi di ingegneria connessi alla realizzazione della tramvia.
6. L'esame di tale documento, tuttavia, conduce a ritenere che lo stesso non integri gli estremi di un valido contratto. Come condivisibilmente eccepito dalle società convenute, la “bozza” non riporta l'identificazione delle parti né i riferimenti societari o personali dei presunti sottoscrittori, contiene numerose cancellature, modifiche e sigle prive di indicazione dei poteri rappresentativi e, dunque, lo stesso non può considerarsi un contratto concluso o comunque un documento contenente puntuazione completa delle clausole negoziali, tale da costituire presunzione, ancorchè semplice, di intervenuto perfezionamento del regolamento contrattuale.
7. Il documento depositato dagli attori, infatti, fa riferimento a una generica “ CP_9
” e a OE Infrastrutture S.p.A., senza alcuna specificazione circa l'identità
[...]
Cont della , la sua sede, rappresentanza legale o altri elementi idonei a identificarla univocamente, né reca alcun riferimento a né al suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore ing. , il quale peraltro pacificamente assunse CP_1 tale carica solo diversi anni dopo succedendo all'Ing. Per_1
8. È, inoltre, pacifico e documentalmente provato che alla data del 21 dicembre 2006, la società alla quale la “ ” dovrebbe intendersi Controparte_2 CP_9
riferita secondo parte attrice, non era ancora stata costituita (essendo ciò avvenuto solo in data 27 febbraio 2007) e non era pertanto nemmeno astrattamente possibile riferire alla stessa, o ai suoi futuri soci, obbligazioni contrattuali giuridicamente
Parte vincolanti. Per contro viene menzionata nel documento azionato unicamente come possibile sub-affidataria di alcune prestazioni, da eseguirsi su incarico di
OE Infrastrutture Spa - quale affidataria esclusiva - con l'ulteriore previsione che l'effettiva attività svolta da avrebbe attestata da una Pt_1 Parte_2
specifica dichiarazione della stessa OE. Ciò evidenzia come non vi fosse alcun
Parte impegno diretto e immediato tra OE e , né alcun vincolo contrattuale attuale tra le due società.
9. In definitiva l'esame della suddetta “bozza” conduce a ritenere che la stessa non possa essere ritenuta idonea a far sorgere obbligazioni giuridicamente vincolanti in capo alle parti, né a fondare pretese di adempimento contrattuale da parte di Pt_1 10. Sul punto la giurisprudenza consolidata, anche di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione (Cass. civ. sez. II, 11126/2024), stabilisce che il contratto si perfeziona solo quando sia raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali. In assenza di tale accordo, non può riconoscersi efficacia vincolante a un documento che non può considerarsi nemmeno una "minuta" contrattuale.
11. A conferma di quanto dedotto giova rilevare come lo stesso Tribunale di Roma, con sentenza n. 16773/2019 (R.G. 58618/2015) e n. 13724/2019 (R.G. 58620/2015), emesse in procedimenti tra le medesime parti in relazione a bozze contrattuali analoghe, abbia statuito la nullità delle pretese creditorie fondate su tali documenti, ritenendoli appunto privi degli elementi costitutivi del contratto.
12. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute, si deve osservare che dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio non emergono elementi idonei a configurare un valido titolo in capo agli attori rispetto alle pretese azionate. In particolare, dagli atti di causa, risulta pacifico che l'unico soggetto formalmente individuato come affidatario dell'incarico di Direzione Lavori (D.L.) sia stata la società OE S.p.A., come emerge dalla scrittura privata del 7.7.2005 (doc. 1), dal contratto di raggruppamento (doc. 2), dall'addendum del 3.8.2005 (doc. 3), dalla scrittura del
30.9.2005 (doc. 4), nonché dalla “bozza” di accordo del 21.12.2006 (doc. 6) e dall'addendum ai patti parasociali del 23.2.2017 (doc. 7). In tutti tali atti, mai viene menzionata quale parte contraente o soggetto direttamente affidatario Parte_1 della prestazione dedotta in giudizio laddove l'unico soggetto espressamente menzionato è la società OE, rispetto alla quale non è stato allegato né dimostrato alcun rapporto di immedesimazione organica e/o di successione contrattuale con Pt_1
13. Parimenti deve osservarsi in riferimento alla posizione dell'Ing. , CP_1
subentrato — secondo la tesi attorea — nella funzione di Direttore Lavori all'Ing.
senza tuttavia che sia stata fornita prova alcuna di una investitura Per_1
contrattuale in suo favore ovvero di un atto di formale subentro. A conferma di ciò , risulta incontestato che a fronte di una pretesa sorta sin dal 2012, l'ing. ha Per_1
autonomamente agito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Padova CP_2
per ottenere il pagamento del compenso spettante in qualità di Direttore Lavori, Parte senza coinvolgere né né il preteso successore . Né questi ultimi hanno CP_1 ritenuto di intervenire in quel giudizio per far valere eventuali diritti connessi alla medesima attività.
14. Sul punto si ritiene di condividere il principio consolidato in giurisprudenza richiamato nei propri atti dalle società convenute laddove si afferma che “ La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto” (Cass. 10640/2021 che riafferma il principio già enunciato da Cass. SS.UU. 2951/2016).
15. Nel caso di specie, dunque, né né l'Ing. hanno assolto Parte_1 CP_1 all'onere probatorio in ordine alla propria legittimazione attiva rispetto alle pretese creditorie azionate.
16. Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le società convenute si deve osservare, con riferimento a che gli attori CP_4 gli attori, e l'Ing. , hanno agito in giudizio deducendo che Parte_1 CP_1
Part
“delle obbligazioni contrattuali assunte da con la devono rispondere, in CP_2
solido, anche i soci della , in virtù di appositi atti debitamente sottoscritti con i CP_2
quali, sotto un profilo privatistico, si sono assunti ogni responsabilità in ordine al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte”. In tale prospettiva, la convenuta CP_4
sarebbe responsabile in via solidale, in quanto socio di , sulla
[...] CP_2 base di pretesi impegni contrattuali assunti in proprio. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria documentale, tale impostazione non trova riscontro negli atti di causa.
17. Nessuno degli atti prodotti in giudizio e, in particolare il documento n. 6 (bozza di contratto datata 21.12.2006), indicato come titolo della pretesa azionata, recano alcuna sottoscrizione da parte di ., né menzionano la società in alcuna CP_4
sua parte, né vi si rinviene indicazione del suo legale rappresentante o di altra persona autorizzata a impegnarla. Le sigle apposte sul documento — peraltro prive di intestazione, timbro o riferimenti identificativi — non sono in alcun modo idonee a costituire valida manifestazione di volontà contrattuale imputabile a né CP_4 come già sopra rilevato, è stata fornita prova circa l'identità dei soggetti firmatari e i poteri rappresentativi degli stessi. Non sussiste dunque prova dell'assunzione di obblighi giuridicamente rilevanti da parte di CP_4 18. Neppure è condivisibile la prospettazione attorea di riferire a il CP_4 generico riferimento alla “costituenda SPV” contenuto nel documento, trattandosi come più volte rilevato di dicitura del tutto neutra e indeterminata, non associabile né a né ad altro soggetto determinato . CP_4
19. Con riferimento a deve parimenti riconoscersi il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo documentalmente provato che la società non era ancora costituita alla data del 21.12.2006 in cui si colloca il preteso contratto azionato dagli attori (v. doc. 1 : atto costitutivo del 27.2.2007). Di CP_2
conseguenza, nessuna obbligazione può dirsi assunta da con Controparte_2
riferimento a un contratto che la precede temporalmente, e che dunque non può vederla come parte contraente. Né risulta che abbia successivamente CP_2 ratificato o fatto proprio l'impegno contenuto nella bozza contrattuale, che peraltro non reca alcun riferimento alla società stessa, né sotto il profilo della denominazione sociale, né per sede legale, partita IVA o rappresentanza legale.
Anche in questo caso, il generico riferimento alla “costituenda SPV” non è sufficiente a identificare come soggetto contrattuale, e lo stesso Controparte_2
Contr dicasi per la menzione alle “società costituenti l' , atteso che manca qualunque indicazione certa circa le persone fisiche firmatarie e i poteri rappresentativi eventualmente esercitati. Le sigle apposte sulla bozza, come più volte rilevato, non sono idonee a costituire valido impegno contrattuale, tanto più che gli attori non hanno allegato né provato chi siano i soggetti sottoscrittori né che poteri avessero per vincolare le società di riferimento.
20. Ne consegue che, non essendo individuabile alcun valido titolo contrattuale dal quale desumere un'obbligazione assunta da o da CP_4 Controparte_2
nei confronti degli attori, deve ritenersi fondato il difetto di legittimazione passiva di entrambe le convenute.
21. Per quanto sopra esposto, quindi, le domande proposte da e dall'Ing. Parte_1
nei confronti di e devono essere CP_1 Controparte_2 CP_4
rigettate;
22. Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna , ex art. 96 c.p.c., formulata dalle società convenute nei confronti degli attori e Parte_1 dall'Ing. . CP_1
23. Ed invero, questo Giudice osserva che come rammenta la giurisprudenza della
Suprema Corte, la domanda ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004) al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T.
Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012). Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna ex art 96 cpc
è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima
(Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T.
Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
24. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore delle parti convenute, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, riferiti allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte da e dall'ing. nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e Controparte_2 CP_4
2. Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese legali in favore di e che si liquidano in euro 37.951,00 per Controparte_2 CP_4
ciascuna convenuta, a titolo di compenso professionale (comprensivo di studio, fase introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 19.6.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61750 del RGAC dell'anno 2018 in materia di adempimento contrattuale e azione di indebito arrichimento, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.11.2023, all'esito della quale con successiva ordinanza venivano concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. depositate solamente da entrambe le società convenute
TRA
C.F. e partita con sede legale in Roma, Via Cala -bria Parte_1 PartitaIVA_1
56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché
[...]
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente a [...], Codice Fiscale n. , CodiceFiscale_1
P.IVA entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_2 dall'avv. Francesco Marascio (CF , fax 068540689, pec C.F._2 [...]
e dall'avv. Stefano Genovese (C.F. , Email_1 C.F._3
fax 068540689, pec ) ed elettivamente domi - Email_2
ciliati presso il loro studio sito in Roma, alla Via Po 12 ;
ATTORI
CONTRO
con sede legale in Latina (LT), via Neghelli 44, c.f. e p. iva Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore Dott. (di seguito “ ”) rappresentata e CP_3 CP_2
difesa dagli Avv.ti Paolo LL ( , PEC CodiceFiscale_4
e VA MA ( ) del Email_3 CodiceFiscale_5
Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Venezia - Mestre (VE),
Piazzale Leonardo da Vinci n. 8;
CONVENUTA
E
con sede legale in Arcugnano (VI) Viale Dell'Industria n. 2, c.f. e p. iva CP_4
, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
Ing. (di seguito, “ ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Controparte_5 CP_4
LL ( ) e VA MA ( ); PEC: CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di Email_4
questi in Venezia - Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci n. 8;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della e Parte_1 dell'ing. a vedersi corrispondere i compensi indicati Controparte_1 nel corpo nell'atto a titolo di compenso minimo per le prestazioni inerenti il contratto per
“l'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della “Tramvia
Leggera su gomma della Città di Latina 1° e 2° Lotto”” e, per l'effetto:
A.1. accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti in ordine al pagamento dell'importo di cui sopra e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della dell'importo di €. 770.250,00, oltre Inarcassa e IVA Parte_1
a titolo di compenso minimo dell'ufficio di D.L., ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/02, ovvero interessi legali e rivalutazione;
A.2. accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti in ordine al pagamento dell'importo di cui sopra e, per l'effetto, condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell'importo complessivo di €. 798.000,00 – di cui
€429.400,00 direttamente in favore dell'ing. – oltre Inarcassa e IVA a titolo di CP_1
compenso minimo della figura del D.L., ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi moratori ex d.lgs. n.
231/02, ovvero interessi legali e rivalutazione;
B) nel merito ed in via subordinata:
B.1. accertare e dichiarare il diritto degli attori a vedersi corrispondere le somme di cui al precedente punto A a titolo di ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 complessivo di €. 1.568.250,00 di cui € 429.400,00 direttamente in favore dell'ing.
– oltre Inarcassa e IVA, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta CP_1
di giustizia, il tutto oltre ai maturati e maturandi interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generali al 15 per cento, IVA e
CPA, da distrarsi.
PER LA CONVENUTA .: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, Controparte_2
disattesa e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione anche preliminare, così decidere: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a , e per l'effetto rigettare le domande proposte. In via CP_2
ulteriormente subordinata: Dichiarare la tardività ed inammissibilità delle domande
Parte introdotte da nella prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi.
NEL MERITO: Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi che nessun importo è dovuto agli attori in quanto il termine per l'esecuzione dell'opera non è decorso, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via istruttoria: Come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.
PER LA CONVENUTA .: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e CP_4
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione anche preliminare, così decidere: IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a e per l'effetto rigettare le CP_4
domande proposte. In via ulteriormente subordinata: Dichiarare la tardività ed Parte inammissibilità delle domande introdotte da nella prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi.
NEL MERITO:Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte nei precedenti atti difensivi che nessun importo è dovuto agli attori in quanto il termine per l'esecuzione dell'opera non è decorso, e per l'effetto rigettare le domande proposte;
In via istruttoria: Come da memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.; In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. ”
FATTO E DIRITTO
1. E' premesso che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicchè le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2. Al fine di delineare i contorni del thema decidendum, osserva in estrema sintesi il
Tribunale, che nel corso dell'anno 2004, il deliberò la Controparte_6
realizzazione di una metropolitana leggera di superficie con le modalità del partenariato pubblico-privato (PPP), con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avrebbe dovuto contribuire in conto capitale per il 60% dell'investimento. Veniva nominato promotore l'A.T.I. costituita dalle imprese
Sacaim s.p.a., ATRAL CP_4 Controparte_7 Controparte_8
s.c.a.r.l. e OE Infrastrutture s.p.a.
Tuttavia, le bozze di contratto redatte nel dicembre 2006 non contenevano l'indicazione dei soggetti partecipanti all'accordo né una data attendibile.
La società di progetto veniva costituita solo nel febbraio 2007 dai Controparte_2
soci Sacaim s.p.a., CP_4 Controparte_7 Controparte_8
ATRAL s.c.a.r.l. e OE Infrastrutture Sp.a.
La convenzione di concessione di costruzione e gestione del 1° e 2° lotto della tramvia di Latina veniva sottoscritta con il solo dopo l'approvazione del CP_6
progetto definitivo dell'opera ma, i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera di superficie di Latina, non venivano mai consegnati e mai ebbero inizio e/o avanzamento, non essendo intervenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Amministrazione Comunale.
3. Con atto di citazione in rinnovazione notificato il 12.12.2018, dunque, la società
e l'Ing. convenivano dinanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale e chiedendone la condanna, Controparte_2 CP_4
previa declaratoria di inadempimento, al pagamento in solido dei compensi per prestazioni professionali rese in esecuzione del contratto datato 21 dicembre 2006, avente ad oggetto servizi di ingegneria relativi a direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva della tramvia leggera su gomma della città di Latina (lotti 1 e 2), ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento.
4. Si costituivano in giudizio e le quali, dopo aver Controparte_2 CP_4 ricostruito i principali passaggi relativi all'affidamento della concessione e le circostanze che avevano condotto l'amministrazione comunale a non approvare la progettazione dell'opera, deducevano: 1) dichiarare l'assenza di titolarità attiva del credito in capo agli attori e comunque la sua insussistenza;
2) l'assenza di titolarità passiva del credito preteso dagli attori in capo a e Controparte_2 CP_4
Parte
3) la tardività ed inammissibilità delle domande introdotte da nella
[...]
prima memoria istruttoria in quanto nuove e basate su una diversa causa petendi; 4)
l'inesistenza di qualsiasi attività non essendo mai decorso il termine per l'esecuzione dei lavori.
5. La domanda principale degli attori si fonda sul documento datato 21 dicembre
2006, espressamente qualificato in ogni sua pagina come "bozza" (cfr. doc. 6
"Contratto per la DL.pdf_73594631" allegato all'atto di citazione), con cui si assume la stipula di un contratto per l'affidamento di servizi di ingegneria connessi alla realizzazione della tramvia.
6. L'esame di tale documento, tuttavia, conduce a ritenere che lo stesso non integri gli estremi di un valido contratto. Come condivisibilmente eccepito dalle società convenute, la “bozza” non riporta l'identificazione delle parti né i riferimenti societari o personali dei presunti sottoscrittori, contiene numerose cancellature, modifiche e sigle prive di indicazione dei poteri rappresentativi e, dunque, lo stesso non può considerarsi un contratto concluso o comunque un documento contenente puntuazione completa delle clausole negoziali, tale da costituire presunzione, ancorchè semplice, di intervenuto perfezionamento del regolamento contrattuale.
7. Il documento depositato dagli attori, infatti, fa riferimento a una generica “ CP_9
” e a OE Infrastrutture S.p.A., senza alcuna specificazione circa l'identità
[...]
Cont della , la sua sede, rappresentanza legale o altri elementi idonei a identificarla univocamente, né reca alcun riferimento a né al suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore ing. , il quale peraltro pacificamente assunse CP_1 tale carica solo diversi anni dopo succedendo all'Ing. Per_1
8. È, inoltre, pacifico e documentalmente provato che alla data del 21 dicembre 2006, la società alla quale la “ ” dovrebbe intendersi Controparte_2 CP_9
riferita secondo parte attrice, non era ancora stata costituita (essendo ciò avvenuto solo in data 27 febbraio 2007) e non era pertanto nemmeno astrattamente possibile riferire alla stessa, o ai suoi futuri soci, obbligazioni contrattuali giuridicamente
Parte vincolanti. Per contro viene menzionata nel documento azionato unicamente come possibile sub-affidataria di alcune prestazioni, da eseguirsi su incarico di
OE Infrastrutture Spa - quale affidataria esclusiva - con l'ulteriore previsione che l'effettiva attività svolta da avrebbe attestata da una Pt_1 Parte_2
specifica dichiarazione della stessa OE. Ciò evidenzia come non vi fosse alcun
Parte impegno diretto e immediato tra OE e , né alcun vincolo contrattuale attuale tra le due società.
9. In definitiva l'esame della suddetta “bozza” conduce a ritenere che la stessa non possa essere ritenuta idonea a far sorgere obbligazioni giuridicamente vincolanti in capo alle parti, né a fondare pretese di adempimento contrattuale da parte di Pt_1 10. Sul punto la giurisprudenza consolidata, anche di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione (Cass. civ. sez. II, 11126/2024), stabilisce che il contratto si perfeziona solo quando sia raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali. In assenza di tale accordo, non può riconoscersi efficacia vincolante a un documento che non può considerarsi nemmeno una "minuta" contrattuale.
11. A conferma di quanto dedotto giova rilevare come lo stesso Tribunale di Roma, con sentenza n. 16773/2019 (R.G. 58618/2015) e n. 13724/2019 (R.G. 58620/2015), emesse in procedimenti tra le medesime parti in relazione a bozze contrattuali analoghe, abbia statuito la nullità delle pretese creditorie fondate su tali documenti, ritenendoli appunto privi degli elementi costitutivi del contratto.
12. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute, si deve osservare che dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio non emergono elementi idonei a configurare un valido titolo in capo agli attori rispetto alle pretese azionate. In particolare, dagli atti di causa, risulta pacifico che l'unico soggetto formalmente individuato come affidatario dell'incarico di Direzione Lavori (D.L.) sia stata la società OE S.p.A., come emerge dalla scrittura privata del 7.7.2005 (doc. 1), dal contratto di raggruppamento (doc. 2), dall'addendum del 3.8.2005 (doc. 3), dalla scrittura del
30.9.2005 (doc. 4), nonché dalla “bozza” di accordo del 21.12.2006 (doc. 6) e dall'addendum ai patti parasociali del 23.2.2017 (doc. 7). In tutti tali atti, mai viene menzionata quale parte contraente o soggetto direttamente affidatario Parte_1 della prestazione dedotta in giudizio laddove l'unico soggetto espressamente menzionato è la società OE, rispetto alla quale non è stato allegato né dimostrato alcun rapporto di immedesimazione organica e/o di successione contrattuale con Pt_1
13. Parimenti deve osservarsi in riferimento alla posizione dell'Ing. , CP_1
subentrato — secondo la tesi attorea — nella funzione di Direttore Lavori all'Ing.
senza tuttavia che sia stata fornita prova alcuna di una investitura Per_1
contrattuale in suo favore ovvero di un atto di formale subentro. A conferma di ciò , risulta incontestato che a fronte di una pretesa sorta sin dal 2012, l'ing. ha Per_1
autonomamente agito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Padova CP_2
per ottenere il pagamento del compenso spettante in qualità di Direttore Lavori, Parte senza coinvolgere né né il preteso successore . Né questi ultimi hanno CP_1 ritenuto di intervenire in quel giudizio per far valere eventuali diritti connessi alla medesima attività.
14. Sul punto si ritiene di condividere il principio consolidato in giurisprudenza richiamato nei propri atti dalle società convenute laddove si afferma che “ La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto” (Cass. 10640/2021 che riafferma il principio già enunciato da Cass. SS.UU. 2951/2016).
15. Nel caso di specie, dunque, né né l'Ing. hanno assolto Parte_1 CP_1 all'onere probatorio in ordine alla propria legittimazione attiva rispetto alle pretese creditorie azionate.
16. Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le società convenute si deve osservare, con riferimento a che gli attori CP_4 gli attori, e l'Ing. , hanno agito in giudizio deducendo che Parte_1 CP_1
Part
“delle obbligazioni contrattuali assunte da con la devono rispondere, in CP_2
solido, anche i soci della , in virtù di appositi atti debitamente sottoscritti con i CP_2
quali, sotto un profilo privatistico, si sono assunti ogni responsabilità in ordine al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte”. In tale prospettiva, la convenuta CP_4
sarebbe responsabile in via solidale, in quanto socio di , sulla
[...] CP_2 base di pretesi impegni contrattuali assunti in proprio. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria documentale, tale impostazione non trova riscontro negli atti di causa.
17. Nessuno degli atti prodotti in giudizio e, in particolare il documento n. 6 (bozza di contratto datata 21.12.2006), indicato come titolo della pretesa azionata, recano alcuna sottoscrizione da parte di ., né menzionano la società in alcuna CP_4
sua parte, né vi si rinviene indicazione del suo legale rappresentante o di altra persona autorizzata a impegnarla. Le sigle apposte sul documento — peraltro prive di intestazione, timbro o riferimenti identificativi — non sono in alcun modo idonee a costituire valida manifestazione di volontà contrattuale imputabile a né CP_4 come già sopra rilevato, è stata fornita prova circa l'identità dei soggetti firmatari e i poteri rappresentativi degli stessi. Non sussiste dunque prova dell'assunzione di obblighi giuridicamente rilevanti da parte di CP_4 18. Neppure è condivisibile la prospettazione attorea di riferire a il CP_4 generico riferimento alla “costituenda SPV” contenuto nel documento, trattandosi come più volte rilevato di dicitura del tutto neutra e indeterminata, non associabile né a né ad altro soggetto determinato . CP_4
19. Con riferimento a deve parimenti riconoscersi il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, essendo documentalmente provato che la società non era ancora costituita alla data del 21.12.2006 in cui si colloca il preteso contratto azionato dagli attori (v. doc. 1 : atto costitutivo del 27.2.2007). Di CP_2
conseguenza, nessuna obbligazione può dirsi assunta da con Controparte_2
riferimento a un contratto che la precede temporalmente, e che dunque non può vederla come parte contraente. Né risulta che abbia successivamente CP_2 ratificato o fatto proprio l'impegno contenuto nella bozza contrattuale, che peraltro non reca alcun riferimento alla società stessa, né sotto il profilo della denominazione sociale, né per sede legale, partita IVA o rappresentanza legale.
Anche in questo caso, il generico riferimento alla “costituenda SPV” non è sufficiente a identificare come soggetto contrattuale, e lo stesso Controparte_2
Contr dicasi per la menzione alle “società costituenti l' , atteso che manca qualunque indicazione certa circa le persone fisiche firmatarie e i poteri rappresentativi eventualmente esercitati. Le sigle apposte sulla bozza, come più volte rilevato, non sono idonee a costituire valido impegno contrattuale, tanto più che gli attori non hanno allegato né provato chi siano i soggetti sottoscrittori né che poteri avessero per vincolare le società di riferimento.
20. Ne consegue che, non essendo individuabile alcun valido titolo contrattuale dal quale desumere un'obbligazione assunta da o da CP_4 Controparte_2
nei confronti degli attori, deve ritenersi fondato il difetto di legittimazione passiva di entrambe le convenute.
21. Per quanto sopra esposto, quindi, le domande proposte da e dall'Ing. Parte_1
nei confronti di e devono essere CP_1 Controparte_2 CP_4
rigettate;
22. Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna , ex art. 96 c.p.c., formulata dalle società convenute nei confronti degli attori e Parte_1 dall'Ing. . CP_1
23. Ed invero, questo Giudice osserva che come rammenta la giurisprudenza della
Suprema Corte, la domanda ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004) al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T.
Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012). Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna ex art 96 cpc
è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima
(Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T.
Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
24. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore delle parti convenute, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, riferiti allo scaglione di valore compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte da e dall'ing. nei Parte_1 Controparte_1
confronti di e Controparte_2 CP_4
2. Condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese legali in favore di e che si liquidano in euro 37.951,00 per Controparte_2 CP_4
ciascuna convenuta, a titolo di compenso professionale (comprensivo di studio, fase introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 19.6.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli