TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16224/202
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 16224/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Conforti del Foro di Milano, come da procura in atti. ricorrente e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_1 presso cui è domiciliato resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'odierno ricorrente è cittadino italiano;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_1 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_1
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso: - che l'odierno ricorrente è discendente diretto di , nata a [...] Parte_2
LA TO (TO) l'11.12.1893 (cfr. doc. 2), cittadina italiana emigrate in Argentina, mai naturalizzatosi argentina (cfr. doc. 3);
- che , in data 28.3.1914, contraeva matrimonio con Parte_2 Per_1
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva nata in [...] l'[...]
[...] Persona_2
(cfr. doc. 4);
- che in data 8.3.1956, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_2 Controparte_2 doc. 4) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il [...] (cfr. Parte_3 doc. 5);
- che in data 3.8.1990, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_3
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il
[...] Parte_1
10.12.1992 (cfr. doc. 7) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_1
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nata a [...]
TO (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo il ricorrente ha adito questo Tribunale.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, Parte_2
, non essendo mai stata naturalizzata cittadina argentina, non avesse perso la cittadinanza
[...] italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 5 Registro
Nazionale degli Elettori argentini).
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile fra e sua figlia legittima la Parte_2 Persona_2 quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a sua figlia legittima
[...]
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio legittimo Parte_3
odierno ricorrente. Parte_1
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e Parte_2 Per_1
poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la
[...] donna che si univa con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis nato Parte_1 in Argentina il 10.12.1992.
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 16224/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vincenzo Conforti del Foro di Milano, come da procura in atti. ricorrente e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_1 presso cui è domiciliato resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'odierno ricorrente è cittadino italiano;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_1 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_1
Motivi in fatto e di diritto della decisione Premesso: - che l'odierno ricorrente è discendente diretto di , nata a [...] Parte_2
LA TO (TO) l'11.12.1893 (cfr. doc. 2), cittadina italiana emigrate in Argentina, mai naturalizzatosi argentina (cfr. doc. 3);
- che , in data 28.3.1914, contraeva matrimonio con Parte_2 Per_1
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione nasceva nata in [...] l'[...]
[...] Persona_2
(cfr. doc. 4);
- che in data 8.3.1956, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_2 Controparte_2 doc. 4) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il [...] (cfr. Parte_3 doc. 5);
- che in data 3.8.1990, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_3
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione nasceva nato in [...] il
[...] Parte_1
10.12.1992 (cfr. doc. 7) odierno ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_1
* * *
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nata a [...]
TO (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo il ricorrente ha adito questo Tribunale.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, Parte_2
, non essendo mai stata naturalizzata cittadina argentina, non avesse perso la cittadinanza
[...] italiana, potendola dunque trasmetterla, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 5 Registro
Nazionale degli Elettori argentini).
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile fra e sua figlia legittima la Parte_2 Persona_2 quale a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a sua figlia legittima
[...]
la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a suo figlio legittimo Parte_3
odierno ricorrente. Parte_1
Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e Parte_2 Per_1
poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la
[...] donna che si univa con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis nato Parte_1 in Argentina il 10.12.1992.
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torino il 12.12.2025
Il Giudice
Sara Perlo