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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2209/2023
n. 2209/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo il 10.12.2023, promosso con atto di citazione in appello
1 da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
amministratore delegato, sig.ra , rappresentata e difesa per mandato dimesso nel Parte_2
giudizio RG 3925 2020 T.VI presente in fascicolo telematico, dall'avv. Annamaria Tosatto del foro di Venezia elettivamente domiciliata ora all'indirizzo e-mail pec:
Email_1
appellante contro
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
appellata contumace nonché contro nella sua qualità di assuntore del concordato Fallimentare del Controparte_2 [...]
, (codice fiscale e P.IVA ), in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2
amministratore unico Geom. , con gli Avv. Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni Controparte_3
del Foro di Brescia;
appellato
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
2328/2023 pubbl. il 22.11.2023 notificata il 28.11.2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
2 Nel merito: Contrariis reiectis, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
2328 2023 Tribunale di Vicenza, notificata ex adverso in data 28.11.2023,
impugnata in relazione a tutti i suoi capi sub 1 e sub 2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, previa declaratoria dell'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate e/o formulande: -accogliersi le conclusioni della convenuta-appellante tutte formulate nel giudizio di primo grado, sia nel merito che in via istruttoria, così come precisate all'udienza cartolare del
05.09.2023(giudizio RG. 3925 2020 Tribunale di Vicenza)-, e richiamate nella sentenza appellata, e di seguito riproposte – “In relazione all'intervenuta
[...]
quale assuntore del CP_2 Parte_3
- la quale ha fatto proprie in comparsa d'intervento le domande attoree - e nei
[...]
confronti della medesima, si rinnova la contestazione dei fatti e delle domande ex adverso richiamate, rinviando a quanto già dedotto in comparsa di risposta, e si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE:
Stante la notifica ricevuta in data 19.06.2020 della domanda di concordato fallimentare, in data quindi anteriore alla vocatio in ius che occupa (26.06.2020),
dichiararsi l'inammissibilità dell'azione de quo, ovvero in subordine, disporsi la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare.
NEL MERITO Respingersi le domande formulate dall'intervenuta CP_2
3 quale assuntore del , -già Controparte_1
attore del giudizio de quo -, siccome formulate in comparsa di intervento del
12.05.22 con richiamo alle conclusioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e risposta nonché
in atti relativi al giudizio che occupa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN OGNI CASO, con condanna di parte intervenuta, alla rifusione delle spese e delle CP_2
competenze di patrocinio. - In relazione al Parte_3
, già attore del giudizio che occupa e parte in causa, si ribadisce
[...]
che il predetto nulla ha dedotto e chiesto per udienza cartolare del 19.07.22 e ss.,
risulta a tutt'oggi parte in causa, si chiede pertanto anche nei confronti del medesimo l'accoglimento delle conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta, rinnovando la contestazione dei fatti e delle domande ex adverso formulate, ed invero: IN VIA PRELIMIMARE Stante la notifica ricevuta in data 19.06.2020 della domanda di concordata fallimentare, in data quindi anteriore alla vocatio in ius che occupa (26.06.2020), dichiararsi l'inammissibilità
dell'azione de quo, ovvero in subordine, disporsi la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare. NEL MERITO Respingersi
le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
4 esposte in narrativa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN OGNI CASO, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di patrocinio. Si
dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN VIA ISTRUTTORIA, fatta salva l'attività
istruttoria e già espletata nelle more del giudizio de quo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie – laddove non accolte né espletate allo stato - siccome tutte formulate in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata in data 18.10.22
e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi già esposti in memoria ex art. 183 comma Vi n.3 c.p.c., depositata in data 07.11.22, chiedendo in denegata ipotesi di ammissione delle stesse di essere abilitati a prova contraria, siccome richiesto in atti. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
per parte appellata:
nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
-
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento
[...]
dichiarato dal Tribunale di Vicenza con Controparte_1
sentenza n. 85/17 depositata il 27 settembre 2017, agiva in revocatoria ex art. 67
5 comma 2 L.F. nei confronti della società per sentir Parte_1
dichiarare l'inefficacia dei due pagamenti eseguiti da Controparte_1
in data 26 giugno 2015, ricadenti nel semestre antecedente il deposito del
[...]
ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data 16 luglio 2015
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 104.022,98, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Esponeva la difesa del Controparte_1
Part
- che era una società consortile per azioni che Controparte_4
gestiva nel territorio dell'Italia centrale e settentrionale la grande distribuzione dei prodotti da destinare ai supermercati e ai punti vendita del gruppo;
Parte_3
- che, in data 15.07.2015, la suddetta società in bonis depositava avanti al
Tribunale di Vicenza un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “prenotativo” in bianco;
- che il 16.07.2015 il medesimo ricorso era pubblicato sul Registro delle Imprese;
- che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura veniva revocato e la
Part società tornava formalmente in bonis sino al 10.3.2016 allorché i depositava un ricorso per l'instaurazione di una nuova procedura concordataria;
6 - che il 30.03.2016 il Tribunale emetteva il provvedimento di ammissione a detta procedura, revocandolo però in data 27.9.2016 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, i versamenti operati in favore di l in data 26.6.2015 (un primo pagamento di € 42.391,54 ed Parte_1
un ulteriore pagamento di € 61.631,44, e così complessivi € 104.022,98) dovevano essere revocati, siccome ricadenti nel “periodo sospetto” decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis co. 2 L.F.
(presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita (presupposto soggettivo); CP_1
- che la IA CT era desumibile sia dall'esame delle risultanze
Part contabili, da cui emergevano le difficoltà di i nell'onorare i propri debiti
(atteso che le fatture, pur riportando il termine di pagamento di 30 giorni, non venivano saldate alla scadenza, ma con ingenti ritardi compresi tra 86 e 146
giorni), sia dalla circostanza che all'inizio del mese di aprile 2015
[...]
a fronte dell'omesso pagamento delle fatture del mese di dicembre Parte_1
2014, aveva deciso di sospendere ogni fornitura;
7 Part
- che la conoscenza-conoscibilità dell'insolvenza di i doveva ritenersi comprovata anche in ragione dell'ammontare dell'esposizione debitoria, a fronte della quale l' si era successivamente insinuata nel passivo Parte_1
fallimentare per oltre 188.000,00 euro.
Si costituiva nel giudizio l la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'azione revocatoria alla luce della notifica della domanda di concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 214 L.F. da parte di
[...]
ricevuta anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, ovvero, in CP_2
subordine, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare. Nel merito la convenuta si opponeva alla revoca dei due pagamenti del 26.06.2015 per carenza dei relativi presupposti di legge. Quanto al requisito oggettivo dell'azione revocatoria, la convenuta sosteneva che non era ravvisabile la consecutività tra le procedure concorsuali indicate dalla curatela fallimentare, che gli unici pagamenti potenzialmente revocabili erano quelli eseguiti nel semestre antecedente l'apertura della seconda procedura di concordato poi effettivamente sfociata nella dichiarazione di fallimento. Evidenziava che la domanda revocatoria trovava un ostacolo nell'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a) L.F.
e doveva ritenersi infondata anche per carenza del requisito soggettivo della
8 IA CT che non poteva essere desunta dall'unico elemento, allegato dal fallimento attore, dei giorni di ritardo con i quali erano stati eseguiti i pagamenti impugnati, trattandosi di un dato irrilevante, posto che, già in epoca anteriore all'apertura della procedura concordataria, tra le parti era invalsa una prassi per cui il prezzo delle forniture veniva corrisposto in tempi diversi e più
lunghi rispetto alla scadenza di 30 giorni indicata nelle fatture commerciali.
Rilevava che i pagamenti di cui era stata richiesta la revoca erano stati eseguiti del tutto spontaneamente, a mezzo bonifico bancario, previa liberatoria rilasciata in data 5.6.2015 da parte di trattandosi di fatture Controparte_5
inizialmente cedute all'Istituto bancario;
concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio si costituiva, con atto d'intervento depositato in data
11.5.2022, nella dichiarata qualità di assuntore del concordato Controparte_2
fallimentare del fallimento che faceva Controparte_1
proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice, della quale, chiedeva,
se del caso, l'estromissione dal processo.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale;
quindi, era decisa con l'impugnata sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza
revocava ex art.67, comma 2, L.F. i pagamenti impugnati per complessivi €
9 104.022,98 e condannava l' a corrispondere a Parte_1 CP_2
la predetta somma oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della
[...]
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Il primo giudice riteneva applicabile il principio della consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l. fall. , precisava che il dato formale della revoca della prima procedura non era idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre
2015 e il 9 marzo 2016) era sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di CP_1
Pertanto, faceva decorrere il periodo sospetto nei sei mesi precedenti la prima domanda di concordato preventivo del 16/07/2015 e quindi nel periodo compreso tra il 16/01/2015 ed il 16/07/2015.
Accertava che i due pagamenti eseguiti da e per i quali era stata esercitata CP_1
l'azione revocatoria ricadevano nel periodo sospetto;
escludeva che i pagamenti fossero stati fatti nei termini d'uso ai fini della l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) L.F e infine, riteneva provata la sussistenza in capo a l' della IA CT sulla base di plurimi indici ritenuti Parte_1
rilevanti, tra i quali i pagamenti “con ritardo sempre più crescente”, l'elevata morosità e le “specifiche reazioni avute dalla convenuta a fronte della condotta
10 gravemente inadempiente della controparte” essendo documentato che la stessa
(i) nel mese di aprile 2015 poneva fine al pluriennale rapporto di fornitura con
che risaliva dal 2011; (ii) in data 18.06.15 (otto giorni prima di ricevere i CP_1
pagamenti impugnati) inoltrava tramite la propria commercialista email al
direttore amministrativo di el quale veniva preannunciato il deposito di una CP_1
istanza di fallimento nei confronti della propria cliente”.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza l' la quale Parte_1
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ravvisava la continuità fra il c.d. concordato prenotativo del luglio 2015 e il secondo concordato proposto nel marzo 2016, sosteneva che il c.d. concordato in bianco non costituiva una vera e propria procedura concorsuale e che non vi era alcuna consecuzione e continuità
tra la domanda di concordato in bianco dichiarata inammissibile (in quanto nessuna proposta concordataria era stata depositata) e la successiva domanda di concordato “pieno” atteso che il “concetto di consecuzione concerne l'ipotesi in
cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento”.
Riteneva inoltre che il primo giudice avesse errato nel ritenere provata la c.d.
IA CT in capo alla convenuta, ritenendo che la terza intervenuta non avesse assolto l'onere probatorio che le incombeva posto che nessuno degli
11 elementi indiziari valorizzati dal primo giudice erano idonei a rivelare lo stato d'insolvenza della CP_1
Sosteneva inoltre che erroneamente era stato ritenuto dal giudice di prime cure non operante l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) l.f. avendo dimostrato l' che i ritardi nei pagamenti costituivano una prassi sviluppata Parte_1
e accettata dalle parti.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui liquidava le spese del procedimento in favore della terza intervenuta, pur essendo la stessa intervenuta solo nella fase istruttoria e non avendo sostenuto -per sua stessa ammissione- gli esborsi, pari ad euro 786,00 liquidati dal giudice a titolo di contributo unificato.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 05.06.2025,
previo rigetto dell'istanza di inibitoria e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la continuità fra il cd. concordato in bianco prenotativo presentato a luglio 2015 ed il concordato preventivo poi sfociato nel fallimento (marzo 2016 – settembre 2017).
12 Sostiene l'appellante che il concordato c.d. in bianco non è una procedura concorsuale, pertanto la continuità tra procedure, presupposto per l'applicabilità
dell'art. 69 bis l.f non sussisterebbe e ciò in quanto il ricorso al concordato prenotativo è stato dichiarato inammissibile e d'ufficio non è stata aperta alcuna e/o diversa procedura concorsuale.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della IA CT .
Sul punto l'appellante evidenzia che nessuno degli elementi di fatto “indiziari”
valorizzati dal primo giudice rivelavano lo stato di insolvenza della e CP_1
che il teste di parte intervenuta escusso – nulla ha saputo riferire nello Tes_1
specifico; inoltre, la documentazione offerta (verbali di altre cause, dichiarazioni rese dai testi attorei e scambi di corrispondenza mail) non ha fornito elementi utili ai fini della prova della IA CT.
Con riferimento ai bilanci allegati da evidenziava che essi nulla Controparte_2
provavano sotto il profilo del requisito soggettivo posto che erano stati tutti approvati e che da essi nulla emergeva rispetto allo stato d'insolvenza.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene non operante l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a ) l.f. relativa ai c.d.
termini d'uso per i pagamenti in essere fra le parti.
13 Ritiene l'appellante che la decisione di primo grado sia contraddittoria in quanto il primo giudice, pur dando atto di una prassi invalsa tra le parti, per cui l' Parte_1
pagava con notevole ritardo rispetto alle scadenze indicate nelle fatture
[...]
commerciali, che, riferendosi a prodotti deperibili, avrebbero dovuto essere saldate dei nel termine di 30 gg di cui all'art. 62 D.L. n.01/2012 e che recavano la dicitura 30 gg fine mese, ric fattura, finiva con il ritenere che i pagamenti non fossero stati effettuati nei termini d'uso e ciò sulla base di deduzioni non fondate.
Sul punto l'appellante ribadisce che i pagamenti in contestazione erano avvenuti a mezzo bonifico bancario, su liberatoria di – cessionaria Controparte_5
dei crediti- senza che da fosse stata intrapresa alcuna iniziativa CP_1
recuperatoria.
Sotto tale ultimo profilo, rileva l'appellante che il c.d. piano di rientro nulla proverebbe, posto che con esso non venivano modificate le modalità di pagamento in essere tra le parti (bonifici) e che, anzi, dall'istruttoria orale espletata e dai documenti in atti, risulterebbe che da sempre pagava in ritardo e che CP_1
l' mai aveva preteso garanzie e mai aveva intrapreso azioni di Parte_1
recupero dei crediti insoluti.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erronea statuizione del primo giudice con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
14 Evidenzia che esse sono state liquidate in favore della terza intervenuta per l'
intero procedimento, pur essendo la stessa intervenuta in data 11.05.2022 (rispetto al giudizio iscritto al RG 3925 2020) e che, pertanto, nulla era dovuto per la fase istruttoria.
Inoltre, la terza intervenuta non aveva neppure sostenuto esborsi per euro 786,00
che pure erano stati liquidati dal giudice, nonostante nell'atto di intervento avesse dichiarato di non aver versato il contributo unificato.
5. Va in primo luogo dichiarata la contumacia del Controparte_1
stante la mancata costituzione nonostante la rituale
[...]
notifica dell'atto di appello.
6. Il primo motivo di appello non è fondato.
Il giudice di prime cure nell' individuazione del periodo sospetto ha ravvisato la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre 2017) e ha fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
Sostiene l'appellante che non può ravvisarsi alcuna continuità e consecuzione tra una domanda di concordato “in bianco” già dichiarata inammissibile per mancato deposito nel termine della proposta definitiva ed una successiva domanda di
15 concordato “pieno”, in considerazione del fatto che il concetto di consecuzione riguarda l'ipotesi in cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto non conforme alla previsione dell'art. 69 bis l.f. , che dispone che, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto deve essere retrodatato al momento della domanda di concordato.
Inoltre, non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che tra le due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso,
come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, rappresentando il fallimento lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale (Cass. sent. 6031/2014).
Con particolare riferimento alla problematica se la consecuzione operi anche quando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, va osservato che , secondo la giurisprudenza di legittimità, «ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era
16 stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello
d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data
di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno
neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si
tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare
esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due
procedure» (Cass. n. 215/22). Peraltro, «il principio di consecuzione tra le
procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a
quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato,
anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di
ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata»
(Cass. n. 215/22).
Non vi è dubbio che nella fattispecie le procedure che si sono susseguite siano espressione del medesimo stato di crisi e di insolvenza se solo si pone mente al limitato periodo temporale in cui la società è tornata in bonis (dal 25.12.2015 al
09.03.21016) e alla successione temporale tra le procedure, che si sono susseguite
-quasi- senza soluzione di continuità, senza che siano emersi elementi di frattura tali da smentire l'unitarietà della crisi di cui esse erano manifestazione.
Sul punto va osservato che:
17 - il 15.07.2015 la società depositava la domanda di concordato prenotativo in bianco;
-il 16.07.2015 il ricorso era pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo veniva revocato e la società tornava in bonis sino al 10.03.2016 quando depositava un nuovo ricorso per concordato preventivo;
-il 30.03.2016 il Tribunale di Vicenza emetteva il provvedimento di ammissione al concordato, che veniva revocato e dichiarato il fallimento della società in data
27.09.2016.
Tale essendo la consecuzione in termini temporali tra le procedure non vi è dubbio che lo stato di crisi che aveva determinato l'accesso alla procedura concordataria e lo stato di insolvenza che aveva determinato il fallimento della società avevano una matrice comune e debbono essere valutate unitariamente ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f. ; né peraltro tale conclusione è stata contestata, sul punto, dalla difesa dell'appellante.
2. Quanto al secondo motivo di appello relativo al presupposto soggettivo della
IA CT, esso va respinto.
È noto che è onere della procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, fornire la prova della
18 sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prova dell'elemento soggettivo può
essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza;
la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo,
facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. nr. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020
e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023).
Nella fattispecie gli indici rivelatori dello stato di insolvenza erano desumibili: i)
dalle tempistiche di pagamento;
ii) dagli esiti della prova orale e dalla documentazione prodotta.
Con riferimento ai tempi di pagamento va osservato che a fronte di una prassi per effetto della quale i termini di pagamento delle fatture – che erano state concordate
19 in 30 giorni fine mese al ricevimento della fattura- non venivano rispettati da si è osservato una progressiva e crescente inosservanza dei termini di CP_1
pagamento che sfociava in una vera e propria morosità, la quale conduceva CP_1
a pagare nel mese di giugno 2015 il corrispettivo delle forniture eseguite tra dicembre 2014 e febbraio 2015, con ritardi dai 123 giorni ai 177 giorni dalla emissione delle fatture.
Che tali ritardi fossero autorizzati, ovvero tollerati, come sostiene la difesa dell'appellante, è smentito dalla circostanza che nel mese di aprile 2015 l' Parte_1
poneva fine al rapporto di fornitura con che risaliva al 2011 e
[...] CP_1
minacciava di depositare ricorso per la dichiarazione di fallimento (vedasi mail indirizzata dalla commercialista dell' , sig.ra , Parte_1 Persona_1
Parte al direttore amministrativo di I Elaborazione, Sig. , “Le chiedo Testimone_2
di notiziarmi in merito al rispetto della scadenza del 20 giugno p.v. relativamente
al pagamento delle fatture emesse dalla società di cui all'oggetto. In caso
contrario la informo che la società, tenuto conto dell'ammontare del credito
scaduto, ha già dato incarico al proprio legale per il deposito, a partire dalla
settimana prossima, dell'istanza di fallimento nei confronti del Controparte_1
).
[...]
20 Ed è ulteriormente smentito, dalla comunicazione mail del 15.07.2015 – la cui ricezione è stata confermata dal teste sig. a della predetta Tes_1 Tes_3
commercialista nella quale si faceva riferimento ad un piano di rientro proposto da che veniva rifiutato, preannunciando una nuova iniziativa CP_1
giudiziale (”Inutile dire che il piano così come formulato non può essere accettato,
Par non soltanto perché mina ancora una volta la fiducia riposta in si Parte_3
ed in chi la rappresenta, ma soprattutto perché fa nascere ulteriori
[...]
timori in merito allo stato di solvibilità di Pertanto, o il piano viene rivisto CP_1
nei termini proposti dal sig. oppure si procederà in ambito giudiziale così Tes_1
come inizialmente prospettato al Vs sig. : l'istanza è già stata predisposta Tes_1
e pronta per il deposito”, doc. 6 fasc. intervenuta ).
Ad ulteriore conferma della conoscenza dello stato di insolvenza vanno richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
La teste ha confermato l'esistenza di trattative per concordare Persona_1
il rientro di ffermando “posso solo riferire che ci sono state trattative, come CP_1
da documentazione che mi viene esibita, che si sono concluse con un accordo di
piano di rientro, dettagliatamente descritto nel documento prima esibitomi” (doc.
7 di parte convenuta - cfr. verbale di udienza dell'11.05.2023) e la teste Tes_4
ha riferito della decisione di di interrompere il rapporto di
[...] CP_5
21 factoring avendo “smesso di anticipare il pagamento delle fatture concordato nel
contratto di factoring, tanto che L' ha dovuto rientrare”) Parte_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.05.2023).
Conclusivamente, il crescente ritardo con cui adempieva le proprie CP_1
obbligazioni, l'interruzione dei rapporti di fornitura nel mese di aprile 2015, il minacciato ricorso per la dichiarazione di fallimento- nel periodo giugno/luglio
2015- e i tentativi di ripianamento del debito di on la stipulazione di un CP_1
piano di rientro, sono tutti elementi indiziari convergenti che consentono di ritenere dimostrato l'elemento soggettivo della IA CT.
3. Quanto al terzo motivo di appello relativo all'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a ) l.f., esso va respinto in quanto infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente e contraddittoriamente affermato la non operatività di tale esenzione in quanto, pur avendo dato atto di una prassi invalsa e tollerata di accettazione da parte dell' di pagamenti in ritardo, aveva poi concluso nel senso della Parte_1
non operatività della deroga di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) l.f.
Tale deduzione non può essere condivisa avendo il giudice di prime cure correttamente dato atto di una prassi invalsa tra le parti di accettazione di pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze concordate e al medesimo tempo
22 evidenziato che “si è, dunque, in presenza di un ritardo nei pagamenti che
aumenta via via, discostandosi significativamente dai termini d'uso che avevano
caratterizzato il rapporto tra le parti, con conseguente inapplicabilità
dell'esenzione di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) L.F.”
Infatti, il concetto di "termini d'uso" fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire "termini d'uso" prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all'inizio del rapporto negoziale.
In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d'uso: deve dunque essere esclusa l'operatività della causa di esonero prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a),
legge fallimentare.
Osserva la Corte che non possono beneficiare dell'esenzione i pagamenti effettuati in ritardo maggiore rispetto a quanto normalmente tollerato;
se può al limite ritenersi che la tolleranza sistematica - rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - di un “puntuale” ma ordinario e contenuto ritardo nei singoli pagamenti attenga alle modalità normali pregresse di svolgimento concreto del
23 rapporto commerciale tra le parti, certamente non può pervenirsi alla medesima valutazione in relazione al caso di specie, posto che i pagamenti revocati sono stati effettuati a mezzo bonifici bancari in data 26.06.2015, poco dopo l'interruzione del rapporto di fornitura – avvenuto ad aprile 2015-, stante la perdurante morosità
della in pendenza delle trattative per la definizione di un piano di rientro CP_1
– intercorse tra il giugno/luglio2015- e pertanto in un momento in cui l Parte_1
non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della
[...]
cliente ed era conclamata la non accettazione dei ritardi nel pagamento delle forniture, stante la sollecitazioni di rientro dal debito, culminate con la minaccia del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Sostiene l'appellante che il piano di rientro non sarebbe sintomatico dello stato di insolvenza perché, se così fosse la creditrice avrebbe richiesto ulteriori garanzie ovvero intrapreso azioni recuperatorie.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il piano di rientro era stato concordato in presenza di un patologico andamento dei rapporti tra le parti che avevano determinato l'appellante a interrompere il rapporto di fornitura, pur consolidato nel tempo e a diffidare anche con la minaccia del deposito del CP_1
ricorso per fallimento- ad adempiere le obbligazioni da tempo scadute.
24 Né è concludente la circostanza che il pagamento sia avvenuto su liberatoria dell'Istituto di credito in quanto smentita da quanto dichiarato dalla teste Tes_4
che ha riferito della decisione di di interrompere il rapporto di
[...] CP_5
factoring .
4. Il quarto motivo di appello va accolto.
L'appellante lamenta l'erronea statuizione del primo giudice con riferimento alla liquidazione delle spese di lite ed evidenzia che esse sono state liquidate in favore della terza intervenuta per l' intero procedimento, pur essendo la stessa intervenuta in data 11.05.2022 (rispetto al giudizio iscritto al RG 3925 2020) solo per la fase istruttoria (e non per la fase di studio e introduttiva) e che non avrebbe neppure sostenuto esborsi per euro 786,00 che pure sono stati liquidati.
La doglianza è fondata posto che le spese di lite sono state regolate secondo la soccombenza della convenuta appellante nei confronti di , che è Controparte_2
intervenuta nel corso del giudizio solo per la fase istruttoria e che gli esborsi nella misura di euro 786,00 – pari al contributo unificato- non sono stati effettivamente sostenuti.
Conclusivamente l'appello va accolto limitatamente al quarto motivo di impugnazione e la sentenza n. 2328/2023 del 22.11.2023 del Tribunale di Vicenza
va per il resto confermata.
25 Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese processuali di entrambi i gradi sono compensate nella misura di 1/5 e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M 55/2014 come aggiornato con D.M 147/22 ,
applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (da euro
52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accoglie l'appello limitatamente al quarto motivo di impugnazione e per il resto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese processuali nella misura di 1/5 e condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata dei residui 4/5 che liquida, per detta parte, quanto al primo grado, in euro 7.940,00 e quanto al grado di appello in euro 7.992,00 e così complessivamente euro 15.932,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
26 27
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2209/2023
n. 2209/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo il 10.12.2023, promosso con atto di citazione in appello
1 da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
amministratore delegato, sig.ra , rappresentata e difesa per mandato dimesso nel Parte_2
giudizio RG 3925 2020 T.VI presente in fascicolo telematico, dall'avv. Annamaria Tosatto del foro di Venezia elettivamente domiciliata ora all'indirizzo e-mail pec:
Email_1
appellante contro
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
appellata contumace nonché contro nella sua qualità di assuntore del concordato Fallimentare del Controparte_2 [...]
, (codice fiscale e P.IVA ), in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_2
amministratore unico Geom. , con gli Avv. Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni Controparte_3
del Foro di Brescia;
appellato
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
2328/2023 pubbl. il 22.11.2023 notificata il 28.11.2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
per parte appellante:
2 Nel merito: Contrariis reiectis, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
2328 2023 Tribunale di Vicenza, notificata ex adverso in data 28.11.2023,
impugnata in relazione a tutti i suoi capi sub 1 e sub 2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, previa declaratoria dell'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate e/o formulande: -accogliersi le conclusioni della convenuta-appellante tutte formulate nel giudizio di primo grado, sia nel merito che in via istruttoria, così come precisate all'udienza cartolare del
05.09.2023(giudizio RG. 3925 2020 Tribunale di Vicenza)-, e richiamate nella sentenza appellata, e di seguito riproposte – “In relazione all'intervenuta
[...]
quale assuntore del CP_2 Parte_3
- la quale ha fatto proprie in comparsa d'intervento le domande attoree - e nei
[...]
confronti della medesima, si rinnova la contestazione dei fatti e delle domande ex adverso richiamate, rinviando a quanto già dedotto in comparsa di risposta, e si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE:
Stante la notifica ricevuta in data 19.06.2020 della domanda di concordato fallimentare, in data quindi anteriore alla vocatio in ius che occupa (26.06.2020),
dichiararsi l'inammissibilità dell'azione de quo, ovvero in subordine, disporsi la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare.
NEL MERITO Respingersi le domande formulate dall'intervenuta CP_2
3 quale assuntore del , -già Controparte_1
attore del giudizio de quo -, siccome formulate in comparsa di intervento del
12.05.22 con richiamo alle conclusioni attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e risposta nonché
in atti relativi al giudizio che occupa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN OGNI CASO, con condanna di parte intervenuta, alla rifusione delle spese e delle CP_2
competenze di patrocinio. - In relazione al Parte_3
, già attore del giudizio che occupa e parte in causa, si ribadisce
[...]
che il predetto nulla ha dedotto e chiesto per udienza cartolare del 19.07.22 e ss.,
risulta a tutt'oggi parte in causa, si chiede pertanto anche nei confronti del medesimo l'accoglimento delle conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta, rinnovando la contestazione dei fatti e delle domande ex adverso formulate, ed invero: IN VIA PRELIMIMARE Stante la notifica ricevuta in data 19.06.2020 della domanda di concordata fallimentare, in data quindi anteriore alla vocatio in ius che occupa (26.06.2020), dichiararsi l'inammissibilità
dell'azione de quo, ovvero in subordine, disporsi la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare. NEL MERITO Respingersi
le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
4 esposte in narrativa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN OGNI CASO, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di patrocinio. Si
dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove ex adverso formulate. IN VIA ISTRUTTORIA, fatta salva l'attività
istruttoria e già espletata nelle more del giudizio de quo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie – laddove non accolte né espletate allo stato - siccome tutte formulate in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata in data 18.10.22
e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi già esposti in memoria ex art. 183 comma Vi n.3 c.p.c., depositata in data 07.11.22, chiedendo in denegata ipotesi di ammissione delle stesse di essere abilitati a prova contraria, siccome richiesto in atti. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
per parte appellata:
nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
-
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento
[...]
dichiarato dal Tribunale di Vicenza con Controparte_1
sentenza n. 85/17 depositata il 27 settembre 2017, agiva in revocatoria ex art. 67
5 comma 2 L.F. nei confronti della società per sentir Parte_1
dichiarare l'inefficacia dei due pagamenti eseguiti da Controparte_1
in data 26 giugno 2015, ricadenti nel semestre antecedente il deposito del
[...]
ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data 16 luglio 2015
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di € 104.022,98, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Esponeva la difesa del Controparte_1
Part
- che era una società consortile per azioni che Controparte_4
gestiva nel territorio dell'Italia centrale e settentrionale la grande distribuzione dei prodotti da destinare ai supermercati e ai punti vendita del gruppo;
Parte_3
- che, in data 15.07.2015, la suddetta società in bonis depositava avanti al
Tribunale di Vicenza un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo “prenotativo” in bianco;
- che il 16.07.2015 il medesimo ricorso era pubblicato sul Registro delle Imprese;
- che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura veniva revocato e la
Part società tornava formalmente in bonis sino al 10.3.2016 allorché i depositava un ricorso per l'instaurazione di una nuova procedura concordataria;
6 - che il 30.03.2016 il Tribunale emetteva il provvedimento di ammissione a detta procedura, revocandolo però in data 27.9.2016 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, i versamenti operati in favore di l in data 26.6.2015 (un primo pagamento di € 42.391,54 ed Parte_1
un ulteriore pagamento di € 61.631,44, e così complessivi € 104.022,98) dovevano essere revocati, siccome ricadenti nel “periodo sospetto” decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis co. 2 L.F.
(presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita (presupposto soggettivo); CP_1
- che la IA CT era desumibile sia dall'esame delle risultanze
Part contabili, da cui emergevano le difficoltà di i nell'onorare i propri debiti
(atteso che le fatture, pur riportando il termine di pagamento di 30 giorni, non venivano saldate alla scadenza, ma con ingenti ritardi compresi tra 86 e 146
giorni), sia dalla circostanza che all'inizio del mese di aprile 2015
[...]
a fronte dell'omesso pagamento delle fatture del mese di dicembre Parte_1
2014, aveva deciso di sospendere ogni fornitura;
7 Part
- che la conoscenza-conoscibilità dell'insolvenza di i doveva ritenersi comprovata anche in ragione dell'ammontare dell'esposizione debitoria, a fronte della quale l' si era successivamente insinuata nel passivo Parte_1
fallimentare per oltre 188.000,00 euro.
Si costituiva nel giudizio l la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'azione revocatoria alla luce della notifica della domanda di concordato fallimentare mediante assunzione ex art. 214 L.F. da parte di
[...]
ricevuta anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, ovvero, in CP_2
subordine, la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio sino all'esito della procedura di concordato fallimentare. Nel merito la convenuta si opponeva alla revoca dei due pagamenti del 26.06.2015 per carenza dei relativi presupposti di legge. Quanto al requisito oggettivo dell'azione revocatoria, la convenuta sosteneva che non era ravvisabile la consecutività tra le procedure concorsuali indicate dalla curatela fallimentare, che gli unici pagamenti potenzialmente revocabili erano quelli eseguiti nel semestre antecedente l'apertura della seconda procedura di concordato poi effettivamente sfociata nella dichiarazione di fallimento. Evidenziava che la domanda revocatoria trovava un ostacolo nell'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a) L.F.
e doveva ritenersi infondata anche per carenza del requisito soggettivo della
8 IA CT che non poteva essere desunta dall'unico elemento, allegato dal fallimento attore, dei giorni di ritardo con i quali erano stati eseguiti i pagamenti impugnati, trattandosi di un dato irrilevante, posto che, già in epoca anteriore all'apertura della procedura concordataria, tra le parti era invalsa una prassi per cui il prezzo delle forniture veniva corrisposto in tempi diversi e più
lunghi rispetto alla scadenza di 30 giorni indicata nelle fatture commerciali.
Rilevava che i pagamenti di cui era stata richiesta la revoca erano stati eseguiti del tutto spontaneamente, a mezzo bonifico bancario, previa liberatoria rilasciata in data 5.6.2015 da parte di trattandosi di fatture Controparte_5
inizialmente cedute all'Istituto bancario;
concludeva, quindi, per l'integrale rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio si costituiva, con atto d'intervento depositato in data
11.5.2022, nella dichiarata qualità di assuntore del concordato Controparte_2
fallimentare del fallimento che faceva Controparte_1
proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice, della quale, chiedeva,
se del caso, l'estromissione dal processo.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale;
quindi, era decisa con l'impugnata sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza
revocava ex art.67, comma 2, L.F. i pagamenti impugnati per complessivi €
9 104.022,98 e condannava l' a corrispondere a Parte_1 CP_2
la predetta somma oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della
[...]
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Il primo giudice riteneva applicabile il principio della consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l. fall. , precisava che il dato formale della revoca della prima procedura non era idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre
2015 e il 9 marzo 2016) era sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di CP_1
Pertanto, faceva decorrere il periodo sospetto nei sei mesi precedenti la prima domanda di concordato preventivo del 16/07/2015 e quindi nel periodo compreso tra il 16/01/2015 ed il 16/07/2015.
Accertava che i due pagamenti eseguiti da e per i quali era stata esercitata CP_1
l'azione revocatoria ricadevano nel periodo sospetto;
escludeva che i pagamenti fossero stati fatti nei termini d'uso ai fini della l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) L.F e infine, riteneva provata la sussistenza in capo a l' della IA CT sulla base di plurimi indici ritenuti Parte_1
rilevanti, tra i quali i pagamenti “con ritardo sempre più crescente”, l'elevata morosità e le “specifiche reazioni avute dalla convenuta a fronte della condotta
10 gravemente inadempiente della controparte” essendo documentato che la stessa
(i) nel mese di aprile 2015 poneva fine al pluriennale rapporto di fornitura con
che risaliva dal 2011; (ii) in data 18.06.15 (otto giorni prima di ricevere i CP_1
pagamenti impugnati) inoltrava tramite la propria commercialista email al
direttore amministrativo di el quale veniva preannunciato il deposito di una CP_1
istanza di fallimento nei confronti della propria cliente”.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza l' la quale Parte_1
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ravvisava la continuità fra il c.d. concordato prenotativo del luglio 2015 e il secondo concordato proposto nel marzo 2016, sosteneva che il c.d. concordato in bianco non costituiva una vera e propria procedura concorsuale e che non vi era alcuna consecuzione e continuità
tra la domanda di concordato in bianco dichiarata inammissibile (in quanto nessuna proposta concordataria era stata depositata) e la successiva domanda di concordato “pieno” atteso che il “concetto di consecuzione concerne l'ipotesi in
cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento”.
Riteneva inoltre che il primo giudice avesse errato nel ritenere provata la c.d.
IA CT in capo alla convenuta, ritenendo che la terza intervenuta non avesse assolto l'onere probatorio che le incombeva posto che nessuno degli
11 elementi indiziari valorizzati dal primo giudice erano idonei a rivelare lo stato d'insolvenza della CP_1
Sosteneva inoltre che erroneamente era stato ritenuto dal giudice di prime cure non operante l'esenzione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) l.f. avendo dimostrato l' che i ritardi nei pagamenti costituivano una prassi sviluppata Parte_1
e accettata dalle parti.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui liquidava le spese del procedimento in favore della terza intervenuta, pur essendo la stessa intervenuta solo nella fase istruttoria e non avendo sostenuto -per sua stessa ammissione- gli esborsi, pari ad euro 786,00 liquidati dal giudice a titolo di contributo unificato.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 05.06.2025,
previo rigetto dell'istanza di inibitoria e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la continuità fra il cd. concordato in bianco prenotativo presentato a luglio 2015 ed il concordato preventivo poi sfociato nel fallimento (marzo 2016 – settembre 2017).
12 Sostiene l'appellante che il concordato c.d. in bianco non è una procedura concorsuale, pertanto la continuità tra procedure, presupposto per l'applicabilità
dell'art. 69 bis l.f non sussisterebbe e ciò in quanto il ricorso al concordato prenotativo è stato dichiarato inammissibile e d'ufficio non è stata aperta alcuna e/o diversa procedura concorsuale.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della IA CT .
Sul punto l'appellante evidenzia che nessuno degli elementi di fatto “indiziari”
valorizzati dal primo giudice rivelavano lo stato di insolvenza della e CP_1
che il teste di parte intervenuta escusso – nulla ha saputo riferire nello Tes_1
specifico; inoltre, la documentazione offerta (verbali di altre cause, dichiarazioni rese dai testi attorei e scambi di corrispondenza mail) non ha fornito elementi utili ai fini della prova della IA CT.
Con riferimento ai bilanci allegati da evidenziava che essi nulla Controparte_2
provavano sotto il profilo del requisito soggettivo posto che erano stati tutti approvati e che da essi nulla emergeva rispetto allo stato d'insolvenza.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene non operante l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a ) l.f. relativa ai c.d.
termini d'uso per i pagamenti in essere fra le parti.
13 Ritiene l'appellante che la decisione di primo grado sia contraddittoria in quanto il primo giudice, pur dando atto di una prassi invalsa tra le parti, per cui l' Parte_1
pagava con notevole ritardo rispetto alle scadenze indicate nelle fatture
[...]
commerciali, che, riferendosi a prodotti deperibili, avrebbero dovuto essere saldate dei nel termine di 30 gg di cui all'art. 62 D.L. n.01/2012 e che recavano la dicitura 30 gg fine mese, ric fattura, finiva con il ritenere che i pagamenti non fossero stati effettuati nei termini d'uso e ciò sulla base di deduzioni non fondate.
Sul punto l'appellante ribadisce che i pagamenti in contestazione erano avvenuti a mezzo bonifico bancario, su liberatoria di – cessionaria Controparte_5
dei crediti- senza che da fosse stata intrapresa alcuna iniziativa CP_1
recuperatoria.
Sotto tale ultimo profilo, rileva l'appellante che il c.d. piano di rientro nulla proverebbe, posto che con esso non venivano modificate le modalità di pagamento in essere tra le parti (bonifici) e che, anzi, dall'istruttoria orale espletata e dai documenti in atti, risulterebbe che da sempre pagava in ritardo e che CP_1
l' mai aveva preteso garanzie e mai aveva intrapreso azioni di Parte_1
recupero dei crediti insoluti.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erronea statuizione del primo giudice con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
14 Evidenzia che esse sono state liquidate in favore della terza intervenuta per l'
intero procedimento, pur essendo la stessa intervenuta in data 11.05.2022 (rispetto al giudizio iscritto al RG 3925 2020) e che, pertanto, nulla era dovuto per la fase istruttoria.
Inoltre, la terza intervenuta non aveva neppure sostenuto esborsi per euro 786,00
che pure erano stati liquidati dal giudice, nonostante nell'atto di intervento avesse dichiarato di non aver versato il contributo unificato.
5. Va in primo luogo dichiarata la contumacia del Controparte_1
stante la mancata costituzione nonostante la rituale
[...]
notifica dell'atto di appello.
6. Il primo motivo di appello non è fondato.
Il giudice di prime cure nell' individuazione del periodo sospetto ha ravvisato la continuità tra il concordato prenotativo c.d. in bianco (luglio 2015) e il concordato preventivo sfociato nel fallimento (marzo 2016/settembre 2017) e ha fatto retroagire il periodo sospetto alla data di presentazione del primo concordato preventivo.
Sostiene l'appellante che non può ravvisarsi alcuna continuità e consecuzione tra una domanda di concordato “in bianco” già dichiarata inammissibile per mancato deposito nel termine della proposta definitiva ed una successiva domanda di
15 concordato “pieno”, in considerazione del fatto che il concetto di consecuzione riguarda l'ipotesi in cui ad una procedura concorsuale minore faccia seguito il fallimento.
Tale deduzione non può essere condivisa in quanto non conforme alla previsione dell'art. 69 bis l.f. , che dispone che, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto deve essere retrodatato al momento della domanda di concordato.
Inoltre, non vale ad escludere la consecuzione la circostanza che tra le due procedure sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso,
come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, rappresentando il fallimento lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa alla precedente procedura concorsuale (Cass. sent. 6031/2014).
Con particolare riferimento alla problematica se la consecuzione operi anche quando vi sia uno iato temporale tra la chiusura della procedura minore e la dichiarazione di fallimento, va osservato che , secondo la giurisprudenza di legittimità, «ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era
16 stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello
d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data
di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno
neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si
tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare
esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due
procedure» (Cass. n. 215/22). Peraltro, «il principio di consecuzione tra le
procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a
quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato,
anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di
ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata»
(Cass. n. 215/22).
Non vi è dubbio che nella fattispecie le procedure che si sono susseguite siano espressione del medesimo stato di crisi e di insolvenza se solo si pone mente al limitato periodo temporale in cui la società è tornata in bonis (dal 25.12.2015 al
09.03.21016) e alla successione temporale tra le procedure, che si sono susseguite
-quasi- senza soluzione di continuità, senza che siano emersi elementi di frattura tali da smentire l'unitarietà della crisi di cui esse erano manifestazione.
Sul punto va osservato che:
17 - il 15.07.2015 la società depositava la domanda di concordato prenotativo in bianco;
-il 16.07.2015 il ricorso era pubblicato nel registro delle imprese;
-il 24.12.2015 il decreto di ammissione al concordato preventivo prenotativo veniva revocato e la società tornava in bonis sino al 10.03.2016 quando depositava un nuovo ricorso per concordato preventivo;
-il 30.03.2016 il Tribunale di Vicenza emetteva il provvedimento di ammissione al concordato, che veniva revocato e dichiarato il fallimento della società in data
27.09.2016.
Tale essendo la consecuzione in termini temporali tra le procedure non vi è dubbio che lo stato di crisi che aveva determinato l'accesso alla procedura concordataria e lo stato di insolvenza che aveva determinato il fallimento della società avevano una matrice comune e debbono essere valutate unitariamente ai fini dell'applicazione dell'art. 69 bis l.f. ; né peraltro tale conclusione è stata contestata, sul punto, dalla difesa dell'appellante.
2. Quanto al secondo motivo di appello relativo al presupposto soggettivo della
IA CT, esso va respinto.
È noto che è onere della procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi della l. fall., art. 67, comma 2, fornire la prova della
18 sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prova dell'elemento soggettivo può
essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza;
la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo,
facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. nr. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020
e 13512/2021, in motiv. Cass. 13445/2023).
Nella fattispecie gli indici rivelatori dello stato di insolvenza erano desumibili: i)
dalle tempistiche di pagamento;
ii) dagli esiti della prova orale e dalla documentazione prodotta.
Con riferimento ai tempi di pagamento va osservato che a fronte di una prassi per effetto della quale i termini di pagamento delle fatture – che erano state concordate
19 in 30 giorni fine mese al ricevimento della fattura- non venivano rispettati da si è osservato una progressiva e crescente inosservanza dei termini di CP_1
pagamento che sfociava in una vera e propria morosità, la quale conduceva CP_1
a pagare nel mese di giugno 2015 il corrispettivo delle forniture eseguite tra dicembre 2014 e febbraio 2015, con ritardi dai 123 giorni ai 177 giorni dalla emissione delle fatture.
Che tali ritardi fossero autorizzati, ovvero tollerati, come sostiene la difesa dell'appellante, è smentito dalla circostanza che nel mese di aprile 2015 l' Parte_1
poneva fine al rapporto di fornitura con che risaliva al 2011 e
[...] CP_1
minacciava di depositare ricorso per la dichiarazione di fallimento (vedasi mail indirizzata dalla commercialista dell' , sig.ra , Parte_1 Persona_1
Parte al direttore amministrativo di I Elaborazione, Sig. , “Le chiedo Testimone_2
di notiziarmi in merito al rispetto della scadenza del 20 giugno p.v. relativamente
al pagamento delle fatture emesse dalla società di cui all'oggetto. In caso
contrario la informo che la società, tenuto conto dell'ammontare del credito
scaduto, ha già dato incarico al proprio legale per il deposito, a partire dalla
settimana prossima, dell'istanza di fallimento nei confronti del Controparte_1
).
[...]
20 Ed è ulteriormente smentito, dalla comunicazione mail del 15.07.2015 – la cui ricezione è stata confermata dal teste sig. a della predetta Tes_1 Tes_3
commercialista nella quale si faceva riferimento ad un piano di rientro proposto da che veniva rifiutato, preannunciando una nuova iniziativa CP_1
giudiziale (”Inutile dire che il piano così come formulato non può essere accettato,
Par non soltanto perché mina ancora una volta la fiducia riposta in si Parte_3
ed in chi la rappresenta, ma soprattutto perché fa nascere ulteriori
[...]
timori in merito allo stato di solvibilità di Pertanto, o il piano viene rivisto CP_1
nei termini proposti dal sig. oppure si procederà in ambito giudiziale così Tes_1
come inizialmente prospettato al Vs sig. : l'istanza è già stata predisposta Tes_1
e pronta per il deposito”, doc. 6 fasc. intervenuta ).
Ad ulteriore conferma della conoscenza dello stato di insolvenza vanno richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado.
La teste ha confermato l'esistenza di trattative per concordare Persona_1
il rientro di ffermando “posso solo riferire che ci sono state trattative, come CP_1
da documentazione che mi viene esibita, che si sono concluse con un accordo di
piano di rientro, dettagliatamente descritto nel documento prima esibitomi” (doc.
7 di parte convenuta - cfr. verbale di udienza dell'11.05.2023) e la teste Tes_4
ha riferito della decisione di di interrompere il rapporto di
[...] CP_5
21 factoring avendo “smesso di anticipare il pagamento delle fatture concordato nel
contratto di factoring, tanto che L' ha dovuto rientrare”) Parte_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.05.2023).
Conclusivamente, il crescente ritardo con cui adempieva le proprie CP_1
obbligazioni, l'interruzione dei rapporti di fornitura nel mese di aprile 2015, il minacciato ricorso per la dichiarazione di fallimento- nel periodo giugno/luglio
2015- e i tentativi di ripianamento del debito di on la stipulazione di un CP_1
piano di rientro, sono tutti elementi indiziari convergenti che consentono di ritenere dimostrato l'elemento soggettivo della IA CT.
3. Quanto al terzo motivo di appello relativo all'operatività dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a ) l.f., esso va respinto in quanto infondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente e contraddittoriamente affermato la non operatività di tale esenzione in quanto, pur avendo dato atto di una prassi invalsa e tollerata di accettazione da parte dell' di pagamenti in ritardo, aveva poi concluso nel senso della Parte_1
non operatività della deroga di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) l.f.
Tale deduzione non può essere condivisa avendo il giudice di prime cure correttamente dato atto di una prassi invalsa tra le parti di accettazione di pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze concordate e al medesimo tempo
22 evidenziato che “si è, dunque, in presenza di un ritardo nei pagamenti che
aumenta via via, discostandosi significativamente dai termini d'uso che avevano
caratterizzato il rapporto tra le parti, con conseguente inapplicabilità
dell'esenzione di cui all'art. 67 comma 3, lett. a) L.F.”
Infatti, il concetto di "termini d'uso" fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire "termini d'uso" prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all'inizio del rapporto negoziale.
In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d'uso: deve dunque essere esclusa l'operatività della causa di esonero prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a),
legge fallimentare.
Osserva la Corte che non possono beneficiare dell'esenzione i pagamenti effettuati in ritardo maggiore rispetto a quanto normalmente tollerato;
se può al limite ritenersi che la tolleranza sistematica - rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - di un “puntuale” ma ordinario e contenuto ritardo nei singoli pagamenti attenga alle modalità normali pregresse di svolgimento concreto del
23 rapporto commerciale tra le parti, certamente non può pervenirsi alla medesima valutazione in relazione al caso di specie, posto che i pagamenti revocati sono stati effettuati a mezzo bonifici bancari in data 26.06.2015, poco dopo l'interruzione del rapporto di fornitura – avvenuto ad aprile 2015-, stante la perdurante morosità
della in pendenza delle trattative per la definizione di un piano di rientro CP_1
– intercorse tra il giugno/luglio2015- e pertanto in un momento in cui l Parte_1
non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della
[...]
cliente ed era conclamata la non accettazione dei ritardi nel pagamento delle forniture, stante la sollecitazioni di rientro dal debito, culminate con la minaccia del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Sostiene l'appellante che il piano di rientro non sarebbe sintomatico dello stato di insolvenza perché, se così fosse la creditrice avrebbe richiesto ulteriori garanzie ovvero intrapreso azioni recuperatorie.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il piano di rientro era stato concordato in presenza di un patologico andamento dei rapporti tra le parti che avevano determinato l'appellante a interrompere il rapporto di fornitura, pur consolidato nel tempo e a diffidare anche con la minaccia del deposito del CP_1
ricorso per fallimento- ad adempiere le obbligazioni da tempo scadute.
24 Né è concludente la circostanza che il pagamento sia avvenuto su liberatoria dell'Istituto di credito in quanto smentita da quanto dichiarato dalla teste Tes_4
che ha riferito della decisione di di interrompere il rapporto di
[...] CP_5
factoring .
4. Il quarto motivo di appello va accolto.
L'appellante lamenta l'erronea statuizione del primo giudice con riferimento alla liquidazione delle spese di lite ed evidenzia che esse sono state liquidate in favore della terza intervenuta per l' intero procedimento, pur essendo la stessa intervenuta in data 11.05.2022 (rispetto al giudizio iscritto al RG 3925 2020) solo per la fase istruttoria (e non per la fase di studio e introduttiva) e che non avrebbe neppure sostenuto esborsi per euro 786,00 che pure sono stati liquidati.
La doglianza è fondata posto che le spese di lite sono state regolate secondo la soccombenza della convenuta appellante nei confronti di , che è Controparte_2
intervenuta nel corso del giudizio solo per la fase istruttoria e che gli esborsi nella misura di euro 786,00 – pari al contributo unificato- non sono stati effettivamente sostenuti.
Conclusivamente l'appello va accolto limitatamente al quarto motivo di impugnazione e la sentenza n. 2328/2023 del 22.11.2023 del Tribunale di Vicenza
va per il resto confermata.
25 Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese processuali di entrambi i gradi sono compensate nella misura di 1/5 e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M 55/2014 come aggiornato con D.M 147/22 ,
applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (da euro
52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accoglie l'appello limitatamente al quarto motivo di impugnazione e per il resto conferma la sentenza impugnata;
2. dichiara compensate le spese processuali nella misura di 1/5 e condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata dei residui 4/5 che liquida, per detta parte, quanto al primo grado, in euro 7.940,00 e quanto al grado di appello in euro 7.992,00 e così complessivamente euro 15.932,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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