TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15459 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Volturno, C.F._1
n. 25 presso lo studio dell'Avv. Seminara Umberto, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale siti in Palermo, Piazza Marina n. 39 e rappresen- tato e difeso dall'Avv. Palesano Sergio per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2020, innanzi alla Sezione La- voro del tribunale di Palermo, la sig.ra , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede del defunto , ha convenuto in giudizio il Co- Persona_1 mune di Palermo, deducendo la responsabilità dell'Ente per il sinistro morta- le occorso al proprio dante causa.
La ricorrente ha premesso che il de cuius, dipendente del Parte_2
con mansioni di autista presso l'Ufficio “Verde e Viabilità urbana”, in
[...]
data 7 agosto 2014, mentre era impegnato nell'esecuzione di un incarico di servizio consistente nella potatura di alberature in località Mondello, aveva perso il controllo del veicolo comunale Renault Master, targato DB530KR, andando a collidere violentemente contro un albero posto sul margine sini- stro della carreggiata.
A seguito del sinistro, il aveva riportato lesioni gravissime, Persona_1
che ne avevano determinato il decesso in data 3 settembre 2014, dopo circa un mese di ricovero presso l'Istituto Ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo.
La ricorrente ha contestato le conclusioni contenute nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 19 febbraio
2015, sostenendo che la causa del sinistro fosse da ricondurre alle condizio- ni meccaniche precarie e alla vetustà del veicolo fornito in dotazione al lavo- ratore e ha, quindi, imputato al convenuto la responsabilità per CP_1
l'accaduto.
In conseguenza del decesso del proprio genitore, la ricorrente ha allegato di aver subito danni sia iure proprio – di natura patrimoniale, biologica e da perdita del rapporto parentale – sia iure hereditatis, in relazione al danno biologico subito dal de cuius tra il momento del sinistro e quello del decesso.
Pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 7.08.2014 al fù sig. mentre percorre- Persona_1
va il viale Diana in direzione Viale Margherita di Savoia (Parco della Favorita), alla guida dell'autocarro Renault Master, targato DB530KR, di proprietà del
si è verificato durante l'orario di lavoro ed in adempimen- Controparte_1
- 2 - to dell'ordine di servizio ricevuto per tale data, per le ragioni esposte;
- ritenere
e dichiarare che il sinistro occorso in data 7.08.2014 al fù sig. Persona_1
mentre percorreva il viale Diana in direzione Viale Margherita di Savoia (Parco della Favorita), alla guida dell'autocarro Renault Master, targato DB530KR, di proprietà del è stato determinato dalla inadeguatezza Controparte_1
meccanica e fatiscenza del mezzo e comunque per fatti e cause non imputabili allo stesso, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare la responsabilità del per il grave sinistro occorso e le lesioni Controparte_1
riportate dal fù sig. in data 7.08.2014, per le ragioni esposte;
Persona_1
- ritenere e dichiarare, quindi, la responsabilità del rispetto Controparte_1
all'evento letale verificatosi in data 3.09.2014 in danno del sig. Parte_3
[..
come conseguenza delle gravi lesioni riportate dallo stesso, per le ragioni sopra specificate;
- ritenere e dichiarare che il è tenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alla sig.ra Parte_4
, in proprio e iure hereditatis, in conseguenza del sinistro letale oc-
[...]
corso al proprio padre durante l'orario lavorativo ed in adempimento dell'ordine di servizio impartitogli, stante la mancanza della copertura assicu- rativa da parte del per tale tipo di eventi, per le ragioni esposte in CP_1
narrativa; conseguentemente, - ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
, n.q. di unica erede del fù sig. al risarcimento Parte_5 Persona_1
iure proprio del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., quantificabile, quanto al danno emergente in € 2.994,33, come da fattura n. 517 del 3.09.2014, quanto al lucro cessante in quella misura che Codesto Decidente in via equitativa ri- terrà congrua, tenuto conto del reddito annuo del de cuius di cui all'allegato
CUD, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_6
[..
, n.q. di unica erede del fù sig. al risarcimento iure proprio Persona_1
- 3 - del danno biologico e del danno per la perdita del rapporto parentale subiti in conseguenza del sinistro sul lavoro occorso al padre e del successivo decesso di quest'ultimo, quantificabile in complessivi € 451.440,00, o in quella misura maggiore o minore che Codesto Decidente riterrà congrua, oltre interessi e riva- lutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- ritene- re e dichiarare il diritto della sig.ra , n.q. di unica erede del Parte_1
fù sig. al risarcimento iure hereditatis del danno biologico su- Persona_1
bito dal padre tra il momento del fatto illecito e quello del decesso, quantifica- bile in complessivi € 3.780,00, o in quella misura maggiore o minore che Code- sto Decidente riterrà congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- Condannare, pertanto, il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle somme CP_1
tutte sopra specificate, o in quella misura che Codesto Decidente riterrà con- grua, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, in favore della sig.ra , a titolo di risarcimento iure proprio del Parte_1
danno patrimoniale, del danno biologico e del danno per la perdita del rappor- to parentale, nonché a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologi- co subito dal padre tra il momento del fatto illecito e quello del decesso (...)»
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito in giudi- CP_1 CP_1
zio, contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree e chieden- done il rigetto.
All'udienza del 28 ottobre 2022, il Giudice del lavoro ha rilevato la propria incompetenza in ordine alle domande risarcitorie formulate iure proprio dalla ricorrente, disponendo la separazione delle cause.
Pervenuta, pertanto, alla scrivente è stato disposto il mutamento del rito in ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Acquisiti, su richiesta del gli atti relativi al procedi- Controparte_1
- 4 - mento penale 10979/14 della Procura della Repubblica presso questo Tribu- nale concernente il sinistro in occasione del quale si verificò il decesso di
[...]
, con note di trattazione scritte del 17/12/2023 il Persona_2 CP_1
ha depositato la sentenza n. 4026/2023 pronunciata inter partes in
[...]
data 21/11/2023 dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale.
Quindi, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, pre- via assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle memorie di replica
Orbene, nel merito, deve osservarsi che, secondo la prospettazione attorea, il sinistro nel quale perse la vita fu causato dalle vetuste e Persona_1
fatiscenti condizioni del mezzo di proprietà comunale offerto in dotazione al lavoratore.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti emerge, al contra- rio, che l'autocarro è stato oggetto di regolare manutenzione ed era idoneo al servizio.
In particolare, è stato sottoposto a revisione in data 15/10/2012 (cfr. doc.
n. 3 copia carta di circolazione Tg. con tagliano di revisione del Nume_1
15/10/2012), nonché soggetto a verifiche periodiche (cfr. doc. n. 8 Verbale di verifica periodica eseguita in data 11/04/2014 da
[...]
impianti di sicurezza che attesta le “buone” Controparte_2
condizioni generali di conservazione e manutenzione del veicolo ed il “regola- re” comportamento durante le prove di funzionamento) ed è stato oggetto di lavori di sostituzione pneumatici e pastiglie freno e di riparazione di talune parti meccaniche danneggiate (cfr. doc. n. 4 Fattura n. 51/15 del
28/02/2014 - ditta Barone Gomme;
n. 5 Fattura n. 52/2014 del
08/05/2014 - ditta Pragma Manutenzioni;
n. 6 Fattura n. 240/2014 del
- 5 - 09/06/2014 - ditta DI Vincenzo).
Inoltre, gli Agenti della Polizia Municipale, in seno al rapporto conclusivo del 15/02/2015, facendo riferimento ai rilievi foto-planimetrici eseguiti ed esaminati gli elementi oggettivi rinvenuti sul luogo dell'evento, hanno così ri- costruito la dinamica del sinistro « alla guida dell'Autocarro Persona_1
Renault Master targato DB530KR (veicolo di proprietà del ) CP_1 CP_1
trasportando, in qualità di passeggero, certo , percorre- Persona_3
va Viale Diana con direzione di marcia da Piazza Leoni verso Viale Margherita di Savoia. Pervenuto circa 220.00 mt. dopo l'ingresso della colonia comunale, affrontando un tratto di strada curvilineo destrorso ad amplissimo raggio, ve- rosimilmente per causa dell'elevata velocità mantenuta, non era in grado di seguire il tracciato della strada e perdeva conseguentemente il controllo del veicolo, che mantenendo l'inerzia originaria, di fatto proseguiva secondo la tangente al tratto curvilineo. Il veicolo, per effetto delle circostanze preceden- temente descritte, fuoriusciva dalla sede stradale invadendo l'area alberata posta a sinistra della carreggiata, ed urtando infine in modo violentissimo, con la parte frontale lato sinistro, un albero ivi ubicato arrestandosi definitivamen- te contro quest'ultimo nella posizione di quiete rilevata. In questa fase gli occu- panti del veicolo riportavano i gravi traumi che, in relazione al conducente
[...]
, ricoverato in un primo tempo con la riserva sulla vita, ne cagio- Persona_2
navano il successivo decesso».
Quanto alle cause del sinistro i Verbalizzanti hanno concluso affermando che «Dall'esame dei danni subiti dal veicolo, non emergeva elemento alcuno che inducesse ad ipotizzare, in alcun modo, l'essersi verificato un contatto con altri veicoli che possano aver avuto influenza sulla perdita di controllo da parte del conducente, né tantomeno sono state riscontrate in fase di rilievo, tracce sulla sede stradale che indicassero una qualsivoglia manovra di emergenza
- 6 - da parte del conducente. Tale ipotesi trova peraltro conferma nelle sommarie informazioni rese dal passeggero , il quale dichiarava Persona_3
di non aver avuto in alcun modo sentore di urti con altri veicoli né tantomeno di avere percepito alcuna frenata. Per quanto sopra, in ordine alla causazione del sinistro, esaminati gli elementi oggettivi precedentemente dettagliati con parti- colare riferimento alla tipologia dei gravi danni riscontrati sulla cabina del vei- colo, appare evidente che l'autocarro condotto dal procedesse a velocità Per_1
irregolare, inadeguata, e tale da non consentirgli un adeguato controllo del veicolo nell'approssimarsi e successivamente percorrendo un tratto di strada ad andamento curvilineo, giusto quanto previsto dall'art. 141 commi 2° e 3° del
CdS».
Risulta, pertanto, che il sinistro sia stato determinato dall'elevata velocità mantenuta dal conducente del veicolo che non gli ha consentito il governo del mezzo, per come confermato dall'assenza di segni di frenata o di segni di contatto con altri veicoli e dalle condizioni di manto stradale.
Ora, come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassa- zione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fi- no a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto ri- guarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità in- trinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” ( in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel suddetto rapporto ha trovato riscontro oltre che nei rilievi eseguiti dai Verba- lizzanti, anche nelle dichiarazioni rese, in data 7/8/2014, dal sig. Per_3
- 7 - , trasportato sul medesimo veicolo. Persona_3
Costui, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato “Improvvisamente il nostro mezzo è uscito dalla carreggiata fino ad urtare frontalmente un albero
… si chiacchierava … ho preso il telefono dalla tasca e quando ho alzato lo sguardo ho visto che stavamo urtando l'albero … No, noi non abbiamo frenato
e non ho sentito premere sullo stesso” (cfr. all. 7 al ricorso). Per_1
Secondo parte attrice, dalla documentazione prodotta dallo stesso Comu- ne di Palermo e, in particolare, dal verbale di sequestro del mezzo redatto dalla Polizia Municipale (doc. n. 9 fascicolo resistente), emergerebbe una cir- costanza “decisiva e colpevolmente trascurata” dagli agenti accertatori, ossia che il copertone della ruota posteriore sinistra dell'autocarro risultava “scop- piato”.
A tale proposito deve concordarsi con le conclusioni cui è giunto questo
Tribunale, Sez. Lavoro in seno alla sentenza n. 4026/2023 del 21/11/2023 laddove ha affermato che «l'esplosione della ruota sinistra può invece ritener- si, anche alla luce dell'acclarata velocità di percorrenza, una conseguenza del violento impatto anziché la causa dello stesso» anche tenuto conto del fatto che il terzo trasportato, , non ha mai fatto menzione Persona_3
di uno scoppio nemmeno in seno alle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale in data 9/9/2014 e prodotte da parte ricorrente (cfr. doc. n. 8) in seno alle quali ha, invece, ribadito che «l'incidente è avvenuto per cause che lo scriven- te non ha compreso, in quanto mentre ero seduto accanto al conducente mi so- no improvvisamente accorto che questi aveva perduto il controllo del mezzo e, senza frenare, si dirigeva a tutta velocità contro un albero contro cui il mezzo ha impattato, rimanendone distrutto».
In sede penale, d'altro canto, per come documentato in atti attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento (portante il n. 10979/2014), il
- 8 - Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione.
Va, infine, confermata l'ordinanza istruttoria riservata del 18/12/2023 nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte attrice ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
Ed infatti, la prova testimoniale articolata con il teste Persona_3
risulta superflua alla luce della acquisizione delle dichiarazioni da lui
[...]
rese nell'immediatezza dei fatti.
Quanto alla prova con il teste – già Dirigente Re- Testimone_1
sponsabile dell'Ufficio del Verde e della Viabilità Urbana del Comune di Pa- lermo – deve ribadirsi il giudizio di inammissibilità dei capitoli per come for- mulati in quanto tendenti a fare esprimere al teste manifestazioni di giudizio o valutazioni non utilmente scindibili dal contenuto della deposizione.
Infine, non è possibile effettuare alcun accertamento tecnico sul mezzo coinvolto nel sinistro, come richiesto da parte attrice, stante l'avvenuta rot- tamazione del medesimo (cf. comparsa pag. 3 in ordine Controparte_1
al certificato di rottamazione n°1103 del 27 maggio 2015 della Ditta FR
Montalto).
Alla luce di quanto precede la domanda risarcitoria formulata da
[...]
va rigettata. Parte_1
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della attrice.
Ed invero, sebbene la medesima risulti essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è bene rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.12.2012
n. 22381; ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053), il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia
- 9 - condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore del- la parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminabile bassa complessità relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
del così decide: Controparte_1
rigetta la domanda proposta iure proprio da nei con- Parte_1
fronti del Controparte_1
condanna da a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio e le liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15459 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Volturno, C.F._1
n. 25 presso lo studio dell'Avv. Seminara Umberto, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale siti in Palermo, Piazza Marina n. 39 e rappresen- tato e difeso dall'Avv. Palesano Sergio per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2020, innanzi alla Sezione La- voro del tribunale di Palermo, la sig.ra , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede del defunto , ha convenuto in giudizio il Co- Persona_1 mune di Palermo, deducendo la responsabilità dell'Ente per il sinistro morta- le occorso al proprio dante causa.
La ricorrente ha premesso che il de cuius, dipendente del Parte_2
con mansioni di autista presso l'Ufficio “Verde e Viabilità urbana”, in
[...]
data 7 agosto 2014, mentre era impegnato nell'esecuzione di un incarico di servizio consistente nella potatura di alberature in località Mondello, aveva perso il controllo del veicolo comunale Renault Master, targato DB530KR, andando a collidere violentemente contro un albero posto sul margine sini- stro della carreggiata.
A seguito del sinistro, il aveva riportato lesioni gravissime, Persona_1
che ne avevano determinato il decesso in data 3 settembre 2014, dopo circa un mese di ricovero presso l'Istituto Ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo.
La ricorrente ha contestato le conclusioni contenute nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 19 febbraio
2015, sostenendo che la causa del sinistro fosse da ricondurre alle condizio- ni meccaniche precarie e alla vetustà del veicolo fornito in dotazione al lavo- ratore e ha, quindi, imputato al convenuto la responsabilità per CP_1
l'accaduto.
In conseguenza del decesso del proprio genitore, la ricorrente ha allegato di aver subito danni sia iure proprio – di natura patrimoniale, biologica e da perdita del rapporto parentale – sia iure hereditatis, in relazione al danno biologico subito dal de cuius tra il momento del sinistro e quello del decesso.
Pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 7.08.2014 al fù sig. mentre percorre- Persona_1
va il viale Diana in direzione Viale Margherita di Savoia (Parco della Favorita), alla guida dell'autocarro Renault Master, targato DB530KR, di proprietà del
si è verificato durante l'orario di lavoro ed in adempimen- Controparte_1
- 2 - to dell'ordine di servizio ricevuto per tale data, per le ragioni esposte;
- ritenere
e dichiarare che il sinistro occorso in data 7.08.2014 al fù sig. Persona_1
mentre percorreva il viale Diana in direzione Viale Margherita di Savoia (Parco della Favorita), alla guida dell'autocarro Renault Master, targato DB530KR, di proprietà del è stato determinato dalla inadeguatezza Controparte_1
meccanica e fatiscenza del mezzo e comunque per fatti e cause non imputabili allo stesso, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- ritenere e dichiarare la responsabilità del per il grave sinistro occorso e le lesioni Controparte_1
riportate dal fù sig. in data 7.08.2014, per le ragioni esposte;
Persona_1
- ritenere e dichiarare, quindi, la responsabilità del rispetto Controparte_1
all'evento letale verificatosi in data 3.09.2014 in danno del sig. Parte_3
[..
come conseguenza delle gravi lesioni riportate dallo stesso, per le ragioni sopra specificate;
- ritenere e dichiarare che il è tenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alla sig.ra Parte_4
, in proprio e iure hereditatis, in conseguenza del sinistro letale oc-
[...]
corso al proprio padre durante l'orario lavorativo ed in adempimento dell'ordine di servizio impartitogli, stante la mancanza della copertura assicu- rativa da parte del per tale tipo di eventi, per le ragioni esposte in CP_1
narrativa; conseguentemente, - ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
, n.q. di unica erede del fù sig. al risarcimento Parte_5 Persona_1
iure proprio del danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., quantificabile, quanto al danno emergente in € 2.994,33, come da fattura n. 517 del 3.09.2014, quanto al lucro cessante in quella misura che Codesto Decidente in via equitativa ri- terrà congrua, tenuto conto del reddito annuo del de cuius di cui all'allegato
CUD, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_6
[..
, n.q. di unica erede del fù sig. al risarcimento iure proprio Persona_1
- 3 - del danno biologico e del danno per la perdita del rapporto parentale subiti in conseguenza del sinistro sul lavoro occorso al padre e del successivo decesso di quest'ultimo, quantificabile in complessivi € 451.440,00, o in quella misura maggiore o minore che Codesto Decidente riterrà congrua, oltre interessi e riva- lutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- ritene- re e dichiarare il diritto della sig.ra , n.q. di unica erede del Parte_1
fù sig. al risarcimento iure hereditatis del danno biologico su- Persona_1
bito dal padre tra il momento del fatto illecito e quello del decesso, quantifica- bile in complessivi € 3.780,00, o in quella misura maggiore o minore che Code- sto Decidente riterrà congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, per le ragioni esposte;
- Condannare, pertanto, il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle somme CP_1
tutte sopra specificate, o in quella misura che Codesto Decidente riterrà con- grua, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti, in favore della sig.ra , a titolo di risarcimento iure proprio del Parte_1
danno patrimoniale, del danno biologico e del danno per la perdita del rappor- to parentale, nonché a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologi- co subito dal padre tra il momento del fatto illecito e quello del decesso (...)»
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito in giudi- CP_1 CP_1
zio, contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree e chieden- done il rigetto.
All'udienza del 28 ottobre 2022, il Giudice del lavoro ha rilevato la propria incompetenza in ordine alle domande risarcitorie formulate iure proprio dalla ricorrente, disponendo la separazione delle cause.
Pervenuta, pertanto, alla scrivente è stato disposto il mutamento del rito in ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Acquisiti, su richiesta del gli atti relativi al procedi- Controparte_1
- 4 - mento penale 10979/14 della Procura della Repubblica presso questo Tribu- nale concernente il sinistro in occasione del quale si verificò il decesso di
[...]
, con note di trattazione scritte del 17/12/2023 il Persona_2 CP_1
ha depositato la sentenza n. 4026/2023 pronunciata inter partes in
[...]
data 21/11/2023 dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale.
Quindi, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, pre- via assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusio- nali e delle memorie di replica
Orbene, nel merito, deve osservarsi che, secondo la prospettazione attorea, il sinistro nel quale perse la vita fu causato dalle vetuste e Persona_1
fatiscenti condizioni del mezzo di proprietà comunale offerto in dotazione al lavoratore.
Tuttavia, alla luce della documentazione versata in atti emerge, al contra- rio, che l'autocarro è stato oggetto di regolare manutenzione ed era idoneo al servizio.
In particolare, è stato sottoposto a revisione in data 15/10/2012 (cfr. doc.
n. 3 copia carta di circolazione Tg. con tagliano di revisione del Nume_1
15/10/2012), nonché soggetto a verifiche periodiche (cfr. doc. n. 8 Verbale di verifica periodica eseguita in data 11/04/2014 da
[...]
impianti di sicurezza che attesta le “buone” Controparte_2
condizioni generali di conservazione e manutenzione del veicolo ed il “regola- re” comportamento durante le prove di funzionamento) ed è stato oggetto di lavori di sostituzione pneumatici e pastiglie freno e di riparazione di talune parti meccaniche danneggiate (cfr. doc. n. 4 Fattura n. 51/15 del
28/02/2014 - ditta Barone Gomme;
n. 5 Fattura n. 52/2014 del
08/05/2014 - ditta Pragma Manutenzioni;
n. 6 Fattura n. 240/2014 del
- 5 - 09/06/2014 - ditta DI Vincenzo).
Inoltre, gli Agenti della Polizia Municipale, in seno al rapporto conclusivo del 15/02/2015, facendo riferimento ai rilievi foto-planimetrici eseguiti ed esaminati gli elementi oggettivi rinvenuti sul luogo dell'evento, hanno così ri- costruito la dinamica del sinistro « alla guida dell'Autocarro Persona_1
Renault Master targato DB530KR (veicolo di proprietà del ) CP_1 CP_1
trasportando, in qualità di passeggero, certo , percorre- Persona_3
va Viale Diana con direzione di marcia da Piazza Leoni verso Viale Margherita di Savoia. Pervenuto circa 220.00 mt. dopo l'ingresso della colonia comunale, affrontando un tratto di strada curvilineo destrorso ad amplissimo raggio, ve- rosimilmente per causa dell'elevata velocità mantenuta, non era in grado di seguire il tracciato della strada e perdeva conseguentemente il controllo del veicolo, che mantenendo l'inerzia originaria, di fatto proseguiva secondo la tangente al tratto curvilineo. Il veicolo, per effetto delle circostanze preceden- temente descritte, fuoriusciva dalla sede stradale invadendo l'area alberata posta a sinistra della carreggiata, ed urtando infine in modo violentissimo, con la parte frontale lato sinistro, un albero ivi ubicato arrestandosi definitivamen- te contro quest'ultimo nella posizione di quiete rilevata. In questa fase gli occu- panti del veicolo riportavano i gravi traumi che, in relazione al conducente
[...]
, ricoverato in un primo tempo con la riserva sulla vita, ne cagio- Persona_2
navano il successivo decesso».
Quanto alle cause del sinistro i Verbalizzanti hanno concluso affermando che «Dall'esame dei danni subiti dal veicolo, non emergeva elemento alcuno che inducesse ad ipotizzare, in alcun modo, l'essersi verificato un contatto con altri veicoli che possano aver avuto influenza sulla perdita di controllo da parte del conducente, né tantomeno sono state riscontrate in fase di rilievo, tracce sulla sede stradale che indicassero una qualsivoglia manovra di emergenza
- 6 - da parte del conducente. Tale ipotesi trova peraltro conferma nelle sommarie informazioni rese dal passeggero , il quale dichiarava Persona_3
di non aver avuto in alcun modo sentore di urti con altri veicoli né tantomeno di avere percepito alcuna frenata. Per quanto sopra, in ordine alla causazione del sinistro, esaminati gli elementi oggettivi precedentemente dettagliati con parti- colare riferimento alla tipologia dei gravi danni riscontrati sulla cabina del vei- colo, appare evidente che l'autocarro condotto dal procedesse a velocità Per_1
irregolare, inadeguata, e tale da non consentirgli un adeguato controllo del veicolo nell'approssimarsi e successivamente percorrendo un tratto di strada ad andamento curvilineo, giusto quanto previsto dall'art. 141 commi 2° e 3° del
CdS».
Risulta, pertanto, che il sinistro sia stato determinato dall'elevata velocità mantenuta dal conducente del veicolo che non gli ha consentito il governo del mezzo, per come confermato dall'assenza di segni di frenata o di segni di contatto con altri veicoli e dalle condizioni di manto stradale.
Ora, come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassa- zione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fi- no a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto ri- guarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità in- trinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” ( in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel suddetto rapporto ha trovato riscontro oltre che nei rilievi eseguiti dai Verba- lizzanti, anche nelle dichiarazioni rese, in data 7/8/2014, dal sig. Per_3
- 7 - , trasportato sul medesimo veicolo. Persona_3
Costui, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato “Improvvisamente il nostro mezzo è uscito dalla carreggiata fino ad urtare frontalmente un albero
… si chiacchierava … ho preso il telefono dalla tasca e quando ho alzato lo sguardo ho visto che stavamo urtando l'albero … No, noi non abbiamo frenato
e non ho sentito premere sullo stesso” (cfr. all. 7 al ricorso). Per_1
Secondo parte attrice, dalla documentazione prodotta dallo stesso Comu- ne di Palermo e, in particolare, dal verbale di sequestro del mezzo redatto dalla Polizia Municipale (doc. n. 9 fascicolo resistente), emergerebbe una cir- costanza “decisiva e colpevolmente trascurata” dagli agenti accertatori, ossia che il copertone della ruota posteriore sinistra dell'autocarro risultava “scop- piato”.
A tale proposito deve concordarsi con le conclusioni cui è giunto questo
Tribunale, Sez. Lavoro in seno alla sentenza n. 4026/2023 del 21/11/2023 laddove ha affermato che «l'esplosione della ruota sinistra può invece ritener- si, anche alla luce dell'acclarata velocità di percorrenza, una conseguenza del violento impatto anziché la causa dello stesso» anche tenuto conto del fatto che il terzo trasportato, , non ha mai fatto menzione Persona_3
di uno scoppio nemmeno in seno alle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale in data 9/9/2014 e prodotte da parte ricorrente (cfr. doc. n. 8) in seno alle quali ha, invece, ribadito che «l'incidente è avvenuto per cause che lo scriven- te non ha compreso, in quanto mentre ero seduto accanto al conducente mi so- no improvvisamente accorto che questi aveva perduto il controllo del mezzo e, senza frenare, si dirigeva a tutta velocità contro un albero contro cui il mezzo ha impattato, rimanendone distrutto».
In sede penale, d'altro canto, per come documentato in atti attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento (portante il n. 10979/2014), il
- 8 - Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione.
Va, infine, confermata l'ordinanza istruttoria riservata del 18/12/2023 nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie formulate da parte attrice ed alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
Ed infatti, la prova testimoniale articolata con il teste Persona_3
risulta superflua alla luce della acquisizione delle dichiarazioni da lui
[...]
rese nell'immediatezza dei fatti.
Quanto alla prova con il teste – già Dirigente Re- Testimone_1
sponsabile dell'Ufficio del Verde e della Viabilità Urbana del Comune di Pa- lermo – deve ribadirsi il giudizio di inammissibilità dei capitoli per come for- mulati in quanto tendenti a fare esprimere al teste manifestazioni di giudizio o valutazioni non utilmente scindibili dal contenuto della deposizione.
Infine, non è possibile effettuare alcun accertamento tecnico sul mezzo coinvolto nel sinistro, come richiesto da parte attrice, stante l'avvenuta rot- tamazione del medesimo (cf. comparsa pag. 3 in ordine Controparte_1
al certificato di rottamazione n°1103 del 27 maggio 2015 della Ditta FR
Montalto).
Alla luce di quanto precede la domanda risarcitoria formulata da
[...]
va rigettata. Parte_1
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della attrice.
Ed invero, sebbene la medesima risulti essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è bene rammentare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.12.2012
n. 22381; ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053), il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia
- 9 - condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore del- la parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminabile bassa complessità relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
del così decide: Controparte_1
rigetta la domanda proposta iure proprio da nei con- Parte_1
fronti del Controparte_1
condanna da a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio e le liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/11/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 -