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Articolo 25 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
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Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 25 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Versione
20 ottobre 1962
Art. 25.
Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962
Vedi fonte istituzionale
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