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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2951/2025 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2951/2025 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Lettere (NA), alla via Sant'Alfonso N.18, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Fioravante Somma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), CP_1 C.F._1 al Viale Nizza n.31, presso lo studio dell'avvocato Ciro Liguori.
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cava dè Tirreni (SA), alla via S. Benedetto n.21, presso lo studio dell'avvocato
NO RI TU NG.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 700/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-11-2020, evocava in giudizio, CP_1
, dinanzi al giudice di pace di Gragnano, al fine di sentirlo condannare al Parte_1
pag. 1 risarcimento dei danni subiti dal proprio natante - modello gommone pneumatico con numero di serie 225012 680133-2250501F-680556 -, a seguito del sinistro nautico avvenuto in data 1-9-2015 nel porticciolo di Seiano, in Vico Equense, con il natante matricola CP_3 motore n. 1001001 di proprietà di . Parte_1
contestava la domanda e chiedeva di chiamare in giudizio al Parte_1 Controparte_2 fine di essere manlevato e garantito ex art. 1917 c.c., che veniva chiamata in causa.
Con sentenza n. 700 del 2-7-2025, il giudice di pace di Gragnano: accoglieva la domanda,
e condannava al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
4.590,15 oltre accessori;
dichiarava tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_2
da ogni esborso in favore dell'attore; condannava in solido e Parte_1 Parte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione;
poneva a carico dei
[...] convenuti il compenso di c.t.u..
2. Con atto di appello notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data 8-
7-2025, alla impresa assicuratrice e a , impugnava la sentenza CP_1 Parte_1 chiedendo che, in parziale riforma di questa, l'impresa assicuratrice fosse condannata al pagamento delle spese di lite sostenute in primo grado in favore dell'appellante, oltre spese vive sostenute per la chiamata in causa, per euro 237,00, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di appello.
3. Alla prima udienza, fissata al 18-11-2025, il difensore dell'appellante sebbene avesse ricevuto comunicazione, in data 20-10-2025, del decreto del 18-10-2025 che ne disponeva la trattazione cartolare, non ha depositato alcuna nota, per cui la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., veniva rinviata all'udienza del 18-12-2025.
Anche in tale seconda udienza, il difensore dell'appellante – che aveva ricevuto comunicazione in data 19-11-2025, dell'ordinanza di pari data che disponeva la trattazione cartolare – non ha depositato alcuna nota.
4. L'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché
l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né alla successiva.
Pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma per la dichiarazione di improcedibilità.
Resta solo da osservare che la dichiarazione, per espressa previsione normativa, va fatta d'ufficio, onde è irrilevante il fatto che gli appellati non si siano costituiti - restando contumaci
- ed in conseguenza non abbiano eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione. pag. 2 Va, infine, ricordato che l'improcedibilità alla luce del disposto normativo (cfr. art. 348 comma 3, così come modificato ex d.lgs. 10-10-2022, n. 149) deve essere dichiarata con sentenza.
5. Nulla va disposto sulle spese.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e in persona del legale rappresentante p.t., di CP_1 Controparte_2 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t.,
B) dichiara improcedibile l'appello;
C) nulla sulle spese;
D) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 3
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 2951/2025 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Lettere (NA), alla via Sant'Alfonso N.18, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Fioravante Somma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), CP_1 C.F._1 al Viale Nizza n.31, presso lo studio dell'avvocato Ciro Liguori.
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cava dè Tirreni (SA), alla via S. Benedetto n.21, presso lo studio dell'avvocato
NO RI TU NG.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 700/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-11-2020, evocava in giudizio, CP_1
, dinanzi al giudice di pace di Gragnano, al fine di sentirlo condannare al Parte_1
pag. 1 risarcimento dei danni subiti dal proprio natante - modello gommone pneumatico con numero di serie 225012 680133-2250501F-680556 -, a seguito del sinistro nautico avvenuto in data 1-9-2015 nel porticciolo di Seiano, in Vico Equense, con il natante matricola CP_3 motore n. 1001001 di proprietà di . Parte_1
contestava la domanda e chiedeva di chiamare in giudizio al Parte_1 Controparte_2 fine di essere manlevato e garantito ex art. 1917 c.c., che veniva chiamata in causa.
Con sentenza n. 700 del 2-7-2025, il giudice di pace di Gragnano: accoglieva la domanda,
e condannava al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
4.590,15 oltre accessori;
dichiarava tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_2
da ogni esborso in favore dell'attore; condannava in solido e Parte_1 Parte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione;
poneva a carico dei
[...] convenuti il compenso di c.t.u..
2. Con atto di appello notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data 8-
7-2025, alla impresa assicuratrice e a , impugnava la sentenza CP_1 Parte_1 chiedendo che, in parziale riforma di questa, l'impresa assicuratrice fosse condannata al pagamento delle spese di lite sostenute in primo grado in favore dell'appellante, oltre spese vive sostenute per la chiamata in causa, per euro 237,00, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di appello.
3. Alla prima udienza, fissata al 18-11-2025, il difensore dell'appellante sebbene avesse ricevuto comunicazione, in data 20-10-2025, del decreto del 18-10-2025 che ne disponeva la trattazione cartolare, non ha depositato alcuna nota, per cui la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., veniva rinviata all'udienza del 18-12-2025.
Anche in tale seconda udienza, il difensore dell'appellante – che aveva ricevuto comunicazione in data 19-11-2025, dell'ordinanza di pari data che disponeva la trattazione cartolare – non ha depositato alcuna nota.
4. L'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché
l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né alla successiva.
Pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma per la dichiarazione di improcedibilità.
Resta solo da osservare che la dichiarazione, per espressa previsione normativa, va fatta d'ufficio, onde è irrilevante il fatto che gli appellati non si siano costituiti - restando contumaci
- ed in conseguenza non abbiano eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione. pag. 2 Va, infine, ricordato che l'improcedibilità alla luce del disposto normativo (cfr. art. 348 comma 3, così come modificato ex d.lgs. 10-10-2022, n. 149) deve essere dichiarata con sentenza.
5. Nulla va disposto sulle spese.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e in persona del legale rappresentante p.t., di CP_1 Controparte_2 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di e in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t.,
B) dichiara improcedibile l'appello;
C) nulla sulle spese;
D) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 19 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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