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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 12715/2025
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 12715/2025 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. Parte_2
OGGETTO:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
Altri istituti in materia difeso dall'Avv.to DELLA CASA PIETRO per procura in atti di diritti reali possesso RICORRENTE
e trascrizioni c o n t r o
(C.F. Parte_3 C.F._1
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Del ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e
deduzione, accertare la qualità di erede puro e semplice in capo alla Sig.ra
, nata a , il 18/08/70, C.F. Parte_3 Pt_2 C.F._1
residente in , 20149, dichiarare Pt_2 Parte_2 - 2 -
l'accettazione tacita dell'eredità in capo alla stessa ex art. 485, c. 2, c.p.c. di
nata a [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._2
deceduta il 06/06/12 e nonché l'accettazione tacita di eredità di Per_2
, nato a [...] il [...], C.F. e deceduto il
[...] C.F._3
22/12/15, per l'effetto ordinare alla conservatoria immobiliare competente di
disporre la trascrizione dell'accettazione tacita delle eredità in capo alla Sig.ra
, nata a , il 18/08/70, C.F. Parte_3 Pt_2 C.F._1
residente in , , 20149, sull'immobile sito in Pt_2 Parte_2
, alla Via Giovanni da Procida, 38, piano 3-S2, scala U, così identificato al Pt_2
N.C.E.U: Cat. U, Fg. 258, mapp. 216, sub 32, categoria A/3, classe 6, consistenza
6 vani, 115 m².
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 1 aprile
2025 il ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentiraccertare l'intervenuta accettazione dell'eredità
dei defunti e da parte della propria Persona_1 Persona_2
figlia . Parte_3
A fondamento della propria domanda, il Condominio ricorrente ha allegato di essere creditore nei confronti di per la somma Parte_3
di euro 11.348,59, a titolo di spese condominiali insolute, come da decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nn. 14024/2020 e 4815/2023 emessi - 3 -
dall'intestato Tribunale e portati in esecuzione a mezzo di pignoramento dell'unità immobiliare sita in , Via Giovanni da Procida, 38, piano Pt_2
3-S2, scala U, catastalmente identificata al N.C.E.U al Fg. 258, mapp. 216,
sub 32 (cfr. doc. 2, 3, 4), per cui non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'odierna resistente.
La resistente, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda promossa da parte ricorrente nei termini e per le ragioni che seguono.
In punto di diritto giova premettere che l'acquisto della qualità di erede, non essendo automatico, presuppone un atto di accettazione con il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede. Tale accettazione può essere espressa o tacita. Affinché l'accettazione dell'eredità possa essere qualificata come espressa è necessaria una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con il quale il chiamato esprime in modo diretto la propria volontà di assumere la qualità di erede;
si ha invece - 4 -
accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone,
necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. Cass., 1 marzo 2021, n. 5569;
Cass. 23 luglio 2020, n. 15690).
Ferma la superiore premessa, dalla documentazione agli atti emerge che:
- l'immobile oggetto di pignoramento era stato acquistato da e da con atto notarile datato 13 Persona_1 Persona_2
dicembre 1983;
- a seguito della morte di , avvenuta in data 6 giugno Persona_1
2012, l'immobile diventava di comproprietà di per la Persona_2
quota di 3/4 e della figlia per la quota di ¼ in ragione Parte_3
dell'apertura di successione legittima;
- a seguito della morte di , avvenuta in data 22 Persona_2
dicembre 2015, la quota di 3/4 dell'immobile veniva acquisita dalla figlia in forza di successione legittima, che conseguentemente ne è diventata titolare per l'intero;
- non risulta la trascrizione di alcun atto di accettazione tacita ovvero espressa delle eredità relitte di e di Persona_1 Persona_2
[...]
- si è trovata nel possesso del bene ereditario sin Parte_3
dal momento della morte della di lei madre, (cfr. doc. 1 – Persona_1 - 5 -
certificato di residenza;
doc. 9 – istanza di conversione del pignoramento),
essendo ivi residente.
Deve, dunque, trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 485 c.c., dal momento in cui è un chiamato all'eredità che Parte_3
non ha fatto l'inventario entro tre mesi e, conseguentemente, deve essere considerata come un erede puro e semplice.
In argomento, si evidenzia che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta l'accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Trattasi, dunque, di onere che condiziona, non soltanto, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (cfr.
Cass., 15690/2020).
Risulta, pertanto, provata ed accertata la qualità di erede della resistente la quale è subentrata nella titolarità del Parte_3
patrimonio relitto dei genitori in virtù di successione legittima.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, quale - 6 -
è quella in oggetto.
La presente sentenza costituisce, infine, titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma terzo, c.c. nei confronti di
. Parte_3
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è erede pura e semplice Parte_3
di e di , in virtù di accettazione ex art. Persona_1 Persona_2
485 c.c.;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_3
del liquidandone Parte_2
l'ammontare in euro 3.809,00 per compensi professionali ai sensi del d.m.
55/2024, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M.
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., con esonero di qualsivoglia responsabilità del Conservatore competente per territorio.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 12715/2025
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 12715/2025 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. Parte_2
OGGETTO:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
Altri istituti in materia difeso dall'Avv.to DELLA CASA PIETRO per procura in atti di diritti reali possesso RICORRENTE
e trascrizioni c o n t r o
(C.F. Parte_3 C.F._1
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Del ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e
deduzione, accertare la qualità di erede puro e semplice in capo alla Sig.ra
, nata a , il 18/08/70, C.F. Parte_3 Pt_2 C.F._1
residente in , 20149, dichiarare Pt_2 Parte_2 - 2 -
l'accettazione tacita dell'eredità in capo alla stessa ex art. 485, c. 2, c.p.c. di
nata a [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._2
deceduta il 06/06/12 e nonché l'accettazione tacita di eredità di Per_2
, nato a [...] il [...], C.F. e deceduto il
[...] C.F._3
22/12/15, per l'effetto ordinare alla conservatoria immobiliare competente di
disporre la trascrizione dell'accettazione tacita delle eredità in capo alla Sig.ra
, nata a , il 18/08/70, C.F. Parte_3 Pt_2 C.F._1
residente in , , 20149, sull'immobile sito in Pt_2 Parte_2
, alla Via Giovanni da Procida, 38, piano 3-S2, scala U, così identificato al Pt_2
N.C.E.U: Cat. U, Fg. 258, mapp. 216, sub 32, categoria A/3, classe 6, consistenza
6 vani, 115 m².
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 1 aprile
2025 il ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentiraccertare l'intervenuta accettazione dell'eredità
dei defunti e da parte della propria Persona_1 Persona_2
figlia . Parte_3
A fondamento della propria domanda, il Condominio ricorrente ha allegato di essere creditore nei confronti di per la somma Parte_3
di euro 11.348,59, a titolo di spese condominiali insolute, come da decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nn. 14024/2020 e 4815/2023 emessi - 3 -
dall'intestato Tribunale e portati in esecuzione a mezzo di pignoramento dell'unità immobiliare sita in , Via Giovanni da Procida, 38, piano Pt_2
3-S2, scala U, catastalmente identificata al N.C.E.U al Fg. 258, mapp. 216,
sub 32 (cfr. doc. 2, 3, 4), per cui non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità da parte dell'odierna resistente.
La resistente, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda promossa da parte ricorrente nei termini e per le ragioni che seguono.
In punto di diritto giova premettere che l'acquisto della qualità di erede, non essendo automatico, presuppone un atto di accettazione con il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede. Tale accettazione può essere espressa o tacita. Affinché l'accettazione dell'eredità possa essere qualificata come espressa è necessaria una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con il quale il chiamato esprime in modo diretto la propria volontà di assumere la qualità di erede;
si ha invece - 4 -
accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone,
necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. Cass., 1 marzo 2021, n. 5569;
Cass. 23 luglio 2020, n. 15690).
Ferma la superiore premessa, dalla documentazione agli atti emerge che:
- l'immobile oggetto di pignoramento era stato acquistato da e da con atto notarile datato 13 Persona_1 Persona_2
dicembre 1983;
- a seguito della morte di , avvenuta in data 6 giugno Persona_1
2012, l'immobile diventava di comproprietà di per la Persona_2
quota di 3/4 e della figlia per la quota di ¼ in ragione Parte_3
dell'apertura di successione legittima;
- a seguito della morte di , avvenuta in data 22 Persona_2
dicembre 2015, la quota di 3/4 dell'immobile veniva acquisita dalla figlia in forza di successione legittima, che conseguentemente ne è diventata titolare per l'intero;
- non risulta la trascrizione di alcun atto di accettazione tacita ovvero espressa delle eredità relitte di e di Persona_1 Persona_2
[...]
- si è trovata nel possesso del bene ereditario sin Parte_3
dal momento della morte della di lei madre, (cfr. doc. 1 – Persona_1 - 5 -
certificato di residenza;
doc. 9 – istanza di conversione del pignoramento),
essendo ivi residente.
Deve, dunque, trovare applicazione il disposto normativo dell'art. 485 c.c., dal momento in cui è un chiamato all'eredità che Parte_3
non ha fatto l'inventario entro tre mesi e, conseguentemente, deve essere considerata come un erede puro e semplice.
In argomento, si evidenzia che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta l'accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Trattasi, dunque, di onere che condiziona, non soltanto, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (cfr.
Cass., 15690/2020).
Risulta, pertanto, provata ed accertata la qualità di erede della resistente la quale è subentrata nella titolarità del Parte_3
patrimonio relitto dei genitori in virtù di successione legittima.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, quale - 6 -
è quella in oggetto.
La presente sentenza costituisce, infine, titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma terzo, c.c. nei confronti di
. Parte_3
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è erede pura e semplice Parte_3
di e di , in virtù di accettazione ex art. Persona_1 Persona_2
485 c.c.;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore Parte_3
del liquidandone Parte_2
l'ammontare in euro 3.809,00 per compensi professionali ai sensi del d.m.
55/2024, come modificato dal d.m. 147/2022, ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M.
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., con esonero di qualsivoglia responsabilità del Conservatore competente per territorio.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)