Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2026, proposto da
-OMISSIS- a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Masetti e Ernesto Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Masetti in Genova, via XXV Aprile 11a/3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, -OMISSIS-, notificato, via pec, il successivo 2 dicembre 2025 avente ad oggetto a) la revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- con Decreto Direttoriale -OMISSIS-, per l'importo di € 100.000,00; b) l'intimazione rivolta alla stessa -OMISSIS- a restituire, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto stesso, il fruito contributo di € 100.000,00, maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data di emissione del decreto Direttoriale, incrementato di 5 punti percentuali, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il predetto temine di 60 giorni, si procederà al recupero coattivo delle predette somme;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso, tra cui segnatamente: della nota del Dirigente del Dipartimento delle Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione IX, Interventi per il Sostegno all'Innovazione e alla Competitività delle Imprese -OMISSIS-, notificato via pec in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della concessione dell'agevolazione per € 100.000,00 di cui si è detto sopra e della nota del Dirigente del Dipartimento delle Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione IX, Interventi per il Sostegno all'Innovazione e alla Competitività delle Imprese -OMISSIS-, di trasmissione del Decreto Direttoriale -OMISSIS-, di revoca agevolazioni, qui impugnato in principalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. MA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente, con memoria depositata in atti in data 23.2.2026, ha dato atto che, successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero resistente con Decreto in data-OMISSIS- ha annullato l’impugnato Decreto n. -OMISSIS-, con contestuale conferma dell’agevolazione concessa alla ricorrente con il Decreto del 17.7.2019, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità o di cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate. All’udienza del 27.2.2026 la ricorrente ha precisato di chiedere la declaratoria della cessata materia del contendere, a spese compensate.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente e dato avviso della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 C.p.a., dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
MA ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ES | PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.