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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Firenze - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 273 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r l. fornitore abituale di energia elettrica ha somministrato energia elettrica alla Società_1
s.r.l. ed in tale veste aveva versato all'Ufficio delle dogane di Firenze territorialmente competente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica e si era, poi, rivalsa sul cliente finale.
Avendo la Corte di Cassazione disapplicato l'addizionale anche prima della sua abrogazione la
Società_1 s.r.l. aveva chiamato in giudizio avanti al Tribunale di Prato la Res1 con azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c. che era stata accolta dal giudice civile.
Aveva pertanto presentato istanza di rimborso dell'addizionale a suo tempo pagata ed oggetto dell'azione di recupero da parte del cliente finale che veniva accolta parzialmente per le sole addizionali del periodo da aprile 2010 a giugno 2010.
Veniva presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze che lo accoglieva poiché
l'addizionale era stata ritenuta in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e pertanto il rimborso doveva essere integrale.
Appella l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla scorta di tre motivi.
Il primo contesta l'affermazione del primo giudice secondo la quale l'Ufficio delle Dogane di Firenze avrebbe svolto nel giudizio di primo grado allegazioni difensive diverse da quelle di cui all'atto impositivo, così impedendo l'esercizio del proprio diritto alla difesa al contribuente.
Il secondo rimanda all'orientamento interpretativo prevalente presso la Corte di Cassazione per cui il contrasto con la normativa europea fa data a partire dal 1 aprile 2010.
Il terzo motivo nega che vi sia continuità tra la Direttiva n. 2008/118/CE e la precedente Direttiva n. 2003/96/
CE e afferma il carattere arbitrario dell'ammissione di una “continuativa” disapplicazione della normativa interna fin dal 2003 in forza di tale presunta continuità.
Si costituiva in giudizio la società che controdeduceva sui singoli motivi di appello chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dichiarare la cessata materia del contendere.
L'Agenzia appellante ha infatti depositato un atto di annullamento in autotutela del diniego di rimborso impugnato tenendo conto che l'incompatibilità delle addizionali alle accise sull'energia elettrica con il diritto unionale deriva non solo dalla Direttiva n. 118/2008/CE, ma anche dai principi contenuti nella precedente
Direttiva 96/2003/CE.
L'esito della controversia che è derivata da una questione interpretativa sulla quale è maturato un indirizzo uniforme solo recentemente, impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Firenze 17 febbraio 2026 IL
PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Firenze - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 273 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r l. fornitore abituale di energia elettrica ha somministrato energia elettrica alla Società_1
s.r.l. ed in tale veste aveva versato all'Ufficio delle dogane di Firenze territorialmente competente l'addizionale provinciale sull'energia elettrica e si era, poi, rivalsa sul cliente finale.
Avendo la Corte di Cassazione disapplicato l'addizionale anche prima della sua abrogazione la
Società_1 s.r.l. aveva chiamato in giudizio avanti al Tribunale di Prato la Res1 con azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c. che era stata accolta dal giudice civile.
Aveva pertanto presentato istanza di rimborso dell'addizionale a suo tempo pagata ed oggetto dell'azione di recupero da parte del cliente finale che veniva accolta parzialmente per le sole addizionali del periodo da aprile 2010 a giugno 2010.
Veniva presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze che lo accoglieva poiché
l'addizionale era stata ritenuta in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e pertanto il rimborso doveva essere integrale.
Appella l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla scorta di tre motivi.
Il primo contesta l'affermazione del primo giudice secondo la quale l'Ufficio delle Dogane di Firenze avrebbe svolto nel giudizio di primo grado allegazioni difensive diverse da quelle di cui all'atto impositivo, così impedendo l'esercizio del proprio diritto alla difesa al contribuente.
Il secondo rimanda all'orientamento interpretativo prevalente presso la Corte di Cassazione per cui il contrasto con la normativa europea fa data a partire dal 1 aprile 2010.
Il terzo motivo nega che vi sia continuità tra la Direttiva n. 2008/118/CE e la precedente Direttiva n. 2003/96/
CE e afferma il carattere arbitrario dell'ammissione di una “continuativa” disapplicazione della normativa interna fin dal 2003 in forza di tale presunta continuità.
Si costituiva in giudizio la società che controdeduceva sui singoli motivi di appello chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dichiarare la cessata materia del contendere.
L'Agenzia appellante ha infatti depositato un atto di annullamento in autotutela del diniego di rimborso impugnato tenendo conto che l'incompatibilità delle addizionali alle accise sull'energia elettrica con il diritto unionale deriva non solo dalla Direttiva n. 118/2008/CE, ma anche dai principi contenuti nella precedente
Direttiva 96/2003/CE.
L'esito della controversia che è derivata da una questione interpretativa sulla quale è maturato un indirizzo uniforme solo recentemente, impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Firenze 17 febbraio 2026 IL
PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -