Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1955, n. 84
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 aprile 1955
Art. 8.
Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, coll'esito favorevole, i corsi della scuola, di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 .
I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza della data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purche' essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unita' di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453 .
L'applicazione del presente articolo non da' luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955