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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Frata, nel procedimento iscritto al n. R.G. 961/2024 promosso da
, nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata in [...] il [...]; Persona_2
, nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente Controparte_3 la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_3
, nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
nato in [...] il [...]; Persona_4
nata in Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_4
1 nato in [...] il [...]; Parte_5
nato in [...] il [...] Parte_6
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi
-RICORRENTI- contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Brescia
-RESISTENTE-
PUBBLICO MINISTERO in sede
-INTERVENUTO-
In esito all'udienza dell'11.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
1. Con atto depositato il 25.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_4 giudizio l'8.7.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 3.12.2024, si è limitato a prenderne visione.
4. Rilevato che il ricorso è stato depositato privo di valida procura ad litem, avendo depositato telematicamente solo un foglio privo di sottoscrizione, i Giudici precedentemente assegnatari della causa, dapprima con decreto del 30.1.2024 e poi con ordinanza del 30.5.2024, hanno dato termine a parte ricorrente dapprima sino al 30.3.2024 e poi sino all'1.7.2024 per il deposito di una valida procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
5. Rilevato che nel termine assegnato parte ricorrente non ha provveduto al deposito di alcuna procura, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al 30.1.2025, poi differita al 20.11.2025 e infine differita da questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, all'11.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
6. In data 10.12.2025 la parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento e depositando procura alle liti e documenti a sostegno della propria domanda. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
7. Poiché la parte non ha provveduto a rinnovare la procura alle liti con atto valido nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (inutilmente scaduto, da ultimo,
2 il 1.07.2024), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il deposito della procura, infatti, essendo avvenuto oltre il termine perentorio, non può sanare il difetto di rappresentanza, considerato il tenore letterale dell'art. 182, comma 2, c.p.c. che attribuisce valore perentorio al termine che il giudice assegna alle parti per il rilascio della procura mancante.
8. Dall'applicazione del principio della soccombenza dovrebbe discendere la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, se non fosse che quest'ultima ha espresso volontà contraria, chiedendo in sede di costituzione in giudizio la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in narrativa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso per la nullità, non tempestivamente sanata, della procura alle liti rilasciata al difensore dai ricorrenti;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Frata, nel procedimento iscritto al n. R.G. 961/2024 promosso da
, nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata in [...] il [...]; Persona_2
, nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente Controparte_3 la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_3
, nato in Brasile il [...], in [...] e quale esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
nato in [...] il [...]; Persona_4
nata in Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata in [...] il [...]; Persona_5
, nato in [...] il [...]; Parte_4
1 nato in [...] il [...]; Parte_5
nato in [...] il [...] Parte_6
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi
-RICORRENTI- contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Brescia
-RESISTENTE-
PUBBLICO MINISTERO in sede
-INTERVENUTO-
In esito all'udienza dell'11.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
1. Con atto depositato il 25.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_4 giudizio l'8.7.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 3.12.2024, si è limitato a prenderne visione.
4. Rilevato che il ricorso è stato depositato privo di valida procura ad litem, avendo depositato telematicamente solo un foglio privo di sottoscrizione, i Giudici precedentemente assegnatari della causa, dapprima con decreto del 30.1.2024 e poi con ordinanza del 30.5.2024, hanno dato termine a parte ricorrente dapprima sino al 30.3.2024 e poi sino all'1.7.2024 per il deposito di una valida procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
5. Rilevato che nel termine assegnato parte ricorrente non ha provveduto al deposito di alcuna procura, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni dapprima al 30.1.2025, poi differita al 20.11.2025 e infine differita da questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, all'11.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
6. In data 10.12.2025 la parte ricorrente ha depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento e depositando procura alle liti e documenti a sostegno della propria domanda. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
7. Poiché la parte non ha provveduto a rinnovare la procura alle liti con atto valido nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (inutilmente scaduto, da ultimo,
2 il 1.07.2024), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il deposito della procura, infatti, essendo avvenuto oltre il termine perentorio, non può sanare il difetto di rappresentanza, considerato il tenore letterale dell'art. 182, comma 2, c.p.c. che attribuisce valore perentorio al termine che il giudice assegna alle parti per il rilascio della procura mancante.
8. Dall'applicazione del principio della soccombenza dovrebbe discendere la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte, se non fosse che quest'ultima ha espresso volontà contraria, chiedendo in sede di costituzione in giudizio la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in narrativa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso per la nullità, non tempestivamente sanata, della procura alle liti rilasciata al difensore dai ricorrenti;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Laura Frata
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