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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4404/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4404/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AC NT PI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AC NT PI
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIROLAMO Controparte_1 P.IVA_2 LA e dell'avv. BRUNO VINCENZO ( ) VIA C/O AVV. OTTAVIA C.F._1 CORVINO VIA GRAMSCI N. 13 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. OTTAVIA CORVINO VIA GRAMSCI N. 13 FOGGIApresso il difensore avv. DE GIROLAMO LA EL RE MI (C.F. ), C.F._2
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza del Giudice di Pace n. 237/2108 è stata appellata per non avere il giudice di prime cure applicato, quanto alle spese, il principio della soccombenza e per non aver motivato le ragioni della compensazione delle spese di lite.
Vale osservare che qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea.
pagina 1 di 4 Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.
Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali.
Relativamente alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'"eventus damni", ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio.
Nel caso di litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946).
Nel caso in esame parte convenuta appellata ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, l'accertamento della responsabilità dell o della corresponsabilità di questa. Controparte_1
La chiamata del terzo, dunque, è risultata utilmente spiegata dall'odierno appellante alla luce del riconoscimento in sentenza della sola responsabilità dell' Controparte_1
Ne consegue che l non è risultata soccombente nel giudizio e, pertanto, non ricorrendo le ipotesi di Pt_1 compensazione delle spese processuali, andava applicato il principio della soccombenza nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato.
La questione posta a fondamento della compensazione, infatti, non è stata motivata dal giudice e, comunque, non è motivata si da poter farla rientrare negli eccezionali motivi.
L'art. 92 c.p.c. prevede dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. I casi previsti dalla norma sono fattispecie tra loro eterogenee, ma accomunate dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere discrezionale (“può” compensare).
pagina 2 di 4 Una prima situazione è quella in cui la parte vittoriosa chieda la ripetizione di spese eccessive o superflue. In questo caso il giudice discrezionalmente può decidere di escludere tali spese dalla condanna del soccombente. Sono spese superflue quelle relative ad attività non utili ai fini dello scopo perseguito dalla parte nel processo. Sono invece spese eccessive quelle che pur necessarie sono esorbitanti rispetto al fine perseguito. Si tratta di una valutazione che il giudice deve compiere rispetto al momento in cui la parte ha affrontato la spesa, e non rispetto all'esito del giudizio.
Altra eccezione al principio della soccombenza, consiste nella possibilità per il giudice di condannare ad una parte delle spese la parte che ha violato i doveri di probità e lealtà, anche se fosse la parte vittoriosa della causa.
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa).
La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo:
• tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
• la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
• una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
• è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in questa parte è stata recentemente modificata (D.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti, segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile la possibilità per il giudice di compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92 c.p.c. ovvero nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
Nel caso in esame non ricorreva alcuna delle ipotesi in cui la mitigazione del principio della soccombenza potesse trovare applicazione.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l' CP_1 va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nei minimi, stante la non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
pagina 3 di 4 Le spese del secondo grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellata e anch'esse liquidate nei minimi stante la non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio all'appellante che si liquidano in euro 173,00, oltre iva, cap e rimb. Forf al 15% come per legge.
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in 332,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 4 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4404/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AC NT PI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AC NT PI
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIROLAMO Controparte_1 P.IVA_2 LA e dell'avv. BRUNO VINCENZO ( ) VIA C/O AVV. OTTAVIA C.F._1 CORVINO VIA GRAMSCI N. 13 FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. OTTAVIA CORVINO VIA GRAMSCI N. 13 FOGGIApresso il difensore avv. DE GIROLAMO LA EL RE MI (C.F. ), C.F._2
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza del Giudice di Pace n. 237/2108 è stata appellata per non avere il giudice di prime cure applicato, quanto alle spese, il principio della soccombenza e per non aver motivato le ragioni della compensazione delle spese di lite.
Vale osservare che qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea.
pagina 1 di 4 Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.
Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali.
Relativamente alla ipotesi in cui la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'"eventus damni", ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio.
Nel caso di litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946).
Nel caso in esame parte convenuta appellata ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, l'accertamento della responsabilità dell o della corresponsabilità di questa. Controparte_1
La chiamata del terzo, dunque, è risultata utilmente spiegata dall'odierno appellante alla luce del riconoscimento in sentenza della sola responsabilità dell' Controparte_1
Ne consegue che l non è risultata soccombente nel giudizio e, pertanto, non ricorrendo le ipotesi di Pt_1 compensazione delle spese processuali, andava applicato il principio della soccombenza nei rapporti tra convenuto e terzo chiamato.
La questione posta a fondamento della compensazione, infatti, non è stata motivata dal giudice e, comunque, non è motivata si da poter farla rientrare negli eccezionali motivi.
L'art. 92 c.p.c. prevede dei criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. I casi previsti dalla norma sono fattispecie tra loro eterogenee, ma accomunate dal fatto che in tutte le situazioni previste il giudice esercita un potere discrezionale (“può” compensare).
pagina 2 di 4 Una prima situazione è quella in cui la parte vittoriosa chieda la ripetizione di spese eccessive o superflue. In questo caso il giudice discrezionalmente può decidere di escludere tali spese dalla condanna del soccombente. Sono spese superflue quelle relative ad attività non utili ai fini dello scopo perseguito dalla parte nel processo. Sono invece spese eccessive quelle che pur necessarie sono esorbitanti rispetto al fine perseguito. Si tratta di una valutazione che il giudice deve compiere rispetto al momento in cui la parte ha affrontato la spesa, e non rispetto all'esito del giudizio.
Altra eccezione al principio della soccombenza, consiste nella possibilità per il giudice di condannare ad una parte delle spese la parte che ha violato i doveri di probità e lealtà, anche se fosse la parte vittoriosa della causa.
Il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. disciplina il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza, in tutti quei casi in cui il giudice decide di non rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, ma di lasciare operare l'anticipazione delle spese legali. La compensazione può essere totale (quando il giudice esclude del tutto la ripetizione delle spese) o parziale (quando il giudice limita la ripetizione dovuta dal soccombente a una sola parte delle spese totali sostenute dalla parte vittoriosa).
La compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali, il giudice ha discrezionalità di stabilire la compensazione invece della condanna del soccombente alle spese.
La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo:
• tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
• la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
• una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
• è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente.
La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in questa parte è stata recentemente modificata (D.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione. A sua volta le gravi ragioni avevano sostituito la precedente versione della norma che consentiva la compensazione al ricorrere di “giusti motivi”. Gli interventi normativi che si sono susseguiti, segnalano la volontà del legislatore di limitare quanto più possibile la possibilità per il giudice di compensare le spese, rafforzando invece il principio di soccombenza. Ciò al fine di scoraggiare le parti dal coltivare cause infondate.
La compensazione delle spese costituisce invece la regola nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 92 c.p.c. ovvero nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti, a meno che le stesse parti non abbiano stabilito tra loro diversamente, precisando la diversa distribuzione delle spese all'interno del verbale di conciliazione.
Nel caso in esame non ricorreva alcuna delle ipotesi in cui la mitigazione del principio della soccombenza potesse trovare applicazione.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l' CP_1 va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nei minimi, stante la non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
pagina 3 di 4 Le spese del secondo grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellata e anch'esse liquidate nei minimi stante la non particolare difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio all'appellante che si liquidano in euro 173,00, oltre iva, cap e rimb. Forf al 15% come per legge.
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in 332,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 4 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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