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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5955/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - --- 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000561670 I.C.I. 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle ingiunzioni n. 71426 - ICI anno 2005
e n. 434422 ICI – anno 2008, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'illegittima applicazione di interessi di mora ed erroneo computo degli stessi, il difetto di legittimazione attiva di OG SP.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio;
depositava giurisprudenza di merito favorevole al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva di OG SP (sotto tale profilo non si ritengono condivisibili i precedenti di questa Corte depositati dalla OG SP).
Si legge testualmente nel ricorso:
“In via preliminare va evidenziato come l'atto oggi opposto risulti viziato di inesistenza e/o nullità radicale.
La SO.G.E.T. SP, infatti, risulta priva dei necessari poteri autorizzativi, atteso che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
In conseguenza, non è dato comprendersi a “quale titolo” la Soget s.p.a. per conto del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, possa richiedere all'istante imposte (ICI), per le quali non sussiste alcun affidamento da parte dell'ente a tale società.
In conclusione, la OG S.p.A. non poteva emettere l'intimazione di pagamento opposta in quanto dal 2017 non era concessionario della riscossione per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, non sussistendo in capo ad essa alcuna concessione ovvero, ove fosse esistito un accordo per la prosecuzione e/o il completamento dell'incarico, lo stesso si pone in contrasto con il DM 22.03.1999.
Invero, si osserva che oggi il concessionario per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è un altro Ente e, cioè, SOGERT S.p.A.”
Il comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP depositavano in giudizio copia della nota prot. 6030 dell'11.4.2017 (“VERBALE CONSEGNA LAVORI”) in cui si da atto dell'intenzione delle parti di non rinnovare il contratto in ordine all'affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie del comune alla OG SP, ma di autorizzare quest'ultima alla gestione del carico pendente.
Si legge testualmente “La Soget prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione e fino alla presentazione delle liste di inesigibilità. Il relativo elenco è contenuto nello stato avanzamento liste di carico.”
Il comune di Marina di Gioiosa Ionica e la OG SP si limitavano a depositare la predetta nota senza allegare anche l'elenco da cui potersi evincere che la posizione della ricorrente fosse ricompresa nella proroga sopra evidenziata.
I predetti, pertanto, anche in considerazione della circostanza per cui dal summenzionato verbale di consegna risultano trascorsi quasi 9 anni, non fornivano prova della legittimazione attiva della OG SP;
l'atto impugnato deve, pertanto, ritenersi adottato da soggetto non legittimato e, come tale, va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che di dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5955/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - --- 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000561670 I.C.I. 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alle ingiunzioni n. 71426 - ICI anno 2005
e n. 434422 ICI – anno 2008, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'illegittima applicazione di interessi di mora ed erroneo computo degli stessi, il difetto di legittimazione attiva di OG SP.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio;
depositava giurisprudenza di merito favorevole al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva di OG SP (sotto tale profilo non si ritengono condivisibili i precedenti di questa Corte depositati dalla OG SP).
Si legge testualmente nel ricorso:
“In via preliminare va evidenziato come l'atto oggi opposto risulti viziato di inesistenza e/o nullità radicale.
La SO.G.E.T. SP, infatti, risulta priva dei necessari poteri autorizzativi, atteso che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
In conseguenza, non è dato comprendersi a “quale titolo” la Soget s.p.a. per conto del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, possa richiedere all'istante imposte (ICI), per le quali non sussiste alcun affidamento da parte dell'ente a tale società.
In conclusione, la OG S.p.A. non poteva emettere l'intimazione di pagamento opposta in quanto dal 2017 non era concessionario della riscossione per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, non sussistendo in capo ad essa alcuna concessione ovvero, ove fosse esistito un accordo per la prosecuzione e/o il completamento dell'incarico, lo stesso si pone in contrasto con il DM 22.03.1999.
Invero, si osserva che oggi il concessionario per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è un altro Ente e, cioè, SOGERT S.p.A.”
Il comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP depositavano in giudizio copia della nota prot. 6030 dell'11.4.2017 (“VERBALE CONSEGNA LAVORI”) in cui si da atto dell'intenzione delle parti di non rinnovare il contratto in ordine all'affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie del comune alla OG SP, ma di autorizzare quest'ultima alla gestione del carico pendente.
Si legge testualmente “La Soget prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione e fino alla presentazione delle liste di inesigibilità. Il relativo elenco è contenuto nello stato avanzamento liste di carico.”
Il comune di Marina di Gioiosa Ionica e la OG SP si limitavano a depositare la predetta nota senza allegare anche l'elenco da cui potersi evincere che la posizione della ricorrente fosse ricompresa nella proroga sopra evidenziata.
I predetti, pertanto, anche in considerazione della circostanza per cui dal summenzionato verbale di consegna risultano trascorsi quasi 9 anni, non fornivano prova della legittimazione attiva della OG SP;
l'atto impugnato deve, pertanto, ritenersi adottato da soggetto non legittimato e, come tale, va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico del Comune di Marina di Gioiosa Ionica e OG SP in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che di dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026