Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gionata Romagnese, Santhia Makmur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lodi, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di Foglio di -OMISSIS-/2^/2024, emesso dal Questore della Provincia di Lodi in data 19-2-2024 e notificato al ricorrente in data 6-3-2024;
- della comunicazione del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del 13-2-2024, non pervenuta al ricorrente;
- della nota datata 15-3-2023 del Dirigente la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Lodi, con la quale veniva rigettata la richiesta di accesso agli atti formulata dall''odierno ricorrente e relativa ai due episodi menzionati nel provvedimento oggi qui gravato
- di ogni atto presupposto, connesso, strumentale o conseguenziale, anche allo stato non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LB Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di Foglio di Via obbligatorio n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Lodi in data 19-2-2024 e notificato al ricorrente in data 6-3-2024 contenente l'intimazione al medesimo di lasciare il territorio di -OMISSIS- per la presenza di una denuncia per molestia nei confronti di minore.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241-1990. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dei principi di legalità, di sussidiarietà e di leale collaborazione e partecipazione al procedimento amministrativo.
II - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta contraddittorietà. Genericità ed indeterminatezza. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti.
III – Illegittimità del diniego di ostensione della documentazione citata dall'Amministrazione. Violazione degli artt. 22, 24 c. 6 e 7 e 25 c. 3 della Legge n.241/1990, art. 3 c. 1 lett. a) del Decreto del Ministro dell’Interno datato 16-3-2022, artt.113, 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza dell’attività amministrativa.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto risultano una denuncia per appropriazione indebita e per molestia o disturbo alle persone mediante atti di esibizionismo nei confronti di una minore di anni 14.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato in quanto l’atto risulta non adeguatamente motivato.
Dall’esame degli atti risulta che l’accertamento della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per asserita violazione dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) attesta che il procedimento è stato archiviato sin dal 2018 per infondatezza della notizia di reato.
A sua volta l’informativa in data 1.11.21 della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per presunto episodio di molestia in danno a minore del 24.7.21 dà atto del mancato riconoscimento del ricorrente quale autore del supposto reato e della successiva archiviazione del procedimento.
Sebbene l’amministrazione, attraverso la telecamera comunale abbia individuato l’autovettura indicata dalla denunciante che risultava di proprietà del ricorrente, la mancata individuazione dello stesso e l’episodicità della condotta esclude che lo stesso rientri nel novero dei soggetti indicati Dall’articolo 1 del d.lgs. n. 159/2011 che individua, più in generale, i soggetti a cui sono applicabili le misure di prevenzione adottabili in via amministrativa dal Questore risulta infatti che possono esservi sottoposti: coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Con riferimento al caso specifico va considerato che: non risultano a carico dell’appellante condanne penali; la mera menzione delle denunce che lo hanno riguardato non è sufficiente a denotare la sua consolidata propensione alla commissione di reati, quale deve ritenersi insita nel concetto di “dedizione” (in tal senso Cons. Stato, III, 07/05/2025 n. 3896).
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN VI, Presidente
LB Di RI, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di RI | AN VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.