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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2506/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12971/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070055165000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1537/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 srl ha impugnato la cartella di pagameto n. 07120250070055165000 relativa a crediti giudiziari anno 2019 , notificata il 31/3/2025 avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributo unificato afferente il giudizio instaurato presso la Corte di Appello di Napoli e ubricato al R.,G. al n. 1277/2001 , per un importo di euro 166,97.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) mancata notifica dell'avviso di liquidazione;
2) violazione art.7 legge n. 212/2000.
Si sono costituiti in giudizio per resistere ADER e Corte d Appello di napoli
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame prima ancora di essere nel merito infondato, si rivela inammissibile per la tardiva impugnazione della cartella di pagamento di che trattasi
Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 31/3/2025 ma il ricorso è stato notificato alle controparti in data 9/6/2025, e cioè una volta decorsi i 60 giorni entro i quali l'art. 21 del dlgs n. 546/92 prescrive debba essere notificata l'opposizione giudiziale e tanto a pena di inammissibilità
Quest'ultima perciò risulta per tabulas e al di là della non fondatezza dei motivi di gravame pure sussistente, va qui in primis rilevata la causa di inammissaibilità del ricorso.
Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti nella misura complessiva indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in favore delle parti intimate complessivamente in euro 300,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12971/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070055165000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1537/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società_1 srl ha impugnato la cartella di pagameto n. 07120250070055165000 relativa a crediti giudiziari anno 2019 , notificata il 31/3/2025 avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributo unificato afferente il giudizio instaurato presso la Corte di Appello di Napoli e ubricato al R.,G. al n. 1277/2001 , per un importo di euro 166,97.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) mancata notifica dell'avviso di liquidazione;
2) violazione art.7 legge n. 212/2000.
Si sono costituiti in giudizio per resistere ADER e Corte d Appello di napoli
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso all'esame prima ancora di essere nel merito infondato, si rivela inammissibile per la tardiva impugnazione della cartella di pagamento di che trattasi
Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 31/3/2025 ma il ricorso è stato notificato alle controparti in data 9/6/2025, e cioè una volta decorsi i 60 giorni entro i quali l'art. 21 del dlgs n. 546/92 prescrive debba essere notificata l'opposizione giudiziale e tanto a pena di inammissibilità
Quest'ultima perciò risulta per tabulas e al di là della non fondatezza dei motivi di gravame pure sussistente, va qui in primis rilevata la causa di inammissaibilità del ricorso.
Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti nella misura complessiva indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in favore delle parti intimate complessivamente in euro 300,00.