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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1684/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16774/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083473976000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083473976000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201400660684825001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170060138591000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170237004476000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200021524940000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200039438659000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210041140845000 BO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 811/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite;
Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, con cui si ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 26.201,32, portata dalle sottostanti cartelle:
1) n. 097201400660684825001 portante un credito tributario vantato dall'A.F. per l'anno 2007 per complessivi euro 23.545,73;
2) n. 09720170060138591000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
456,22;
3) n. 09720170237004476000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
275,36;
4) n. 09720200021524940000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
153,98;
5) n. 09720200039438659000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
268,43;
6) n. 09720210041140845000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
374,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità dell'atto impugnato per asserita nullità delle notifiche in quanto effettuate con copia informatica ma prive di attestazione di conformità ed eseguite da personale non autorizzato;
2. Prescrizione dei crediti azionati.
Parte ricorrente chiede di revocare e/o annullare le cartelle sottostanti l'intimazione impugnata siccome prescritte oltre che nulle, illegittime, inesistenti ed infondate in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Si è costituita in giudizio l'AD che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente notificato il ricorso introduttivo anche agli enti impositori. Sempre in via preliminare l'AD eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 09720200021524940000 trattandosi di credito derivante da una violazione al Codice della
Strada per il quale è competente esclusivamente il Giudice ordinario. Quanto alle altre cartelle, l'AD eccepisce l'inammissibilità del ricorso di controparte in ragione della regolare notificazione delle stesse.
Nel merito, viene eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con riguardo alle questioni attinenti al merito delle pretese creditorie.
L'AD confuta l'eccezione di prescrizione adducendo sia la regolare notifica delle cartelle sia l'adozione di atti interruttivi. Adduce inoltre che l'azione esecutiva volta a far valere un credito risultante da un titolo esecutivo definitivo è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
In conclusione, l'AD ON chiede:
in via preliminare:
- di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale;
- di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace in riferimento alla cartella n. 09720200021524940000;
- di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione,
nel merito:
- di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso.
Il tutto con vittoria di spese oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata in data 4.12.2025 il difensore della parte ricorrente dichiara che la sua assistita ha rinunciato ai giudizi in corso avendo presentato domanda di rottamazione e per l'effetto rinuncia al presente giudizio. Chiede la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso proveniente dal difensore della parte ricorrente munito di procura speciale.
L'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'accettazione non sarà necessaria nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso determina il consolidamento della pretesa contenuta nell'atto impugnato e l'interesse alla prosecuzione del giudizio va inteso come interesse ad agire e contraddire al fine di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite della parte resistente che si liquidano in euro 1.700,00 (millesettecento) oltre oneri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio in epigrafe per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (millesettecento) oltre oneri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente
NI Di AZ EL EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16774/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083473976000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083473976000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201400660684825001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170060138591000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170237004476000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200021524940000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200039438659000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210041140845000 BO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 811/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite;
Resistente: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, con cui si ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 26.201,32, portata dalle sottostanti cartelle:
1) n. 097201400660684825001 portante un credito tributario vantato dall'A.F. per l'anno 2007 per complessivi euro 23.545,73;
2) n. 09720170060138591000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
456,22;
3) n. 09720170237004476000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
275,36;
4) n. 09720200021524940000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
153,98;
5) n. 09720200039438659000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
268,43;
6) n. 09720210041140845000 portante un credito per tassa auto 2014 vantato dalla Reg. Lazio per euro
374,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità dell'atto impugnato per asserita nullità delle notifiche in quanto effettuate con copia informatica ma prive di attestazione di conformità ed eseguite da personale non autorizzato;
2. Prescrizione dei crediti azionati.
Parte ricorrente chiede di revocare e/o annullare le cartelle sottostanti l'intimazione impugnata siccome prescritte oltre che nulle, illegittime, inesistenti ed infondate in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Si è costituita in giudizio l'AD che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente notificato il ricorso introduttivo anche agli enti impositori. Sempre in via preliminare l'AD eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 09720200021524940000 trattandosi di credito derivante da una violazione al Codice della
Strada per il quale è competente esclusivamente il Giudice ordinario. Quanto alle altre cartelle, l'AD eccepisce l'inammissibilità del ricorso di controparte in ragione della regolare notificazione delle stesse.
Nel merito, viene eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con riguardo alle questioni attinenti al merito delle pretese creditorie.
L'AD confuta l'eccezione di prescrizione adducendo sia la regolare notifica delle cartelle sia l'adozione di atti interruttivi. Adduce inoltre che l'azione esecutiva volta a far valere un credito risultante da un titolo esecutivo definitivo è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
In conclusione, l'AD ON chiede:
in via preliminare:
- di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale;
- di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace in riferimento alla cartella n. 09720200021524940000;
- di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione,
nel merito:
- di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso.
Il tutto con vittoria di spese oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata in data 4.12.2025 il difensore della parte ricorrente dichiara che la sua assistita ha rinunciato ai giudizi in corso avendo presentato domanda di rottamazione e per l'effetto rinuncia al presente giudizio. Chiede la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso proveniente dal difensore della parte ricorrente munito di procura speciale.
L'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 546/92 dispone che “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l'accettazione non sarà necessaria nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso determina il consolidamento della pretesa contenuta nell'atto impugnato e l'interesse alla prosecuzione del giudizio va inteso come interesse ad agire e contraddire al fine di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite della parte resistente che si liquidano in euro 1.700,00 (millesettecento) oltre oneri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXIII, in composizione collegiale, dichiara estinto il giudizio in epigrafe per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (millesettecento) oltre oneri accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 26 gennaio 2026
L'Estensore La Presidente
NI Di AZ EL EN