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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ED, Presidente
RZ FA, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4482/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lignano Sabbiadoro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Resistente_1 S.r.l. - Codice fiscale Resistente1
elettivamente domiciliato presso Email_8
Consorzio Di Bonifica Resistente_2 - Codice fiscale Resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_9
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300001403000 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti costituite insistono come da atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con il ricorso in esame Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1 srl in liquidazione nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. finale 403000, relativa a numerosi atti impositivi riferiti a tributi erariali (e non) di competenza di vari enti. I primi giudici annullavano le cartelle di pagamento, nn. Finali 65000 e 87000, per cui la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate-Riscossione veniva ritenuta insufficiente a provare l'avvenuta notifica, e gli avvisi di accertamento, nn. Finali, 801/2015, 4537/2017 e 227/2018, per i quali i primi giudici hanno ritenuto mancante la prova della notifica da parte dell'Ufficio.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso l'Ufficio rileva che, dalla documentazione prodotta in primo grado, è chiaramente evincibile che i tre avvisi di accertamento in esame – annullati dai primi giudici- venivano regolarmente notificati e impugnati dall'odierno appellato.
2 Si è costituita ritualmente in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti dei rilievi sollevati dall'Ufficio, trattandosi di atti di competenza di
Agenzia delle Entrate.
3 Si è altresì costituito in giudizio MA PI rilevando la regolarità degli avvisi di accertamento di propria competenza e la ritualità delle relative notifiche.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata.
Come allegato dall'appellante, attraverso il deposito - nel primo giudizio- di memoria difensiva in data
11.3.2024 e dei relativi allegati, i tre avvisi di accertamento in esame erano già stati tempestivamente impugnati dalla contribuente, come risulta dalla sentenza della commissione tributaria di Roma n.
12236/39/19 ( relativamente all'avviso n. finale 4537/2017), dalla pronuncia resa dal medesimo giudice al n. 12224/39/19 ( relativamente all'avviso di accertamento n. finale 0227/2018) e da quella emessa dalla medesima Commissione, al n. 3269/33/2018 ( relativamente all'avviso di accertamento n. finale 3801/2015).
Parte contribuente, rispetto al deposito di tale memoria e di tali nuovi documenti, non ha tempestivamente depositato motivi aggiunti, ex. art. 24 d.lgs. 546/1992, e quanto riportato negli stessi e, in particolare, nelle sentenze sopra richiamate deve, pertanto, ritenersi incontestato e, quindi, utilizzabile nel presente giudizio.
Gli avvisi di accertamento in esame, a fronte della loro tempestiva impugnazione, da parte del contribuente, risultano, pertanto, ritualmente notificati.
Quanto esposto comporta, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alla accertata rituale notifica dei tre avvisi di accertamento impugnati, ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle restanti parti costituite in giudizio (ER
e Comune di Roma), che si sono riportate alle proprie difese già dedotte in primo grado e che, in ogni caso, non hanno proposto appello o appello incidentale nei confronti della pronuncia impugnata dall'Ufficio.
Spese di lite del presente grado di giudizio, fra l'appellante e la contribuente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e di quanto già liquidato, a tal fine, dai primi giudici a favore dell'Ufficio. Spese fra parte appellante, ER e Comune di Roma integralmente compensate a fronte della mancata proposizione, da parte di questi ultimi, di atto di appello o appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 11;
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ritualmente notificati i tre avvisi di accertamento impugnati;
conferma nel resto;
condanna Resistente_1 srl, l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
restanti spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 11.02.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ED, Presidente
RZ FA, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4482/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lignano Sabbiadoro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Resistente_1 S.r.l. - Codice fiscale Resistente1
elettivamente domiciliato presso Email_8
Consorzio Di Bonifica Resistente_2 - Codice fiscale Resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_9
Camera Di Commercio Di Roma - 80099790588
elettivamente domiciliato presso Email_10
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4078/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300001403000 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti costituite insistono come da atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con il ricorso in esame Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1 srl in liquidazione nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. finale 403000, relativa a numerosi atti impositivi riferiti a tributi erariali (e non) di competenza di vari enti. I primi giudici annullavano le cartelle di pagamento, nn. Finali 65000 e 87000, per cui la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate-Riscossione veniva ritenuta insufficiente a provare l'avvenuta notifica, e gli avvisi di accertamento, nn. Finali, 801/2015, 4537/2017 e 227/2018, per i quali i primi giudici hanno ritenuto mancante la prova della notifica da parte dell'Ufficio.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso l'Ufficio rileva che, dalla documentazione prodotta in primo grado, è chiaramente evincibile che i tre avvisi di accertamento in esame – annullati dai primi giudici- venivano regolarmente notificati e impugnati dall'odierno appellato.
2 Si è costituita ritualmente in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti dei rilievi sollevati dall'Ufficio, trattandosi di atti di competenza di
Agenzia delle Entrate.
3 Si è altresì costituito in giudizio MA PI rilevando la regolarità degli avvisi di accertamento di propria competenza e la ritualità delle relative notifiche.
All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello in esame è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata.
Come allegato dall'appellante, attraverso il deposito - nel primo giudizio- di memoria difensiva in data
11.3.2024 e dei relativi allegati, i tre avvisi di accertamento in esame erano già stati tempestivamente impugnati dalla contribuente, come risulta dalla sentenza della commissione tributaria di Roma n.
12236/39/19 ( relativamente all'avviso n. finale 4537/2017), dalla pronuncia resa dal medesimo giudice al n. 12224/39/19 ( relativamente all'avviso di accertamento n. finale 0227/2018) e da quella emessa dalla medesima Commissione, al n. 3269/33/2018 ( relativamente all'avviso di accertamento n. finale 3801/2015).
Parte contribuente, rispetto al deposito di tale memoria e di tali nuovi documenti, non ha tempestivamente depositato motivi aggiunti, ex. art. 24 d.lgs. 546/1992, e quanto riportato negli stessi e, in particolare, nelle sentenze sopra richiamate deve, pertanto, ritenersi incontestato e, quindi, utilizzabile nel presente giudizio.
Gli avvisi di accertamento in esame, a fronte della loro tempestiva impugnazione, da parte del contribuente, risultano, pertanto, ritualmente notificati.
Quanto esposto comporta, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alla accertata rituale notifica dei tre avvisi di accertamento impugnati, ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle restanti parti costituite in giudizio (ER
e Comune di Roma), che si sono riportate alle proprie difese già dedotte in primo grado e che, in ogni caso, non hanno proposto appello o appello incidentale nei confronti della pronuncia impugnata dall'Ufficio.
Spese di lite del presente grado di giudizio, fra l'appellante e la contribuente, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e di quanto già liquidato, a tal fine, dai primi giudici a favore dell'Ufficio. Spese fra parte appellante, ER e Comune di Roma integralmente compensate a fronte della mancata proposizione, da parte di questi ultimi, di atto di appello o appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 11;
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ritualmente notificati i tre avvisi di accertamento impugnati;
conferma nel resto;
condanna Resistente_1 srl, l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a Agenzia delle Entrate le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
restanti spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 11.02.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Scarzella) (dott. F. Sorrentino)