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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 338-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato, vista la domanda depositata in data 27.08.2024 da con proposta di piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti;
visto il decreto di apertura emesso in data 12.09.2024; letta la relazione conclusiva depositata in data 23.10.2024 dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
preso atto che nel termine assegnato sono state formulate osservazioni al piano da parte della creditrice la quale ha contestato l'inammissibilità della proposta stante Parte_2 la natura commerciale dell'obbligazione principale garantita dalla ricorrente, oltre ad aver asserito la mancata sussistenza dei requisiti di meritevolezza e di convenienza del piano;
esaminati gli atti, sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
12.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Inoltre, al Giudice spetta verificare l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all' ultimo periodo del suindicato articolo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Per quel che concerne l'ammissibilità, nel caso di specie, si rileva la sussistenza dei presupposti previsti dal d. lgs. 14/2019 per l'accesso alla procedura in esame, in quanto la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ai sensi dell'art. 69, co. 1 CCII ed
è in possesso dei requisiti per essere qualificata come “consumatore”.
Quanto a quest'ultimo presupposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice Pt_2 si conferma la qualifica di consumatore in capo all'istante, non potendosi considerare di natura commerciale i debiti contratti ed inseriti all'interno del piano. Ebbene, nello specifico, la debitrice non ricopriva alcun ruolo effettivo nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal marito, relativa al disbrigo di pratiche automobilistiche, non aveva né possiede alcune competenze nel settore e, in particolare, si può sostenere che abbia contratto l'obbligazione di garanzia in considerazione dell'affectio coniugalis che la lega al nel tentativo di aiutarlo Per_1
e, soprattutto, di risollevare le finanze della propria famiglia.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie di cui trattasi.
pagina1 di 4 Non emergono elementi per ravvisare la grave colpa e la malafede nell'assumere le obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento, e ciò poiché le ragioni di quest'ultimo sono, essenzialmente, da ricondurre alla crisi irreversibile che colpiva la ditta individuale di cui il coniuge dell'istante era titolare, la SA.RI.CA ES di , la quale svolgeva Controparte_1 attività di disbrigo delle pratiche automobilistiche dal 1984 fino al 05.02.2018, anno in cui l'attività è cessata. La genesi della crisi de qua è da attribuirsi, dunque, all'improvviso venir meno di importanti accordi commerciali con concessionarie locali che rappresentavano il maggior introito per l'attività svolta dall'impresa, provocando una progressiva riduzione del fatturato ed inducendo la ricorrente, al fine di consentire all'attività del coniuge di risollevarsi ed in considerazione della necessità di far fronte agli impegni finanziari assunti con la stipula del contratto di mutuo del 04.10.2002 con la Banca LA di Bari per l'acquisto della prima casa, a richiedere a quest'ultima la concessione di un ulteriore credito, ottenuto nel 2011.
Nel corso degli anni, stando alla crisi che aveva investito la ditta e a causa dell'assenza di entrate ulteriori rispetto allo stipendio della debitrice, assumendo senza dubbio rilievo la necessità di far fronte ai bisogni della famiglia, quali spese necessarie per la soddisfazione delle esigenze primarie ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad una esistenza dignitosa, l'istante ha contratto dei nuovi finanziamenti, in particolare con la Controparte_2
e con la Alla luce di quanto esposto, come emerge dagli atti, è oggettiva Parte_2 la responsabilità delle suindicate società finanziarie nel determinare l'aggravamento del sovraindebitamento, avendo posto in essere plurime violazioni dell'art. 124 bis TUB per non aver tenuto conto del merito creditizio della beneficiaria;
invero, in base alle condizioni reddituali della richiedente, tali finanziamenti non avrebbero potuto essere erogati.
In sintesi, per le ragioni esposte, si può ritenere sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente, non avendo determinato la situazione in esame con colpa grave, malafede o frode.
Quanto all'attuale stato patrimoniale, giova evidenziare che la debitrice è dipendente presso la e, conformemente a quanto evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi Controparte_3 degli ultimi tre anni, il reddito imponibile annuo medio è pari ad € 22.327,33, corrispondenti ad
€ 1.860,61 mensili, considerando inoltre un reddito in crescita nel corso dell'ultima annualità fiscale (€ 1.939,83). È d'uopo precisare che la cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare dell'istante ed alla soddisfazione del fabbisogno della stessa è stata valutata nella misura di € 1.400,00 mensili. L'attivo è costituito, altresì, da un bene immobile di cui la proponente è intestataria nella quota di 1/2, sito in Modugno alla Piazza Pio n. 19, e da un autoveicolo FORD FIESTA del valore approssimativo non superiore ad € 1.000,00. Infine, la ricorrente risulta titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. il cui ultimo saldo disponibile ammonta a € 260,93 in data 27.6.2024 e di una carta di credito con plafond di € 1.500,00 con una disponibilità residua di € 484,82 al 27.6.2024.
Ciò posto, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente fattibile, prevedendo, a fronte di una debitoria di € 254.142,96, il pagamento della complessiva somma di € 90.256,91.
Il soddisfacimento parziale delle posizioni debitorie avverrà mediante il versamento mensile di
€ 500,00 per una durata massima di 10 anni e 10 mesi (130 rate mensili), per la somma complessiva di € 65.000,00, cui dovranno aggiungersi l'importo di € 5.256,91 accantonato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Bari, R.G.E. n. 996/2023, e l'ulteriore somma di € 20.000,00 derivante dal TFR che spetterà all'istante una volta maturati i requisiti pensionistici e, comunque, entro e non oltre i 10 anni della durata complessiva della proposta.
Il piano dei pagamenti prevede la soddisfazione:
pagina2 di 4 Parte
- del credito prededucibile dell' Avv. Eugenia Acquafredda, nella misura del 100,00% dell'ammontare;
- del credito privilegiato degli Avv.ti e Antonio Buono per il 100%; Controparte_4
- del credito ipotecario della Banca del Mezzogiorno S.p.a. per il 74,09%;
- dei crediti privilegiati vantati dalla e dal Comune per il 40%; CP_5 CP_6
- dei crediti chirografari in favore della e di Revalea S.p.a. per il 3,96%. Parte_2
Quanto all'alternativa liquidatoria, da esaminare in ragione della contestazione avanzata dalla creditrice deve innanzitutto evidenziarsi che il credito vantato è di natura Parte_2 chirografaria, pertanto postergato rispetto al soddisfacimento dei crediti di natura ipotecaria e privilegiata. Inoltre, come rilevato nella relazione del Gestore dell'OCC, nel caso in cui si procedesse alla liquidazione dell'immobile, quest'ultimo avrebbe un valore commerciale di presumibile realizzo pari ad € 182.500,00, sicché il valore della quota spettante alla ricorrente sarebbe pari ad € 91.250,00. Aggiungasi che, nell'ipotesi liquidatoria, anche qualora del tutto irrealisticamente la quota di fosse venduta al primo esperimento d'asta, il creditore ipotecario di primo grado risulterebbe in ogni caso insoddisfatto, tenuto conto del debito derivante dal contratto di mutuo ad oggi pari ad € 94.000,00, e ciò non permetterebbe agli altri creditori di percepire alcuna utilità dalla vendita del bene.
In ossequio alla presente disamina, la proposta di soddisfacimento così prospettata dal piano appare più conveniente sia per il creditore ipotecario, sia per i creditori privilegiati, sia per quelli chirografari, considerando che questi ultimi nell'alternativa liquidatoria non troverebbero alcuna soddisfazione.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva Parte_1 affidata all'OCC.
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da;
Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte la debitrice che è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte pagina3 di 4 il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara
chiusa la procedura.
Così deciso a Bari in data 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato, vista la domanda depositata in data 27.08.2024 da con proposta di piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti;
visto il decreto di apertura emesso in data 12.09.2024; letta la relazione conclusiva depositata in data 23.10.2024 dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
preso atto che nel termine assegnato sono state formulate osservazioni al piano da parte della creditrice la quale ha contestato l'inammissibilità della proposta stante Parte_2 la natura commerciale dell'obbligazione principale garantita dalla ricorrente, oltre ad aver asserito la mancata sussistenza dei requisiti di meritevolezza e di convenienza del piano;
esaminati gli atti, sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del
12.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Inoltre, al Giudice spetta verificare l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all' ultimo periodo del suindicato articolo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Per quel che concerne l'ammissibilità, nel caso di specie, si rileva la sussistenza dei presupposti previsti dal d. lgs. 14/2019 per l'accesso alla procedura in esame, in quanto la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ai sensi dell'art. 69, co. 1 CCII ed
è in possesso dei requisiti per essere qualificata come “consumatore”.
Quanto a quest'ultimo presupposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice Pt_2 si conferma la qualifica di consumatore in capo all'istante, non potendosi considerare di natura commerciale i debiti contratti ed inseriti all'interno del piano. Ebbene, nello specifico, la debitrice non ricopriva alcun ruolo effettivo nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal marito, relativa al disbrigo di pratiche automobilistiche, non aveva né possiede alcune competenze nel settore e, in particolare, si può sostenere che abbia contratto l'obbligazione di garanzia in considerazione dell'affectio coniugalis che la lega al nel tentativo di aiutarlo Per_1
e, soprattutto, di risollevare le finanze della propria famiglia.
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie di cui trattasi.
pagina1 di 4 Non emergono elementi per ravvisare la grave colpa e la malafede nell'assumere le obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento, e ciò poiché le ragioni di quest'ultimo sono, essenzialmente, da ricondurre alla crisi irreversibile che colpiva la ditta individuale di cui il coniuge dell'istante era titolare, la SA.RI.CA ES di , la quale svolgeva Controparte_1 attività di disbrigo delle pratiche automobilistiche dal 1984 fino al 05.02.2018, anno in cui l'attività è cessata. La genesi della crisi de qua è da attribuirsi, dunque, all'improvviso venir meno di importanti accordi commerciali con concessionarie locali che rappresentavano il maggior introito per l'attività svolta dall'impresa, provocando una progressiva riduzione del fatturato ed inducendo la ricorrente, al fine di consentire all'attività del coniuge di risollevarsi ed in considerazione della necessità di far fronte agli impegni finanziari assunti con la stipula del contratto di mutuo del 04.10.2002 con la Banca LA di Bari per l'acquisto della prima casa, a richiedere a quest'ultima la concessione di un ulteriore credito, ottenuto nel 2011.
Nel corso degli anni, stando alla crisi che aveva investito la ditta e a causa dell'assenza di entrate ulteriori rispetto allo stipendio della debitrice, assumendo senza dubbio rilievo la necessità di far fronte ai bisogni della famiglia, quali spese necessarie per la soddisfazione delle esigenze primarie ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad una esistenza dignitosa, l'istante ha contratto dei nuovi finanziamenti, in particolare con la Controparte_2
e con la Alla luce di quanto esposto, come emerge dagli atti, è oggettiva Parte_2 la responsabilità delle suindicate società finanziarie nel determinare l'aggravamento del sovraindebitamento, avendo posto in essere plurime violazioni dell'art. 124 bis TUB per non aver tenuto conto del merito creditizio della beneficiaria;
invero, in base alle condizioni reddituali della richiedente, tali finanziamenti non avrebbero potuto essere erogati.
In sintesi, per le ragioni esposte, si può ritenere sussistente il requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente, non avendo determinato la situazione in esame con colpa grave, malafede o frode.
Quanto all'attuale stato patrimoniale, giova evidenziare che la debitrice è dipendente presso la e, conformemente a quanto evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi Controparte_3 degli ultimi tre anni, il reddito imponibile annuo medio è pari ad € 22.327,33, corrispondenti ad
€ 1.860,61 mensili, considerando inoltre un reddito in crescita nel corso dell'ultima annualità fiscale (€ 1.939,83). È d'uopo precisare che la cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare dell'istante ed alla soddisfazione del fabbisogno della stessa è stata valutata nella misura di € 1.400,00 mensili. L'attivo è costituito, altresì, da un bene immobile di cui la proponente è intestataria nella quota di 1/2, sito in Modugno alla Piazza Pio n. 19, e da un autoveicolo FORD FIESTA del valore approssimativo non superiore ad € 1.000,00. Infine, la ricorrente risulta titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. il cui ultimo saldo disponibile ammonta a € 260,93 in data 27.6.2024 e di una carta di credito con plafond di € 1.500,00 con una disponibilità residua di € 484,82 al 27.6.2024.
Ciò posto, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente fattibile, prevedendo, a fronte di una debitoria di € 254.142,96, il pagamento della complessiva somma di € 90.256,91.
Il soddisfacimento parziale delle posizioni debitorie avverrà mediante il versamento mensile di
€ 500,00 per una durata massima di 10 anni e 10 mesi (130 rate mensili), per la somma complessiva di € 65.000,00, cui dovranno aggiungersi l'importo di € 5.256,91 accantonato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Bari, R.G.E. n. 996/2023, e l'ulteriore somma di € 20.000,00 derivante dal TFR che spetterà all'istante una volta maturati i requisiti pensionistici e, comunque, entro e non oltre i 10 anni della durata complessiva della proposta.
Il piano dei pagamenti prevede la soddisfazione:
pagina2 di 4 Parte
- del credito prededucibile dell' Avv. Eugenia Acquafredda, nella misura del 100,00% dell'ammontare;
- del credito privilegiato degli Avv.ti e Antonio Buono per il 100%; Controparte_4
- del credito ipotecario della Banca del Mezzogiorno S.p.a. per il 74,09%;
- dei crediti privilegiati vantati dalla e dal Comune per il 40%; CP_5 CP_6
- dei crediti chirografari in favore della e di Revalea S.p.a. per il 3,96%. Parte_2
Quanto all'alternativa liquidatoria, da esaminare in ragione della contestazione avanzata dalla creditrice deve innanzitutto evidenziarsi che il credito vantato è di natura Parte_2 chirografaria, pertanto postergato rispetto al soddisfacimento dei crediti di natura ipotecaria e privilegiata. Inoltre, come rilevato nella relazione del Gestore dell'OCC, nel caso in cui si procedesse alla liquidazione dell'immobile, quest'ultimo avrebbe un valore commerciale di presumibile realizzo pari ad € 182.500,00, sicché il valore della quota spettante alla ricorrente sarebbe pari ad € 91.250,00. Aggiungasi che, nell'ipotesi liquidatoria, anche qualora del tutto irrealisticamente la quota di fosse venduta al primo esperimento d'asta, il creditore ipotecario di primo grado risulterebbe in ogni caso insoddisfatto, tenuto conto del debito derivante dal contratto di mutuo ad oggi pari ad € 94.000,00, e ciò non permetterebbe agli altri creditori di percepire alcuna utilità dalla vendita del bene.
In ossequio alla presente disamina, la proposta di soddisfacimento così prospettata dal piano appare più conveniente sia per il creditore ipotecario, sia per i creditori privilegiati, sia per quelli chirografari, considerando che questi ultimi nell'alternativa liquidatoria non troverebbero alcuna soddisfazione.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva Parte_1 affidata all'OCC.
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da;
Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del
Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte la debitrice che è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte pagina3 di 4 il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara
chiusa la procedura.
Così deciso a Bari in data 9 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Marseglia
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