Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Società Agricola Braga AR e UG S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
A.P.L. Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043403 da parte di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per dichiarare l'obbligo di EA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. RT BI EL e udito l’avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, a seguito della notifica da parte di ADER, in data 11 dicembre 2018, della cartella di pagamento n. 30020180000012592000 e, successivamente, dell’intimazione di pagamento n. 02220219000252859000 relativamente agli importi dovuti dall’azienda a titolo di prelievo supplementare per le annate 2007/2008 e 2008/2009, ha presentato ad AGEA, in data 30 dicembre 2019, una istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di determinazione del prelievo e dei successivi atti di riscossione, richiamando a conforto i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le note sentenze 27 giugno 2019 causa C-348/18 e 11 dicembre 2019 causa C-46/18 in merito alla contrarietà con il diritto dell’Unione dei meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di riassegnazione delle quote non utilizzate, nonchè di rimborso del prelievo in eccesso effettuati per categorie prioritarie, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto previa disapplicazione delle norme interne contrastanti.
1.2. Con nota del 2 giugno 2022, AGEA ha respinto l’istanza di autotutela, osservando in particolare:
- che per la campagna 2007/2008, il provvedimento impositivo del prelievo era stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, ma il ricorso era stato dichiarato perento con decreto n. 5615 del 19 settembre 2017;
- che per l’annata 2008/2009, il provvedimento impositivo era stato impugnato dinanzi al TAR Lazio (R.G. 10525/09) e il giudizio era ancora pendente.
2. Il ricorso .
Con ricorso notificato il 31 agosto 2022 e ritualmente depositato, la ricorrente ha impugnato il predetto diniego davanti a questo TAR e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di numerosi motivi, in sostanza lamentando la violazione dei principi comunitari in materia di autotutela doverosa, nonché dei principi generali di legalità, legittimo affidamento e lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, atteso che il contrasto con il diritto dell’Unione delle norme nazionali applicate dall’Amministrazione nel determinare il prelievo dovuto dai produttori - contrasto ormai sancito dalle predette sentenze della Corte di Giustizia – implicherebbe l’obbligo, non solo per il giudice nazionale ma anche per le autorità amministrative, di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, procedendo quindi al ricalcolo degli importi dovuti in base alle norme applicabili e alla restituzione degli importi nel frattempo indebitamente riscossi (anche mediante compensazione con gli aiuti PAC).
3. Svolgimento del processo .
3.1. AGEA si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
3.2. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato documentazione e una memoria difensiva, in particolare evidenziando che nelle more del giudizio le imputazioni di prelievo relative alle due annate in contestazione (2007/2008 e 2008/2009) sono state annullate con sentenze passate in giudicato, ai fini del ricalcolo da parte di AGEA degli importi dovuti, previa disapplicazione delle norme interne incompatibili. Alla luce di quanto dedotto e documentato, la ricorrente ha chiesto al TAR, ove nelle more non fosse intervenuto un provvedimento di discarico da parte dell’Amministrazione, di dichiarare “la sopravvenuta inesistenza del titolo su cui si è fondata l’intera azione di riscossione intrapresa da EA”, e ciò “con ogni conseguenza in tema di interesse nel presente giudizio”.
3.3. AGEA ha depositato a sua volta una relazione sui fatti di causa, con allegata documentazione, dando atto che l’Agenzia, alla luce dei giudicati medio tempore intervenuti, sta attualmente procedendo al discarico della cartella impugnata e, a seguire, provvederà al ricalcolo delle imputazioni di prelievo dovute dalla ricorrente per le annate in contestazione. Ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3.4. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in accoglimento dell’eccezione preliminare formulata da AGEA.
4.1. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui AGEA ha respinto la sua istanza di annullamento in autotutela delle imputazioni di prelievo relative alle annate 2007/2008 e 2008/2009, ai fini del ricalcolo da parte dell’Agenzia del prelievo dovuto nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia.
4.2. Nelle more del giudizio, peraltro, le imputazioni di prelievo relative alle due annate in contestazione sono state annullate dal giudice amministrativo con sentenze passate in giudicato, in accoglimento dei ricorsi proposti da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente; si tratta, in particolare, quanto all’annata 2007/2008, della sentenza TAR Lazio-Roma, sez. Quinta Ter n. 18720 del 11 dicembre 2023, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 1672 del 26 febbraio 2025; e quanto all’annata 2008/2009, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 19 luglio 2023 n. 7069 (in parziale riforma di TAR Lazio-Roma, sez. Seconda, n. 10767 del 2019).
4.3. Entrambi i giudicati hanno sancito l’obbligo di AGEA di rideterminarsi sulle imputazioni di prelievo dovute dai produttori con ulteriori provvedimenti, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.
4.4. Per effetto di tali pronunce, la ricorrente ha conseguito in corso di causa sia l’annullamento delle imputazioni di prelievo di cui si discute (e, per illegittimità derivata, degli atti di riscossione conseguenti), sia l’affermazione dell’obbligo di AGEA di provvedere al ricalcolo degli importi dovuti a tale titolo, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
4.5. In sostanza, quindi, la ricorrente ha già conseguito per altra via il risultato utile perseguito dapprima con l’istanza di autotutela del 30 dicembre 2019, e poi con il ricorso qui in esame, vale a dire l’affermazione dell’obbligo di AGEA di provvedere al ricalcolo degli importi dovuti dall’interessata a titolo di prelievo supplementare in relazione alle due annate in contestazione, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
4.6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4.7. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU DR, Presidente
RT BI EL, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT BI EL | AU DR |
IL SEGRETARIO