TAR Bari, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 1498
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità per elusione del giudicato

    Il giudicato si limitava all'annullamento di una parte della precedente delibera per un criterio selettivo illegittimo, non precludendo all'amministrazione di riesercitare la propria discrezionalità pianificatoria per colmare un vuoto regolamentare generato dalla rimozione del criterio censurato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria

    Il conteggio del ricorrente somma categorie eterogenee di aree, mentre l'amministrazione ha correttamente distinto tra attrezzature generali e standard locali, accertando un deficit di questi ultimi necessario a giustificare la decisione pianificatoria.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 2001

    Indipendentemente dalla qualificazione formale, il potere esercitato è quello previsto dall'art. 8-bis della L.R. n. 33 del 2007, che rimette al Consiglio Comunale la facoltà di individuare le aree ammissibili. L'esclusione dell'area dalla deroga è legittima per ragioni di carico urbanistico.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e violazione dell'art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990

    La modifica legislativa regionale e l'effetto caducante della sentenza hanno imposto una nuova valutazione complessiva. La DCC n. 2 del 2025, quale nuova e completa regolamentazione, ha implicitamente superato le precedenti determinazioni senza necessità di formale revoca.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché le censure rivolte avverso la deliberazione C.C. n. 2 del 2025 sono state respinte, anche gli atti conseguenziali (DCC n. 59 del 2025 e diniego di PdC) sono legittimi, essendo il diniego un atto dovuto in conseguenza della scelta pianificatoria di monte.

  • Improcedibile
    Violazione principio di zoning e rifiuto monetizzazione

    Le doglianze sono improcedibili per carenza di interesse, essendo assorbite dalla legittimità della deliberazione C.C. n. 2 del 2025. Nel merito, la scelta dell'amministrazione di ritenere inidonea la cessione di aree per attrezzature sportive a soddisfare il fabbisogno residenziale è un legittimo esercizio di discrezionalità tecnica, poiché la monetizzazione non attribuisce un diritto potestativo alla compensazione indiscriminata.

  • Rigettato
    Elusione del giudicato

    La deliberazione C.C. n. 2 del 2025 costituisce la legittima riedizione del potere pianificatorio per colmare la lacuna regolamentare generata dal giudicato, non configurandosi come elusione dello stesso. Il Comune ha rispettato il dictum giudiziale rimuovendo il criterio selettivo illegittimo e operando una nuova valutazione generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 1498
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 1498
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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