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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12059 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Nicoloso come da procura in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di avere presentato in data 30.11.2023 all' le domande Controparte_2 amministrative utili all'aggravamento dei riconoscimenti quale invalida civile e portatrice di handicap ex legge n. 104/92;
- che effettuato l'accertamento medico da parte della Commissione Invalidi Civili di Catania, riceveva le note dell' con i verbali sanitari nei quali, con la diagnosi di “VCC, pregresso meningioma CP_1 operato, Spondiloartrosi” veniva riconosciuta rispettivamente INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA'( L.509/88.124/98) GRAVE 100%” e “PORTATORE DI
HANDICAP EX ART. 3COMMA 1” senza riconoscimento né dei diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento né dello status di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
-di avere proposto avverso gli esiti dei predetti accertamenti ricorso per A.T.P. ex art. 445bis c.p.c. dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Catania N.R.G. 4001/2024;
- che all'esito degli accertamenti espletati in sede di ATP il CTU non riconosceva , in capo alla minorata, né lo status di portatrice di handicap con connotazione di gravità nè il requisito sanitario utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento;
- che le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, dovevano ritenersi viziate da errori metodologici di fondo, non avendo il consulente adeguatamente valutato che la ricorrente compie i passaggi posturali esclusivamente con sostegno e supervisione, ha un grave disequilibrio, non deambula autonomamente a piccoli passi solo con appoggio massivo a supporto (deambulatore) e aiuto di terzi, non riesce a deglutire se non sostanze gelificate, in definitiva non è in grado di svolgere quelle minime attività e funzioni del vivere giornaliero che connotano una vita dignitosa per un soggetto di corrispondente età senza una continua assistenza di terza persona;
- che nel dettaglio la consulenza tecnica doveva essere censurabile sotto molteplici aspetti e nella specie: il CTU, dopo avere affermato a pagina 5 della perizia, riga 9°, “….Alla visita medica attuale disposta dal Giudice Istruttore la ricorrente è stata trovata affetta da una forma avanzata di poliartrosi diffusa a significativa incidenza funzionale, inoltre la stessa e' affetta da una forma di cerebrovasculopatia conica. tali riscontrate infermita'…non consentono, per progressivo aggravamento alla stessa l'autogestione e l'espletamento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e supervisione verosimilmente a far data dal mese di febbraio 2024…” successivamente aveva ingiustificatamente modificato tale giudizio nel paragrafo successivo della relazione affermando “ che il complesso delle infermità “non ancora costituiscono condizione per usufruire del diritto all'indennità di accompagnamento”; il giudizio del CTU di prime cure del tutto in modo soggettivo aveva disconosciuto e smentito, senza adeguate argomentazioni medico-legali, test pecifici, validati a livello internazionale, individuanti l'autonomia e l'autosufficienza del soggetto (ADL ed IADL) somministrati dallo specialista neurologo le cui certificazioni sono state allegate al fascicolo di A.T.P; che il CTU aveva, altresì, errato in ordine alla legge n. 104/92 perché il soggetto non può compiere alcun atto in ambito personale e tanto più in ambito sociale senza intervento assistenziale di terza persona.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Piaccia allo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con sentenza, previo accertamento del requisito sanitario indicato dal nuovo CTU o Collegiale medica di cui si chiede la nomina: · Ritenere e dichiarare che la signora , nata a [...] il [...], Parte_1 ininterrottamente sin dalla data della domanda amministrativa o da quella data che emergerà nella compienda istruttoria, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età grave 100% e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di terza persona e/o di deambulare autonomamente e pertanto possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Ritenere e dichiarare che la signora è soggetto portatore di handicap con connotazione Parte_1 di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 settembre 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __ 1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento di soggetto portatore di handicap grave di cui al comma 3 articolo 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, preso atto dei riscontrati aggravamenti all'esito degli accertamenti effettuati ha, invece, ritenuto : “ La
Sig.ra è in atto affetta da: “Parkinsonismo vascolare evolutivo progressivo con Parte_1 grave deficit statico dinamico”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge
104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024”.
Nel formulare il predetto giudizio il consulente ha elaborato le argomentazioni di carattere medico legale che di seguito vengono testualmente riportate : “ Scopo del mio mandato è di accertare se la ricorrente presenti i requisiti sanitari necessari per la corresponsione dei benefici Parte_1 previsti dalla legge 18/80 e 508/88 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Sulla scorta dei dati obiettivi rilevati è possibile affermare che la Sig.ra è in atto Parte_1 affetta da: “Parkinsonismo vascolare evolutivo progressivo con grave deficit statico dinamico”.
Dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti è possibile affermare che, il quadro eziopatologico della Sig. , ebbe un'evoluzione in peius nel tempo. Difatti, la stessa, Parte_1
a causa di tale noxa, ad oggi presenta necessità di aiuto di persona sia per ciò che concerne i cambi posturali sia per la deambulazione. Orbene, tenendo conto delle visite specialistiche allegate agli atti, dell'esame obiettivo eseguito dal Dott. CTU nominato in fase di ATP e Persona_1 dell'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, è indubbio che la Sig.ra deve essere Parte_1 considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024 (data di prescrizione di deambulatore)”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione .
Esaurienti e condivisibili devono altresì ritersi le risposte offerte dal consulente alle osservazioni critiche del CTP innanzi alle quali, previa disamina delle stesse, il CTU ha così ribadito le precedenti considerazioni: “ La Sig.ra è in atto affetta da: “Parkinsonismo vascolare Parte_1 evolutivo progressivo con grave deficit statico dinamico”. Il CTP di parte, Dott. , ha Persona_2 evidenziato la seguente documentazione in diversi punti, dei quali si ritiene opportuno far notare quanto segue: - dal certificato di visita neurologica, rilasciato in data 20.09.2022 dalla Clinica
Neurologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-S. Marco” di Catania, non pare inopportuno rilevale che, all'esame obiettivo si legge: “andatura cauta, ROT iperelicitabili bilateralmente…”; - dal certificato di visita fisiatrica, rilasciato in data 17.10.2023 dall'U.O.C. PTA
San Giorgio di Catania si evince, all'esame obiettivo si evince: “…..deambulazione a piccoli passi..”; - dal verbale di Pronto Soccorso, rilasciato in data 16.02.2024 dal Soccorso Generale –
Presidio Ospedaliero “Gaspare Rodolico” di Catania, all'esame obiettivo si denota: “….paziente vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio..”. A corollario di tutto ciò, il Dott. Per_1 nella relazione di consulenza tecnica medico legale, in data 24.07.2024, all'esame obiettivo riscontrava: “…la deambulazione avviene a piccoli passi. Cambi posturali possibili… e all'apparato psichico:….facies depressa;
apparente deflessione del tono dell'umore”. Pertanto, l'aggravamento delle condizioni della ricorrente, con la prescrizione del deambulatore si rilevano solo nel mese di ottobre 2024. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadiscono le conclusioni già precedentemente espresse, pertanto, non si ritiene che i rilievi critici formulati dal Dott. , forniscano dati Per_3 relativi al riesame del caso e alla riformulazione della decorrenza”.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) nonché portatore di Handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso con il riconoscimento circa la sussistenza del requisito sanitario in epoca successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita medica presso le spese di entrambe le fasi possono essere integralmente compensate. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) nonché portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024. spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 26/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12059 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Nicoloso come da procura in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: - di avere presentato in data 30.11.2023 all' le domande Controparte_2 amministrative utili all'aggravamento dei riconoscimenti quale invalida civile e portatrice di handicap ex legge n. 104/92;
- che effettuato l'accertamento medico da parte della Commissione Invalidi Civili di Catania, riceveva le note dell' con i verbali sanitari nei quali, con la diagnosi di “VCC, pregresso meningioma CP_1 operato, Spondiloartrosi” veniva riconosciuta rispettivamente INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETA'( L.509/88.124/98) GRAVE 100%” e “PORTATORE DI
HANDICAP EX ART. 3COMMA 1” senza riconoscimento né dei diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento né dello status di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
-di avere proposto avverso gli esiti dei predetti accertamenti ricorso per A.T.P. ex art. 445bis c.p.c. dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Catania N.R.G. 4001/2024;
- che all'esito degli accertamenti espletati in sede di ATP il CTU non riconosceva , in capo alla minorata, né lo status di portatrice di handicap con connotazione di gravità nè il requisito sanitario utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento;
- che le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, dovevano ritenersi viziate da errori metodologici di fondo, non avendo il consulente adeguatamente valutato che la ricorrente compie i passaggi posturali esclusivamente con sostegno e supervisione, ha un grave disequilibrio, non deambula autonomamente a piccoli passi solo con appoggio massivo a supporto (deambulatore) e aiuto di terzi, non riesce a deglutire se non sostanze gelificate, in definitiva non è in grado di svolgere quelle minime attività e funzioni del vivere giornaliero che connotano una vita dignitosa per un soggetto di corrispondente età senza una continua assistenza di terza persona;
- che nel dettaglio la consulenza tecnica doveva essere censurabile sotto molteplici aspetti e nella specie: il CTU, dopo avere affermato a pagina 5 della perizia, riga 9°, “….Alla visita medica attuale disposta dal Giudice Istruttore la ricorrente è stata trovata affetta da una forma avanzata di poliartrosi diffusa a significativa incidenza funzionale, inoltre la stessa e' affetta da una forma di cerebrovasculopatia conica. tali riscontrate infermita'…non consentono, per progressivo aggravamento alla stessa l'autogestione e l'espletamento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e supervisione verosimilmente a far data dal mese di febbraio 2024…” successivamente aveva ingiustificatamente modificato tale giudizio nel paragrafo successivo della relazione affermando “ che il complesso delle infermità “non ancora costituiscono condizione per usufruire del diritto all'indennità di accompagnamento”; il giudizio del CTU di prime cure del tutto in modo soggettivo aveva disconosciuto e smentito, senza adeguate argomentazioni medico-legali, test pecifici, validati a livello internazionale, individuanti l'autonomia e l'autosufficienza del soggetto (ADL ed IADL) somministrati dallo specialista neurologo le cui certificazioni sono state allegate al fascicolo di A.T.P; che il CTU aveva, altresì, errato in ordine alla legge n. 104/92 perché il soggetto non può compiere alcun atto in ambito personale e tanto più in ambito sociale senza intervento assistenziale di terza persona.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Piaccia allo Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, con sentenza, previo accertamento del requisito sanitario indicato dal nuovo CTU o Collegiale medica di cui si chiede la nomina: · Ritenere e dichiarare che la signora , nata a [...] il [...], Parte_1 ininterrottamente sin dalla data della domanda amministrativa o da quella data che emergerà nella compienda istruttoria, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età grave 100% e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di terza persona e/o di deambulare autonomamente e pertanto possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Ritenere e dichiarare che la signora è soggetto portatore di handicap con connotazione Parte_1 di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 settembre 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __ 1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del riconoscimento di soggetto portatore di handicap grave di cui al comma 3 articolo 3 legge 104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, preso atto dei riscontrati aggravamenti all'esito degli accertamenti effettuati ha, invece, ritenuto : “ La
Sig.ra è in atto affetta da: “Parkinsonismo vascolare evolutivo progressivo con Parte_1 grave deficit statico dinamico”. • Per tale noxa, la ricorrente, è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge
104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024”.
Nel formulare il predetto giudizio il consulente ha elaborato le argomentazioni di carattere medico legale che di seguito vengono testualmente riportate : “ Scopo del mio mandato è di accertare se la ricorrente presenti i requisiti sanitari necessari per la corresponsione dei benefici Parte_1 previsti dalla legge 18/80 e 508/88 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Sulla scorta dei dati obiettivi rilevati è possibile affermare che la Sig.ra è in atto Parte_1 affetta da: “Parkinsonismo vascolare evolutivo progressivo con grave deficit statico dinamico”.
Dalla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti è possibile affermare che, il quadro eziopatologico della Sig. , ebbe un'evoluzione in peius nel tempo. Difatti, la stessa, Parte_1
a causa di tale noxa, ad oggi presenta necessità di aiuto di persona sia per ciò che concerne i cambi posturali sia per la deambulazione. Orbene, tenendo conto delle visite specialistiche allegate agli atti, dell'esame obiettivo eseguito dal Dott. CTU nominato in fase di ATP e Persona_1 dell'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, è indubbio che la Sig.ra deve essere Parte_1 considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) e di essere considerata portatore di Handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024 (data di prescrizione di deambulatore)”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione .
Esaurienti e condivisibili devono altresì ritersi le risposte offerte dal consulente alle osservazioni critiche del CTP innanzi alle quali, previa disamina delle stesse, il CTU ha così ribadito le precedenti considerazioni: “ La Sig.ra è in atto affetta da: “Parkinsonismo vascolare Parte_1 evolutivo progressivo con grave deficit statico dinamico”. Il CTP di parte, Dott. , ha Persona_2 evidenziato la seguente documentazione in diversi punti, dei quali si ritiene opportuno far notare quanto segue: - dal certificato di visita neurologica, rilasciato in data 20.09.2022 dalla Clinica
Neurologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-S. Marco” di Catania, non pare inopportuno rilevale che, all'esame obiettivo si legge: “andatura cauta, ROT iperelicitabili bilateralmente…”; - dal certificato di visita fisiatrica, rilasciato in data 17.10.2023 dall'U.O.C. PTA
San Giorgio di Catania si evince, all'esame obiettivo si evince: “…..deambulazione a piccoli passi..”; - dal verbale di Pronto Soccorso, rilasciato in data 16.02.2024 dal Soccorso Generale –
Presidio Ospedaliero “Gaspare Rodolico” di Catania, all'esame obiettivo si denota: “….paziente vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio..”. A corollario di tutto ciò, il Dott. Per_1 nella relazione di consulenza tecnica medico legale, in data 24.07.2024, all'esame obiettivo riscontrava: “…la deambulazione avviene a piccoli passi. Cambi posturali possibili… e all'apparato psichico:….facies depressa;
apparente deflessione del tono dell'umore”. Pertanto, l'aggravamento delle condizioni della ricorrente, con la prescrizione del deambulatore si rilevano solo nel mese di ottobre 2024. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadiscono le conclusioni già precedentemente espresse, pertanto, non si ritiene che i rilievi critici formulati dal Dott. , forniscano dati Per_3 relativi al riesame del caso e alla riformulazione della decorrenza”.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) nonché portatore di Handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso con il riconoscimento circa la sussistenza del requisito sanitario in epoca successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita medica presso le spese di entrambe le fasi possono essere integralmente compensate. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88) nonché portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge 104/92 con decorrenza dal mese di ottobre 2024. spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 26/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso