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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7073 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2878/2025 All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARIANI SALVATORE ROSARIO Appellato/i
Controparte_1
Avv. PIZZUTELLI FRANCO
Controparte_2
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 10,37 , in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rosario Mariani (C.F. - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_1 del medesimo sito in Isernia, via Erennio Ponzio, n. 56, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli (C.F. - PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del Email_2 medesimo sito in Frosinone, via M.T. Cicerone, n. 129, giusta procura in atti pagina 2 di 4 E
Controparte_2 residente a [...]
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1391/24 emessa dal Tribunale di Cassino a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 4949/2017, depositata in data 18 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello contro Parte_1 la sentenza n. 1391/24, depositata dal Tribunale di Cassino in data 18/11/24, a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 4949/2017, promossa dalla stessa nei confronti della Pt_1 [...]
, con successiva integrazione del contradditorio nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — Costituitasi la ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e Controparte_1 la conferma della sentenza appellata;
§ 3. — Alla prima udienza del 19/11/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna.
Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.
§ 4. — All'odierna udienza nessuno è comparso e, conseguentemente, l'appello è stato posto in decisione, dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa, infatti, nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo in favore della appellata costituita sulla base del DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 5.000,00) e applicando i compensi minimi, attesa la semplicità della controversia, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00 pagina 3 di 4 Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 1.458,00.
§ 6. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e di avverso la sentenza n. 1391/24 emessa dal Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Cassino, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del processo;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite del secondo Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 1.458,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico . Parte_1
Roma 26/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 4 di 4
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARIANI SALVATORE ROSARIO Appellato/i
Controparte_1
Avv. PIZZUTELLI FRANCO
Controparte_2
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 10,37 , in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rosario Mariani (C.F. - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_1 del medesimo sito in Isernia, via Erennio Ponzio, n. 56, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli (C.F. - PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del Email_2 medesimo sito in Frosinone, via M.T. Cicerone, n. 129, giusta procura in atti pagina 2 di 4 E
Controparte_2 residente a [...]
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1391/24 emessa dal Tribunale di Cassino a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 4949/2017, depositata in data 18 novembre 2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello contro Parte_1 la sentenza n. 1391/24, depositata dal Tribunale di Cassino in data 18/11/24, a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 4949/2017, promossa dalla stessa nei confronti della Pt_1 [...]
, con successiva integrazione del contradditorio nei confronti di;
Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — Costituitasi la ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e Controparte_1 la conferma della sentenza appellata;
§ 3. — Alla prima udienza del 19/11/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna.
Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.
§ 4. — All'odierna udienza nessuno è comparso e, conseguentemente, l'appello è stato posto in decisione, dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa, infatti, nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo in favore della appellata costituita sulla base del DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 5.000,00) e applicando i compensi minimi, attesa la semplicità della controversia, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00 pagina 3 di 4 Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 1.458,00.
§ 6. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e di avverso la sentenza n. 1391/24 emessa dal Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Cassino, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del processo;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite del secondo Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 1.458,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico . Parte_1
Roma 26/11/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 4 di 4