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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1072 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
, nato a [...] l'[...] e ivi residente a[...]
Provinciale 100, C.F. , in qualità di l.r. della ditta C.F._1
Elleffe Costruzioni srl P.I. rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo P.IVA_1
Greco, elett. dom.to presso lo studio ubicato in ROgialno alla via Vincenzo
Gall 13 C.F: C.F._2
appellante
e
, nato a [...] l'[...], residente a [...]alla Controparte_1
Via Altomare n.8, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
Ubaldo Lepera, del foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza al Corso
Luigi Fera n.108, elettivamente domicilia giusta procura in calce al presente atto - C.F. C.F._4
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel riportarsi integralmente a quanto rassegnato nell'atto introduttivo del presente giudizio, e dei successivi scritti difensivi, si impugna e contesta, ex adverso tutto quanto dedotto, eccepito e chiesto da controparte nella comparsa di costituzione.
Dunque, si chiede che la causa sia trattenuta per la decisione, con l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello, con richiesta dei termini ex art. 190 cpc e con condanna alle spese, da distrarsi a favore dell'avv. costituito”
Per l'appellato:
“Ci si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito con la comparsa costitutiva, alle cui conclusioni ci si riporta, nonché a tutti gli scritti difensivi.
Si insiste per il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.
Con ricorso dep. in cancelleria il 9.5.2013 – nella Parte_1 qualità di l.r. della ditta De IO IA – conveniva in giudizio assumendo di aver eseguito vari lavori presso Controparte_2
l'abitazione del medesimo in Rogliano alla via Altomare 8/8a, chiedendo in pagamento la somma di 11mila euro per i lavori svolti, oltre 10mila euro per
. Assumeva l'attore di aver svolto per conto di opere di ristrutturazione di un bagno e di installazione di una caldaia, CP_1
pag. 2/6 chiedendo di ottenere il corrispettivo di quanto ricevuto da controparte in parte a titolo di arricchimento oltre al danno subìto.
Resisteva ritenendo infondata l'avversa Controparte_2 pretesa, preliminarmente eccependo la prescrizione del credito vantato, ammettendo che effettuava i soli lavori idraulici nel bagno, che i Pt_1 lavori veniva eseguiti da che le opere erano di esiguo impegno, CP_3 completate in tre giorni, con materiali forniti dallo stesso e comunque CP_1 eseguiti per la sola parte idraulica a titolo gratuito da , in cambio del Pt_1 permesso di iniziare i lavori per l'edificazione di tre villette di cui ad un contratto di permuta, risultando la concessione edilizia ancora intestata al convenuto.
La sentenza ha ritenuto inammissibile l'azione di arricchimento senza causa, per poi qualificare la domanda in termini di “pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera asseritamente intercorso tra le parti”; ha giudicato tardiva l'eccezione preliminare di prescrizione;
non accoglibile nel merito la domanda, “per difetto di adeguata prova dell'esistenza e dell'entità del credito”.
In particolare, la prova testimoniale avrebbe attestato l'esecuzione dei lavori, ma non anche in maniera univoca il costo delle opere compiute.
Rigettata anche la pretesa risarcitoria, per assoluta carenza di elementi a sostegno.
2.
L'appello insiste sulla condanna al pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento, sostenendo non ricorrere gli estremi per una azione a titolo contrattuale, e ritiene la sentenza da riformare anche sotto l'aspetto dell'interpretazione della prova per testi.
Appare abbandonata invece la domanda relativa alla pretesa risarcitoria, per danni.
Con la comparsa costitutiva, parte avversa chiede dichiarare inammissibile la proposta azione, attesa la natura sussidiaria dell'azione di indebito arricchimento, e comunque non consentendo la prova testimoniale pag. 3/6 di raggiungere un riscontro sulla entità dei lavori eseguiti, sulla relativa durata e sul compenso esigibile.
3.
L'appello è infondato.
Ritiene la difesa di non avere altra azione a disposizione che Pt_1 quella dell'ingiustificato arricchimento, in quanto “privo di qualsiasi contratto di CP appalto, di , di scrittura privata, privo di tutto” (pagina 8 dell'atto di impugnazione, primo cpv.).
L'assunto non può essere condiviso.
L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. civ. n. 12405/2020).
Da quanto esposto e versato agli atti di causa, è del tutto chiaro che tra le parti fosse intercorso un accordo contrattuale, qualificabile come appalto tra soggetti privati. Non essendo richiesta in questo caso né ad substantiam, né ad probationem la forma scritta, è ben possibile che il contratto di appalto possa essere stipulato anche solo per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale.
Avendo a disposizione la parte la specifica azione contrattuale, viene meno ogni possibilità di ricorrere allo strumento sussidiario della responsabilità a titolo di ingiustificato arricchimento, e la relativa azione è inammissibile.
Il primo giudizio si poteva fermare qui.
Ma anche a voler scendere ad una valutazione del testimoniale raccolto dal giudice di primo grado, le deposizioni non offrono adeguato pag. 4/6 riscontro alla pretesa attorea. ha dichiarato di essere stato Testimone_1 incaricato da De IO IA di eseguire lavori presso l'abitazione di provvedendo a smaltire il materiale di risulta, senza specificare da chi CP_1 sia stato alla fine retribuito, se da o da , il quale ultimo si CP_1 Pt_1 sarebbe limitato ad effettuare i lavori di idraulica. ha Testimone_1 confermato tali circostanze. , moglie di ha Testimone_2 CP_1 confermato che i soli lavori idraulici (tubature e allacci nei bagni) venivano eseguiti da , mentre la parte muratoria era stata eseguita da altri, ma Pt_1 di non avere conoscenza diretta del prezzo pattuito. figlio, Controparte_5 ha ricordato che i lavori nel bagno venivano eseguiti da , e che Testimone_1 poi per la parte idraulica interveniva , di cui non Pt_2 ricordava il nome. Infine, contraddicendo , afferma Testimone_3 Tes_1 di aver smaltito dei rifiuti per conto di e di essere stato pagato da Pt_1 questi.
Nessuna documentazione è stata offerta a sostegno: non una fattura d'acquisto di materiali, non una prova scritta circa il costo di smaltimento dei rifiuti, e manca una descrizione accurata dei lavori di idraulica, da parte della stessa ditta attrice, al fine di predicarne l'entità.
Dunque, anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata ha colto nel segno e l'appello non trova il suo necessario fondamento, rimandando ad affermazioni generiche, sulla base di una prova testimoniale incerta e senza alcuna documentazione a sostegno.
4.
Risulta operata compensazione delle spese nel primo grado, ma in appello è da considerarsi inevitabilmente soccombente: Parte_1 tabelle vigenti, competenze della Corte di Appello, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 per il valore della controversia, fase di studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e fase decisoria, parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate.
pag. 5/6 Atteso il tenore della decisione, deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2679/2018 pubblicata il 18.12.2018 dal Tribunale di
Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese sostenute da Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidati i Controparte_2 compensi in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/6