Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento dallo Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di -OMISSIS- (-OMISSIS-), di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28.7.2020 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 103, c. 1 del D.L. n. 34/2020, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore del Sig. -OMISSIS-, tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, senza depositare documentazione, né articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 19.12.2025, senza che le parti abbiano depositato ulteriori memorie o documenti, la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto.
Il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato sulla sussistenza di una causa ostativa di cui all’art 103 c. 8 lett. c del D.L. n. 34/2020, tuttavia non indicata, neppure nel corso del procedimento o del presente giudizio.
Come già evidenziato in sede cautelare, l’istante ha documentato l’esistenza di una sentenza emessa a suo carico (n. -OMISSIS- del 28.2.2024 del Tribunale di -OMISSIS-, Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari), per il reato di cui all’art. 22 c. 12 del D.lgs. n. 286/1998, che veniva tuttavia dichiarato estinto, per positivo svolgimento della messa in prova ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., ciò che l’Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente valutare.
Come detto, il provvedimento impugnato non ha invece neppure indicato la causa ostativa alla regolarizzazione, dovendosi pertanto accogliere il ricorso, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.