Art. 2.
All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.