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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Mangione Andrea;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Salvatore Graziuso;
-resistente- Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.08.2022, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per n. 52 giornate annue, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il biennio 2020-2021 e l'indennità di malattia per l'anno 2021 ( per i periodi 13/01/2021 – 4/02/2021 e 26/03/2021 – 4/04/2021) domandate in via amministrativa, deducendo, oltre alla carenza motivazionale del provvedimento di disconoscimento, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola occupandosi delle Pt_2 lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 nonché la decadenza dall'azione giudiziaria e l'inammissibilità del ricorso per genericità, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, va disattesa la doglianza di parte ricorrente relativa alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato dovendosi, sul punto, condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge (in tal senso, Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482, Cass. n. 2804 del 2003, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023). Deve, altresì, essere superata l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' giacché il ricorso è stato proposto (in data 25.08.2022) nel rispetto del termine CP_1 perentorio di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. N.7/1970 decorrente, nella fattispecie in disamina, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto da parte della Commissione Prov.le CISOA (in data 08.05.2022). Parimenti infondata è la censura di inammissibilità del ricorso per genericità non potendosi, nella specie, ravvisare alcun deficit di determinatezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi tale da impedire al convenuto di esercitare il suo diritto di difesa e al giudice di conoscere l'esatto oggetto della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/07/2018, n. 19009 (rv. 649932-01). Ciò posto, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli CP_1 accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), da cui era significativamente risultato, in termini inconciliabili con le denunce aziendali relative al fabbisogno di manodopera presentate dalla (pari ad oltre 12.000 giornate sia nel Pt_2
2019, che nel 2020), che:
“… Dal sopralluogo sui terreni (eseguito in data 16.7.2020) emergeva, innanzitutto il completo stato di abbandono dei terreni, ma inoltre la presenza di lavoratori, tra i quali anche cittadini stranieri, intenti a svolgere alcuni lavori edili del genere realizzazione di muretti a secco e costruzione di una piscina all'interno di un realizzando complesso immobiliare. … E' da evidenziare che dal sopralluogo effettuato emergeva che tutti i terreni attorno al luogo dove sussisteva il costruendo complesso immobiliare, ben identificabili in quanto delimitati da un alto muro di cinta sovrastato in alcuni punti da una recinzione in rete nei quali si può accedere solo attraverso un cancello metallico scorrevole di colore verde, erano in completo stato di abbandono e non vi era alcuna coltura praticata, escludendo alberi di olivo notevolmente attaccati dalla xylella ed altri tagliati ad altezza terreno;
…
Dal sopralluogo effettuato con lo stesso amministratore e con il socio Parte_3 fondatore della cooperativa, sopraggiunto successivamente, non è stata riscontrata alcuna piantagione di fragole o di ortaggi vari, colture indicate nella denuncia aziendale, né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Risultava difficile, dunque, capire il tipo di lavoro espletato dagli 81 lavoratori occupati poiché sui terreni oggetto di ispezione, vi erano solo degli alberi d'ulivo attaccati dalla xylella e tutto il terreno (esteso per circa 60 ettari, appurato successivamente) era completamente ricoperto da erbaccia. Gli unici lavori che si stavano effettuando erano riconducibili ad attività edile (cfr. pag. 7);
(ciò nonostante) emergeva che, nella data dell'accesso ispettivo del 16/07/2020, la
“ ” aveva in forza n. 81 lavoratori dipendenti;
Parte_4 Dall'inizio dell'accertamento fino alla fine dello stesso sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sia sui terreni oggetto di denuncia aziendale siti in C.da Marulla agro del comune di Copertino sia presso l' per verificare se vi fosse o Parte_5 meno qualche reale attività lavorativa agricola da parte della “ Parte_4
”. Dai sopralluoghi eseguiti è emerso quanto segue:
[...]
- Giorno 16 luglio 2020; verso le ore 12.30 veniva svolto un accesso ispettivo come sopra descritto, i terreni si presentavano in completo stato di abbandono e non vi erano colture in atto;
- Giorno 31 luglio 2020: dalle ore 10.30 alle ore 11.05 veniva effettuato sopralluogo in contrada , sempre sui terreni dei AT ove non si rinvenivano attività lavorative Pt_2 Pt_3 di qualsivoglia tipologia;
- Giorno 23 e 30 settembre 2020: dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 09.15 alle ore
10,40 venivano effettuati sopralluoghi in contrada , sempre sui terreni dei AT Pt_2 Pt_3
(oggetto di fitto in favore della ), ove non si rinvenivano Parte_6 Parte_4 attività lavorative di qualsivoglia tipologia;
- Accertamento ispettivo del 30 ottobre 2020: nel corso di ulteriori sopralluoghi presso i medesimi terreni già attenzionati nelle giornate del 31 luglio e del 23 e 30 settembre 2020, venivano rinvenuti n. 8 lavoratori, extracomunitari di varie nazionalità, intenti alla raccolta di olive. Dagli accertamenti è emerso che i terreni presso cui si stava effettuando la predetta raccolta fossero di proprietà di che utilizzava la manodopera ivi identificata. Parte_7
Giova precisare che, sul totale di n. 8 lavoratori presenti al lavoro, di questi lavoratori 6 erano occupati irregolarmente “in nero”. Tutti quanti i lavoratori riconoscevano come datore di lavoro il . …; Parte_8
- Giorno 04 novembre 2020: è stato effettuato, dalle ore 12:30 alle ore 14.00, un sopralluogo presso il frantoio oleario “ ” risultato formalmente condotto dalla Pt_3
Lo stesso si presentava completamente chiuso, ovvero, tutti i cancelli esterni e Pt_2 interni che si affacciano sulle vie San Cosimo e erano completamente chiusi;
nella Per_1 stessa circostanza veniva notato un cartello esposto sul lato della via San Cosimo, ove veniva pubblicato l'orario di apertura del frantoio il quale riportava testualmente:“IL FRANTOIO APRE IL 15 OTTOBRE DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00”; ma di fatto non veniva riscontrata alcuna attività di esercizio del frantoio;
- Giorno 5 novembre 2020: dalle ore 15:30 alle ore 16:15, sopralluogo presso il frantoio oleario in via San Cosimo a Copertino: il frantoio risultava chiuso come nel giorno precedente;
- Accertamento ispettivo del 6 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 10:30, sopralluogo svolto presso il frantoio che risultava chiuso come nei giorni precedenti. Alle Co successive ore 11:15 circa, congiuntamente a personale di vigilanza di Lecce e Spesal
Lecce Nord, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo in agro di Copertino (Le), c.da Marulla
– S.p. S. Barbara e nella stessa circostanza veniva effettuato un accesso ispettivo, ove veniva riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori, intenti alla raccolta delle olive, i quali una volta identificati ed escussi riferivano essere dipendenti di , titolare Parte_8 dell'omonima impresa agricola, con sede legale a Copertino (Le) in via C. Battisti n. 20. Nella circostanza, atteso che l'azienda agricola stava continuando ad operare Parte_8 presso suddetto agro, benché non avesse provveduto alle incombenze ai fini della revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, operata in data 30.10.2020, si impartiva provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. 758/94 per il verificarsi della violazione prevista dall'Art.14 c.10 del D. Lgv. 81/2008.
- Giorno 09 dicembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 veniva svolto sopralluogo sia presso la sede del frantoio , in Copertino (Le) alla via Reganato angolo con via San Pt_3
Cosimo n. 67, dove non si riscontrava alcuna attività lavorativa, infatti si accertava che tutti i cancelli esterni erano chiusi, così come risultavano chiusi i portoni interni che delimitano i locali del frantoio;
sia sui terreni di proprietà della famiglia , situato in Copertino (Le), Pt_3
c.da Marulla – S.p. S. Barbara, per verificare se si stesse ivi svolgendo attività lavorativa, di raccolta di olive o di altra attività agricola e/o di costruzione di muretti a secco;
giunti sul posto si rilevava la chiusura completa del cancello di accesso nell'agro di interesse;
dall'esterno, e per tutto il perimetro della proprietà dei AT , si poteva appurare che Pt_3 non vi era alcuna attività agricola in essere;
non si notava la presenza di persone e o di mezzi agricoli. Al termine dell'osservazione presso l'agro, veniva ricontrollato il frantoio oleario ove veniva notata un'autovettura che risultava parcheggiata dinanzi all'ingresso di un cancello che questa volta risultava aperto e che si affaccia sulla via San Cosimo;
effettuati svariati passaggi lungo tutto il perimetro del frantoio che si affaccia sulle vie San Cosimo e via Reganato, si è accertato che il frantoio era chiuso e non si stava svolgendo alcuna attività lavorativa;
- Giorno 23 dicembre 2020: nel corso dei sopralluoghi eseguiti in contrada sui Pt_2 terreni dei ER , veniva riscontrata la presenza del sig. nato il Pt_3 Persona_2 03/01/1973 a Copertino ed ivi residente in [...]2, dipendente dell'azienda agricola , nell'occorso intento ad eseguire lavori di manutenzione sul Parte_8 proprio ciclomotore;
lo stesso risultava essere dipendente di ed escusso Parte_8
a s.i. riferiva in merito al proprio rapporto di lavoro dichiarando di trovarsi presso quell'agro per proprio conto senza in quel giorno esercitare alcuna attività agricola per conto di
[...]
. Parte_8
- Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada , sempre Pt_2 sui terreni dei AT (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Pt_3
Agricola), sia presso il frantoio oleario in Copertino alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia.
- Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada , sempre Pt_2 sui terreni dei AT sia presso il frantoio oleario in Copertino alla via San Cosimo n. Pt_3
67, ove non si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc.. Nonostante le tabelle evidenziano i giorni ed i periodi di pioggia intensa, ugualmente vengono riportati presenti i lavoratori anche in quelle giornate. Come già esplicitato, i numerosi sopralluoghi effettuati sui terreni in contrada e Pt_2 presso il frantoio oleario, hanno consentito di appurare l'assenza di personale al lavoro dipendente della “ ”, di converso, dall'esame della Parte_4 documentazione acquisita è emersa la presenza al lavoro di un congruo numero di lavoratori. A conferma di quanto descritto si riporta un prospetto dal quale si evince che, nelle date corrispondenti ai sopralluoghi effettuati, la “Marulla Soc. Coop. Agr.” aveva riportato presenti sul Libro Unico del Lavoro soggetti che di fatto non erano stati trovati sui luoghi di lavoro.
… Da gennaio 2017 a giugno 2021 la “ ” non ha Parte_4 mai versato all' alcun contributo accumulando un debito contributivo complessivo di € CP_1
498.454,32. Mentre per il 1^ 2021, in base alle giornate e retribuzioni denunciate, è scaturito un debito contributivo di € 51.178,00 il cui versamento non è ancora scaduto
… La “ ” non ha un conto corrente dal quale poter Parte_4 rilevare un flusso finanziario dell'effettiva attività di impresa, atteso il rilevante movimento di somme di denaro.
… Le uniche fatture emesse nell'anno 2018 dalla esibite nel corso Pt_2 dell'accertamento, sono quelle riferite agli incassi per la molitura delle olive pari ad € 50.528,35, mentre le fatture di acquisto ricevute da terzi si riferiscono al pagamento del carburante per l'importo di € 30.148,00, per la pulizia frantoio (rif. Anno 2018) € 5.063,00 ed infine per l'acquisto di semi di ortaggi vari € 1.216,00 (rif. Anno 2018);
…. si evince in capo alla “ ”, un saldo passivo Parte_4 complessivo, “determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito (Uscite,
Retribuzioni denunciate, Insoluto Contributivo), pari ad euro - 2.287.635,44. Sulla scorta di quanto sopra riassunto e in particolare facendo leva sull'univoco dato che “dai vari sopralluoghi effettuati in C.da Marulla, agro del comune di Copertino, non è stata travata mai alcuna presenza al lavoro sia di cittadini italiani che di extracomunitari riconducibili alla “ ” ed i Parte_4 luoghi di lavoro attenzionati erano completamente deserti e i terreni erano in stato di abbandono”, nonché sul fatto che la suddetta azienda agricola “non possiede a qualsiasi titolo, alcuna attrezzatura agricola, né ha mai aperto alcun conto corrente”, l'accertamento ispettivo passato in rassegna aveva, infatti, conclusivamente rilevato che “quanto posto in essere dalla “ ” è stato Parte_4 finalizzato esclusivamente sia a favorire la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari che di caricare a cittadini italiani e non contributi agricoli per giornate di lavoro mai espletate come contrariamente a quanto riportato sul L.U.L. e quanto denunciato all' . CP_1
Ciò precisato, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” sicché il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296, Cass. 2 agosto 2012, Cass. 23 aprile 2015, n. 8281, Cass. 11 febbraio 2016). A fronte del complesso degli elementi sopra riepilogati, che convergono nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e le cui Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo a soddisfare l'onere probatorio attoreo. Ed invero, sotto tale profilo, non può non considerarsi come l'attendibilità dei testimoni in parola sia inficiata, in primo luogo, dal fatto di avere, tutti, ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda Parte_4
e di essere stati, tutti, attinti significativamente da un decreto penale di condanna
[...] in relazione ai risvolti di natura penale correlati alle vicende lavorative per cui è causa. Testi Per altro verso, il contributo di conoscenza offerto dai testimoni e si Tes_2 appalesa del tutto inattendibile (e ciò, evidentemente, anche in relazione a quanto specificatamente asserito con riguardo all'arco temporale 2017-2019, antecedente ai citati accessi ispettivi), ove si consideri che i citati testi hanno sostenuto la continuativa presenza di un numero cospicuo di manodopera agricola sui terreni dell'azienda Pt_2 anche nell'anno 2020 ( cfr. dichiarazioni di “ lavoravamo in squadre di Tes_2 circa 7/8 persone;
vi erano anche altre squadre che operavano;
io ne vedevo altre due/tre; ero quasi sempre in squadra con la ricorrente, nel periodo in cui quest'ultima ha lavorato;
dichiarazioni di “ lavoravamo in squadre di circa 7/8 Testimone_1 persone;
vi erano anche altre squadre che operavano tuttavia distanti da noi”) laddove, invece, le risultanze dell'accertamento ispettivo sopra compendiate consentono di escludere in radice, anche per quanto già evidenziato in ordine allo stato dei luoghi riscontrato, l'effettivo svolgimento di qualsivoglia attività agricola, sia essa di raccolta, di pulizia o coltivazione, sui terrenti dell'azienda negli anni 2020-2021 (ciò con Pt_2
l'ulteriore precisazione che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17.2.2021, n. 4182). A ciò si aggiunga che il propalato testimoniale di si appalesa di Testimone_3 per sé inattendibile avendo la stessa asserito di aver prestato attività lavorativa con la ricorrente (solo) nell'anno 2020 e di aver continuato a lavorare alle dipendenze dell'azienda fino al 2021, indicazioni che risultano in assoluta inconciliabilità Pt_2 con le risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo nei termini sopra ampiamente riassunte. Deve, inoltre, evidenziarsi che le dichiarazioni testimoniali di e Tes_2 [...] si pongono tra loro in contrasto, quanto all'oggetto delle lavorazioni dalle Tes_1 stesse eseguite con la ricorrente, ove si consideri che, da un lato, ha Testimone_1 affermato: “ricordo con noi , , ; Testimone_4 Tes_2 Testimone_5
ADR: abbiamo lavorato soltanto alle olive”, dall'altro, la medesima ha Tes_2 sostenuto che “a settembre ci siamo occupati anche della raccolta di ortaggi”. Peraltro, sotto tal ultimo profilo, il contributo conoscitivo della (secondo cui:
“abbiamo svolto insieme (alla ricorrente) le seguenti mansioni: pulizia dell'albero, distesa dei teli, raccolta delle olive” e successivamente “abbiamo lavorato soltanto alle Testi olive”) mostra una significativa divergenza rispetto a quanto specificatamente allegato con il ricorso introduttivo in relazione alla tipologia di lavorazioni ove si legge, al punto n.3 del ricorso, che, tra le altre, “la deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi (zucchine, peperoni, melanzane, fagiolini, broccoli, etc.). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, difettando, in conclusione, la prova relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa cui si correla l'iscrizione delle giornate in agricoltura per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi, nella fattispecie, di giudizio avente ad oggetto anche il conseguimento di prestazioni previdenziali (indennità di malattia e di disoccupazione) e non la mera reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli (ove, secondo quanto puntualizzato da Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651, “Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.” con conseguente esclusione del diritto all'esenzione).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con atto depositato in data 25.08.2022, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 17 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Mangione Andrea;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Salvatore Graziuso;
-resistente- Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 25.08.2022, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per n. 52 giornate annue, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il biennio 2020-2021 e l'indennità di malattia per l'anno 2021 ( per i periodi 13/01/2021 – 4/02/2021 e 26/03/2021 – 4/04/2021) domandate in via amministrativa, deducendo, oltre alla carenza motivazionale del provvedimento di disconoscimento, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola occupandosi delle Pt_2 lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 nonché la decadenza dall'azione giudiziaria e l'inammissibilità del ricorso per genericità, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, va disattesa la doglianza di parte ricorrente relativa alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato dovendosi, sul punto, condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge (in tal senso, Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482, Cass. n. 2804 del 2003, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023). Deve, altresì, essere superata l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' giacché il ricorso è stato proposto (in data 25.08.2022) nel rispetto del termine CP_1 perentorio di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. N.7/1970 decorrente, nella fattispecie in disamina, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto da parte della Commissione Prov.le CISOA (in data 08.05.2022). Parimenti infondata è la censura di inammissibilità del ricorso per genericità non potendosi, nella specie, ravvisare alcun deficit di determinatezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi tale da impedire al convenuto di esercitare il suo diritto di difesa e al giudice di conoscere l'esatto oggetto della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/07/2018, n. 19009 (rv. 649932-01). Ciò posto, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli CP_1 accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), da cui era significativamente risultato, in termini inconciliabili con le denunce aziendali relative al fabbisogno di manodopera presentate dalla (pari ad oltre 12.000 giornate sia nel Pt_2
2019, che nel 2020), che:
“… Dal sopralluogo sui terreni (eseguito in data 16.7.2020) emergeva, innanzitutto il completo stato di abbandono dei terreni, ma inoltre la presenza di lavoratori, tra i quali anche cittadini stranieri, intenti a svolgere alcuni lavori edili del genere realizzazione di muretti a secco e costruzione di una piscina all'interno di un realizzando complesso immobiliare. … E' da evidenziare che dal sopralluogo effettuato emergeva che tutti i terreni attorno al luogo dove sussisteva il costruendo complesso immobiliare, ben identificabili in quanto delimitati da un alto muro di cinta sovrastato in alcuni punti da una recinzione in rete nei quali si può accedere solo attraverso un cancello metallico scorrevole di colore verde, erano in completo stato di abbandono e non vi era alcuna coltura praticata, escludendo alberi di olivo notevolmente attaccati dalla xylella ed altri tagliati ad altezza terreno;
…
Dal sopralluogo effettuato con lo stesso amministratore e con il socio Parte_3 fondatore della cooperativa, sopraggiunto successivamente, non è stata riscontrata alcuna piantagione di fragole o di ortaggi vari, colture indicate nella denuncia aziendale, né alcun tipo di lavoro che potesse giustificare un qualsiasi impiego di lavoratori agricoli. Risultava difficile, dunque, capire il tipo di lavoro espletato dagli 81 lavoratori occupati poiché sui terreni oggetto di ispezione, vi erano solo degli alberi d'ulivo attaccati dalla xylella e tutto il terreno (esteso per circa 60 ettari, appurato successivamente) era completamente ricoperto da erbaccia. Gli unici lavori che si stavano effettuando erano riconducibili ad attività edile (cfr. pag. 7);
(ciò nonostante) emergeva che, nella data dell'accesso ispettivo del 16/07/2020, la
“ ” aveva in forza n. 81 lavoratori dipendenti;
Parte_4 Dall'inizio dell'accertamento fino alla fine dello stesso sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi sia sui terreni oggetto di denuncia aziendale siti in C.da Marulla agro del comune di Copertino sia presso l' per verificare se vi fosse o Parte_5 meno qualche reale attività lavorativa agricola da parte della “ Parte_4
”. Dai sopralluoghi eseguiti è emerso quanto segue:
[...]
- Giorno 16 luglio 2020; verso le ore 12.30 veniva svolto un accesso ispettivo come sopra descritto, i terreni si presentavano in completo stato di abbandono e non vi erano colture in atto;
- Giorno 31 luglio 2020: dalle ore 10.30 alle ore 11.05 veniva effettuato sopralluogo in contrada , sempre sui terreni dei AT ove non si rinvenivano attività lavorative Pt_2 Pt_3 di qualsivoglia tipologia;
- Giorno 23 e 30 settembre 2020: dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 09.15 alle ore
10,40 venivano effettuati sopralluoghi in contrada , sempre sui terreni dei AT Pt_2 Pt_3
(oggetto di fitto in favore della ), ove non si rinvenivano Parte_6 Parte_4 attività lavorative di qualsivoglia tipologia;
- Accertamento ispettivo del 30 ottobre 2020: nel corso di ulteriori sopralluoghi presso i medesimi terreni già attenzionati nelle giornate del 31 luglio e del 23 e 30 settembre 2020, venivano rinvenuti n. 8 lavoratori, extracomunitari di varie nazionalità, intenti alla raccolta di olive. Dagli accertamenti è emerso che i terreni presso cui si stava effettuando la predetta raccolta fossero di proprietà di che utilizzava la manodopera ivi identificata. Parte_7
Giova precisare che, sul totale di n. 8 lavoratori presenti al lavoro, di questi lavoratori 6 erano occupati irregolarmente “in nero”. Tutti quanti i lavoratori riconoscevano come datore di lavoro il . …; Parte_8
- Giorno 04 novembre 2020: è stato effettuato, dalle ore 12:30 alle ore 14.00, un sopralluogo presso il frantoio oleario “ ” risultato formalmente condotto dalla Pt_3
Lo stesso si presentava completamente chiuso, ovvero, tutti i cancelli esterni e Pt_2 interni che si affacciano sulle vie San Cosimo e erano completamente chiusi;
nella Per_1 stessa circostanza veniva notato un cartello esposto sul lato della via San Cosimo, ove veniva pubblicato l'orario di apertura del frantoio il quale riportava testualmente:“IL FRANTOIO APRE IL 15 OTTOBRE DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00”; ma di fatto non veniva riscontrata alcuna attività di esercizio del frantoio;
- Giorno 5 novembre 2020: dalle ore 15:30 alle ore 16:15, sopralluogo presso il frantoio oleario in via San Cosimo a Copertino: il frantoio risultava chiuso come nel giorno precedente;
- Accertamento ispettivo del 6 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 10:30, sopralluogo svolto presso il frantoio che risultava chiuso come nei giorni precedenti. Alle Co successive ore 11:15 circa, congiuntamente a personale di vigilanza di Lecce e Spesal
Lecce Nord, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo in agro di Copertino (Le), c.da Marulla
– S.p. S. Barbara e nella stessa circostanza veniva effettuato un accesso ispettivo, ove veniva riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori, intenti alla raccolta delle olive, i quali una volta identificati ed escussi riferivano essere dipendenti di , titolare Parte_8 dell'omonima impresa agricola, con sede legale a Copertino (Le) in via C. Battisti n. 20. Nella circostanza, atteso che l'azienda agricola stava continuando ad operare Parte_8 presso suddetto agro, benché non avesse provveduto alle incombenze ai fini della revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, operata in data 30.10.2020, si impartiva provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. 758/94 per il verificarsi della violazione prevista dall'Art.14 c.10 del D. Lgv. 81/2008.
- Giorno 09 dicembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 veniva svolto sopralluogo sia presso la sede del frantoio , in Copertino (Le) alla via Reganato angolo con via San Pt_3
Cosimo n. 67, dove non si riscontrava alcuna attività lavorativa, infatti si accertava che tutti i cancelli esterni erano chiusi, così come risultavano chiusi i portoni interni che delimitano i locali del frantoio;
sia sui terreni di proprietà della famiglia , situato in Copertino (Le), Pt_3
c.da Marulla – S.p. S. Barbara, per verificare se si stesse ivi svolgendo attività lavorativa, di raccolta di olive o di altra attività agricola e/o di costruzione di muretti a secco;
giunti sul posto si rilevava la chiusura completa del cancello di accesso nell'agro di interesse;
dall'esterno, e per tutto il perimetro della proprietà dei AT , si poteva appurare che Pt_3 non vi era alcuna attività agricola in essere;
non si notava la presenza di persone e o di mezzi agricoli. Al termine dell'osservazione presso l'agro, veniva ricontrollato il frantoio oleario ove veniva notata un'autovettura che risultava parcheggiata dinanzi all'ingresso di un cancello che questa volta risultava aperto e che si affaccia sulla via San Cosimo;
effettuati svariati passaggi lungo tutto il perimetro del frantoio che si affaccia sulle vie San Cosimo e via Reganato, si è accertato che il frantoio era chiuso e non si stava svolgendo alcuna attività lavorativa;
- Giorno 23 dicembre 2020: nel corso dei sopralluoghi eseguiti in contrada sui Pt_2 terreni dei ER , veniva riscontrata la presenza del sig. nato il Pt_3 Persona_2 03/01/1973 a Copertino ed ivi residente in [...]2, dipendente dell'azienda agricola , nell'occorso intento ad eseguire lavori di manutenzione sul Parte_8 proprio ciclomotore;
lo stesso risultava essere dipendente di ed escusso Parte_8
a s.i. riferiva in merito al proprio rapporto di lavoro dichiarando di trovarsi presso quell'agro per proprio conto senza in quel giorno esercitare alcuna attività agricola per conto di
[...]
. Parte_8
- Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada , sempre Pt_2 sui terreni dei AT (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Pt_3
Agricola), sia presso il frantoio oleario in Copertino alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia.
- Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada , sempre Pt_2 sui terreni dei AT sia presso il frantoio oleario in Copertino alla via San Cosimo n. Pt_3
67, ove non si rinveniva alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc.. Nonostante le tabelle evidenziano i giorni ed i periodi di pioggia intensa, ugualmente vengono riportati presenti i lavoratori anche in quelle giornate. Come già esplicitato, i numerosi sopralluoghi effettuati sui terreni in contrada e Pt_2 presso il frantoio oleario, hanno consentito di appurare l'assenza di personale al lavoro dipendente della “ ”, di converso, dall'esame della Parte_4 documentazione acquisita è emersa la presenza al lavoro di un congruo numero di lavoratori. A conferma di quanto descritto si riporta un prospetto dal quale si evince che, nelle date corrispondenti ai sopralluoghi effettuati, la “Marulla Soc. Coop. Agr.” aveva riportato presenti sul Libro Unico del Lavoro soggetti che di fatto non erano stati trovati sui luoghi di lavoro.
… Da gennaio 2017 a giugno 2021 la “ ” non ha Parte_4 mai versato all' alcun contributo accumulando un debito contributivo complessivo di € CP_1
498.454,32. Mentre per il 1^ 2021, in base alle giornate e retribuzioni denunciate, è scaturito un debito contributivo di € 51.178,00 il cui versamento non è ancora scaduto
… La “ ” non ha un conto corrente dal quale poter Parte_4 rilevare un flusso finanziario dell'effettiva attività di impresa, atteso il rilevante movimento di somme di denaro.
… Le uniche fatture emesse nell'anno 2018 dalla esibite nel corso Pt_2 dell'accertamento, sono quelle riferite agli incassi per la molitura delle olive pari ad € 50.528,35, mentre le fatture di acquisto ricevute da terzi si riferiscono al pagamento del carburante per l'importo di € 30.148,00, per la pulizia frantoio (rif. Anno 2018) € 5.063,00 ed infine per l'acquisto di semi di ortaggi vari € 1.216,00 (rif. Anno 2018);
…. si evince in capo alla “ ”, un saldo passivo Parte_4 complessivo, “determinato dal differenziale tra le entrate e le voci di debito (Uscite,
Retribuzioni denunciate, Insoluto Contributivo), pari ad euro - 2.287.635,44. Sulla scorta di quanto sopra riassunto e in particolare facendo leva sull'univoco dato che “dai vari sopralluoghi effettuati in C.da Marulla, agro del comune di Copertino, non è stata travata mai alcuna presenza al lavoro sia di cittadini italiani che di extracomunitari riconducibili alla “ ” ed i Parte_4 luoghi di lavoro attenzionati erano completamente deserti e i terreni erano in stato di abbandono”, nonché sul fatto che la suddetta azienda agricola “non possiede a qualsiasi titolo, alcuna attrezzatura agricola, né ha mai aperto alcun conto corrente”, l'accertamento ispettivo passato in rassegna aveva, infatti, conclusivamente rilevato che “quanto posto in essere dalla “ ” è stato Parte_4 finalizzato esclusivamente sia a favorire la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari che di caricare a cittadini italiani e non contributi agricoli per giornate di lavoro mai espletate come contrariamente a quanto riportato sul L.U.L. e quanto denunciato all' . CP_1
Ciò precisato, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” sicché il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296, Cass. 2 agosto 2012, Cass. 23 aprile 2015, n. 8281, Cass. 11 febbraio 2016). A fronte del complesso degli elementi sopra riepilogati, che convergono nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze di e le cui Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 dichiarazioni non valgono, tuttavia, in alcun modo a soddisfare l'onere probatorio attoreo. Ed invero, sotto tale profilo, non può non considerarsi come l'attendibilità dei testimoni in parola sia inficiata, in primo luogo, dal fatto di avere, tutti, ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda Parte_4
e di essere stati, tutti, attinti significativamente da un decreto penale di condanna
[...] in relazione ai risvolti di natura penale correlati alle vicende lavorative per cui è causa. Testi Per altro verso, il contributo di conoscenza offerto dai testimoni e si Tes_2 appalesa del tutto inattendibile (e ciò, evidentemente, anche in relazione a quanto specificatamente asserito con riguardo all'arco temporale 2017-2019, antecedente ai citati accessi ispettivi), ove si consideri che i citati testi hanno sostenuto la continuativa presenza di un numero cospicuo di manodopera agricola sui terreni dell'azienda Pt_2 anche nell'anno 2020 ( cfr. dichiarazioni di “ lavoravamo in squadre di Tes_2 circa 7/8 persone;
vi erano anche altre squadre che operavano;
io ne vedevo altre due/tre; ero quasi sempre in squadra con la ricorrente, nel periodo in cui quest'ultima ha lavorato;
dichiarazioni di “ lavoravamo in squadre di circa 7/8 Testimone_1 persone;
vi erano anche altre squadre che operavano tuttavia distanti da noi”) laddove, invece, le risultanze dell'accertamento ispettivo sopra compendiate consentono di escludere in radice, anche per quanto già evidenziato in ordine allo stato dei luoghi riscontrato, l'effettivo svolgimento di qualsivoglia attività agricola, sia essa di raccolta, di pulizia o coltivazione, sui terrenti dell'azienda negli anni 2020-2021 (ciò con Pt_2
l'ulteriore precisazione che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17.2.2021, n. 4182). A ciò si aggiunga che il propalato testimoniale di si appalesa di Testimone_3 per sé inattendibile avendo la stessa asserito di aver prestato attività lavorativa con la ricorrente (solo) nell'anno 2020 e di aver continuato a lavorare alle dipendenze dell'azienda fino al 2021, indicazioni che risultano in assoluta inconciliabilità Pt_2 con le risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo nei termini sopra ampiamente riassunte. Deve, inoltre, evidenziarsi che le dichiarazioni testimoniali di e Tes_2 [...] si pongono tra loro in contrasto, quanto all'oggetto delle lavorazioni dalle Tes_1 stesse eseguite con la ricorrente, ove si consideri che, da un lato, ha Testimone_1 affermato: “ricordo con noi , , ; Testimone_4 Tes_2 Testimone_5
ADR: abbiamo lavorato soltanto alle olive”, dall'altro, la medesima ha Tes_2 sostenuto che “a settembre ci siamo occupati anche della raccolta di ortaggi”. Peraltro, sotto tal ultimo profilo, il contributo conoscitivo della (secondo cui:
“abbiamo svolto insieme (alla ricorrente) le seguenti mansioni: pulizia dell'albero, distesa dei teli, raccolta delle olive” e successivamente “abbiamo lavorato soltanto alle Testi olive”) mostra una significativa divergenza rispetto a quanto specificatamente allegato con il ricorso introduttivo in relazione alla tipologia di lavorazioni ove si legge, al punto n.3 del ricorso, che, tra le altre, “la deducente si è occupata della coltivazione di ortaggi (zucchine, peperoni, melanzane, fagiolini, broccoli, etc.). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, difettando, in conclusione, la prova relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa cui si correla l'iscrizione delle giornate in agricoltura per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi, nella fattispecie, di giudizio avente ad oggetto anche il conseguimento di prestazioni previdenziali (indennità di malattia e di disoccupazione) e non la mera reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli (ove, secondo quanto puntualizzato da Cassazione civile sez. lav., 1.4.2025, n. 8651, “Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.” con conseguente esclusione del diritto all'esenzione).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con atto depositato in data 25.08.2022, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 17 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.