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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1253 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Parte_1 Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellante
E
, con l'Avv. Tommaso Colloca CP_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Paola. Assegno una tantum ex art. 1, comma 3, Legge 238/97. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 26.10.20 esponeva: a) che al coniuge erano stati riconosciuti CP_1 CP_2 sin dal 1993 i benefici di cui alla Legge 210/92 per aver contratto una immunodeficienza sintomatica con linfociti a seguito di trasfusioni;
b) che il coniuge era deceduto il 5.12.18 e che il decesso era causalmente collegato alla sindrome Hiv contratta a seguito di trasfusione riconosciuta nel 1993; c) che il 25.3.19 aveva presentato domanda di riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, Legge 238/97; d) che con verbale del 11.2.20 la Commissione Medico Ospedaliera di Messina aveva respinto la domanda, non avendo ravvisato la sussistenza di nesso di causa tra la patologia contratta a seguito di trasfusioni e il decesso del 5.12.18. 2) Denunciava l'erroneità della decisione negativa assunta in sede amministrativa, in relazione alla quale era risultata vana la proposizione del ricorso amministrativo, sostenendo che sul decesso del 5.12.18 aveva inciso una sepsi severa, attestata nella cartella clinica riferita ad un ricovero presso l' dell'ottobre 2018, a sua volta cagionata dalla sindrome da Controparte_3 immunodeficienza acquisita. Tale sepsi severa, inoltre, era stata diagnosticata soli 7 giorni prima del decesso del 5.12.18 e aveva imposto sia l'interruzione della terapia antibiotica in atto, sia la mancata effettuazione della terapia chemioterapica per il carcinoma al pancreas da cui era affetto. Per_1
3) Concludeva chiedendo di accertare che la sindrome Hiv evolutasi in Aids che affliggeva il deceduto e contratta a seguito di trasfusioni ematiche aveva contribuito a determinare il decesso del coniuge e per la condanna del al pagamento dell'assegno una tantum oggetto di causa. Parte_1
4) Nella resistenza del , il tribunale di dopo aver espletato consulenza Parte_1 Pt_2 medico legale, ha accolto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
“… In ordine al requisito del nesso causale suddetto, il CTU nominato, le cui conclusioni si condividono in quanto coerenti con la documentazione in atti e con i criteri legislativamente previsti, ha concluso: “Da quanto rilevabile dalla documentazione presente in atti e dalla letteratura di merito, si può affermare che è ragionevolmente probabile che il decesso del sig. possa CP_2 considerarsi complicanza della patologia – HIV – per la quale erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla Legge 210/92, agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica, portandolo al decesso in breve tempo”. In ordine alle osservazioni di parte resistente alla bozza di CTU, il Consulente ha risposto: “la sottoscritta non ha mai elencato l'AIDS come causa del tumore al pancreas, né come causa primaria né come complicanza. Analogamente la sottoscritta non ha individuato nell'AIDS un ruolo causale diretto con il decesso da carcinoma del pancreas, bensì ha riportato i dati di letteratura, presi da più autorevoli fonti, secondo cui nei soggetti affetti da AIDS il rischio di sviluppare il tumore al pancreas è più elevato così come le probabilità dei soggetti affetti da AIDS di decedere per complicanze tumorali non AIDS correlati, per motivi elencati sopra (quali una maggiore oncogenicità o alla immunosoppressione legata alla terapia antiretrovirale), riconoscendo all'AIDS un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica, portando al decesso il sig. CP_2 in età non avanzata (al momento del decesso lo stesso aveva 61 anni).” Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato che il decesso del sig. va ritenuto complicanza della patologia AIDS, per la quale erano Per_1 stati riconosciuti i benefici previsti dalla Legge 210/1992. Da ciò consegue va condannato il
, in persona del Ministro in carica, a corrispondere in favore di , Parte_1 CP_1 l'assegno “Una Tantum” previsto dall'art. 2 della Legge n. 210/1992 e successive modifiche (Legge 25/07/97 n. 238 - art. 1 comma 3), oltre interessi legali dalla domanda amministrativa fino ad effettivo soddisfo”.
5) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando la erroneità delle Parte_1 conclusioni del perito, il quale aveva affermato la sussistenza del nesso di causa tra l'HIV e il decesso del , quanto meno accelerato dalla suddetta patologia, sulla base di studi scientifici ormai CP_2 superati e inattendibili, essendo ormai assodato nella letteratura scientifica che la diagnosi di carcinoma del pancreas in un paziente HIV positivo, non certifica una diagnosi di AIDS. Ciò in quanto il paziente HIV positivo è un soggetto portatore del virus ma fino a che non si manifesta la malattia (AIDS) egli è un c.d. portatore sano. L'HIV è il virus mentre l'AIDS è la malattia che quel virus può provocare. Le conclusioni del C.T.U., acriticamente recepite dal Giudice del lavoro di
, che reputano che il carcinoma del pancreas sia una complicanza dell'infezione da HIV sono Pt_2 fondate sui risultati dello studio di Coghill A.E. soprariportato e non sono accolte dalla comunità scientifica a causa dei limiti intrinseci di quello studio, ossia l'incompletezza dei registri dei tumori presi in considerazione e la presenza di diagnosi non ben codificate dai clinici in tali registri. Inoltre, uno studio di revisione di letteratura, effettuato nel 2021, da ricercatori statunitensi ha evidenzia al contrario che non esiste alcun'evidenza tra diagnosi di carcinoma del pancreas tra pazienti HIV positivi e pazienti HIV negativi, utilizzando metodi di ricerca statistica e confrontando più variabili, tra cui il trattamento della neoplasia o la mortalità specifica ( YS, , , Per_2 Per_3 Per_4
, , Neugut AI. The Impact of HIV on Non-AIDS defining gastrointestinal Persona_5 Persona_6 malignancies: A review. 2021 Jun;
48(3):226-235). Un altro studio, già in epoca più CP_4 risalente (2006), aveva raccolto i dati di pazienti affetti da AIDS in terapia antiretrovirale (HAART) dal 1996 al 2004. I risultati di tale studio dimostrano che i pazienti che iniziavano la terapia HAART con valori di CD4 non inferiori a 350/mm3 e quindi senza deficit severi dell'immunità presentavano condizioni morbose di tipo cronico degenerativo, come i soggetti HIV negativi, quali le malattie cardiovascolari, le malattie croniche polmonari ed anche neoplasie non correlate alla diagnosi di AIDS (Palella FJ Jr, Baker RK, OO AC, EL JS, Wood KC, KS JT, Holmberg SD;
HIV Outpatient Study Investigators. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2006 Sep;
43(1):27-34). Studi di coorte italiani hanno poi condotto agli stessi risultati, ossia che i pazienti con AIDS in terapia altamente attiva (HAART), vivendo più a lungo, si ammalano delle malattie croniche correlate agli stili di vita (abitudine tabagica, consumo di alcool, dieta ipercalorica, sedentarietà) e malattie correlate a determinanti genetici (mutazioni degli alleli di alcuni geni), tra cui le neoplasie non associate alla diagnosi di AIDS (Serraino D, UC A, UL B, ZO S, MO L, RO S, De PA A, Dal MA L, RA S, ZA G. Survival after AIDS diagnosis in Italy, 1999-2006: a population-based study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009 Sep 1;52(1):99- 105). Pertanto, l'infezione da HIV (gruppo CDC C3), AIDS conclamata, non può rappresentare un fattore causale o concausale che ha determinato l'aggravamento del carcinoma del pancreas, che ha causato il decesso del sig. . Le cause della proliferazione cellulare del pancreas esocrino CP_2 sono, invero, da ascriversi a fattori eredo-costituzionali (sindrome di Peutz-Jeghers, la sindrome familiare con nevi atipici multipli e melanoma, la mutazione germline del gene BRCA-2, la pancreatite ereditaria e la sindrome di Lynch), e al fumo di sigaretta. In particolare nessuna attenzione è stata posta dal CTU prima e dal Giudice poi sull'associazione, nella fattispecie concreta, tra cancro del pancreas e fumo di sigaretta, dal momento che risulta nei precedenti anamnestici, riportati nella documentazione sanitaria, che il sig. presentasse una forte abitudine tabagica CP_2 (fumatore di 40 sigarette al giorno). Di conseguenza, si deve escludere ogni nesso causale tra il decesso del sig. , causato dalla neoplasia del pancreas e l'infezione da HIV. CP_2
6) L'appellante ha quindi concluso, previo eventuale rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda.
7) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
8) Il Collegio ha ritenuto indispensabile rinnovare le operazioni medico-legali, demandando all'ausiliare di rispondere al seguente quesito: “Dica se la “sindrome da immunodeficienza secondaria sintomatica con linfociti CD4 – Infezione da HIV”, accertata nel 1993, abbia costituito fattore causale o concausale del decesso di avvenuto il 5.12.2018”. Per_1
9) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere respinto. 11) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, dopo attenta esame della documentazione sanitaria in atti e con esaustive e puntuali argomentazioni medico-legali, ha confermato il giudizio espresso dal primo consulente circa la sussistenza del nesso di causa tra l'HIV da cui il era CP_2 affetto e il decesso del 5.12.18.
12) In particolare, il consulente ha chiarito che: Il Sig. era affetto sin dal 1986 da sindrome da CP_2 immunodeficienza secondaria sintomatica con linfociti CD4 inferiori a 100/mmc(64/mmc) che consentì la CMO di Napoli ad affermare un nesso di concausalità efficiente e determinante con le trasfusioni di emoderivati non virus inattivati per la patologia di cui era affetto ovvero l'emofilia ascrivendola alla 1 categoria tabella A, allegata al DPR 30/12/1981,n.834. Successivamente, oltre l'Epatite C post trasfusionale si era ammalato anche di Carcinoma spinocellulare anale e di seminoma al testicolo destro per cui aveva subito trattamenti chirurgici. Nel Giugno 2018 veniva posta diagnosi di carcinoma del processo uncinato del pancreas , trattato con posizionamento di drenaggio biliare ma non suscettibile di chemioterapia a causa di infezioni intercorrenti resistenti alle terapie antibiotiche per cui il Sig. decedeva il 05/12/2018. Esaminando il caso in questione CP_2 e i dati presenti in letteratura sulla maggiore incidenza di diverse neoplasie nei soggetti affetti da AIDS che si ammalano di tumori non AIDS correlati, per una maggiore oncogenicità e alla immunosoppressione legata alla terapia antiretrovirale si può affermare che è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della patologia per la quale CP_2 erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso. A parere dello scrivente CTU non può essere analizzata in modo asettico la corrispondenza tra HIV e carcinoma del pancreas in quanto va inquadrato il caso nelle condizioni cliniche del Sig, che CP_2 aveva contratto anche l'Epatite C e faceva largo uso di farmaci antiretrovirali. Aveva contratto ben tre neoplasie: carcinoma del colon, carcinoma del testicolo e carcinoma del pancreas con encefalopatia epatica. L'HIV non è una causa diretta del carcinoma pancreatico, ma la sua presenza può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumori, tra cui il carcinoma pancreatico, a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. L'HIV indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile per l'organismo combattere l'insorgenza e la crescita delle cellule tumorali. Pertanto è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della CP_2 patologia per la quale erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso in data 05/12/218.
13) Il consulente, inoltre, ha compiutamente replicato alle critiche mosse alla bozza peritale dal appellante, evidenziando quanto segue: Come già esposto nella CTU a parere dello Parte_1 scrivente non può essere analizzata in modo asettico la corrispondenza tra HIV-AIDS e carcinoma del pancreas in quanto va inquadrato il caso nelle condizioni cliniche del Sig, che oltre l'AIDS CP_2 aveva contratto l'Epatite C e faceva largo uso di farmaci antiretrovirali. Lo stesso aveva contratto anche ben tre neoplasie: carcinoma del colon, carcinoma del testicolo e carcinoma del pancreas con encefalopatia epatica oltre ittero ostruttivo, malattia sintomatica da HIV in emofilia, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II, epatite cronica HCV correlata Genotipo 3 responder Pegifin+IFN, esiti resezione addomino-perineale secondo Miles per Carcinoma spino-cellulare anale, esiti di orchitifectomia destra per seminoma. L'HIV non è una causa diretta del carcinoma pancreatico, ma la sua presenza può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumori, tra cui il carcinoma pancreatico, a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. “La diagnosi di carcinoma del pancreas in un paziente HIV positivo, non certifica una diagnosi di AIDS” sostiene il Dr. ma l'HIV indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile per l'organismo CP_5 combattere l'insorgenza e la crescita delle cellule tumorali. Affermare che l'insorgenza del carcinoma del pancreas sia da attribuire solo al fumo di sigarette è francamente una osservazione non coerente con lo stato clinico del Sig. . Passando al caso di specie, trattasi di soggetto CP_2 affetto da infezione da HIV, che in passato aveva già sofferto di Carcinoma del testicolo trattato con orchifuniculectomia e di Carcinoma del colon trattato con resezione addomino-perineale, deceduto per le conseguenze di un Carcinoma del pancreas. Gli studi scientifici citati dal Dr. non CP_5 entrano nel merito del caso specifico, specificando che non è possibile valutare una correlazione citando studi che sono teorici e non entrano nel merito della situazione clinica del Sig. . Per_1 Manca la visione d'insieme che è fondamentale per il caso di specie. Il nostro sistema immunitario, quando funziona in maniera normale, ci difende sia dalle infezioni sia dalle cellule tumorali, ma quando è colpito e leso nelle sue funzioni, questo tipo di difesa viene meno. Nel caso dell'infezione con HIV, ci sono anche altri meccanismi che predispongono a un maggiore rischio di cancro. Alcune proteine virali, in particolare alcune varianti della proteina P17 della matrice dell'HIV sempre più diffuse a livello mondiale, sembrerebbero essere in grado di promuovere lo sviluppo di tumori. Altre ipotesi, come riassunto sul sito del National Cancer Institute (NCI), hanno a che fare con fattori e comportamenti associati all'infezione da HIV. Un sistema immunitario mal funzionante, per esempio, è anche più suscettibile alle infezioni, le quali a loro volta possono contribuire di per sé al rischio tumorale. Basti pensare alle infezioni da parte di altri virus oncogeni, come il papillomavirus (HPV), i virus delle epatiti B e C o il virus di Epstein-Barr. Inoltre questi virus, insieme all'HIV, possono favorire uno stato infiammatorio che promuove la trasformazione tumorale. (Elevater cancer- specific mortality among HIV-infected patients in the United States Journal of Clinical Oncology n.21,July 20 2015). (TE RU (Fondazione Veronesi 20 gennaio 2009). Alcuni studi affermano che la mortalità specifica per cancro dopo la diagnosi è più elevata nei pazienti affetti da infezione da HIV rispetto ai pazienti negativi (Elevater cancer-specific mortality among HIV-infected patients in the United States Journal of Clinical Oncology n.21,July 20 2015). Un altro lavoro scientifico CC e altri (Ann.Ital. Chir.,LXXIII,4,2002) riconosce il ruolo della terapia antiretrovirale nel causare pancreatiti acute, e diverse patologie epato-bilio-pancreatiche. Anche nei confronti dei tumori del pancreas, per i quali nessuno finora aveva formalmente indagato, va segnalato il ruolo dell'epatite C (mentre ci sono già indizi a carico dell'epatite B), l'infezione ha segnato qualche differenza, con un rischio del 23 per cento in più elevato a carico dei portatori del virus. Tale criticità non è stata citata dalla controparte e riveste invece un ruolo importante nella globalità della problematica. Altro elemento determinante, a giudizio dello scrivente CTU è stata la temporalità. Si ritiene non sia casuale che il Sig. abbia avuto in breve tempo una sequenza CP_2 temporale di eventi avversi ravvicinati culminati con la morte per carcinoma del pancreas che quindi non può essere attribuita esclusivamente al fumo da sigaretta. Definire che “la sindrome da immuno- deficienza acquisita può essere considerata, in tale contesto, soltanto come un fattore accidentale indipendente che, rispetto al fumo di sigaretta fattore di rischio preponderante, non può aver innescato il processo discariocinetico a livello del pancreas” è una affermazione sicuramente non corrispondente al quadro clinico esposto. Pertanto è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della patologia per la quale erano stati riconosciuti i CP_2 benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso in data 05/12/218.
14) Le conclusioni peritali devono essere condivise perché basate, a differenza delle critiche mosse dall'amministrazione, sul concreto caso clinico del deceduto sicché deve essere Per_1 confermata la esistenza del nesso di causa tra la patologia che il contrasse a seguito di CP_2 trasfusioni, come accertato sin dal 1993, e il decesso del 5.12.18.
15) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 77.096,58), così come a carico dell'appellante devono essere poste le spese della Ctu svolta in appello, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Paola n° 416/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.160,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1253 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Parte_1 Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellante
E
, con l'Avv. Tommaso Colloca CP_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Paola. Assegno una tantum ex art. 1, comma 3, Legge 238/97. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 26.10.20 esponeva: a) che al coniuge erano stati riconosciuti CP_1 CP_2 sin dal 1993 i benefici di cui alla Legge 210/92 per aver contratto una immunodeficienza sintomatica con linfociti a seguito di trasfusioni;
b) che il coniuge era deceduto il 5.12.18 e che il decesso era causalmente collegato alla sindrome Hiv contratta a seguito di trasfusione riconosciuta nel 1993; c) che il 25.3.19 aveva presentato domanda di riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, Legge 238/97; d) che con verbale del 11.2.20 la Commissione Medico Ospedaliera di Messina aveva respinto la domanda, non avendo ravvisato la sussistenza di nesso di causa tra la patologia contratta a seguito di trasfusioni e il decesso del 5.12.18. 2) Denunciava l'erroneità della decisione negativa assunta in sede amministrativa, in relazione alla quale era risultata vana la proposizione del ricorso amministrativo, sostenendo che sul decesso del 5.12.18 aveva inciso una sepsi severa, attestata nella cartella clinica riferita ad un ricovero presso l' dell'ottobre 2018, a sua volta cagionata dalla sindrome da Controparte_3 immunodeficienza acquisita. Tale sepsi severa, inoltre, era stata diagnosticata soli 7 giorni prima del decesso del 5.12.18 e aveva imposto sia l'interruzione della terapia antibiotica in atto, sia la mancata effettuazione della terapia chemioterapica per il carcinoma al pancreas da cui era affetto. Per_1
3) Concludeva chiedendo di accertare che la sindrome Hiv evolutasi in Aids che affliggeva il deceduto e contratta a seguito di trasfusioni ematiche aveva contribuito a determinare il decesso del coniuge e per la condanna del al pagamento dell'assegno una tantum oggetto di causa. Parte_1
4) Nella resistenza del , il tribunale di dopo aver espletato consulenza Parte_1 Pt_2 medico legale, ha accolto il ricorso con le seguenti argomentazioni:
“… In ordine al requisito del nesso causale suddetto, il CTU nominato, le cui conclusioni si condividono in quanto coerenti con la documentazione in atti e con i criteri legislativamente previsti, ha concluso: “Da quanto rilevabile dalla documentazione presente in atti e dalla letteratura di merito, si può affermare che è ragionevolmente probabile che il decesso del sig. possa CP_2 considerarsi complicanza della patologia – HIV – per la quale erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla Legge 210/92, agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica, portandolo al decesso in breve tempo”. In ordine alle osservazioni di parte resistente alla bozza di CTU, il Consulente ha risposto: “la sottoscritta non ha mai elencato l'AIDS come causa del tumore al pancreas, né come causa primaria né come complicanza. Analogamente la sottoscritta non ha individuato nell'AIDS un ruolo causale diretto con il decesso da carcinoma del pancreas, bensì ha riportato i dati di letteratura, presi da più autorevoli fonti, secondo cui nei soggetti affetti da AIDS il rischio di sviluppare il tumore al pancreas è più elevato così come le probabilità dei soggetti affetti da AIDS di decedere per complicanze tumorali non AIDS correlati, per motivi elencati sopra (quali una maggiore oncogenicità o alla immunosoppressione legata alla terapia antiretrovirale), riconoscendo all'AIDS un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica, portando al decesso il sig. CP_2 in età non avanzata (al momento del decesso lo stesso aveva 61 anni).” Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato che il decesso del sig. va ritenuto complicanza della patologia AIDS, per la quale erano Per_1 stati riconosciuti i benefici previsti dalla Legge 210/1992. Da ciò consegue va condannato il
, in persona del Ministro in carica, a corrispondere in favore di , Parte_1 CP_1 l'assegno “Una Tantum” previsto dall'art. 2 della Legge n. 210/1992 e successive modifiche (Legge 25/07/97 n. 238 - art. 1 comma 3), oltre interessi legali dalla domanda amministrativa fino ad effettivo soddisfo”.
5) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando la erroneità delle Parte_1 conclusioni del perito, il quale aveva affermato la sussistenza del nesso di causa tra l'HIV e il decesso del , quanto meno accelerato dalla suddetta patologia, sulla base di studi scientifici ormai CP_2 superati e inattendibili, essendo ormai assodato nella letteratura scientifica che la diagnosi di carcinoma del pancreas in un paziente HIV positivo, non certifica una diagnosi di AIDS. Ciò in quanto il paziente HIV positivo è un soggetto portatore del virus ma fino a che non si manifesta la malattia (AIDS) egli è un c.d. portatore sano. L'HIV è il virus mentre l'AIDS è la malattia che quel virus può provocare. Le conclusioni del C.T.U., acriticamente recepite dal Giudice del lavoro di
, che reputano che il carcinoma del pancreas sia una complicanza dell'infezione da HIV sono Pt_2 fondate sui risultati dello studio di Coghill A.E. soprariportato e non sono accolte dalla comunità scientifica a causa dei limiti intrinseci di quello studio, ossia l'incompletezza dei registri dei tumori presi in considerazione e la presenza di diagnosi non ben codificate dai clinici in tali registri. Inoltre, uno studio di revisione di letteratura, effettuato nel 2021, da ricercatori statunitensi ha evidenzia al contrario che non esiste alcun'evidenza tra diagnosi di carcinoma del pancreas tra pazienti HIV positivi e pazienti HIV negativi, utilizzando metodi di ricerca statistica e confrontando più variabili, tra cui il trattamento della neoplasia o la mortalità specifica ( YS, , , Per_2 Per_3 Per_4
, , Neugut AI. The Impact of HIV on Non-AIDS defining gastrointestinal Persona_5 Persona_6 malignancies: A review. 2021 Jun;
48(3):226-235). Un altro studio, già in epoca più CP_4 risalente (2006), aveva raccolto i dati di pazienti affetti da AIDS in terapia antiretrovirale (HAART) dal 1996 al 2004. I risultati di tale studio dimostrano che i pazienti che iniziavano la terapia HAART con valori di CD4 non inferiori a 350/mm3 e quindi senza deficit severi dell'immunità presentavano condizioni morbose di tipo cronico degenerativo, come i soggetti HIV negativi, quali le malattie cardiovascolari, le malattie croniche polmonari ed anche neoplasie non correlate alla diagnosi di AIDS (Palella FJ Jr, Baker RK, OO AC, EL JS, Wood KC, KS JT, Holmberg SD;
HIV Outpatient Study Investigators. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2006 Sep;
43(1):27-34). Studi di coorte italiani hanno poi condotto agli stessi risultati, ossia che i pazienti con AIDS in terapia altamente attiva (HAART), vivendo più a lungo, si ammalano delle malattie croniche correlate agli stili di vita (abitudine tabagica, consumo di alcool, dieta ipercalorica, sedentarietà) e malattie correlate a determinanti genetici (mutazioni degli alleli di alcuni geni), tra cui le neoplasie non associate alla diagnosi di AIDS (Serraino D, UC A, UL B, ZO S, MO L, RO S, De PA A, Dal MA L, RA S, ZA G. Survival after AIDS diagnosis in Italy, 1999-2006: a population-based study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009 Sep 1;52(1):99- 105). Pertanto, l'infezione da HIV (gruppo CDC C3), AIDS conclamata, non può rappresentare un fattore causale o concausale che ha determinato l'aggravamento del carcinoma del pancreas, che ha causato il decesso del sig. . Le cause della proliferazione cellulare del pancreas esocrino CP_2 sono, invero, da ascriversi a fattori eredo-costituzionali (sindrome di Peutz-Jeghers, la sindrome familiare con nevi atipici multipli e melanoma, la mutazione germline del gene BRCA-2, la pancreatite ereditaria e la sindrome di Lynch), e al fumo di sigaretta. In particolare nessuna attenzione è stata posta dal CTU prima e dal Giudice poi sull'associazione, nella fattispecie concreta, tra cancro del pancreas e fumo di sigaretta, dal momento che risulta nei precedenti anamnestici, riportati nella documentazione sanitaria, che il sig. presentasse una forte abitudine tabagica CP_2 (fumatore di 40 sigarette al giorno). Di conseguenza, si deve escludere ogni nesso causale tra il decesso del sig. , causato dalla neoplasia del pancreas e l'infezione da HIV. CP_2
6) L'appellante ha quindi concluso, previo eventuale rinnovo delle operazioni peritali, per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda.
7) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
8) Il Collegio ha ritenuto indispensabile rinnovare le operazioni medico-legali, demandando all'ausiliare di rispondere al seguente quesito: “Dica se la “sindrome da immunodeficienza secondaria sintomatica con linfociti CD4 – Infezione da HIV”, accertata nel 1993, abbia costituito fattore causale o concausale del decesso di avvenuto il 5.12.2018”. Per_1
9) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere respinto. 11) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, dopo attenta esame della documentazione sanitaria in atti e con esaustive e puntuali argomentazioni medico-legali, ha confermato il giudizio espresso dal primo consulente circa la sussistenza del nesso di causa tra l'HIV da cui il era CP_2 affetto e il decesso del 5.12.18.
12) In particolare, il consulente ha chiarito che: Il Sig. era affetto sin dal 1986 da sindrome da CP_2 immunodeficienza secondaria sintomatica con linfociti CD4 inferiori a 100/mmc(64/mmc) che consentì la CMO di Napoli ad affermare un nesso di concausalità efficiente e determinante con le trasfusioni di emoderivati non virus inattivati per la patologia di cui era affetto ovvero l'emofilia ascrivendola alla 1 categoria tabella A, allegata al DPR 30/12/1981,n.834. Successivamente, oltre l'Epatite C post trasfusionale si era ammalato anche di Carcinoma spinocellulare anale e di seminoma al testicolo destro per cui aveva subito trattamenti chirurgici. Nel Giugno 2018 veniva posta diagnosi di carcinoma del processo uncinato del pancreas , trattato con posizionamento di drenaggio biliare ma non suscettibile di chemioterapia a causa di infezioni intercorrenti resistenti alle terapie antibiotiche per cui il Sig. decedeva il 05/12/2018. Esaminando il caso in questione CP_2 e i dati presenti in letteratura sulla maggiore incidenza di diverse neoplasie nei soggetti affetti da AIDS che si ammalano di tumori non AIDS correlati, per una maggiore oncogenicità e alla immunosoppressione legata alla terapia antiretrovirale si può affermare che è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della patologia per la quale CP_2 erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso. A parere dello scrivente CTU non può essere analizzata in modo asettico la corrispondenza tra HIV e carcinoma del pancreas in quanto va inquadrato il caso nelle condizioni cliniche del Sig, che CP_2 aveva contratto anche l'Epatite C e faceva largo uso di farmaci antiretrovirali. Aveva contratto ben tre neoplasie: carcinoma del colon, carcinoma del testicolo e carcinoma del pancreas con encefalopatia epatica. L'HIV non è una causa diretta del carcinoma pancreatico, ma la sua presenza può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumori, tra cui il carcinoma pancreatico, a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. L'HIV indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile per l'organismo combattere l'insorgenza e la crescita delle cellule tumorali. Pertanto è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della CP_2 patologia per la quale erano stati riconosciuti i benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso in data 05/12/218.
13) Il consulente, inoltre, ha compiutamente replicato alle critiche mosse alla bozza peritale dal appellante, evidenziando quanto segue: Come già esposto nella CTU a parere dello Parte_1 scrivente non può essere analizzata in modo asettico la corrispondenza tra HIV-AIDS e carcinoma del pancreas in quanto va inquadrato il caso nelle condizioni cliniche del Sig, che oltre l'AIDS CP_2 aveva contratto l'Epatite C e faceva largo uso di farmaci antiretrovirali. Lo stesso aveva contratto anche ben tre neoplasie: carcinoma del colon, carcinoma del testicolo e carcinoma del pancreas con encefalopatia epatica oltre ittero ostruttivo, malattia sintomatica da HIV in emofilia, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II, epatite cronica HCV correlata Genotipo 3 responder Pegifin+IFN, esiti resezione addomino-perineale secondo Miles per Carcinoma spino-cellulare anale, esiti di orchitifectomia destra per seminoma. L'HIV non è una causa diretta del carcinoma pancreatico, ma la sua presenza può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumori, tra cui il carcinoma pancreatico, a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. “La diagnosi di carcinoma del pancreas in un paziente HIV positivo, non certifica una diagnosi di AIDS” sostiene il Dr. ma l'HIV indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile per l'organismo CP_5 combattere l'insorgenza e la crescita delle cellule tumorali. Affermare che l'insorgenza del carcinoma del pancreas sia da attribuire solo al fumo di sigarette è francamente una osservazione non coerente con lo stato clinico del Sig. . Passando al caso di specie, trattasi di soggetto CP_2 affetto da infezione da HIV, che in passato aveva già sofferto di Carcinoma del testicolo trattato con orchifuniculectomia e di Carcinoma del colon trattato con resezione addomino-perineale, deceduto per le conseguenze di un Carcinoma del pancreas. Gli studi scientifici citati dal Dr. non CP_5 entrano nel merito del caso specifico, specificando che non è possibile valutare una correlazione citando studi che sono teorici e non entrano nel merito della situazione clinica del Sig. . Per_1 Manca la visione d'insieme che è fondamentale per il caso di specie. Il nostro sistema immunitario, quando funziona in maniera normale, ci difende sia dalle infezioni sia dalle cellule tumorali, ma quando è colpito e leso nelle sue funzioni, questo tipo di difesa viene meno. Nel caso dell'infezione con HIV, ci sono anche altri meccanismi che predispongono a un maggiore rischio di cancro. Alcune proteine virali, in particolare alcune varianti della proteina P17 della matrice dell'HIV sempre più diffuse a livello mondiale, sembrerebbero essere in grado di promuovere lo sviluppo di tumori. Altre ipotesi, come riassunto sul sito del National Cancer Institute (NCI), hanno a che fare con fattori e comportamenti associati all'infezione da HIV. Un sistema immunitario mal funzionante, per esempio, è anche più suscettibile alle infezioni, le quali a loro volta possono contribuire di per sé al rischio tumorale. Basti pensare alle infezioni da parte di altri virus oncogeni, come il papillomavirus (HPV), i virus delle epatiti B e C o il virus di Epstein-Barr. Inoltre questi virus, insieme all'HIV, possono favorire uno stato infiammatorio che promuove la trasformazione tumorale. (Elevater cancer- specific mortality among HIV-infected patients in the United States Journal of Clinical Oncology n.21,July 20 2015). (TE RU (Fondazione Veronesi 20 gennaio 2009). Alcuni studi affermano che la mortalità specifica per cancro dopo la diagnosi è più elevata nei pazienti affetti da infezione da HIV rispetto ai pazienti negativi (Elevater cancer-specific mortality among HIV-infected patients in the United States Journal of Clinical Oncology n.21,July 20 2015). Un altro lavoro scientifico CC e altri (Ann.Ital. Chir.,LXXIII,4,2002) riconosce il ruolo della terapia antiretrovirale nel causare pancreatiti acute, e diverse patologie epato-bilio-pancreatiche. Anche nei confronti dei tumori del pancreas, per i quali nessuno finora aveva formalmente indagato, va segnalato il ruolo dell'epatite C (mentre ci sono già indizi a carico dell'epatite B), l'infezione ha segnato qualche differenza, con un rischio del 23 per cento in più elevato a carico dei portatori del virus. Tale criticità non è stata citata dalla controparte e riveste invece un ruolo importante nella globalità della problematica. Altro elemento determinante, a giudizio dello scrivente CTU è stata la temporalità. Si ritiene non sia casuale che il Sig. abbia avuto in breve tempo una sequenza CP_2 temporale di eventi avversi ravvicinati culminati con la morte per carcinoma del pancreas che quindi non può essere attribuita esclusivamente al fumo da sigaretta. Definire che “la sindrome da immuno- deficienza acquisita può essere considerata, in tale contesto, soltanto come un fattore accidentale indipendente che, rispetto al fumo di sigaretta fattore di rischio preponderante, non può aver innescato il processo discariocinetico a livello del pancreas” è una affermazione sicuramente non corrispondente al quadro clinico esposto. Pertanto è ragionevolmente probabile che il decesso del Sig. possa considerarsi complicanza della patologia per la quale erano stati riconosciuti i CP_2 benefici previsti dalla legge 210/92 agendo con un ruolo concausale efficiente e determinante nel decorso della patologia neoplastica che lo portò al decesso in data 05/12/218.
14) Le conclusioni peritali devono essere condivise perché basate, a differenza delle critiche mosse dall'amministrazione, sul concreto caso clinico del deceduto sicché deve essere Per_1 confermata la esistenza del nesso di causa tra la patologia che il contrasse a seguito di CP_2 trasfusioni, come accertato sin dal 1993, e il decesso del 5.12.18.
15) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 77.096,58), così come a carico dell'appellante devono essere poste le spese della Ctu svolta in appello, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Paola n° 416/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.160,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni