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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11755 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37981 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione il 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Giacomo Bellavia)
attore
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuti
CONCLUSIONI
I difensori delle parti così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio: per l'attore: “1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa, e in Controparte_3 particolare in relazione ai danni lamentati derivanti da erroneo sequestro e successiva erronea confisca dei beni dell'odierno attore, da considerarsi terzo estraneo, nonché – nelle more della restituzione – derivanti dalla cattiva gestione da parte degli organi preposti, inquadrati nell'ambito del Ministero della Giustizia – cattiva gestione che risulta ipso facto per averli restituiti in stato di decozione;
2. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del , in ordine ai fatti di Controparte_2 causa per le causali esposte in narrativa, e in particolare nella sua qualità di socio unico della società LA.RA. srl, oggi fallita, per avere, mediante la propria condotta negligente sia commissiva che omissiva, recato un ingente danno all'odierno attore consistente nella TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
cattiva gestione della suddetta società.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa;
4. In subordine e in via sussidiaria, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 5.
Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, comunque denominati, subiti dal Sig. , quantificati in euro 270.839,60 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, e di euro 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o alle diverse somme da calcolarsi anche in via equitativa. Con ulteriore richiesta di condanna dei convenuti ad altre somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa a seguito della espletanda consulenza d'ufficio o ritenute di giustizia. Oltre ad ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. 6. […] 7. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da distrarsi a favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”; per i convenuti: “In via principale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma spettante detta competenza al Tribunale di Messina;
dichiarare la nullità della citazione per omessa indicazione della causa petendi;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei evocati in giudizio. Nel merito rigettare la domanda Parte_2 per l'intervenuta decadenza triennale e/o per l'omesso esperimento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di confisca;
comunque rigettare la domanda per manifesta infondatezza e mancanza di prova sull'elemento della colpa in capo al o ai giudici de quibus. Rigettare, in ogni caso, qualsivoglia domanda risarcitoria, ex art. 2043
c.c., siccome improponibile ai sensi della legge 117/1988 e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale o decennale del diritto fatto valere in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
il e il ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedendone – nell'atto di citazione integrativo – la condanna: a) in solido, ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, comunque denominati, subiti, che quantificava in € 270.839,60 a titolo di danno patrimoniale, e di € 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale,
o alle diverse somme da calcolarsi anche in via equitativa, ovvero in subordine e in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; b) al pagamento di altre somme, maggiori o minori, che sarebbero risultate dovute in corso di causa;
c) oltre all'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'attore, titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della L.A.R.A. srl in liquidazione e successivamente fallita, ha esposto:
- che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con provvedimento del 5.12.1997 aveva disposto il sequestro preventivo dei beni
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costituenti il suo patrimonio, compresa la totalità delle quote rappresentative del capitale sociale della L.A.R.A. s.r.l. (sebbene di titolarità di terzi soggetti, tra cui l'attore, avendo ritenuto operante una ipotesi di intestazione fittizia dei beni);
- che il 19.10.2000, con decreto n. 85/00, il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ne aveva disposto la confisca, la quale era stata revocata dalla medesima sezione con ordinanza del 4.2.2016, a distanza di ben 16 anni, ritenendo che già al momento in cui era stata disposta la confisca non emergevano i presupposti per provvedere in tal senso e disponendo la restituzione in suo favore della partecipazione pari al 50% del capitale sociale della società;
- che egli era stato ingiustamente privato della proprietà della quota sociale di sua spettanza e conseguentemente aveva subito un rilevante danno, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, anche perché al momento della restituzione la società era priva di valore, tanto che di lì a poco ne era stato dichiarato il fallimento;
- che l'Amministrazione pubblica, sia a mezzo del , che Controparte_3 aveva in capo la gestione dell'iter giudiziario, sia a mezzo del
[...]
, che aveva beneficiato della successiva gestione dei beni oggetto CP_2 di confisca, portando la società al fallimento, aveva determinato un danno ingiusto nei propri confronti;
- che, prendendo a base il reddito operativo medio negli anni 1993-1997 e il patrimonio netto della società e l'incremento che avrebbe potuto essere conseguito, il danno patrimoniale subito, parametrato alla percentuale delle quote sociali possedute (50%) e rivalutato, avrebbe dovuto essere liquidato in €
270.000,00;
- che il danno non patrimoniale, da determinarsi tenendo conto di tutte le voci, subito per la gravissima lesione all'immagine e alla reputazione patita, la sofferenza morale e l'impossibilità di esplicare la propria personalità secondo le attitudini prescelte, avrebbe dovuto essere quantificato in un importo non inferiore a € 150.000,00.
La il Controparte_1 Controparte_2
e il , evidenziato che non erano state qualificate
[...] Controparte_3 le proprie rispettive responsabilità, né la causa petendi, per l'eventualità in cui il titolo della responsabilità fosse rinvenuto nell'esercizio erroneo della funzione giudiziaria ex lege n. 117/1988, hanno eccepito: a) l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Messina;
b) il difetto di legittimazione passiva processuale di entrambi i convenuti;
Parte_2
c) l'intervenuta decadenza triennale ai sensi dell'art. 4, n. 2, della legge n.
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117/1988; d) l'inammissibilità della domanda per non avere l'attore proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che aveva disposto la confisca definitiva;
e) in ogni caso, l'infondatezza della domanda nel merito.
Per l'ipotesi in cui la domanda fosse stata, invece, proposta quale richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., le Amministrazioni convenute hanno eccepito: 1)
l'inammissibilità della domanda, deducendo che il sistema di responsabilità previsto dalla legge n. 117/1988 non avrebbe consentito, perché non le prevedeva, altre forme concorrenti di responsabilità per danni derivanti dalla funzione giudiziaria;
2) la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, decorrente dall'adozione del provvedimento definitivo di confisca del
2000, generatore del danno.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 30.10.2019 il giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della causa petendi, disponendo l'integrazione dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 167, commi 5 e 6,
c.p.c., e fissando la nuova udienza di prima comparizione al 12.2.2020.
Con atto depositato il 14.11.2019 l'attore integrava la domanda, specificando quanto segue:
A) Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del Controparte_3
, che gli “organi giudiziari” coinvolti nel procedimento nel cui ambito era
[...] stata disposta la confisca avevano svolto funzioni preminentemente gestionali ed amministrative, più che tipicamente giudiziarie, esercitandole in maniera negligente e cagionando i danni esposti nel presente giudizio. A tale riguardo evidenziava (i) che la confisca ex art. 2 ter l. n. 575/1965 non aveva un carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma andava ricondotta nell'ambito di quel “tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2”, e (ii) che era stata affermata la natura preventiva dell'ipotesi di confisca introdotta nell'ordinamento con la legge n. 646/1982, attualmente disciplinata dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 159/2011
(c.d. “codice antimafia”). Da ciò faceva discendere la possibilità di agire sulla base della disciplina generale dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., senza alcuna preclusione derivante dalla legge n. 117/1988.
B) Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del
[...]
, che successivamente all'emissione del Controparte_2 provvedimento di confisca preventiva la società LA.RA. era stata amministrata e gestita dal attraverso l'Agenzia Controparte_2
Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del codice
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antimafia, in tal modo restando il titolare esclusivo delle quote societarie fino al
2016, veste in cui si era occupato sia della nomina degli amministratori sia dell'approvazione dei bilanci, nonché aveva avallato tutte le decisioni maggiormente rilevanti per la LA.RA., contribuendo così in maniera determinante allo stato di crisi della società, restituitagli in stato di decozione.
C) Ulteriore causa petendi era costituita dalla domanda, subordinata e in via residuale, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, deducendo che lo Stato si era arricchito della proprietà di una fiorente società non avendone titolo, potendola sfruttare e comunque avendola nella propria disponibilità per oltre 17 anni.
Formulava nuovamente le conclusioni, come riportate in epigrafe.
Alla nuova prima udienza di trattazione, la difesa attorea chiariva che la domanda non era stata proposta ai sensi della legge n. 117/1988. La difesa erariale si associava alla richiesta di concessione dei termini per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza svolgere alcuna ulteriore attività difensiva.
Con atto denominato “comparsa di risposta”, depositato il 3.10.2020
(successivamente alla scadenza del termine per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., peraltro non depositate), i convenuti hanno tuttavia eccepito la tardiva notificazione dell'atto di integrazione della citazione, che si sarebbe perfezionata il 19.11.2019, senza rispettare il termine di 90 giorni, che deve intercorrere tra la notifica dell'atto di citazione o della sua integrazione, rimettendo al giudice di valutare “se la tardività della notificazione dell'integrazione della domanda, non ulteriormente sanabile, abbia comportato l'estinzione della presente causa”. Hanno inoltre eccepito la tardività della costituzione dell'attore, effettuata l'11.6.2019, a fronte della notifica dell'atto introduttivo eseguita il 31.5.2019.
I convenuti hanno poi ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale funzionale e non derogabile, affermando “che la domanda principale che, attrae le altre, è quella prevista dalla L. 117/1988”, rispetto alla quale era intervenuta la decadenza triennale ai sensi dell'art. 4, numero 2, della stessa legge.
Nel merito, ribadivano l'eccezione di prescrizione e contestavano sotto ogni aspetto la fondatezza della domanda, come integrata. Eccepivano inoltre l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, in quanto residuale, oltre alla sua infondatezza.
Alla successiva udienza per l'ammissione dei mezzi di prova del 5.10.2020 la difesa erariale si opponeva all'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva istruita mediante esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
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2 – L'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa è infondata.
L'atto di citazione è stato infatti consegnato dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato il 31.5.2019 e l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'attore il 9.6.2019, mediante inoltro telematico. La data dell'11.6.2019, anch'essa risultante dagli applicativi informatici, è invece quella dell'accettazione ad opera dell'ufficio.
3 – L'eccezione di tardività dell'integrazione della domanda – avvenuta non mediante notifica dell'atto integrativo, non depositata da alcuna delle parti, ma mediante il deposito telematico dell'atto – non può essere accolta.
I convenuti, infatti, nella successiva nuova udienza di comparizione tenuta il
12.2.2020 non hanno eccepito la tardività, chiedendo un termine per formulare le difese conseguenti all'integrazione, ma si sono anzi associati alla richiesta di controparte di concessione dei termini per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in tal modo svolgendo un'attività processuale incompatibile con la volontà di eccepire la tardività dell'integrazione della domanda.
4 – Con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio, si rileva che questa è stata sollevata dai convenuti esclusivamente in riferimento alla domanda che sarebbe stata proposta ai sensi della legge n. 117/1988.
In sede di integrazione della domanda, e ancora nell'udienza del 12.2.2020,
l'attore ha però chiaramente esposto che non ha inteso agire nei confronti dello
Stato, per responsabilità dei magistrati, avvalendosi della menzionata normativa.
Conseguentemente l'eccezione pregiudiziale, come formulata, non può essere presa in considerazione.
E neppure può, all'atto della decisione, valutarsi la competenza per territorio con riferimento alla domanda risarcitoria “ordinaria”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., né rispetto alla domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., atteso che – con riferimento a tali domande, effettivamente proposte dall'attore – l'eccezione non è stata sollevata né dai convenuti né dal giudice entro la nuova prima udienza (trattandosi di un'ipotesi di incompetenza rilevabile anche d'ufficio), a seguito dell'integrazione della domanda. Deve pertanto ritenersi cristallizzata la competenza di questo tribunale.
5 – Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del
[...]
, quale soggetto responsabile per le attività svolte dagli organi che Controparte_3 sono stati coinvolti, a vario titolo e con diverse funzioni, nell'ambito dei procedimenti, dapprima, di sequestro penale, si osserva in primo luogo quanto segue.
5.1 L'eccezione di prescrizione è infondata.
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Rileva il tribunale che l'attore soltanto a seguito della revoca della confisca, disposta dal Tribunale di Catania con l'ordinanza del 4-6.4.2016, è stato posto in condizione di esercitare il diritto al risarcimento del danno – verificatosi nel corso dei 16 anni in cui il bene è stato gestito e amministrato da un altro soggetto – perché soltanto allora ha avuto contezza, anche alla luce delle motivazioni per cui era stata disposta la revoca, come si vedrà oltre, dell'ingiustizia del danno subito e della riferibilità a sé delle conseguenze dannose della condotta dell'Amministrazione, e pertanto della sua astratta risarcibilità.
Poiché la domanda giudiziale di risarcimento del danno è stata proposta nell'anno 2019, non occorre indagare il regime temporale della prescrizione, se quinquennale o ordinario decennale.
5.2 L'attore, ancora nelle conclusioni definitivamente precisate, ascrive anche allo “erroneo sequestro” la causazione del danno. Come allegato nell'atto di citazione, il provvedimento di sequestro di cui si discute – indicato come
“sequestro preventivo” – era stato adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 5.12.1997, nell'ambito del procedimento a carico di
. Controparte_4
Sulla base della prospettazione attorea, in difetto della produzione in giudizio dell'atto, deve rilevarsi che si tratta di un provvedimento emesso da un giudice nel corso di un procedimento giurisdizionale, nell'esercizio cioè dell'attività giudiziaria.
Il risarcimento del danno conseguente alla condotta del magistrato che, nell'esercizio di quelle funzioni, lo ha adottato può essere giudizialmente reclamato soltanto esercitando la speciale azione disciplinata dalla legge n.
117/1988, non essendo state prospettate – con riferimento al sequestro preventivo – responsabilità di altri soggetti od organi appartenenti all'Amministrazione della Giustizia o comunque assoggettati al controllo o vigilanza di questa. La domanda è pertanto inammissibile.
D'altra parte, se pure si desse ingresso alla possibilità di ottenere l'accertamento della responsabilità del per responsabilità Controparte_3 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l'omessa produzione del provvedimento di sequestro non potrebbe che determinare il rigetto della domanda: l'impossibilità di conoscere le ragioni della sua adozione, esposte (o non esposte) nella motivazione, non consentirebbe infatti di qualificare la condotta del magistrato, se cioè questa sia stata connotata da dolo o colpa, presupposti ineludibili di qualunque accertamento di responsabilità civile.
5.3 Con riguardo alla possibilità di ammettere l'esperibilità dell'azione risarcitoria
– non con le forme previste dalla legge n. 117/1988, che l'attore ha chiarito di
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non avere esercitato – in conseguenza dell'ingiusta applicazione della confisca, disposta dal Tribunale di Catania con il decreto n. 85/2000 del 19.10.2000 pur non sussistendone i presupposti, il tribunale osserva quanto segue.
5.3.1 L'attore sostiene che la possibilità di agire sulla base della disciplina generale dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. discenderebbe dal fatto che il tribunale, nel disporre la confisca, aveva esercitato funzioni preminentemente gestionali ed amministrative, più che tipicamente giudiziarie, in maniera negligente. A sostegno della propria tesi ha richiamato le fattispecie astratte della confisca ex art.
2-ter della legge n. 575/1965 – che non avrebbe un carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma andrebbe ricondotta nell'ambito del “tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2” (afferente al corpo e al frutto del reato) – e della confisca introdotta nell'ordinamento con la legge n.
646/1982, successivamente disciplinata dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 159/2011
(c.d. “codice antimafia”), della quale era stata affermata la natura preventiva.
In buona sostanza, secondo la prospettazione attorea la responsabilità dei magistrati, e per essi dello Stato, per i danni cagionati dalla condotta dolosa o gravemente colposa, troverebbe tutela con lo strumento previsto dalla legge n.
117/1988 soltanto nei casi in cui l'attività svolta fosse riconducibile, totalmente ed esclusivamente, all'esercizio della funzione giudiziaria. Ove, invece, quell'attività fosse posta in essere nell'esercizio di funzioni non giudiziarie, ma amministrative o di prevenzione (e perciò, di natura non giurisdizionale), il diritto al risarcimento del danno commesso dall'organo giudiziario potrebbe essere risarcito esercitando l'azione ordinaria;
e quindi, si chiosa, esclusivamente mediante l'esercizio dell'azione ordinaria e non anche dell'azione ai sensi della legge n.
117/1988 perché difetterebbe il necessario presupposto del compimento della condotta nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
5.3.2 Deve innanzitutto evidenziarsi che la confisca di cui si tratta nel presente giudizio non è stata disposta facendo applicazione delle disposizioni richiamate dall'attore, sopra indicate, bensì dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992 (confisca cd. allargata, sulla cui natura vedi Cass. pen. n.
28525/2019, in cui si evidenzia la diversità di struttura di tale strumento rispetto alla confisca di prevenzione, assimilata alle misure di sicurezza patrimoniali), nella formulazione a quel tempo vigente: “
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-
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ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.”
La confisca cd. allargata, in quanto presuppone che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena concordata, potrebbe partecipare della natura giurisdizionale del processo penale, al quale è strettamente connessa e consequenziale.
5.3.3 La descritta prospettazione offerta dall'attore non può comunque essere condivisa, avendo riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 6990/2020, secondo le quali “ciò che caratterizza
l'”attività giudiziaria", ai sensi della legge n. 117 del 1988, è la sua inerenza all'esercizio dell'ufficio di cui l'appartenente alla magistratura è investito e che, pertanto, rientra, in base alla legge, nelle attribuzioni (giurisdizionali o non) dell'”organo giudiziario" in cui il magistrato stesso si immedesima.”
Nel caso in esame, ad avviso del tribunale, non può essere posto in dubbio che il decreto del Tribunale di Catania n. 85/2000 del 19.10.2000, che aveva disposto la confisca in danno dell'attore, era stato emesso da un organo collegiale composto da magistrati ordinari nell'esercizio di un'attività inerente all'esercizio dell'ufficio di cui quelli erano investiti, rientrante nelle attribuzioni dell'organo giudiziario.
Per quanto sopra esposto deve giungersi alla conclusione che la sola azione risarcitoria esercitabile per ottenere il ristoro dell'eventuale danno che sia conseguenza della condotta – connotata da colpa grave o dolo – posta in essere dai componenti del collegio del Tribunale di Catania, è quella disciplinata dalla legge n. 117/1988, che riveste carattere di specialità rispetto all'ordinaria azione risarcitoria civile.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., consequenziale alla condotta dei magistrati componenti il collegio del Tribunale di Catania, è pertanto inammissibile.
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6 – ha anche specificamente richiesto, ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c., di essere risarcito dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che avrebbe subito a causa della cattiva gestione dei beni confiscati da parte degli organi preposti nel corso del tempo in cui erano stati da questi amministrati, la quale aveva determinato lo stato di decozione della società di cui egli era CP_5 titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, fino a provocarne la dichiarazione di fallimento poco tempo dopo essere tornato nella disponibilità e titolarità delle quote sociali già confiscate.
6.1 In corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se l'amministrazione e la gestione della società, nel corso del periodo di tempo in cui questa era stata sottoposta a confisca, non fossero state adeguate e corrette e avessero pertanto cagionato una lesione del patrimonio sociale, che avrebbe potuto essere altrimenti evitato, determinandone una diminuzione, fino alla sua decozione.
A) Occorre in primo luogo rappresentare i fatti rilevanti, come emergenti dagli atti e documenti di causa e ricostruiti dal consulente.
Per effetto del decreto di confisca n. 85/2000, divenuto definitivo il 23.1.2001, la società era stata acquisita, ex lege n. 575/1965, al patrimonio indisponibile dell'Erario, che ne aveva curato la gestione e destinazione ai sensi della stessa legge per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (“ANBSC”), la quale deteneva il 100% del capitale sociale.
Dal marzo 2003 fino al novembre 2013 la società aveva concentrato la propria attività nella manutenzione e supporto ai servizi presso la base NATO di
SI (“U.S. NAS SI”, nel seguito “NAS”), in forza di due successivi contratti d'appalto di durata quinquennale, il primo del 27.3.2003, di un valore complessivo di € 9.232.832, e il secondo del 20.11.2008, del valore complessivo di € 36.962.249. L'esecuzione dei lavori oggetto di appalto ha portato la società ad adeguare progressivamente la propria struttura operativa, dimensionandola in funzione dell'importanza della committenza e, in particolare, aumentando le risorse umane in proporzione al fatturato realizzato.
Nel 2013, allo scadere del secondo contratto di appalto, la società non era riuscita ad ottenere il successivo appalto per l'assegnazione dei servizi, aggiudicato ad un terzo soggetto che aveva presentato un'offerta più conveniente. La perdita del lavoro con il NAS di SI aveva avuto fortissime ripercussioni economiche sulla società, la quale, nel periodo 2003-2013, aveva svolto quasi esclusivamente lavori per quel committente e non era risuscita a diversificare il proprio fatturato tramite il reperimento di altri lavori, operando
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praticamente in regime di monocommittenza e ponendosi, quindi, in una situazione di rischio.
Per quanto attiene alle vicende relative agli organi sociali, si rileva che nel periodo successivo, durante il quale si era manifestata la crisi che ha portato al fallimento della società:
- il 4.11.2015, su indicazione del socio unico , l'amministratore giudiziario CP_6 in carica, dott. , era stato sostituito dal dott. Controparte_7 CP_8
- il 4.2.2016 il Tribunale di Catania aveva revocato la confisca della quota del
50% del capitale sociale intestata a , per cui da allora la Parte_1 titolarità delle quote sociali è stata ripartita in misura paritaria tra i due soci e;
CP_6 Parte_1
- il 24.6.2016, in sede di assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'art. 2484 c.c., rilevata la totale perdita del capitale sociale e in assenza della sua copertura da parte dei soci, il dott. aveva dichiarato verificata la causa di CP_8 scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 del c.c.; non essendo stato contestualmente nominato l'organo liquidatorio per mancanza di indicazioni da parte dei soci, la nomina era stata rinviata ad una successiva assemblea, da convocarsi entro i trenta giorni successivi;
- il 29.7.2016, su ricorso presentato dal dott. il Tribunale di Catania, CP_8 rilevato il mancato accordo tra i soci sulla nomina del liquidatore, avevaa nominato il liquidatore giudiziale della LA.RA. nella persona del dott. CP_9
;
[...]
- il 16.9.2016, nelle more dell'iscrizione della nomina del liquidatore giudiziale nel registro delle imprese, l'assemblea della LA.RA. (con la sola partecipazione del socio ), aveva deliberato: a) la revoca del liquidatore Parte_1 giudiziale e la nomina del liquidatore volontario nella persona del dott. Per_1
; b) di presentare presso il Tribunale di Catania un ricorso per accordo di
[...] ristrutturazione del debito o, in alternativa, di un ricorso per concordato preventivo, stante la conclamata crisi aziendale e l'intervenuta presentazione di un'istanza di fallimento da parte di un ex dipendente;
- il 14.12.2016 il socio aveva impugnato la delibera di nomina del CP_6 liquidatore dott. , chiedendo in via cautelare che ne venisse disposto Parte_1
l'annullamento e/o dichiarata la nullità;
- il 3.1.2017 il dott. si era dimesso dalla carica di liquidatore per Persona_1 motivi personali e l'assemblea dei soci aveva nominato quale nuovo liquidatore della società il dott. ; Persona_2
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- l'11.1.2017 con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del
28.1.2017, il Tribunale aveva accolto il ricorso del socio e sospeso la CP_6 nomina del dott. quale liquidatore della società; Persona_1
- il 7.2.2017 il liquidatore giudiziale dott. , precedentemente nominato dal CP_9
Tribunale, aveva iscritto la propria carica presso il Registro delle Imprese;
lo stesso giorno la società aveva dichiarato di non essere in condizioni di presentare la domanda di concordato;
- il 16.2.2017 la LA.RA. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 9/2017 del
Tribunale di Catania.
B) Il c.t.u., all'esito dell'indagine tecnica, compiuta mediante l'approfondito esame dei documenti prodotti dalle parti o acquisiti da pubblici depositari (bilanci dal
1998 al 2000 e degli esercizi 2009 e 2011), ha evidenziato: a) che il valore dell'azienda al momento della confisca era pari a € 291.446,00; b) che nel periodo 2000-2012 la società aveva ottenuto una rilevante crescita dal 2000 al
2008 e un buon andamento nel quinquennio 2008- 2012 (anno precedente quello in cui era iniziata la crisi conseguente al termine dell'appalto con il NAS): il valore del patrimonio netto dopo otto anni di amministrazione giudiziaria era più che decuplicato ed ammontava a circa 2,4 milioni di euro, mentre il valore della produzione, che prima della confisca ammontava a circa 1,5 milioni di euro, durante l'amministrazione giudiziaria si era quasi triplicato, raggiungendo un valore di oltre 4,35 milioni di euro nel 2009 e mantenendosi pressoché stabile fino al 2012.
L'ausiliario, sulla base di tali dati, è pervenuto alla condivisibile conclusione che doveva escludersi che nel periodo considerato (2000-2012), la gestione commissariale fosse stata condotta con criteri economico-finanziari palesemente errati secondo la logica imprenditoriale.
Non altrettanto univoco è l'aspetto relativo alla gestione “strategica” della società, la quale non aveva fin dall'inizio diversificato il proprio portafoglio clienti e la propria attività, in tal modo legando la propria sopravvivenza ad un solo grosso cliente (il NAS). Sono in ogni caso emersi elementi documentali dai quali è emerso che negli ultimi due anni del periodo in esame l'amministratore giudiziario in carica durante quel periodo, dott. , si era è attivato nel cercare nuove CP_7 opportunità di business, coinvolgendo il socio nelle decisioni gestionali, CP_6 mettendolo a conoscenza dello stato di monocommittenza nel quale la società si trovava e dei relativi rischi;
socio che, per ragioni non sempre chiaramente definite, non avrebbe consentito di partecipare ad iniziative imprenditoriali che avrebbero potuto, se non elidere, quanto meno ridurre il rischio derivante dalla monocommittenza.
12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Con valutazione, condivisa dal tribunale, il consulente tecnico – anche tenendo conto delle problematiche che inevitabilmente caratterizzano la gestione delle società confiscate (atteggiamento di diffidenza da parte della clientela acquisita, che tende ad allontanarsi, e potenziale, che è restia ad affidarsi) e della burocratizzazione dei processi decisionali, che porta a rallentare e a ingessare la gestione – è pervenuto alla conclusione che: a) per gli anni dal 2000 al 2010, la documentazione disponibile non forniva elementi per poter esprimere un giudizio valutativo in ordine alla gestione strategica;
b) per gli anni 2011 e 2012, la gestione commissariale si era attivata per ricercare nuove opportunità di business, coinvolgendo nelle decisioni il socio ANSBC;
c) che anche sotto l'aspetto della gestione strategica era possibile escludere che l'attività fosse stata svolta secondo criteri palesemente errati secondo la logica imprenditoriale.
Successivamente alla cessazione del rapporto con il NAS di SI, intervenuta nel 2016, il valore della produzione aveva subito un decremento progressivo (34%), al quale si era accompagnata una diminuzione non proporzionale dei costi di produzione e del costo del lavoro, in quanto il rapporto ultradecennale con il NAS di SI aveva verosimilmente portato la società a dimensionarne la struttura in funzione di quel rapporto, dal quale dipendeva la propria sussistenza.
C) Nel valutare se, in presenza di uno stato di crisi perdurante e in assenza di un piano industriale, la prosecuzione dell'attività per gli esercizi 2014 e 2015 e fino alla messa in liquidazione a giugno del 2016, fosse stata condotta nel rispetto dei principi di gestione aziendale e, in particolare, del “principio di continuità aziendale” (secondo il quale, in presenza di eventi o circostanze i cui effetti potenziali siano tali da non consentire all'impresa di continuare la propria attività operativa in un futuro prevedibile, viene meno il presupposto necessario affinchè
l'impresa possa operare sul mercato e, pertanto, si rende necessario interromperne l'attività e porla in liquidazione), il c.t.u. ha ritenuto che la perdita dell'appalto con il NAS di SI – nel novembre 2013 – non avesse ancora determinato, di per sé, la perdita dei presupposti di continuità e, pertanto, non imponesse l'adozione di un provvedimento drastico come la messa in liquidazione della società. Essa imponeva invece di cercare in tempi ragionevolmente brevi soluzioni concrete in termini di nuove commesse redditizie e/o diversificazione dell'attività e/o affitto del ramo d'azienda, anche alla luce del fatto che il capitale sociale nel 2013 e nel
2014 non era sceso al di sotto del limite legale, nonostante le importanti perdite conseguite nei due esercizi, sicchè – secondo il condivisibile avviso dell'ausiliario
– non avrebbe dovuto essere adottato dall'organo amministrativo alcun
13 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
provvedimento ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. fino alla fine dell'esercizio 2014, nel corso del quale, peraltro, la società aveva svolto la propria attività, completando i lavori da portare a termine relativi all'appalto in essere ed eseguito ulteriori lavori in regime di subappalto, ancorché a condizioni economiche sfavorevoli, che avevano consentito di limitare le perdite, arginare la fuga di personale munito di competenze specifiche e cercare di rimanere sul mercato, anche per non perdere le certificazioni SO (”Sistema organismi di attestazione”).
Dalla relazione al bilancio al 31.12.2014 emerge infatti che nel corso dell'anno l'amministratore giudiziario si era attivato per cercare una soluzione alla crisi sviluppando progetti di sinergie commerciali con società partner, presentando offerte per l'acquisizione di future commesse e acquisendo sei commesse, per un importo pari a circa € 1.730.000,00.
Alla luce di tali elementi il c.t.u. ha formulato la valutazione secondo cui “anche per l'esercizio 2014 vale quanto detto in merito all'esercizio 2013: attesa l'impossibilità di interrompere improvvisamente l'attività a meno di incorrere nelle penali per la violazione degli obblighi contrattuali connessi alle commesse ancora in corso e la necessità di non disperdere il valore economico degli asset immateriali (know-how, certificazioni SO, presenza sul mercato) in vista di una eventuale cessione dell'azienda, si ritiene che la prosecuzione dell'attività mediante acquisizione di nuove commesse a basso margine di redditività non si configuri come un atto di gestione imprudente bensì come il tentativo di preservare il valore economico dell'azienda in attesa di trovare una soluzione adeguata alla situazione di crisi”.
D) Per quanto attiene al periodo successivo, in cui la funzione di amministratore giudiziario era stata esercitata dal dott. il tribunale osserva che deve CP_8 accordarsi rilevanza alla “fotografia”, effettuata dal c.t.u. sulla base di alcuni documenti di natura contabile reperiti, della situazione economico patrimoniale della società alla data del passaggio di consegne tra l'amministratore giudiziale dott. e il successore dott. (novembre 2015). Nell'ambito della CP_7 CP_8 documentazione della procedura fallimentare è stato infatti rinvenuto un bilancio elaborato dal software gestionale al 31.10.2015, sottoscritto sia dall'amministratore uscente che da quello subentrante, e un prospetto extracontabile redatto su foglio Excel, riportante una proiezione del patrimonio netto in pari data, predisposto applicando i principi di competenza economica.
Dal bilancio del software gestionale emerge che il risultato economico provvisorio del periodo 1.1.2015-31.10.2015 presentava un utile di € 142.634,00, che però non includeva il valore delle rimanenze iniziali e finali dei lavori in corso, quello
14 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
degli ammortamenti di competenza e quello del costo del personale ancora da imputare: variazioni che – in linea con la determinazione del patrimonio netto secondo i corretti principi di competenza economica – erano state esposte nel prospetto extracontabile, dal quale emergeva che il patrimonio netto al
31.10.2015 era pari ad un valore negativo per € 68.565,32.
Ha quindi condivisibilmente evidenziato il c.t.u. come: a) alla data del 31.10.2015
(immediatamente precedente al subentro del nuovo amministratore giudiziario, dott. , la società aveva perso il capitale sociale in misura tale da CP_8 rientrare nelle previsioni di cui all'art. 2482-ter c.c. (“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”); b) il deficit patrimoniale si presentava tuttavia contenuto rispetto alla complessiva perdita del 2015, per cui si poteva ritenere che per gran parte dell'esercizio 2015 la società avesse operato con un capitale positivo ma in progressiva erosione;
c) la prosecuzione della gestione in condizioni di antieconomicità in attesa di trovare dei correttivi adeguati alla crisi in atto non poteva protrarsi oltre un ragionevole lasso di tempo, al fine di evitare la completa erosione del patrimonio dell'azienda.
6.2 Sulla base di quanto sin ora evidenziato, è emerso che a partire dall'anno
2015 la situazione patrimoniale della società si era andata via via aggravandosi, fino alla decozione e alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel febbraio
2017. Nel presente giudizio, in cui non sono stati convenuti anche gli amministratori giudiziari, non occorre accertare a quale di essi sia specificamente ascrivibile l'eventuale responsabilità da cattiva gestione;
occorre invece accertare se l'attività di gestione sia stata caratterizzata da imprudenza o negligenza – per non essere state poste in essere attività che invece avrebbero dovuto esserlo – e se queste siano ascrivibili, sotto ogni profilo rilevante al , Controparte_3 nel cui ambito sarebbero inquadrati gli organi della procedura responsabili della cattiva gestione (v. punto 1 delle conclusioni definitive) e al
[...]
, quale amministratore e gestore della LA.RA. Controparte_2 successivamente all'emissione del provvedimento di confisca, attraverso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e titolare esclusivo delle quote societarie fino al 2016; in tale veste essendosi occupato sia della nomina degli amministratori, sia dell'approvazione dei bilanci ed avendo avallato le decisioni maggiormente rilevanti per la LA.RA.
15 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato quanto segue:
- i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 erano stati approvati il
24.6.2016, quindi, ad eccezione di quello relativo al 2015, con notevole ritardo
(evidenziando che nelle imprese soggette a confisca l'iter di approvazione del bilancio può subire ritardi dovuti al fatto che i bilanci sono oggetto di revisione ad opera di un consulente esterno nominato dall , che ne attesta la CP_6 regolarità) e con il voto favorevole del socio;
CP_6
- benchè le informative all non fossero state inviate con cadenza CP_6 costante, da ottobre del 2014 al luglio del 2015 in più occasioni l'Agenzia era stata informata dello stato di crisi aziendale della LA.RA., conclamatasi nell'esercizio 2014;
- inoltre, l'Agenzia era stata informata delle problematiche esistenti ancor prima del concreto manifestarsi della crisi, come si evince dalla proposta del piano di ristrutturazione aziendale del 1.3.2011 e dall'istanza per l'autorizzazione all'acquisto del ramo d'azienda del 16.10.2012, alle quali non risulta che sia stato dato alcun riscontro;
- l'assemblea sociale dell'8.1.2016 – convocata per esaminare la situazione economico patrimoniale al 31.12.2015 ed adottare i possibili provvedimenti per risolvere la crisi – era andata deserta a causa dell'assenza del socio unico
; CP_6
- a richiesta del socio (reintegrato per la quota del 50% di Parte_1 sua spettanza), erano state rinviate l'approvazione dei bilanci 2013, 2014 e 2015, al cui scopo era stata riconvocata l'assemblea al 24.5.2016, e la decisione in merito ai provvedimenti da adottare per fronteggiare la crisi aziendale, “anche in relazione alla polverizzazione del patrimonio societario”;
- approvati i bilanci 2013, 2014, 2015 e al 30.5.2016, all'assemblea del
26.6.2016: (i) entrambi i soci si erano astenuti in merito ai provvedimenti per fronteggiare la crisi;
(ii) il socio , con l'astensione del socio , CP_6 Parte_1 aveva espresso parere contrario al ripiano delle perdite e contestuale ricostituzione del capitale sociale;
(iii) l'amministratore giudiziario aveva quindi dichiarato verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 4, c.c.
(impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea); (iv) a causa dell'astensione del socio non era stato possibile procedere alla Parte_1 nomina del collegio dei liquidatori, rinviata ad un'assemblea da tenersi entro 30 giorni;
- alla nomina aveva provveduto il tribunale, ad istanza dell'amministratore giudiziario.
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6.3 Il c.t.u., sulla scorta di tutti gli elementi oggetto di attenta valutazione, è pervenuto alla conclusione – ad avviso del tribunale, corretta, in quanto è stata formulata all'esito di un'attenta analisi delle risultanze documentali e seguendo un coerente percorso argomentativo – che la prosecuzione dell'attività aziendale nell'esercizio 2015 da parte dell'amministratore giudiziario non era stata connotata dal requisito della prudenza.
A tale riguardo l'ausiliario ha evidenziato: a) che all'amministratore e al socio unico era ben nota l'elevata probabilità che si sarebbe andati incontro ad CP_6 un aggravamento della perdita patrimoniale e all'esposizione della società al concreto rischio di fallimento;
b) che nessun riscontro era stato offerto dall ai tentativi dell'amministratore di trovare una soluzione alla crisi, CP_6 anche mediante formulazione di proposte concrete: c) che, preso atto del mancato riscontro dell'ANBSC all'informativa del 21.10.2014 (con cui erano state rappresentate la situazione di grave criticità e l'urgente necessità di adottare provvedimenti per il salvataggio della società), l'amministratore avrebbe dovuto provvedere senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società all'inizio del 2015, evitando l'ulteriore erosione del patrimonio;
d) che non risultava che la , pur essendo stata più volte CP_6 messa al corrente dall'amministratore giudiziario dell'estrema criticità della situazione aziendale, avesse preso alcun provvedimento, atteggiamento che aveva costretto l'amministratore giudiziario a richiedere al tribunale la nomina di un liquidatore giudiziale.
6.4 Il c.t.u. ha, infine, quantificato in € 1.041.906,00 il danno provocato al patrimonio e all'avviamento della società (la cui proprietà era suddivisa in due quote di pari valore, una delle quali appartenente all'attore ); Parte_1 danno che sarebbe stato evitato qualora l'amministratore in carica a gennaio
2015 si fosse tempestivamente attivato per porre la società in liquidazione.
7 – Il tribunale ritiene che il danno patrimoniale subito da , Parte_1 astrattamente determinabile nella misura di € 520.953,00, pari al valore della quota appartenente all'attore, sia ascrivibile, sotto i profili dell'elemento soggettivo e del nesso causale, a colui che esercitava la funzione di amministratore giudiziario, di volta in volta autore delle condotte non corrette evidenziate dal c.t.u., e all Controparte_10 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
[...] dapprima quale socio unico e poi socio in pari misura, munito di pregnanti poteri di amministrazione in forza delle disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2010, conv. in legge n. 50/2010, e successivamente nel d.lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice
Antimafia”) e, con specifico riferimento al caso in esame – di confisca disposta ai
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sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992 – dall'art. 110, comma 2, lett. e), del codice antimafia.
Poiché la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conseguente alle condotte degli “organi della procedura”, non è stata proposta nei confronti di alcuno dei soggetti che hanno esercitato la funzione di amministratore giudiziario, né della , ma nei confronti del e del CP_6 Controparte_3 [...]
, deve accertarsi se questi, in ragione delle Controparte_2 rispettive posizioni e competenze istituzionali rivestite nel caso in esame, rispondano, a qualsivoglia titolo, per le condotte tenute dagli amministratori giudiziari del bene confiscato e del soggetto che rispetto a quel bene occupava una posizione assimilabile a quella del proprietario, a seguito della confisca, e al quale erano anche attribuiti ex lege i poteri a cui sopra si è fatto cenno.
Tanto premesso, deve in primo luogo escludersi ogni responsabilità del
[...]
, posto che a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca Controparte_3 ai sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992, al non è conferito alcun potere di nomina, controllo, indirizzo o gestione, CP_3 afferenti al bene oggetto di confisca ovvero di controllo sull'attività dell'Agenzia, la quale è sottoposta alla vigilanza del (art. 110, comma 1, Controparte_11 del D.lgs. n. 159/2011).
Alla stessa conclusione deve giungersi per quanto attiene alla responsabilità del
, verosimilmente evocato in giudizio Controparte_2 perché indicato come titolare delle quote sociali oggetto di confisca nella visura camerale prodotta dall'attore. Neppure alla suddetta Amministrazione sono infatti conferiti poteri di controllo, indirizzo, nomina o gestione che afferiscano ai beni confiscati ovvero agli amministratori giudiziari;
né poteri di controllo o indirizzo dell'attività svolta dell . CP_6
Per quanto sopra esposto, non possono essere accolte le domande proposte nei confronti del e del Controparte_3 Controparte_2
, volte ad ottenere il risarcimento del danno cagionato all'attore dalle
[...] condotte degli “organi della procedura” instaurata in conseguenza della confisca.
8 – Neppure può essere accolta la domanda proposta in via subordinata – nei confronti di tutti i convenuti – ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, a prescindere dall'eventuale sua inammissibilità per essere stata per la prima volta proposta soltanto nell'atto di citazione integrativo.
Gli utili percepiti nel corso della gestione della società LA.RA. in costanza di confisca, mediante l'esercizio dell'impresa, prima della crisi iniziata a partire dal
2013-2014, non hanno infatti determinato alcuna utilità patrimoniale in favore dello Stato, dovendo essere interamente impiegati nell'interesse dell'attività di
18 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
impresa e, in primo luogo, dei suoi dipendenti, ai quali è stato consentito di conservare l'occupazione per numerosi anni, fino al progressivo dissesto.
9 – Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio che – previa compensazione per un quarto, in considerazione della ritenuta infondatezza di alcune eccezioni – si liquidano in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dai convenuti (che non hanno redatto e depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. né comparse ex art.190 c.p.c.).
Le spese relative all'onorario del c.t.u. sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della del Controparte_1 [...]
e del , Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3 che sarebbero derivati dalle condotte dei magistrati che avevano disposto il sequestro preventivo (con provvedimento del 5.12.1997) e la confisca (con provvedimento del 19.10.2000) dei beni dell'attore;
b) rigetta le domande proposte ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del e del , volte ad Controparte_3 Controparte_2 ottenere il risarcimento del danno cagionato all'attore dalle condotte degli “organi della procedura”;
c) rigetta la domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
d) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
del e del Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di giudizio che, previa compensazione per un quarto, Controparte_3
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liquida d'ufficio in complessivi € 8.421,75 per compensi, oltre ad eventuali spese prenotate a debito ed oneri accessori, se dovuti;
e) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico di
. Parte_1
Così deciso in Roma, il giorno 8.8.2025
Il Giudice Federico Salvati
20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37981 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione il 7 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Giacomo Bellavia)
attore
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuti
CONCLUSIONI
I difensori delle parti così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio: per l'attore: “1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa, e in Controparte_3 particolare in relazione ai danni lamentati derivanti da erroneo sequestro e successiva erronea confisca dei beni dell'odierno attore, da considerarsi terzo estraneo, nonché – nelle more della restituzione – derivanti dalla cattiva gestione da parte degli organi preposti, inquadrati nell'ambito del Ministero della Giustizia – cattiva gestione che risulta ipso facto per averli restituiti in stato di decozione;
2. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del , in ordine ai fatti di Controparte_2 causa per le causali esposte in narrativa, e in particolare nella sua qualità di socio unico della società LA.RA. srl, oggi fallita, per avere, mediante la propria condotta negligente sia commissiva che omissiva, recato un ingente danno all'odierno attore consistente nella TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
cattiva gestione della suddetta società.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa;
4. In subordine e in via sussidiaria, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti in ordine ai fatti di causa per le causali esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; 5.
Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, comunque denominati, subiti dal Sig. , quantificati in euro 270.839,60 a titolo di danno Parte_1 patrimoniale, e di euro 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o alle diverse somme da calcolarsi anche in via equitativa. Con ulteriore richiesta di condanna dei convenuti ad altre somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa a seguito della espletanda consulenza d'ufficio o ritenute di giustizia. Oltre ad ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. 6. […] 7. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, da distrarsi a favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”; per i convenuti: “In via principale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma spettante detta competenza al Tribunale di Messina;
dichiarare la nullità della citazione per omessa indicazione della causa petendi;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei evocati in giudizio. Nel merito rigettare la domanda Parte_2 per l'intervenuta decadenza triennale e/o per l'omesso esperimento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di confisca;
comunque rigettare la domanda per manifesta infondatezza e mancanza di prova sull'elemento della colpa in capo al o ai giudici de quibus. Rigettare, in ogni caso, qualsivoglia domanda risarcitoria, ex art. 2043
c.c., siccome improponibile ai sensi della legge 117/1988 e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale o decennale del diritto fatto valere in giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
il e il ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedendone – nell'atto di citazione integrativo – la condanna: a) in solido, ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, comunque denominati, subiti, che quantificava in € 270.839,60 a titolo di danno patrimoniale, e di € 150.000,00 a titolo di danno non patrimoniale,
o alle diverse somme da calcolarsi anche in via equitativa, ovvero in subordine e in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; b) al pagamento di altre somme, maggiori o minori, che sarebbero risultate dovute in corso di causa;
c) oltre all'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'attore, titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della L.A.R.A. srl in liquidazione e successivamente fallita, ha esposto:
- che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con provvedimento del 5.12.1997 aveva disposto il sequestro preventivo dei beni
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
costituenti il suo patrimonio, compresa la totalità delle quote rappresentative del capitale sociale della L.A.R.A. s.r.l. (sebbene di titolarità di terzi soggetti, tra cui l'attore, avendo ritenuto operante una ipotesi di intestazione fittizia dei beni);
- che il 19.10.2000, con decreto n. 85/00, il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ne aveva disposto la confisca, la quale era stata revocata dalla medesima sezione con ordinanza del 4.2.2016, a distanza di ben 16 anni, ritenendo che già al momento in cui era stata disposta la confisca non emergevano i presupposti per provvedere in tal senso e disponendo la restituzione in suo favore della partecipazione pari al 50% del capitale sociale della società;
- che egli era stato ingiustamente privato della proprietà della quota sociale di sua spettanza e conseguentemente aveva subito un rilevante danno, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, anche perché al momento della restituzione la società era priva di valore, tanto che di lì a poco ne era stato dichiarato il fallimento;
- che l'Amministrazione pubblica, sia a mezzo del , che Controparte_3 aveva in capo la gestione dell'iter giudiziario, sia a mezzo del
[...]
, che aveva beneficiato della successiva gestione dei beni oggetto CP_2 di confisca, portando la società al fallimento, aveva determinato un danno ingiusto nei propri confronti;
- che, prendendo a base il reddito operativo medio negli anni 1993-1997 e il patrimonio netto della società e l'incremento che avrebbe potuto essere conseguito, il danno patrimoniale subito, parametrato alla percentuale delle quote sociali possedute (50%) e rivalutato, avrebbe dovuto essere liquidato in €
270.000,00;
- che il danno non patrimoniale, da determinarsi tenendo conto di tutte le voci, subito per la gravissima lesione all'immagine e alla reputazione patita, la sofferenza morale e l'impossibilità di esplicare la propria personalità secondo le attitudini prescelte, avrebbe dovuto essere quantificato in un importo non inferiore a € 150.000,00.
La il Controparte_1 Controparte_2
e il , evidenziato che non erano state qualificate
[...] Controparte_3 le proprie rispettive responsabilità, né la causa petendi, per l'eventualità in cui il titolo della responsabilità fosse rinvenuto nell'esercizio erroneo della funzione giudiziaria ex lege n. 117/1988, hanno eccepito: a) l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Messina;
b) il difetto di legittimazione passiva processuale di entrambi i convenuti;
Parte_2
c) l'intervenuta decadenza triennale ai sensi dell'art. 4, n. 2, della legge n.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
117/1988; d) l'inammissibilità della domanda per non avere l'attore proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che aveva disposto la confisca definitiva;
e) in ogni caso, l'infondatezza della domanda nel merito.
Per l'ipotesi in cui la domanda fosse stata, invece, proposta quale richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., le Amministrazioni convenute hanno eccepito: 1)
l'inammissibilità della domanda, deducendo che il sistema di responsabilità previsto dalla legge n. 117/1988 non avrebbe consentito, perché non le prevedeva, altre forme concorrenti di responsabilità per danni derivanti dalla funzione giudiziaria;
2) la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, decorrente dall'adozione del provvedimento definitivo di confisca del
2000, generatore del danno.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 30.10.2019 il giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della causa petendi, disponendo l'integrazione dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 167, commi 5 e 6,
c.p.c., e fissando la nuova udienza di prima comparizione al 12.2.2020.
Con atto depositato il 14.11.2019 l'attore integrava la domanda, specificando quanto segue:
A) Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del Controparte_3
, che gli “organi giudiziari” coinvolti nel procedimento nel cui ambito era
[...] stata disposta la confisca avevano svolto funzioni preminentemente gestionali ed amministrative, più che tipicamente giudiziarie, esercitandole in maniera negligente e cagionando i danni esposti nel presente giudizio. A tale riguardo evidenziava (i) che la confisca ex art. 2 ter l. n. 575/1965 non aveva un carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma andava ricondotta nell'ambito di quel “tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2”, e (ii) che era stata affermata la natura preventiva dell'ipotesi di confisca introdotta nell'ordinamento con la legge n. 646/1982, attualmente disciplinata dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 159/2011
(c.d. “codice antimafia”). Da ciò faceva discendere la possibilità di agire sulla base della disciplina generale dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., senza alcuna preclusione derivante dalla legge n. 117/1988.
B) Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del
[...]
, che successivamente all'emissione del Controparte_2 provvedimento di confisca preventiva la società LA.RA. era stata amministrata e gestita dal attraverso l'Agenzia Controparte_2
Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del codice
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
antimafia, in tal modo restando il titolare esclusivo delle quote societarie fino al
2016, veste in cui si era occupato sia della nomina degli amministratori sia dell'approvazione dei bilanci, nonché aveva avallato tutte le decisioni maggiormente rilevanti per la LA.RA., contribuendo così in maniera determinante allo stato di crisi della società, restituitagli in stato di decozione.
C) Ulteriore causa petendi era costituita dalla domanda, subordinata e in via residuale, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, deducendo che lo Stato si era arricchito della proprietà di una fiorente società non avendone titolo, potendola sfruttare e comunque avendola nella propria disponibilità per oltre 17 anni.
Formulava nuovamente le conclusioni, come riportate in epigrafe.
Alla nuova prima udienza di trattazione, la difesa attorea chiariva che la domanda non era stata proposta ai sensi della legge n. 117/1988. La difesa erariale si associava alla richiesta di concessione dei termini per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza svolgere alcuna ulteriore attività difensiva.
Con atto denominato “comparsa di risposta”, depositato il 3.10.2020
(successivamente alla scadenza del termine per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., peraltro non depositate), i convenuti hanno tuttavia eccepito la tardiva notificazione dell'atto di integrazione della citazione, che si sarebbe perfezionata il 19.11.2019, senza rispettare il termine di 90 giorni, che deve intercorrere tra la notifica dell'atto di citazione o della sua integrazione, rimettendo al giudice di valutare “se la tardività della notificazione dell'integrazione della domanda, non ulteriormente sanabile, abbia comportato l'estinzione della presente causa”. Hanno inoltre eccepito la tardività della costituzione dell'attore, effettuata l'11.6.2019, a fronte della notifica dell'atto introduttivo eseguita il 31.5.2019.
I convenuti hanno poi ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale funzionale e non derogabile, affermando “che la domanda principale che, attrae le altre, è quella prevista dalla L. 117/1988”, rispetto alla quale era intervenuta la decadenza triennale ai sensi dell'art. 4, numero 2, della stessa legge.
Nel merito, ribadivano l'eccezione di prescrizione e contestavano sotto ogni aspetto la fondatezza della domanda, come integrata. Eccepivano inoltre l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, in quanto residuale, oltre alla sua infondatezza.
Alla successiva udienza per l'ammissione dei mezzi di prova del 5.10.2020 la difesa erariale si opponeva all'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
La causa veniva istruita mediante esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2 – L'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa è infondata.
L'atto di citazione è stato infatti consegnato dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato il 31.5.2019 e l'iscrizione a ruolo è stata effettuata dall'attore il 9.6.2019, mediante inoltro telematico. La data dell'11.6.2019, anch'essa risultante dagli applicativi informatici, è invece quella dell'accettazione ad opera dell'ufficio.
3 – L'eccezione di tardività dell'integrazione della domanda – avvenuta non mediante notifica dell'atto integrativo, non depositata da alcuna delle parti, ma mediante il deposito telematico dell'atto – non può essere accolta.
I convenuti, infatti, nella successiva nuova udienza di comparizione tenuta il
12.2.2020 non hanno eccepito la tardività, chiedendo un termine per formulare le difese conseguenti all'integrazione, ma si sono anzi associati alla richiesta di controparte di concessione dei termini per depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in tal modo svolgendo un'attività processuale incompatibile con la volontà di eccepire la tardività dell'integrazione della domanda.
4 – Con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio, si rileva che questa è stata sollevata dai convenuti esclusivamente in riferimento alla domanda che sarebbe stata proposta ai sensi della legge n. 117/1988.
In sede di integrazione della domanda, e ancora nell'udienza del 12.2.2020,
l'attore ha però chiaramente esposto che non ha inteso agire nei confronti dello
Stato, per responsabilità dei magistrati, avvalendosi della menzionata normativa.
Conseguentemente l'eccezione pregiudiziale, come formulata, non può essere presa in considerazione.
E neppure può, all'atto della decisione, valutarsi la competenza per territorio con riferimento alla domanda risarcitoria “ordinaria”, ai sensi dell'art. 2043 c.c., né rispetto alla domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., atteso che – con riferimento a tali domande, effettivamente proposte dall'attore – l'eccezione non è stata sollevata né dai convenuti né dal giudice entro la nuova prima udienza (trattandosi di un'ipotesi di incompetenza rilevabile anche d'ufficio), a seguito dell'integrazione della domanda. Deve pertanto ritenersi cristallizzata la competenza di questo tribunale.
5 – Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del
[...]
, quale soggetto responsabile per le attività svolte dagli organi che Controparte_3 sono stati coinvolti, a vario titolo e con diverse funzioni, nell'ambito dei procedimenti, dapprima, di sequestro penale, si osserva in primo luogo quanto segue.
5.1 L'eccezione di prescrizione è infondata.
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Rileva il tribunale che l'attore soltanto a seguito della revoca della confisca, disposta dal Tribunale di Catania con l'ordinanza del 4-6.4.2016, è stato posto in condizione di esercitare il diritto al risarcimento del danno – verificatosi nel corso dei 16 anni in cui il bene è stato gestito e amministrato da un altro soggetto – perché soltanto allora ha avuto contezza, anche alla luce delle motivazioni per cui era stata disposta la revoca, come si vedrà oltre, dell'ingiustizia del danno subito e della riferibilità a sé delle conseguenze dannose della condotta dell'Amministrazione, e pertanto della sua astratta risarcibilità.
Poiché la domanda giudiziale di risarcimento del danno è stata proposta nell'anno 2019, non occorre indagare il regime temporale della prescrizione, se quinquennale o ordinario decennale.
5.2 L'attore, ancora nelle conclusioni definitivamente precisate, ascrive anche allo “erroneo sequestro” la causazione del danno. Come allegato nell'atto di citazione, il provvedimento di sequestro di cui si discute – indicato come
“sequestro preventivo” – era stato adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 5.12.1997, nell'ambito del procedimento a carico di
. Controparte_4
Sulla base della prospettazione attorea, in difetto della produzione in giudizio dell'atto, deve rilevarsi che si tratta di un provvedimento emesso da un giudice nel corso di un procedimento giurisdizionale, nell'esercizio cioè dell'attività giudiziaria.
Il risarcimento del danno conseguente alla condotta del magistrato che, nell'esercizio di quelle funzioni, lo ha adottato può essere giudizialmente reclamato soltanto esercitando la speciale azione disciplinata dalla legge n.
117/1988, non essendo state prospettate – con riferimento al sequestro preventivo – responsabilità di altri soggetti od organi appartenenti all'Amministrazione della Giustizia o comunque assoggettati al controllo o vigilanza di questa. La domanda è pertanto inammissibile.
D'altra parte, se pure si desse ingresso alla possibilità di ottenere l'accertamento della responsabilità del per responsabilità Controparte_3 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., l'omessa produzione del provvedimento di sequestro non potrebbe che determinare il rigetto della domanda: l'impossibilità di conoscere le ragioni della sua adozione, esposte (o non esposte) nella motivazione, non consentirebbe infatti di qualificare la condotta del magistrato, se cioè questa sia stata connotata da dolo o colpa, presupposti ineludibili di qualunque accertamento di responsabilità civile.
5.3 Con riguardo alla possibilità di ammettere l'esperibilità dell'azione risarcitoria
– non con le forme previste dalla legge n. 117/1988, che l'attore ha chiarito di
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non avere esercitato – in conseguenza dell'ingiusta applicazione della confisca, disposta dal Tribunale di Catania con il decreto n. 85/2000 del 19.10.2000 pur non sussistendone i presupposti, il tribunale osserva quanto segue.
5.3.1 L'attore sostiene che la possibilità di agire sulla base della disciplina generale dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. discenderebbe dal fatto che il tribunale, nel disporre la confisca, aveva esercitato funzioni preminentemente gestionali ed amministrative, più che tipicamente giudiziarie, in maniera negligente. A sostegno della propria tesi ha richiamato le fattispecie astratte della confisca ex art.
2-ter della legge n. 575/1965 – che non avrebbe un carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma andrebbe ricondotta nell'ambito del “tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2” (afferente al corpo e al frutto del reato) – e della confisca introdotta nell'ordinamento con la legge n.
646/1982, successivamente disciplinata dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 159/2011
(c.d. “codice antimafia”), della quale era stata affermata la natura preventiva.
In buona sostanza, secondo la prospettazione attorea la responsabilità dei magistrati, e per essi dello Stato, per i danni cagionati dalla condotta dolosa o gravemente colposa, troverebbe tutela con lo strumento previsto dalla legge n.
117/1988 soltanto nei casi in cui l'attività svolta fosse riconducibile, totalmente ed esclusivamente, all'esercizio della funzione giudiziaria. Ove, invece, quell'attività fosse posta in essere nell'esercizio di funzioni non giudiziarie, ma amministrative o di prevenzione (e perciò, di natura non giurisdizionale), il diritto al risarcimento del danno commesso dall'organo giudiziario potrebbe essere risarcito esercitando l'azione ordinaria;
e quindi, si chiosa, esclusivamente mediante l'esercizio dell'azione ordinaria e non anche dell'azione ai sensi della legge n.
117/1988 perché difetterebbe il necessario presupposto del compimento della condotta nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
5.3.2 Deve innanzitutto evidenziarsi che la confisca di cui si tratta nel presente giudizio non è stata disposta facendo applicazione delle disposizioni richiamate dall'attore, sopra indicate, bensì dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992 (confisca cd. allargata, sulla cui natura vedi Cass. pen. n.
28525/2019, in cui si evidenzia la diversità di struttura di tale strumento rispetto alla confisca di prevenzione, assimilata alle misure di sicurezza patrimoniali), nella formulazione a quel tempo vigente: “
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-
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ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.”
La confisca cd. allargata, in quanto presuppone che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena concordata, potrebbe partecipare della natura giurisdizionale del processo penale, al quale è strettamente connessa e consequenziale.
5.3.3 La descritta prospettazione offerta dall'attore non può comunque essere condivisa, avendo riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 6990/2020, secondo le quali “ciò che caratterizza
l'”attività giudiziaria", ai sensi della legge n. 117 del 1988, è la sua inerenza all'esercizio dell'ufficio di cui l'appartenente alla magistratura è investito e che, pertanto, rientra, in base alla legge, nelle attribuzioni (giurisdizionali o non) dell'”organo giudiziario" in cui il magistrato stesso si immedesima.”
Nel caso in esame, ad avviso del tribunale, non può essere posto in dubbio che il decreto del Tribunale di Catania n. 85/2000 del 19.10.2000, che aveva disposto la confisca in danno dell'attore, era stato emesso da un organo collegiale composto da magistrati ordinari nell'esercizio di un'attività inerente all'esercizio dell'ufficio di cui quelli erano investiti, rientrante nelle attribuzioni dell'organo giudiziario.
Per quanto sopra esposto deve giungersi alla conclusione che la sola azione risarcitoria esercitabile per ottenere il ristoro dell'eventuale danno che sia conseguenza della condotta – connotata da colpa grave o dolo – posta in essere dai componenti del collegio del Tribunale di Catania, è quella disciplinata dalla legge n. 117/1988, che riveste carattere di specialità rispetto all'ordinaria azione risarcitoria civile.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., consequenziale alla condotta dei magistrati componenti il collegio del Tribunale di Catania, è pertanto inammissibile.
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6 – ha anche specificamente richiesto, ai sensi dell'art. 2043 Parte_1
c.c., di essere risarcito dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che avrebbe subito a causa della cattiva gestione dei beni confiscati da parte degli organi preposti nel corso del tempo in cui erano stati da questi amministrati, la quale aveva determinato lo stato di decozione della società di cui egli era CP_5 titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, fino a provocarne la dichiarazione di fallimento poco tempo dopo essere tornato nella disponibilità e titolarità delle quote sociali già confiscate.
6.1 In corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se l'amministrazione e la gestione della società, nel corso del periodo di tempo in cui questa era stata sottoposta a confisca, non fossero state adeguate e corrette e avessero pertanto cagionato una lesione del patrimonio sociale, che avrebbe potuto essere altrimenti evitato, determinandone una diminuzione, fino alla sua decozione.
A) Occorre in primo luogo rappresentare i fatti rilevanti, come emergenti dagli atti e documenti di causa e ricostruiti dal consulente.
Per effetto del decreto di confisca n. 85/2000, divenuto definitivo il 23.1.2001, la società era stata acquisita, ex lege n. 575/1965, al patrimonio indisponibile dell'Erario, che ne aveva curato la gestione e destinazione ai sensi della stessa legge per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (“ANBSC”), la quale deteneva il 100% del capitale sociale.
Dal marzo 2003 fino al novembre 2013 la società aveva concentrato la propria attività nella manutenzione e supporto ai servizi presso la base NATO di
SI (“U.S. NAS SI”, nel seguito “NAS”), in forza di due successivi contratti d'appalto di durata quinquennale, il primo del 27.3.2003, di un valore complessivo di € 9.232.832, e il secondo del 20.11.2008, del valore complessivo di € 36.962.249. L'esecuzione dei lavori oggetto di appalto ha portato la società ad adeguare progressivamente la propria struttura operativa, dimensionandola in funzione dell'importanza della committenza e, in particolare, aumentando le risorse umane in proporzione al fatturato realizzato.
Nel 2013, allo scadere del secondo contratto di appalto, la società non era riuscita ad ottenere il successivo appalto per l'assegnazione dei servizi, aggiudicato ad un terzo soggetto che aveva presentato un'offerta più conveniente. La perdita del lavoro con il NAS di SI aveva avuto fortissime ripercussioni economiche sulla società, la quale, nel periodo 2003-2013, aveva svolto quasi esclusivamente lavori per quel committente e non era risuscita a diversificare il proprio fatturato tramite il reperimento di altri lavori, operando
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praticamente in regime di monocommittenza e ponendosi, quindi, in una situazione di rischio.
Per quanto attiene alle vicende relative agli organi sociali, si rileva che nel periodo successivo, durante il quale si era manifestata la crisi che ha portato al fallimento della società:
- il 4.11.2015, su indicazione del socio unico , l'amministratore giudiziario CP_6 in carica, dott. , era stato sostituito dal dott. Controparte_7 CP_8
- il 4.2.2016 il Tribunale di Catania aveva revocato la confisca della quota del
50% del capitale sociale intestata a , per cui da allora la Parte_1 titolarità delle quote sociali è stata ripartita in misura paritaria tra i due soci e;
CP_6 Parte_1
- il 24.6.2016, in sede di assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'art. 2484 c.c., rilevata la totale perdita del capitale sociale e in assenza della sua copertura da parte dei soci, il dott. aveva dichiarato verificata la causa di CP_8 scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 del c.c.; non essendo stato contestualmente nominato l'organo liquidatorio per mancanza di indicazioni da parte dei soci, la nomina era stata rinviata ad una successiva assemblea, da convocarsi entro i trenta giorni successivi;
- il 29.7.2016, su ricorso presentato dal dott. il Tribunale di Catania, CP_8 rilevato il mancato accordo tra i soci sulla nomina del liquidatore, avevaa nominato il liquidatore giudiziale della LA.RA. nella persona del dott. CP_9
;
[...]
- il 16.9.2016, nelle more dell'iscrizione della nomina del liquidatore giudiziale nel registro delle imprese, l'assemblea della LA.RA. (con la sola partecipazione del socio ), aveva deliberato: a) la revoca del liquidatore Parte_1 giudiziale e la nomina del liquidatore volontario nella persona del dott. Per_1
; b) di presentare presso il Tribunale di Catania un ricorso per accordo di
[...] ristrutturazione del debito o, in alternativa, di un ricorso per concordato preventivo, stante la conclamata crisi aziendale e l'intervenuta presentazione di un'istanza di fallimento da parte di un ex dipendente;
- il 14.12.2016 il socio aveva impugnato la delibera di nomina del CP_6 liquidatore dott. , chiedendo in via cautelare che ne venisse disposto Parte_1
l'annullamento e/o dichiarata la nullità;
- il 3.1.2017 il dott. si era dimesso dalla carica di liquidatore per Persona_1 motivi personali e l'assemblea dei soci aveva nominato quale nuovo liquidatore della società il dott. ; Persona_2
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- l'11.1.2017 con decreto inaudita altera parte, poi confermato con ordinanza del
28.1.2017, il Tribunale aveva accolto il ricorso del socio e sospeso la CP_6 nomina del dott. quale liquidatore della società; Persona_1
- il 7.2.2017 il liquidatore giudiziale dott. , precedentemente nominato dal CP_9
Tribunale, aveva iscritto la propria carica presso il Registro delle Imprese;
lo stesso giorno la società aveva dichiarato di non essere in condizioni di presentare la domanda di concordato;
- il 16.2.2017 la LA.RA. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 9/2017 del
Tribunale di Catania.
B) Il c.t.u., all'esito dell'indagine tecnica, compiuta mediante l'approfondito esame dei documenti prodotti dalle parti o acquisiti da pubblici depositari (bilanci dal
1998 al 2000 e degli esercizi 2009 e 2011), ha evidenziato: a) che il valore dell'azienda al momento della confisca era pari a € 291.446,00; b) che nel periodo 2000-2012 la società aveva ottenuto una rilevante crescita dal 2000 al
2008 e un buon andamento nel quinquennio 2008- 2012 (anno precedente quello in cui era iniziata la crisi conseguente al termine dell'appalto con il NAS): il valore del patrimonio netto dopo otto anni di amministrazione giudiziaria era più che decuplicato ed ammontava a circa 2,4 milioni di euro, mentre il valore della produzione, che prima della confisca ammontava a circa 1,5 milioni di euro, durante l'amministrazione giudiziaria si era quasi triplicato, raggiungendo un valore di oltre 4,35 milioni di euro nel 2009 e mantenendosi pressoché stabile fino al 2012.
L'ausiliario, sulla base di tali dati, è pervenuto alla condivisibile conclusione che doveva escludersi che nel periodo considerato (2000-2012), la gestione commissariale fosse stata condotta con criteri economico-finanziari palesemente errati secondo la logica imprenditoriale.
Non altrettanto univoco è l'aspetto relativo alla gestione “strategica” della società, la quale non aveva fin dall'inizio diversificato il proprio portafoglio clienti e la propria attività, in tal modo legando la propria sopravvivenza ad un solo grosso cliente (il NAS). Sono in ogni caso emersi elementi documentali dai quali è emerso che negli ultimi due anni del periodo in esame l'amministratore giudiziario in carica durante quel periodo, dott. , si era è attivato nel cercare nuove CP_7 opportunità di business, coinvolgendo il socio nelle decisioni gestionali, CP_6 mettendolo a conoscenza dello stato di monocommittenza nel quale la società si trovava e dei relativi rischi;
socio che, per ragioni non sempre chiaramente definite, non avrebbe consentito di partecipare ad iniziative imprenditoriali che avrebbero potuto, se non elidere, quanto meno ridurre il rischio derivante dalla monocommittenza.
12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Con valutazione, condivisa dal tribunale, il consulente tecnico – anche tenendo conto delle problematiche che inevitabilmente caratterizzano la gestione delle società confiscate (atteggiamento di diffidenza da parte della clientela acquisita, che tende ad allontanarsi, e potenziale, che è restia ad affidarsi) e della burocratizzazione dei processi decisionali, che porta a rallentare e a ingessare la gestione – è pervenuto alla conclusione che: a) per gli anni dal 2000 al 2010, la documentazione disponibile non forniva elementi per poter esprimere un giudizio valutativo in ordine alla gestione strategica;
b) per gli anni 2011 e 2012, la gestione commissariale si era attivata per ricercare nuove opportunità di business, coinvolgendo nelle decisioni il socio ANSBC;
c) che anche sotto l'aspetto della gestione strategica era possibile escludere che l'attività fosse stata svolta secondo criteri palesemente errati secondo la logica imprenditoriale.
Successivamente alla cessazione del rapporto con il NAS di SI, intervenuta nel 2016, il valore della produzione aveva subito un decremento progressivo (34%), al quale si era accompagnata una diminuzione non proporzionale dei costi di produzione e del costo del lavoro, in quanto il rapporto ultradecennale con il NAS di SI aveva verosimilmente portato la società a dimensionarne la struttura in funzione di quel rapporto, dal quale dipendeva la propria sussistenza.
C) Nel valutare se, in presenza di uno stato di crisi perdurante e in assenza di un piano industriale, la prosecuzione dell'attività per gli esercizi 2014 e 2015 e fino alla messa in liquidazione a giugno del 2016, fosse stata condotta nel rispetto dei principi di gestione aziendale e, in particolare, del “principio di continuità aziendale” (secondo il quale, in presenza di eventi o circostanze i cui effetti potenziali siano tali da non consentire all'impresa di continuare la propria attività operativa in un futuro prevedibile, viene meno il presupposto necessario affinchè
l'impresa possa operare sul mercato e, pertanto, si rende necessario interromperne l'attività e porla in liquidazione), il c.t.u. ha ritenuto che la perdita dell'appalto con il NAS di SI – nel novembre 2013 – non avesse ancora determinato, di per sé, la perdita dei presupposti di continuità e, pertanto, non imponesse l'adozione di un provvedimento drastico come la messa in liquidazione della società. Essa imponeva invece di cercare in tempi ragionevolmente brevi soluzioni concrete in termini di nuove commesse redditizie e/o diversificazione dell'attività e/o affitto del ramo d'azienda, anche alla luce del fatto che il capitale sociale nel 2013 e nel
2014 non era sceso al di sotto del limite legale, nonostante le importanti perdite conseguite nei due esercizi, sicchè – secondo il condivisibile avviso dell'ausiliario
– non avrebbe dovuto essere adottato dall'organo amministrativo alcun
13 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
provvedimento ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. fino alla fine dell'esercizio 2014, nel corso del quale, peraltro, la società aveva svolto la propria attività, completando i lavori da portare a termine relativi all'appalto in essere ed eseguito ulteriori lavori in regime di subappalto, ancorché a condizioni economiche sfavorevoli, che avevano consentito di limitare le perdite, arginare la fuga di personale munito di competenze specifiche e cercare di rimanere sul mercato, anche per non perdere le certificazioni SO (”Sistema organismi di attestazione”).
Dalla relazione al bilancio al 31.12.2014 emerge infatti che nel corso dell'anno l'amministratore giudiziario si era attivato per cercare una soluzione alla crisi sviluppando progetti di sinergie commerciali con società partner, presentando offerte per l'acquisizione di future commesse e acquisendo sei commesse, per un importo pari a circa € 1.730.000,00.
Alla luce di tali elementi il c.t.u. ha formulato la valutazione secondo cui “anche per l'esercizio 2014 vale quanto detto in merito all'esercizio 2013: attesa l'impossibilità di interrompere improvvisamente l'attività a meno di incorrere nelle penali per la violazione degli obblighi contrattuali connessi alle commesse ancora in corso e la necessità di non disperdere il valore economico degli asset immateriali (know-how, certificazioni SO, presenza sul mercato) in vista di una eventuale cessione dell'azienda, si ritiene che la prosecuzione dell'attività mediante acquisizione di nuove commesse a basso margine di redditività non si configuri come un atto di gestione imprudente bensì come il tentativo di preservare il valore economico dell'azienda in attesa di trovare una soluzione adeguata alla situazione di crisi”.
D) Per quanto attiene al periodo successivo, in cui la funzione di amministratore giudiziario era stata esercitata dal dott. il tribunale osserva che deve CP_8 accordarsi rilevanza alla “fotografia”, effettuata dal c.t.u. sulla base di alcuni documenti di natura contabile reperiti, della situazione economico patrimoniale della società alla data del passaggio di consegne tra l'amministratore giudiziale dott. e il successore dott. (novembre 2015). Nell'ambito della CP_7 CP_8 documentazione della procedura fallimentare è stato infatti rinvenuto un bilancio elaborato dal software gestionale al 31.10.2015, sottoscritto sia dall'amministratore uscente che da quello subentrante, e un prospetto extracontabile redatto su foglio Excel, riportante una proiezione del patrimonio netto in pari data, predisposto applicando i principi di competenza economica.
Dal bilancio del software gestionale emerge che il risultato economico provvisorio del periodo 1.1.2015-31.10.2015 presentava un utile di € 142.634,00, che però non includeva il valore delle rimanenze iniziali e finali dei lavori in corso, quello
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degli ammortamenti di competenza e quello del costo del personale ancora da imputare: variazioni che – in linea con la determinazione del patrimonio netto secondo i corretti principi di competenza economica – erano state esposte nel prospetto extracontabile, dal quale emergeva che il patrimonio netto al
31.10.2015 era pari ad un valore negativo per € 68.565,32.
Ha quindi condivisibilmente evidenziato il c.t.u. come: a) alla data del 31.10.2015
(immediatamente precedente al subentro del nuovo amministratore giudiziario, dott. , la società aveva perso il capitale sociale in misura tale da CP_8 rientrare nelle previsioni di cui all'art. 2482-ter c.c. (“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”); b) il deficit patrimoniale si presentava tuttavia contenuto rispetto alla complessiva perdita del 2015, per cui si poteva ritenere che per gran parte dell'esercizio 2015 la società avesse operato con un capitale positivo ma in progressiva erosione;
c) la prosecuzione della gestione in condizioni di antieconomicità in attesa di trovare dei correttivi adeguati alla crisi in atto non poteva protrarsi oltre un ragionevole lasso di tempo, al fine di evitare la completa erosione del patrimonio dell'azienda.
6.2 Sulla base di quanto sin ora evidenziato, è emerso che a partire dall'anno
2015 la situazione patrimoniale della società si era andata via via aggravandosi, fino alla decozione e alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel febbraio
2017. Nel presente giudizio, in cui non sono stati convenuti anche gli amministratori giudiziari, non occorre accertare a quale di essi sia specificamente ascrivibile l'eventuale responsabilità da cattiva gestione;
occorre invece accertare se l'attività di gestione sia stata caratterizzata da imprudenza o negligenza – per non essere state poste in essere attività che invece avrebbero dovuto esserlo – e se queste siano ascrivibili, sotto ogni profilo rilevante al , Controparte_3 nel cui ambito sarebbero inquadrati gli organi della procedura responsabili della cattiva gestione (v. punto 1 delle conclusioni definitive) e al
[...]
, quale amministratore e gestore della LA.RA. Controparte_2 successivamente all'emissione del provvedimento di confisca, attraverso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e titolare esclusivo delle quote societarie fino al 2016; in tale veste essendosi occupato sia della nomina degli amministratori, sia dell'approvazione dei bilanci ed avendo avallato le decisioni maggiormente rilevanti per la LA.RA.
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Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato quanto segue:
- i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 erano stati approvati il
24.6.2016, quindi, ad eccezione di quello relativo al 2015, con notevole ritardo
(evidenziando che nelle imprese soggette a confisca l'iter di approvazione del bilancio può subire ritardi dovuti al fatto che i bilanci sono oggetto di revisione ad opera di un consulente esterno nominato dall , che ne attesta la CP_6 regolarità) e con il voto favorevole del socio;
CP_6
- benchè le informative all non fossero state inviate con cadenza CP_6 costante, da ottobre del 2014 al luglio del 2015 in più occasioni l'Agenzia era stata informata dello stato di crisi aziendale della LA.RA., conclamatasi nell'esercizio 2014;
- inoltre, l'Agenzia era stata informata delle problematiche esistenti ancor prima del concreto manifestarsi della crisi, come si evince dalla proposta del piano di ristrutturazione aziendale del 1.3.2011 e dall'istanza per l'autorizzazione all'acquisto del ramo d'azienda del 16.10.2012, alle quali non risulta che sia stato dato alcun riscontro;
- l'assemblea sociale dell'8.1.2016 – convocata per esaminare la situazione economico patrimoniale al 31.12.2015 ed adottare i possibili provvedimenti per risolvere la crisi – era andata deserta a causa dell'assenza del socio unico
; CP_6
- a richiesta del socio (reintegrato per la quota del 50% di Parte_1 sua spettanza), erano state rinviate l'approvazione dei bilanci 2013, 2014 e 2015, al cui scopo era stata riconvocata l'assemblea al 24.5.2016, e la decisione in merito ai provvedimenti da adottare per fronteggiare la crisi aziendale, “anche in relazione alla polverizzazione del patrimonio societario”;
- approvati i bilanci 2013, 2014, 2015 e al 30.5.2016, all'assemblea del
26.6.2016: (i) entrambi i soci si erano astenuti in merito ai provvedimenti per fronteggiare la crisi;
(ii) il socio , con l'astensione del socio , CP_6 Parte_1 aveva espresso parere contrario al ripiano delle perdite e contestuale ricostituzione del capitale sociale;
(iii) l'amministratore giudiziario aveva quindi dichiarato verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, n. 4, c.c.
(impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea); (iv) a causa dell'astensione del socio non era stato possibile procedere alla Parte_1 nomina del collegio dei liquidatori, rinviata ad un'assemblea da tenersi entro 30 giorni;
- alla nomina aveva provveduto il tribunale, ad istanza dell'amministratore giudiziario.
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6.3 Il c.t.u., sulla scorta di tutti gli elementi oggetto di attenta valutazione, è pervenuto alla conclusione – ad avviso del tribunale, corretta, in quanto è stata formulata all'esito di un'attenta analisi delle risultanze documentali e seguendo un coerente percorso argomentativo – che la prosecuzione dell'attività aziendale nell'esercizio 2015 da parte dell'amministratore giudiziario non era stata connotata dal requisito della prudenza.
A tale riguardo l'ausiliario ha evidenziato: a) che all'amministratore e al socio unico era ben nota l'elevata probabilità che si sarebbe andati incontro ad CP_6 un aggravamento della perdita patrimoniale e all'esposizione della società al concreto rischio di fallimento;
b) che nessun riscontro era stato offerto dall ai tentativi dell'amministratore di trovare una soluzione alla crisi, CP_6 anche mediante formulazione di proposte concrete: c) che, preso atto del mancato riscontro dell'ANBSC all'informativa del 21.10.2014 (con cui erano state rappresentate la situazione di grave criticità e l'urgente necessità di adottare provvedimenti per il salvataggio della società), l'amministratore avrebbe dovuto provvedere senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società all'inizio del 2015, evitando l'ulteriore erosione del patrimonio;
d) che non risultava che la , pur essendo stata più volte CP_6 messa al corrente dall'amministratore giudiziario dell'estrema criticità della situazione aziendale, avesse preso alcun provvedimento, atteggiamento che aveva costretto l'amministratore giudiziario a richiedere al tribunale la nomina di un liquidatore giudiziale.
6.4 Il c.t.u. ha, infine, quantificato in € 1.041.906,00 il danno provocato al patrimonio e all'avviamento della società (la cui proprietà era suddivisa in due quote di pari valore, una delle quali appartenente all'attore ); Parte_1 danno che sarebbe stato evitato qualora l'amministratore in carica a gennaio
2015 si fosse tempestivamente attivato per porre la società in liquidazione.
7 – Il tribunale ritiene che il danno patrimoniale subito da , Parte_1 astrattamente determinabile nella misura di € 520.953,00, pari al valore della quota appartenente all'attore, sia ascrivibile, sotto i profili dell'elemento soggettivo e del nesso causale, a colui che esercitava la funzione di amministratore giudiziario, di volta in volta autore delle condotte non corrette evidenziate dal c.t.u., e all Controparte_10 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
[...] dapprima quale socio unico e poi socio in pari misura, munito di pregnanti poteri di amministrazione in forza delle disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2010, conv. in legge n. 50/2010, e successivamente nel d.lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice
Antimafia”) e, con specifico riferimento al caso in esame – di confisca disposta ai
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sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992 – dall'art. 110, comma 2, lett. e), del codice antimafia.
Poiché la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., conseguente alle condotte degli “organi della procedura”, non è stata proposta nei confronti di alcuno dei soggetti che hanno esercitato la funzione di amministratore giudiziario, né della , ma nei confronti del e del CP_6 Controparte_3 [...]
, deve accertarsi se questi, in ragione delle Controparte_2 rispettive posizioni e competenze istituzionali rivestite nel caso in esame, rispondano, a qualsivoglia titolo, per le condotte tenute dagli amministratori giudiziari del bene confiscato e del soggetto che rispetto a quel bene occupava una posizione assimilabile a quella del proprietario, a seguito della confisca, e al quale erano anche attribuiti ex lege i poteri a cui sopra si è fatto cenno.
Tanto premesso, deve in primo luogo escludersi ogni responsabilità del
[...]
, posto che a seguito dell'adozione del provvedimento di confisca Controparte_3 ai sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, conv. dalla legge n. 356/1992, al non è conferito alcun potere di nomina, controllo, indirizzo o gestione, CP_3 afferenti al bene oggetto di confisca ovvero di controllo sull'attività dell'Agenzia, la quale è sottoposta alla vigilanza del (art. 110, comma 1, Controparte_11 del D.lgs. n. 159/2011).
Alla stessa conclusione deve giungersi per quanto attiene alla responsabilità del
, verosimilmente evocato in giudizio Controparte_2 perché indicato come titolare delle quote sociali oggetto di confisca nella visura camerale prodotta dall'attore. Neppure alla suddetta Amministrazione sono infatti conferiti poteri di controllo, indirizzo, nomina o gestione che afferiscano ai beni confiscati ovvero agli amministratori giudiziari;
né poteri di controllo o indirizzo dell'attività svolta dell . CP_6
Per quanto sopra esposto, non possono essere accolte le domande proposte nei confronti del e del Controparte_3 Controparte_2
, volte ad ottenere il risarcimento del danno cagionato all'attore dalle
[...] condotte degli “organi della procedura” instaurata in conseguenza della confisca.
8 – Neppure può essere accolta la domanda proposta in via subordinata – nei confronti di tutti i convenuti – ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, a prescindere dall'eventuale sua inammissibilità per essere stata per la prima volta proposta soltanto nell'atto di citazione integrativo.
Gli utili percepiti nel corso della gestione della società LA.RA. in costanza di confisca, mediante l'esercizio dell'impresa, prima della crisi iniziata a partire dal
2013-2014, non hanno infatti determinato alcuna utilità patrimoniale in favore dello Stato, dovendo essere interamente impiegati nell'interesse dell'attività di
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impresa e, in primo luogo, dei suoi dipendenti, ai quali è stato consentito di conservare l'occupazione per numerosi anni, fino al progressivo dissesto.
9 – Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio che – previa compensazione per un quarto, in considerazione della ritenuta infondatezza di alcune eccezioni – si liquidano in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dai convenuti (che non hanno redatto e depositato memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. né comparse ex art.190 c.p.c.).
Le spese relative all'onorario del c.t.u. sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti della del Controparte_1 [...]
e del , Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_3 che sarebbero derivati dalle condotte dei magistrati che avevano disposto il sequestro preventivo (con provvedimento del 5.12.1997) e la confisca (con provvedimento del 19.10.2000) dei beni dell'attore;
b) rigetta le domande proposte ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del e del , volte ad Controparte_3 Controparte_2 ottenere il risarcimento del danno cagionato all'attore dalle condotte degli “organi della procedura”;
c) rigetta la domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
d) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
del e del Controparte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di giudizio che, previa compensazione per un quarto, Controparte_3
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liquida d'ufficio in complessivi € 8.421,75 per compensi, oltre ad eventuali spese prenotate a debito ed oneri accessori, se dovuti;
e) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico di
. Parte_1
Così deciso in Roma, il giorno 8.8.2025
Il Giudice Federico Salvati
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