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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2121 del 2022 Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice Dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di nata in [...] – Iasi il 12.06.1976 e residente in [...] Piumati n. 173 c.f. rappresentata e difesa per procura speciale in C.F._1 calce al presente atto dall'Avv. Franca Dardo (cf del foro di Asti con C.F._2 studio in Bra via Cavour n. 44 presso le quali elegge domicilio Ricorrente contro nato in [...] il [...] e residente in [...] Bra CP_1 Convenuto CONTUMACE
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
OSSERVATO
Parte ricorrente proponeva ricorso per separazione giudiziale, rassegnando le seguenti, inziali conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Asti adito, disattesa ogni contraria istanza: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili al marito per i Pt_1 maltrattamenti e le grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sulla situazione del minore : Persona_1 si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso la residenza Persona_1 della madre in Bra via Giovanni Piumati n. 173; Parte_1 le frequentazioni padre figlio avverranno previa attivazione dei Servizi Sociali competenti sul territorio in un luogo neutro. Sia disposto a carico del signor un contributo al mantenimento a favore del figlio Pt_1
non economicamente indipendenti, pari ad €. 400,00= mensili da Persona_1 versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese oltre la rivalutazione Parte_1 monetaria Istat a partire dall'anno successivo il provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo delle Spese Straordinarie concordato tra gli Avvocati del foro di Asti e i Magistrati del Tribunale di Asti.” Il tribunale osserva: dall'unione sono nati i figli in data 27.06.1996 e in data Persona_2 Persona_1
11.12.2008; date le difese svolte in giudizio, la condotta processuale delle parti, ed il disinteresse del resistente per la odierna procedura, alcun dubbio può porsi circa la non proseguibilità della comunione di vita tra i coniugi;
la domanda per addebito veniva rinunziata, a verbale di causa in data 9.1.2025; il figlio , sentito in sede di udienza presidenziale, e nuovamente dinanzi ai Servizi Per_1
Sociali, ha ripetutamente espresso la propria avversione alla figura paterna, interrompendo i contatti con la stessa;
data l'età del ragazzo, pare peraltro superfluo statuire sul punto, spettando oramai a
, diciasettenne e quindi prossimo a raggiungimento della maggiore età, di valutare Per_1 secondo propria coscienza come gestire i rapporti con il genitore. dovendosi comunque, data la assenza della figura paterna, prevedere un regime di affido super esclusivo.
Unica questione controversa residua è la misura del mantenimento, dovuto dal padre per le esigenze del ragazzo.
A tale proposito, da un lato i redditi della ricorrente appaiono decisamente modesti – doc. 6 attoreo – laddove le esigenze del minore, vista anche l'età, sono certamente rilevanti, dovendosi poi tenere conto della circostanza, per cui le spese del ragazzo vengono affrontate, di fatto, per l'intero dalla madre;
d'altro canto, il resistente appare soggetto dotato di normale capacità lavorativa, di talché una somma, che può esser individuata in € 350,00 mensili, pare congrua alle circostanze del caso concreto.
Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo vigente presso questo tribunale.
Spese secondo soccombenza.
Le stesse sono liquidate secondo il DM 55 del 2014,
Applicando lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e facendo uso di valori prossimi ai minimi, donde i seguenti
Compensi:
Fase di studio: € 851,00
Fase introduttiva: € 602,00
Fase istruttoria / trattazione: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.453,00, per un totale di € 4.006,00; oltre accessori tutti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o istanza disattesa, dichiara la separazione personale dei coniugi;
dispone l'affido super esclusivo del figlio alla madre, con Persona_1 collocazione presso la residenza della stessa;
le frequentazioni tra padre e figlio sono rimesse alla libera valutazione di;
Per_1
il padre, entro il giorno 28 di ogni mese, verserà contributo al mantenimento del figlio
, pari ad €. 350,00 mensili, rivalutandi annualmente ex Istat a Persona_1 partire dall'anno successivo il provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo delle Spese Straordinarie concordato tra gli Avvocati del foro di Asti e i Magistrati del Tribunale di Asti;
la madre percepirà al 100% gli assegni familiari, assegno unico, ovvero ogni emolumento, comunque denominato, legato alla prole;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 4.006,00 per compenso professionale, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 19.11.2025
Il dott. Perfetti relatore estensore
Il dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
OSSERVATO
Parte ricorrente proponeva ricorso per separazione giudiziale, rassegnando le seguenti, inziali conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Asti adito, disattesa ogni contraria istanza: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili al marito per i Pt_1 maltrattamenti e le grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sulla situazione del minore : Persona_1 si chiede che venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso la residenza Persona_1 della madre in Bra via Giovanni Piumati n. 173; Parte_1 le frequentazioni padre figlio avverranno previa attivazione dei Servizi Sociali competenti sul territorio in un luogo neutro. Sia disposto a carico del signor un contributo al mantenimento a favore del figlio Pt_1
non economicamente indipendenti, pari ad €. 400,00= mensili da Persona_1 versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese oltre la rivalutazione Parte_1 monetaria Istat a partire dall'anno successivo il provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo delle Spese Straordinarie concordato tra gli Avvocati del foro di Asti e i Magistrati del Tribunale di Asti.” Il tribunale osserva: dall'unione sono nati i figli in data 27.06.1996 e in data Persona_2 Persona_1
11.12.2008; date le difese svolte in giudizio, la condotta processuale delle parti, ed il disinteresse del resistente per la odierna procedura, alcun dubbio può porsi circa la non proseguibilità della comunione di vita tra i coniugi;
la domanda per addebito veniva rinunziata, a verbale di causa in data 9.1.2025; il figlio , sentito in sede di udienza presidenziale, e nuovamente dinanzi ai Servizi Per_1
Sociali, ha ripetutamente espresso la propria avversione alla figura paterna, interrompendo i contatti con la stessa;
data l'età del ragazzo, pare peraltro superfluo statuire sul punto, spettando oramai a
, diciasettenne e quindi prossimo a raggiungimento della maggiore età, di valutare Per_1 secondo propria coscienza come gestire i rapporti con il genitore. dovendosi comunque, data la assenza della figura paterna, prevedere un regime di affido super esclusivo.
Unica questione controversa residua è la misura del mantenimento, dovuto dal padre per le esigenze del ragazzo.
A tale proposito, da un lato i redditi della ricorrente appaiono decisamente modesti – doc. 6 attoreo – laddove le esigenze del minore, vista anche l'età, sono certamente rilevanti, dovendosi poi tenere conto della circostanza, per cui le spese del ragazzo vengono affrontate, di fatto, per l'intero dalla madre;
d'altro canto, il resistente appare soggetto dotato di normale capacità lavorativa, di talché una somma, che può esser individuata in € 350,00 mensili, pare congrua alle circostanze del caso concreto.
Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo vigente presso questo tribunale.
Spese secondo soccombenza.
Le stesse sono liquidate secondo il DM 55 del 2014,
Applicando lo scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e facendo uso di valori prossimi ai minimi, donde i seguenti
Compensi:
Fase di studio: € 851,00
Fase introduttiva: € 602,00
Fase istruttoria / trattazione: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.453,00, per un totale di € 4.006,00; oltre accessori tutti.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o istanza disattesa, dichiara la separazione personale dei coniugi;
dispone l'affido super esclusivo del figlio alla madre, con Persona_1 collocazione presso la residenza della stessa;
le frequentazioni tra padre e figlio sono rimesse alla libera valutazione di;
Per_1
il padre, entro il giorno 28 di ogni mese, verserà contributo al mantenimento del figlio
, pari ad €. 350,00 mensili, rivalutandi annualmente ex Istat a Persona_1 partire dall'anno successivo il provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo delle Spese Straordinarie concordato tra gli Avvocati del foro di Asti e i Magistrati del Tribunale di Asti;
la madre percepirà al 100% gli assegni familiari, assegno unico, ovvero ogni emolumento, comunque denominato, legato alla prole;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 4.006,00 per compenso professionale, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 19.11.2025
Il dott. Perfetti relatore estensore
Il dott. Gian Andrea Morbelli Presidente