Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1466/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in LARGO NICOLÒ SANSEVERINO 10, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARONIA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA DIODORO SICULO 18, VILLABATE, presso lo studio dell'Avv. LA BARBERA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21 marzo 2025 e sottoscritto il 28 novembre 2024. (matrimonio celebrato in AL, il 8 settembre 1999).
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo ognuno economicamente autosufficiente, svolgendo entrambi attività di lavoro dipendente;
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sita a AL, via
Pomara n. 86, piano I, sarà assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli finchè questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti;
4) Il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
5) Il IG. preleverà il figlio due pomeriggi a settimana e, Parte_1
a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica, salvo diverso accordo;
6) Le festività, religiose e civili, saranno alternate, così come le festività di
Immacolata Concezione, Natale, Capodanno, Epifania e relative Vigilie, salvo diverso accordo;
7) Ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e, in caso di disaccordo durante il mese di agosto, alternativamente1/15agosto – 16/31 agosto);
8) Il IG. verserà alla moglie un assegno pari ad € Parte_1
500,00 mensili (Cinquecento Euro), rivalutabili ISTAT (nella misura di €
250,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in quanto il figlio , sebbene maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2 autosufficiente perché studente universitario;
9) Le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di AL saranno ripartite al 50%;
10) Le autovetture: • modello Opel Corsa, Serie D, OPC, tg. FT307WN; •
2 modello Peugeot 205 Rally, tg. 949178; entrambe intestate alla IG.ra
[...]
, saranno trasferite a titolo gratuito al marito ed il relativo passaggio CP_1 di proprietà sarà a carico del IG. ed andrà effettuato entro il Parte_1
31.12.2024;
11) Il trasferimento a titolo gratuito di cui al punto precedente costituisce regolamentazione degli accordi di separazione ed è funzionale alla separazione consensuale;
12) La IG.ra procederà alle volture a proprio nome delle CP_1 utenze domestiche entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
13) La IG.ra continuerà a pagare il finanziamento contratto CP_1 per la realizzazione della tettoia della casa coniugale;
14) Per compensare l'intero finanziamento di cui al punto precedente, pagato dalla IG.ra , quest'ultima percepirà integralmente CP_1
l'assegno unico universale;
15) Il IG. preleverà i propri beni ed effetti personali, nonchè gli Parte_1 attrezzi da lavoro;
16) Le rate del mutuo sulla casa coniugale continueranno ad essere pagate esclusivamente dal IG. ; Parte_1
17) Il IG. si impegna ad intestare solo a sé il mutuo Parte_1 sulla casa coniugale, attualmente cointestato con la moglie, liberando la IG.
ed ha già avviato il relativo iter presso la banca mutuante;
CP_1
18) Spese legali compensate con rinunzia alla solidarietà professionale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AL (atto n. 132, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 19/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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