Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3145/2020 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio degli avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO . e , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO, presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO .
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO ANTONIO e CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA OSS MAZZURANA 8 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv.
PIRAINO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Condannarsi il sig. al risarcimento del danno ambientale nei confronti del CP_1
quantificato in euro 158.337.565,93 Parte_1
somma da cui risultano già detratti 146.000,00 euro, riconosciuti allo Stato in sede penale, con sent. del
G.U.P. di Trento n. 122/2011, in giudicato, a titolo di condanna provvisionale;
pagina 1 di 16
, nella misura di euro 349.000,00 o in quella Parte_1 diversa ritenuta di giustizia da espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
Con integrale rifusione delle spese processuali.
CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in atti, rigettare la domanda di risarcimento di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto giacché non sussiste né il pregiudizio effettivo relativo al danno ambientale che si ascrive alla responsabilità del convenuto (quantificato in € 156.466.008,00, oltre € 2.017.557,93); né quello relativo al danno di immagine (quantificato in € 349.800,00); il quale convenuto deve essere dichiarato carente di legittimazione passiva del convenuto;
in ogni caso, va accertata e dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorsi i 5 anni dal fatto illecito.
Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi secondo il DM 55/2014.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 10.11.2020 il Parte_1
ha convenuto in giudizio asserendo che, in seguito ad indagini penali, era emerso che il CP_1
convenuto, negli anni 2007 e 2008, aveva utilizzato l'ex Cava di Monte CC e la discarica per inerti, sita in località Sardagna, per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, non ammissibili in considerazione della presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni superiori al limite di legge o per la loro natura.
Ha affermato che, il GUP del Tribunale di Trento, con sentenza n.122/2011 aveva condannato il convenuto per i reati ascrittigli (delitto di cui agli artt. 81, comma 1 e 2, 110, 112 n.2, cp, 260, comma
1, 256, comma 3 e 5 D.Lvo n.152/2006) relativi alla gestione del Monte CC e lo aveva condannato, altresì, la ripristino dello stato dei luoghi ed alla condanna dei danni, da liquidare in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite (tra le quali era compresa lo Stato).
All'esito dei successivi gradi di appello (con condanna del anche per la discarica sita in CP_1
Sardagna) ed all'annullamento con rinvio operato dalla Cassazione, la Corte d'Appello di Bolzano, in sede di rinvio, aveva determinato la pena finale ed aveva rimesso le parti civili avanti al giudice civile per la quantificazione dei danni.
Ha asserito che, pertanto, si era formato il giudicato con riferimento all'an debeatur.
Ha affermato che sussisteva la legittimazione attiva del . Parte_1
Ha asserito che i danni dovevano riguardare, in primo luogo, una riparazione “primaria”, relativa cioè ad una riparazione diretta del suolo, mediante bonifica e rimozione dei rifiuti;
la riparazione della falda pagina 2 di 16 acquifera, invece, era possibile mediante una riparazione complementare;
a tali profili si aggiungeva una riparazione compensativa, per compensare la perdita temporanea dell'utilizzo del suolo.
Ha precisato che una quantificazione del risarcimento per danno ambientale era stata effettuata dall' nel 2011. CP_2
Ha affermato che per il sito di Monte CC era stata effettuata una messa in sicurezza permanente, sulla base di un progetto del valore di € 2.017.557,93 ed i lavori, iniziati nella primavera del 2019, si erano conclusi.
Per il sito di Sardagna il controllo dell'autorità, condotto nel 2012, aveva fornito una valutazione positiva sull'ammissibilità della permanenza dei rifiuti nel sito.
Ha precisato che il danno ambientale sarebbe corrispondente alla somma di € 158.483.565,93 (da cui doveva essere detratta la somma di € 146.000,00, oggetto di condanna provvisionale nel giudizio penale).
Ha asserito che sussisteva, altresì, un danno non patrimoniale.
Ha chiesto, pertanto, che fosse condannato a corrispondere la somma di € CP_1
158.337.565,93 a titolo di danno patrimoniale e di € 349.000,00 per la lesione al diritto all'immagine.
Con comparsa dd. 18.2.2021 si è costituito asserendo che lo Stato non aveva sostenuto CP_1
alcuna spesa per il ripristino, in quanto tale onere era stato assunto dalla Provincia Autonoma di Trento.
Ha affermato di essere stato riconosciuto colpevole in sede penale per gli illeciti di discarica abusiva e di traffico di rifiuti con riferimento alla gestione del sito Monte CC, affidato alla gestione di
Ripristini Valsugana srl, e della discarica di Sardagna, affidata alla gestione della ma non era Parte_2
mai stato accertato che tale condotta avesse cagionato un danno ambientale.
Ha affermato che le sentenze penali ipotizzavano solamente l'esistenza di un danno.
Ha asserito che, ai sensi dell'art. 311 TUA, spettava al provvedere al Parte_1
ripristino e solo successivamente agire per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.
Ha precisato che l'attore non aveva sostenuto alcun costo di tal genere.
Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la gestione dei siti era affidata alle società e che molte persone erano state coinvolte nel processo penale.
Ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria.
Ha contestato l'esistenza di un danno ambientale.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
***
Va, preliminarmente, affermata a legittimazione attiva per quanto riguarda Controparte_3
l'esercizio dell'azione risarcitoria per danno ambientale.
pagina 3 di 16 ER (sentenza n. 24677 del 09/07/2014) “la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le
Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva”.
Inoltre la Corte Costituzionale (sentenza n.126 dell'1 giugno 2016) aveva ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della
Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza - dell'art. 311, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui attribuisce al
[...]
, e per esso allo Stato, la legittimazione Parte_1
all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno;
tale normativa infatti non esclude che sussista il potere di agire di altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti”.
è stato condannato – con sentenza passata in giudicato – per aver conferito e ricevuto, CP_1
presso il sito di recupero ambientale denominato “Monte CC” e presso la discarica per inerti di
Sardagna, ingenti quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, contenenti sostante contaminanti in concentrazioni superiori rispetto ai limiti di legge ovvero non ammissibili in considerazione della loro natura (si veda la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 69/2013 – doc.
2- confermata, sotto tale profilo, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40811/2014, la quale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai soli reati contravvenzionali di cui all'art, 256 del D.Lvo. 152/2006 perché estinti per prescrizione- doc.3).
Tutte le sentenze hanno confermato la condanna generica – pronunciata dal GUP – al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
danni da liquidare in separata sede civile;
in particolare, in favore dello Stato è stata riconosciuta una provvisionale di € 146.000,00 (doc.1).
Deve, in primo luogo, escludersi che il diritto al risarcimento dei danni si sia prescritto.
ER, (sentenza n. 4054 del 19/02/2009) “nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile pagina 4 di 16 civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; sentenza n. 6901 del 07/04/2015:”in tema di risarcimento del danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le spese per la rimessione in pristino, la bonifica dei terreni inquinati, nonché i danni derivanti dal deprezzamento o dall'impossibilità di utilizzazione o commercializzazione del bene stesso, costituiscono voci risarcitorie che, traendo fondamento dal medesimo illecito, sono assoggettate allo stesso termine di prescrizione.
Ne consegue che, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza penale, che contenga anche la condanna generica al risarcimento del danno ambientale, l'azione per la relativa quantificazione si prescrive, a norma dell'art. 2953 cod. civ., nel termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui la sentenza stessa ora divenuta irrevocabile”; ordinanza n. 4318 del 14/02/2019).
Va ricordato che “la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato” (ordinanza n. 30992 del 07/11/2023).
Le sentenze penali hanno accertato che ha conferito e ricevuto presso il sito di Monte CP_1
CC e la cava di Sardagna ingentissime quantità di rifiuti pericolosi o non consentiti, cagionando – conseguentemente – un grave danno ambientale.
La ctu assunta anche nel presente procedimento ha ricostruito e ricapitolato la vicenda: “Il sito della ex
Cava di Monte CC, ubicato nel Comune di Roncegno (Tn) alla località Marter, è stato nel tempo destinato ad attività mineraria estrattiva dall'anno 1972 fino all'anno 2000, con successiva destinazione, a partire dal 2001, alle operazioni di ripristino ambientale ad opera della
[...]
In data 25 gennaio 2001 la Provincia di Trento, a seguito di comunicazione di Parte_3
inizio attività del 14/9/2000, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 22/97, inoltrata dal legale rappresentante della Monte CC, , per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi nelle operazioni per Parte_4
pagina 5 di 16 il recupero ambientale (R10) nella cava Monte CC in località Marter di Roncegno, aveva iscritto la Ditta Monte CC al N° 162/TN/2001 del Registro Provinciale delle Ditte che effettuano l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, avvalendosi della procedura semplificata, ai sensi degli artt. 31 e
33 del D.Lgs. 22/97. Tale iscrizione è stata successivamente integrata sulla base della richiesta formulata dalla medesima Ditta in data 12 settembre 2001 ed a seguito della richiesta di rinnovo presentata in data in data 18 maggio 2005 dalla dalla quale risultava in Parte_5
particolare che le operazioni di recupero, i rifiuti utilizzati nel recupero ambientale ed i quantitativi annui rimanevano immutati rispetto a quanto già comunicato in data 12 settembre 2001. Iscrizione
162/TN/2005. Successivamente, con la comunicazione del 19 settembre 2005, la
[...]
aveva chiesto la modifica dell'iscrizione n. 162/TN/2005 con la possibilità di Parte_5
recuperare, nell'ambito delle operazioni di ripristino ambientale della cava Monte CC, quantitativi maggiori di rifiuti con codice CER 10.02.02 “scorie non trattate provenienti dall'industria del ferro e dell'acciaio” (rifiuto descritto nella tipologia 4.4 del D.M. 5 febbraio 1998) passando da 80.000 t/anno a 110.000 anno…. In data 26 febbraio 2007 la società Ripristini Valsugana S.r.l. ha comunicato la nomina del nuovo legale rappresentante della società, nella persona del Sig. In data Controparte_4
5 aprile 2007, successivamente perfezionata in data 24 aprile 2007, la Parte_6
ha presentato alla Provincia una richiesta per poter: a. incrementare il totale dei rifiuti da avviare alle operazioni di ripristino ambientale della Cava Monte CC da 157.900 t/anno a 656.400 t/anno, rispettando comunque la quantità massima impiegabile per singola tipologia di rifiuti non pericolosi individuata nell'allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata;
b. introdurre una nuova tipologia, quella descritta alla tipologia
7.31 bis “terre e rocce di scavo” per un quantitativo massimo annuo pari a 150.000 t/anno che prima della modifica del D.M. 5 febbraio 1998 risultava ricompressa nella tipologia 7.31; c. integrare alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi previsti dalle tipologie previste D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. per le operazioni di ripristino ambientale R10.
La destinazione finale dell'area sarebbe stata di tipo agricolo, mediante la realizzazione di uno strato di copertura, costituito da terreno vegetale, avente altezza 1,0 metri.
I quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti presso il sito nel biennio 2007-2008, e destinati alla ricomposizione ambientale, sono stati determinati dai Periti nominati nel procedimento penale e sono pari a 419.852 tonnellate (419.852.000 Kg), tutti indentificati da codici CER ricompresi fra quelli autorizzati nel progetto di ricomposizione. Tuttavia, le valutazioni svolte dai Periti del GUP in riscontro ai quesiti posti concludevano con l'affermazione che solo 27.471,10 tonnellate (27.471.100
Kg) erano effettivamente ammissibili presso il sito, con conseguente inammissibilità di 392.380,90
pagina 6 di 16 tonnellate (392.380.900 Kg) di rifiuti, dovuta variamente a difformità del codice CER assegnato, ovvero a provenienza, caratteristiche chimico-fisiche in contrasto con quanto disposto dal DM
05/02/1998, ovvero ancora a contenuti di contaminanti superiore ai limiti fissati alle Colonne A, B
Tab. 1 Allegato 5 al Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006. L'accertamento tecnico di rilevanti quantitativi di rifiuti conferiti in difformità all'autorizzazione vigente, nonché alle norme applicabili –
DM 05/02/1998, Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 – avrebbe determinato, secondo i Periti del GUP, la possibilità di interpretare il sito di Monte CC come una discarica di fatto, ma senza che nello stesso fossero state realizzate le opere di salvaguardia ambientale, previste dal D.Lgs. 36/2003, finalizzate alla protezione delle matrici ambientali “terreno” e “acque”, nonché alla gestione del percolato naturalmente prodotto dalla deposizione di rifiuti non inerti. L'assimilabilità del sito di
Monte CC ad un'effettiva discarica per rifiuti, invero condivisibile, determinava l'evidente capacità dei rifiuti abbancati di compromettere le matrici ambientali con cui sarebbero venuti a contatto, principalmente data la capacità di produzione di percolato, dovuta all'effetto del contatto tra rifiuti abbancati e acque zenitali “ cd. lisciviazione” in assenza di qualsivoglia infrastruttura di intercettazione e/o contenimento dello stesso”.
Per quanto riguarda, invece, la discarica Sardagna, tale sito si sviluppava su di un'area situata a sud e prossima al centro abitato di Sardagna ed originariamente occupata da una cava di argilla (poi dismessa a causa dell'accertata instabilità dei versanti).
“Tale condizione di fatto aveva condotto alla realizzazione di un sito di discarica, avente l'obiettivo del consolidamento “geologico”, dell'area ovvero di stabilizzare l'area relativamente al rischio frana, al fine di poter successivamente disporre dello stesso per la realizzazione di infrastrutture ad uso sportivo… Nell'anno 1996 “la ditta “ otteneva l'emissione di parere favorevole, espresso Parte_2
dal Comitato Provinciale per l'Ambiente della Provincia di Trento, ai fini della realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nel sito già oggetto di attività estrattiva… Gli accertamenti peritali, svolti in esecuzione dell'incarico conferito dal GUP, avevano condotto ad accertare l'avvenuto conferimento di
177.275 tonnellate di rifiuti nell'arco temporale 2007-2008, di cui 171.014 tonnellate classificabili come rifiuti speciali pericolosi. La presenza di rifiuti classificabili pericolosi e non-pericolosi in un sito progettato e attrezzato per accogliere rifiuti inerti – ossia non dotato delle opportune caratteristiche di ubicazione, nonché presenza di opere di protezione del terreno e delle acque, di controllo e gestione del percolato, richieste per rifiuti pericolosi e non-pericolosi – può essere ragionevolmente considerato un evento passibile di grave danno alle matrici ambientali più prossime. D'altra parte la discarica alla località Sardagna era provvista unicamente di uno strato di impermeabilizzazione di fondo realizzato con argilla, mentre era del tutto sprovvista di impermeabilizzazioni laterali e,
pagina 7 di 16 soprattutto, di un sistema per la regimazione e la gestione del percolato prodotto. In conseguenza della libera possibilità di spandimento del percolato prodotto da rifiuti, risultano nell'elaborato peritale prodotto per il GUP alcune evidenze circa la presenza di contaminanti “marker” del percolato nelle acque della Roggia di Sardagna, in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione definite dalla Tab. 2 Allegato 5 Parte IV Titolo V D.Lgs. 152/2006 con riferimento alle acque sotterranee. Il superamento delle concentrazioni limite di cui alla citata Tabella è tale da attivare le procedure tecnico-amministrative (artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006) relative ai siti potenzialmente contaminati, ad ulteriore conferma della minaccia per l'ambiente derivante dall'accertato illecito abbancamento di rifiuti presso il sito di Sardagna.”.
L'art. 300 D.Lgs. 152/2006 “Danno Ambientale” definisce al comma 1: “danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”, mentre il successivo comma 2 particolareggia le condizioni per l'identificazione del danno ambientale provocato “a) alle specie e agli habitat naturali protetti […]”,
“b) alle acque interne […]”, “c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale […]”
e, in ultimo, “d) al terreno [...]
“Atteso che il giudicato penale ha definitivamente ritenuto che i rifiuti conferiti presso i siti ex Cava di
Monte CC e discarica Sardagna fossero stati abbancati illecitamente poiché non ammissibili in detti siti per le loro caratteristiche chimiche, se ne può ragionevolmente dedurre che l'avvenuto abbancamento costituisca un'effettiva e reale minaccia di degradazione dello stato ambientale delle matrici interessate e di potenziale contaminazione – ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 – delle stesse… Si può ragionevolmente altresì concordare sul fatto che, essendo stato accertato l'avvenuto deposito illecito di rifiuti nell'arco temporale 2007-2008, all'atto della redazione della presente è trascorso un tempo talmente lungo da aver concesso alla “minaccia” di espletare a pieno il danno sulle matrici ambientali”.
La consulenza espletata nel presente giudizio ha, altresì, ricordato la normativa applicabile: “L'ambito delle disposizioni comunitarie correnti in tema di danno ambientale è sostanzialmente ristretto alla
Direttiva 2004/35/CE3 , mentre il recepimento avutosi nella legislazione Nazionale ha condotto al vigente testo del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, armonizzato con le norme introdotte dal Decreto Legge n. 135/20094 e della Legge n. 97/20135 .
Rileva, dunque, l'art. 311 “Azione risarcitoria in forma specifica” D.Lgs. 152/2006, il quale, al comma 2, obbliga i responsabili del danno ambientale verificatosi “all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta (del D.Lgs. 152/2006) secono i criteri ivi previsti […]”. L'Allegato 3 in questione, per quanto alla scelta delle “misure più appropriate per pagina 8 di 16 garantire la riparazione del danno ambientale”, distingue n. 2 casi in relazione alle componenti ambientali interessate dal danno:
Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat.
2. Riparazione del danno al terreno.
Relativamente al p.to 1., e solo a questo, l'Allegato 3 individua n. 3 tipologie di misure di riparazione, come di seguito citate dal testo normativo in questione:
a) riparazione “primaria": qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
b) riparazione "complementare": qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
c) riparazione "compensativa": qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
d) "perdite temporanee": perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.
Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.
Con riferimento al p.to 2 dell'elenco che precede, l'Allegato 3 Parte VI D.Lgs. 152/2006 non prevede diverse opzioni di riparazione, bensì riferisce unicamente della necessaria adozione di “misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative pagina 9 di 16 sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno”.
Per quanto riguarda il sito dell'ex-cava di Monte CC ubicato nel comune di Roncegno (Tn) – già sede di illecito interramento di rifiuti, pericolosi e non-pericolosi, per un quantitativo accertato in sede di giudizio penale pari a 392.380,9 tonnellate (su totale di 419.852 tonnellate nell'arco temporale
2007/2008) – i ctu hanno accertato che non vi è “la presenza di significativi corpi idrici superficiali, né sotterranei, come altresì risulta dal Piano di Tutela delle Acque della Provincia Autonoma di Trento
(2015). Pertanto, si può ritenere che l'unica matrice ambientale effettivamente interessata e compromessa dall'illecito abbancamento di rifiuti sia la matrice “terreno”. Altresì risulta che il sito ex-cava di Monte CC – a seguito di attivazione delle procedure tecnico amministrative di cui agli artt. 242 e seguenti D.Lgs. 152/2006, poste in essere dal Comune di Roncegno Terme (TN) – sia stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza permanente, volto a confinare i rifiuti abbancati evitandone il contatto e la lisciviazione ad opera di acque meteoriche, nonché a captare il biogas prodotto dalla fermentazione di alcune specie di rifiuti ivi deposti, le cui caratteristiche di putrescibilità e fermentabilità erano state già evidenziate negli atti di perizia tecnica introdotti e discussi in sede penale. L'opera di messa in sicurezza permanente si configura fra le opzioni contemplate dall'Allegato 3 al Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dei criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica di un sito contaminato, ed è tecnicamente coerente con le disposizioni sopra menzionate dell'Allegato 3 alla Parte VI D.Lgs. 152/2006, concernenti la scelta delle “misure più appropriate per garantire la riparazione del danno ambientale”. La messa in sicurezza permanente – costituita da una copertura superficiale dei rifiuti,
c.d. “capping”, da un reticolo di regimazione delle acque meteoriche e da un sistema di captazione controllata del biogas – ha effettivamente controllato e circoscritto gli inquinanti contenuti nei rifiuti abbancati, come prescritto per la riparazione del danno ambientale alla matrice “terreno”, mentre per quanto attiene alla matrice ambientale “acque sotterranee” non risultano indizi di compromissione della falda per effetto dei rifiuti presenti nel sito. Sulla base di quanto descritto, tenuto conto delle disposizioni tecniche dell'Allegato 3 Parte VI D.Lgs. 152/2006, si può considerare riparato il danno ambientale connesso all'illecito deposito dei rifiuti accertato presso il sito ex-cava di Monte CC, giusta esecuzione del procedimento tecnico-amministrativo avviato dal Controparte_5
in ossequio alle disposizioni della Parte IV D.Lgs. 152/2006, e conclusosi con l'esecuzione della
[...]
messa in sicurezza permanente, che ha sostanzialmente posto in essere misure di riparazione primaria”.
pagina 10 di 16 Come risulta dal verbale di deliberazione della Giunta del n.178/2017 Controparte_5
(doc.7) gli importi relativi a tale intervento (pari ad € 2.017.557,93) sono stati finanziati dalla
Provincia Autonoma di Trento, il quale ha erogato tali somme al (che, a sua Controparte_5
volta, ha provveduto alla materiale realizzazione delle opere di messa in sicurezza). Ne consegue che, pertanto, con riferimento al sito di Monte CC, non si ravvisa un diritto del ad ottenere il Parte_1
rimborso delle spese di bonifica.
Con riferimento alla discarica di Sardagna, i ctu hanno accertato che in tale sito sono stati stoccate
“177.273 tonnellate di rifiuti nell'arco temporale 2007/2008, di cui 137.032 tonnellate conferite illecitamente poiché riconducibili a rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche difformi da quanto previsto dall'atto autorizzativo all'epoca regolante le attività del sito autorizzato. Valutazioni ed elementi tecnici, ulteriori rispetto al valore quantitativo accertato ma utili per la definizione delle matrici interessate dal danno ambientale conseguente all'illecito deposito, si ritrovano nell'elaborato peritale prodotto dai dr. e dr. giusto incarico conferito dal GUP del Persona_1 Persona_2
Tribunale Ordinario di Trento nell'ambito del procedimento n. 1987/08 RGNR e n. 5167/08 Ufficio
GIP. Orbene, i Periti summenzionati, relativamente al quesito inerente “la capacità dei rifiuti a compromettere o contaminare le matrici ambientali circostanti e sottostanti”, riferivano della capacità
e della tendenza dei rifiuti smaltiti nel sito “Discarica Sardagna” a dar luogo/generare percolati – ricchi in contaminanti sia metallici che non-metallici – aventi capacità di contaminazione della matrice ambientale “acque”. Evidentemente tale capacità, intrinseca dei rifiuti illecitamente smaltiti, non trova alcun confinamento nelle opere di salvaguardia proprie del sito poiché lo stesso era stato originariamente autorizzato per accogliere solo “rifiuti inerti”, incapaci di produrre percolati prodotti dal cd fenomeno della “lisciviazione” in grado di danneggiare le acque, sotterranee ovvero superficiali, eventualmente presenti. Il percolato prodotto era, ed è tuttora, naturalmente convogliato/fatto defluire nell'alveo della c.d. Roggia di Sardagna unitamente alle acque meteoriche, con effetti di potenziale contaminazione dell'alveo e conseguente degradazione potenziale dello stato ecologico della stessa “Roggia”. Sulla base di quanto cristallizzato e sancito in sede penale, e qui brevemente riportato, e sempre in coerenza con il disposto dell'Allegato 3 Parte VI D.Lgs. 152/2006, si può ritenere che entrambe le matrici ambientali – acque e terreno – siano state compromesse dall'illecito deposito di rifiuti”.
Va, al riguardo, precisato che i consulenti hanno escluso che sia realizzabile un intervento di riparazione primaria che – come proposto da – comporti la completa rimozione dei rifiuti. CP_2
ER, “la relazione tecnica prodotta da (anni 2011, 2019) riferisce le proprie valutazioni a CP_2
845.508 tonnellate di rifiuti (di cui 419.852 ton di rifiuti classificati pericolosi in sede penale)
pagina 11 di 16 attualmente presenti presso la ex-cava di Monte CC, oltre a 285.772 ton di rifiuti non pericolosi presenti presso la Discarica Sardagna. Pertanto, nell'ipotesi di , la riparazione “primaria” CP_2
comporterebbe la rimozione e il trasporto, finalizzato allo smaltimento in idoneo sito di destinazione finale, di complessive 1.131.280 tonnellate di rifiuti. I trasporti su gomma di utilizzo corrente sono generalmente in grado di trasportare mediamente 30 tonnellate con ciascun viaggio, dunque dividendo il quantitativo totale oggetto di proposta di rimozione (1.131.280 ton) per la capacità di ogni trasporto
(30 ton/trasporto) si ottiene il numero di trasporti necessari per il completamento della prima fase della riparazione “primaria”, pari a 37.709. La suddetta stima evidentemente va raddoppiata, in quanto è da considerarsi il viaggio di ritorno, per cui il numero di trasporti necessari per il completamento della prima fase della riparazione “primaria”, ammonta a 75.418 viaggi. Il valore appare senza dubbio molto rilevante, poiché trattasi di 75.418 viaggi di autocarri con rimorchio, con relativo impatto di traffico veicolare, rumore, produzione di polveri e di inquinamento atmosferico in termini di CO2 emessa.
Tali pressioni ambientali perdurerebbero per tutto il tempo necessario per il completamento delle operazioni di rimozione, qui solo ipotizzabile. Nel caso di 10 trasporti in uscita, giornalmente, dai siti di interesse, le operazioni durerebbero poco più di un anno, qualora dette operazioni avvenissero senza soluzione di continuità 365 giorni/anno. Nel caso più realistico, anche in termini logistici oltre che “di calendario”, pari a 5 trasporti in uscita ogni giorno, si avrebbero pressioni ambientali negative, in conseguenza dei fattori sopra esposti, per circa 2 anni. Orbene, senza volersi maggiormente addentrare nella stima quantitativa delle emissioni di CO2 che accompagnerebbero un numero di trasporti così elevato, si potrebbe ritenere che l'opzione di riparazione primaria proposta da , la quale prevedrebbe la rimozione completa dei rifiuti dai siti in trattazione – nei CP_2
quantitativi accertati in sede penale – risente di criticità nella valutazione della sostenibilità ambientale complessiva dell'operazione, tali da potenzialmente compromettere il beneficio ambientale derivante dalla rimozione dei rifiuti. Inoltre, la stima dei tempi necessari per il conferimento a discarica dei rifiuti è stata eseguita nell'ipotesi – in vero poco realistica – di immediata disponibilità, presso uno o più siti di destinazione finale, del volume complessivamente necessario per accogliere tutti i rifiuti ad oggi presenti nei citati siti. Come detto al p.to ii) dell'elenco che precede, le discariche operano con “prenotazione” annuale dei volumi disponibili, e tale prenotazione segue un piano di coltivazione definito dal singolo gestore privato”.
Pertanto, i consulenti hanno concluso affermando che “ le misure di riparazione “primaria” da svolgersi sulla matrice “terreno” non potranno prevedere la rimozione dei rifiuti, mentre ciò che effettivamente rileva in termini di restituzione dello status quo ante sia la finalità ambientale cui i siti pagina 12 di 16 erano destinati alla originaria restituibilità. Potrà dunque configurarsi come riparazione “primaria” la serie di operazioni da svolgersi per confinare i rifiuti attualmente presenti – come già eseguito presso il sito ex-cava di Monte CC – e rinaturare la copertura sommitale, al fine ultimo di rendere le aree aderenti alle destinazioni dei siti con i progetti di ricomposizione ambientale e gestione post- operativa già esistenti. Per quanto alla trattazione della riparazione del danno recato alla matrice
“acque”, l'Atto di Citazione – riprendendo evidentemente le considerazioni tecniche proprie di CP_2
– dichiara “possibile prevedere la bonifica della falda sottostante la “Cava Sardagna” e della
“Roggia Sardagna” che raccoglie le acque della discarica per inerti”. La posizione espressa è condivisibile, tuttavia ritenendo che tale tipologia di operazione sia effettivamente una riparazione primaria, che dunque non attiva la necessità di una riparazione complementare, poiché qualora il corpo idrico – superficiale o sotterraneo – non sia più posto in contatto con la diffusione di contaminanti, potrà recuperare il proprio stato ecologico precedente all'evento di danneggiamento.
Nella perizia integrativa (cui si rimanda per relationem) i consulenti hanno provveduto alla quantificazione di tali costi relativi alla riparazione del danno ambientale alla matrice “terreno” e per l'esecuzione di opere di riparazione primaria e compensativa alla matrice “acque” presso il sito
“Discarica Sardagna”.
“Sommando i costi stimati per l'esecuzione degli interventi di riparazione del danno ambientale presso le matrici ambientali “terreno” e “acque”, astrattamente ipotizzati ma in aderenza concettuale con il disposto dell'Allegato 3 alla Parte VI D.Lgs. 152/2006, si ottiene il valore di costo complessivo finale pari a € 1.237.919,94 + € 683.558,13 = € 1.921.478,07, al netto d'IVA e Cassa Previdenziale se dovuta”.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a corrispondere al la somma di € Parte_1
1.921.478,07 (oltre iva e cassa previdenziale, se e in quanto dovuta); trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato degli interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.463.425,80
(somma devalutata al dicembre 2008) annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 31 dicembre 2008 alla data odierna;
ed oltre gli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Infatti la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n.1612) ha statuito che anche per i crediti di valore non
è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
pagina 13 di 16 In attuazione a tale principio pare a questo Giudice che sia corretto riconoscere gli interessi legali sulla somma svalutata al giorno del fatto e calcolare gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla data della presente sentenza. Dalla data della presente sentenza al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Va, infine, riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione del diritto all'immagine.
ER, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dell'ente pubblico di ottenere il risarcimento anche di tale tipologia di danni nel caso in cui sia stato commesso un illecito ambientale: “il danno risarcibile non deve ritenersi limitato all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., e ciò:
a) sia perché tanto non si ricava in modo tassativo dalla formulazione della norma (art. 313, comma 7, secondo periodo D.Lgs. cit.) - la quale, invero, nel far testuale riferimento ai "soggetti danneggiati... nella loro salute o nei beni di loro proprietà", non esprime in modo chiaro e univoco l'intento di escludere altri possibili pregiudizi patrimoniali e non, sembrando piuttosto quel riferimento aver valore solo esemplificativo, specie in presenza del successivo più generico riferimento ai "diritti" ed
"interessi lesi";
b) sia perché - a tutto concedere - non v'è ragione logica e sistematica per ritenere tale norma di legge di portata tale da prevalere o rendere inoperante in materia la generale norma codicistica (avente ovviamente pari ordinata forza di legge) di cui all'art. 185 cod. pen. che, come noto, dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi danneggiato per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo;
c) sia infine perché, ove si tratti - come nella specie - di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto, la sua risarcibilità troverebbe comunque fondamento nella norma di cui all'art. 2059 c.c., posto che la riserva di legge ivi prevista per la individuazione dei casi in cui è ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali, ben può e deve intendersi riferita anche alle previsioni della legge fondamentale "atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" (in tal senso già le sentenze gemelle di Cass. civ., sez. 3, nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003; nonché Corte cost. 11 luglio 2003, n.
233).
5.1. Mette conto in proposito ricordare che, con le note "sentenze gemelle" dell'11 novembre pagina 14 di 16 2008, nn. 26972/26975, le Sezioni unite civili di questa Suprema Corte - confermata la definizione del danno non patrimoniale come "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" - hanno ribadito che la sua risarcibilità richiede:
a) che si tratti di danno prodotto da un fatto illecito;
b) che si versi in uno dei "casi determinati dalla legge (Sentenza n. 24619 del 11 giugno 2014).
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che dallo stesso fatto lesivo accertato può derivare, “ oltre che un danno ambientale nei termini descritti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300, anche un danno all'immagine dell'ente territoriale in relazione alla lesione che lo stesso ne può indirettamente subire, sul piano del prestigio e della reputazione, nei confronti della collettività in quanto evidentemente strettamente connessi - in senso positivo o negativo - anche all'efficacia dell'azione ad esso demandata di custodia e valorizzazione di beni ambientali di particolare rilievo. Trovasi in tal senso espressamente riconosciuto nella giurisprudenza civile di questa S.C. che "l'immagine, il prestigio e la reputazione di un ente territoriale costituiscono beni essenziali ai fini della sua credibilità politica" e che "non può dubitarsi che la lesione di tali valori alla cui tutela la persona giuridica pubblica ha un diritto costituzionalmente garantito determini sicuramente, e di per sè, un danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali di norma interagisca".
Il traffico illecito di rifiuti posto in essere dall'odierno convenuto – in considerazione delle caratteristiche (di durata e di tipologia) di tale condotte e della rilevantissima entità accertata nelle sentenze penali e dai consulenti nominati nel presente giudizio – ha indubbiamente inciso in modo negativo sull'immagine e sul credito dello Stato, al quale la legge attribuisce un preminente ruolo di tutela dell'ambiente e di funzioni di indirizzo e coordinamento della pianificazione e gestione dei rifiuti.
Il danno, sotto tale profilo, può essere liquidato, in via equitativa ed in considerazione degli elementi sopra ricordati, va determinato nella somma complessiva di € 200.000,00.
Considerato che il risulta essere stato già condannato in sede penale al pagamento della somma CP_1 di € 146.000,00, ne consegue che il danno residuo ammonta, per tale voce, ad € 54.000,00, oltre ad interessi da calcolare sulla somma di € 41.127,19 annualmente rivalutata, con decorrenza dal
31.12.2008 alla data odierna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate: fase studio: € 4.607,20; fase introduttiva: € 3.039,40; fase istruttoria: € 13.534,30;
pagina 15 di 16 fase decisionale: € 8.013,20; totale compensi € 29.194,10 ed € 1.686,00 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese delle ctu sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna al risarcimento del danno ambientale nei confronti del CP_1 [...]
quantificato in € 1.921.478,07 (oltre iva e Parte_1
cassa previdenziale, se e in quanto dovuta), oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.463.425,80 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 31 dicembre 2008 alla data odierna;
ed oltre gli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna al risarcimento del danno all'immagine nei confronti del CP_1 [...]
quantificato in € 54.000,00, oltre agli Parte_1
interessi legali, da calcolare sulla somma di € 41.127,19 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 31 dicembre 2008 alla data odierna;
ed oltre gli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna a rimborsare al CP_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 29.194,10 per compensi ed € 1.686,00 per spese,
[...]
oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle ctu, liquidate con decreto dd.4.4.2023.
Così deciso in data 08/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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