TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11517 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16726 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
AM
APPELLANTE
E
( , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GI NO e dall'avv. Stefania NO
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti della e di avverso la sentenza n. 375/2024 del CP_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Barra con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria da esso proposta (per inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 codice assicurazioni) con compensazione delle spese tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unici ed articolati motivi l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere inapplicabile la procedura di indennizzo diretto.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita dalla convenuta compagnia, abbia ritenuto non applicabile la procedura per indennizzo diretto.
Invero correttamente il primo giudice ha valutato le missive di costituzione in mora esibite dalla parte convenuta dalle quali si evince chiaramente che il sinistro oggetto di causa non ha visto coinvolti soltanto il veicolo di proprietà della originaria parte istante e della originaria parte convenuta ma quanto meno un terzo Pt_1 CP_2
veicolo di proprietà di tale (estraneo al presente procedimento). CP_3
In particolare l'identità del luogo e dell'orario in cui si è verificato il sinistro e la stessa prospettazione della dinamica dello stesso come evincibile dalle missive inviate dal e dall' (del tutto compatibile con la ricostruzione operata in CP_3 CP_2
citazione dalla originaria parte istante ) portano ad escludere la sussistenza Pt_1
di una pluralità di sinistri successivi (come invece dedotto dall'attuale appellante).
Si è trattato di unico sinistro che ha visto coinvolti quanto meno tre veicoli.
Per completezza deve ritenersi che l'interpretazione estensiva dell'art. 149 Dlgs
209/2005 della Suprema Corte (cfr. ordinanza 3146/2017) non può applicarsi al caso in esame in cui pare sussistere la eventuale concorrente responsabilità del terzo veicolo coinvolto (quello di proprietà di ). CP_3
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale difficoltà (lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata , CP_1
delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro
1.100,oo (di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge;
3) pone a carico dell'appellante, in ragione della integrale soccombenza, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 9 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco