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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 06/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2806/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCELLI STEFANO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-convenuta -
avente ad oggetto: impugnazione sanzione disciplinare dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2022, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di
Latina per sentire annullare la sanzione disciplinare conservativa irrogategli dalla
[...]
con lettera del 21.07.2022, avente ad oggetto la Controparte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese uno con privazione della retribuzione, per insussistenza del fatto addebitato e/o per mancanza di prova sulla attribuibilità dello stesso, nonché per violazione del principio della immodificabilità della contestazione disciplinare e per violazione del diritto di difesa del lavoratore.
L'Azienda sanitaria convenuta, ritualmente citata, rimaneva contumace.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez. 6 -
L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014; Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805)
2. Il ricorso è fondato deve essere accolto.
3. Si osserva che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare e di successiva impugnazione in sede giudiziale della medesima, l'onere probatorio del lavoratore, cui non può farsi carico di provare fatti negativi, si estende alla sola dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e della contestata sanzione, facendosi da parte sua valere il diritto al regolare
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro svolgimento del rapporto stesso, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti che giustificano la sua interferenza sul predetto diritto, mediante il potere disciplinare, nonché quelli che rendono legittimo l'esercizio del potere stesso (tra le tante, cfr. Cass. Sez.
L. n. 15950/2004).
In specifico la Cassazione con orientamento che costituisce ormai ius receptum, ha chiarito che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 22 giugno 2018, n. 16597; Sez.
Lav., 3 gennaio 2011, 35).
Pertanto, a fronte della contestazione del lavoratore circa la sussistenza dei fatti a lui addebitati, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la fondatezza della contestazione e la ricorrenza, quindi, dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere disciplinare. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcun elemento suscettibile di valutazione, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce inevitabilmente in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
4. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, a fronte della negazione da parte del ricorrente di aver posto in essere le condotte oggetto di contestazione, parte datoriale, preferendo restare contumace, non ha offerto prova dei fatti addebitati e sanzionati. Da ciò discende (e tale rilievo rende superflua la puntuale disamina dei diversi profili di censura sollevati da parte ricorrente) l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente.
5. Conseguentemente la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese, irrogata con comunicazione del 21.7.2022 va annullata e la convenuta va condannata al rimborso in favore del ricorrente della retribuzione indebitamente trattenuta in ragione della suddetta sanzione, oltre accessori come per legge.
6. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ed in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 come modificate dal DM 147 /2022 in relazione alla natura ed al valore
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della causa (€1.001/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta
P. Q. M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento Registro Ufficiale U.0070148 del 21.07.2022 avente ad oggetto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese e, per l'effetto condanna l' a restituire al ricorrente – ove effettivamente Controparte_1
trattenute - le somme indebitamente trattenute in esecuzione della predetta sanzione;
2) condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali liquidate in €2.060,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge,
Latina, 7/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 06/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2806/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCELLI STEFANO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-convenuta -
avente ad oggetto: impugnazione sanzione disciplinare dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2022, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di
Latina per sentire annullare la sanzione disciplinare conservativa irrogategli dalla
[...]
con lettera del 21.07.2022, avente ad oggetto la Controparte_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese uno con privazione della retribuzione, per insussistenza del fatto addebitato e/o per mancanza di prova sulla attribuibilità dello stesso, nonché per violazione del principio della immodificabilità della contestazione disciplinare e per violazione del diritto di difesa del lavoratore.
L'Azienda sanitaria convenuta, ritualmente citata, rimaneva contumace.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez. 6 -
L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111
Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass.
Sez. Un. n. 26242-3/2014; Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805)
2. Il ricorso è fondato deve essere accolto.
3. Si osserva che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare e di successiva impugnazione in sede giudiziale della medesima, l'onere probatorio del lavoratore, cui non può farsi carico di provare fatti negativi, si estende alla sola dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e della contestata sanzione, facendosi da parte sua valere il diritto al regolare
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro svolgimento del rapporto stesso, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti che giustificano la sua interferenza sul predetto diritto, mediante il potere disciplinare, nonché quelli che rendono legittimo l'esercizio del potere stesso (tra le tante, cfr. Cass. Sez.
L. n. 15950/2004).
In specifico la Cassazione con orientamento che costituisce ormai ius receptum, ha chiarito che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 22 giugno 2018, n. 16597; Sez.
Lav., 3 gennaio 2011, 35).
Pertanto, a fronte della contestazione del lavoratore circa la sussistenza dei fatti a lui addebitati, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la fondatezza della contestazione e la ricorrenza, quindi, dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere disciplinare. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcun elemento suscettibile di valutazione, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce inevitabilmente in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
4. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, a fronte della negazione da parte del ricorrente di aver posto in essere le condotte oggetto di contestazione, parte datoriale, preferendo restare contumace, non ha offerto prova dei fatti addebitati e sanzionati. Da ciò discende (e tale rilievo rende superflua la puntuale disamina dei diversi profili di censura sollevati da parte ricorrente) l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente.
5. Conseguentemente la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese, irrogata con comunicazione del 21.7.2022 va annullata e la convenuta va condannata al rimborso in favore del ricorrente della retribuzione indebitamente trattenuta in ragione della suddetta sanzione, oltre accessori come per legge.
6. Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ed in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 come modificate dal DM 147 /2022 in relazione alla natura ed al valore
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della causa (€1.001/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta
P. Q. M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento Registro Ufficiale U.0070148 del 21.07.2022 avente ad oggetto la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese e, per l'effetto condanna l' a restituire al ricorrente – ove effettivamente Controparte_1
trattenute - le somme indebitamente trattenute in esecuzione della predetta sanzione;
2) condanna l' convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali liquidate in €2.060,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge,
Latina, 7/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro