Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 10/04/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2026, proposto da
AR Kumar, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Bertuccelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla-osta n. P-MS/L/Q/2025/100202 per lo svolgimento di lavoro subordinato ex Decreto Flussi, emesso dalla Prefettura di Massa Carrara e rilasciato su istanza della Società PTI Yacht s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. RE VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che dal ricorso e dalla relazione difensiva dell’Amministrazione del 23 marzo 2026 risulta che:
- a) il legale rappresentante della ditta PTI Yacht s.r.l. presentava un’istanza con codice di registrazione P-MS/L/Q/2025/100202 in favore del lavoratore ricorrente, nell’ambito del Decreto Flussi 2025, partecipando al click day del 5 febbraio 2025, in esito alla quale è stato rilasciato, in data 25 settembre 2025, il nulla-osta al lavoro subordinato;
- b) tuttavia, il datore di lavoro non trasmetteva, nei termini di legge, il contratto di lavoro firmato digitalmente, ragion per cui l’applicativo SPI 2.0 – in dotazione presso la Prefettura di Massa Carrara – generava, in data 28 dicembre 2025, un provvedimento di archiviazione, del quale si duole il ricorrente col gravame in esame.
2) Premesso ancora che alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di emissione di sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato per le ragioni che seguono:
- a) non è stato violato il contraddittorio procedimentale (come invece dedotto nella prima parte dell’unico motivo di ricorso), considerato che l’istante non era il lavoratore ricorrente ma il datore di lavoro;
- b) a fronte della sostanziale indisponibilità del datore di lavoro, il provvedimento impugnato aveva natura vincolata e il ricorrente non specifica quale tipologia di permesso di soggiorno alternativo avrebbe potuto avere, non documentando alcuna ragione eventualmente a ciò legittimante (v. restante parte del gravame);
- c) in ogni caso, in fattispecie come quella qui in esame, “ La giurisprudenza ha ormai chiarito che “3.1 … l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta” (C.d.S. n. 4839 del 4 giugno 2025) ” (v. T.A.R. Toscana, n. 1843 del 13 novembre 2025);
- d) nel caso di specie, non risulta instaurato il rapporto di lavoro col datore istante.
4) Ritenuto quindi di respingere il ricorso.
5) Ritenuto di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
RE VI, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VI | SA CA |
IL SEGRETARIO