Articolo 3 della Legge 10 giugno 1951, n. 576
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 agosto 1951
Art. 3.
Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio 1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 14 agosto 1951