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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3102/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19584/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - PO - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Vittorio Emanuele Ii 10 80046 San Giorgio A Cremano NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Campania - PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005020164000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3046/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto premesso e ritenuto, il ricorrente formula le seguenti CONCLUSIONI Si chiede, inoltre, fissarsi all'uopo l'udienza di discussione nel più breve tempo possibile. NEL MERITO
1- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione Per tutto quanto esposto si conclude affinché piaccia all'Ill.ma Autorità adita così provvedere e giudicare: in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 gg. ex art. 21 D. Lgs. 564/92; nel merito,
2 - in via subordinata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite.
Ufficio resistente Comune di S Giorgio a Cremano (Na): che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO adita, Voglia: RIGETTARE il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
DICHIARARE la legittimità del sollecito di pagamento n. 07120250005020164/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo di € 274,00, relativo al sollecito di pagamento n.
763del 10/11/2023afferente TARI-TEFA anno 2018;
CONFERMARE, pertanto, la pretesa creditoria del Comune di San Giorgio a Cremano e, CONDANNARE, per l'effetto, il ricorrente Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura stabilita dall'art. 15, comma
2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
MANLEVARE l'Ente Impositore dalle eccezioni che non riguardano la propria attività difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250005020164/000:
- che si riferisce a ruolo n. 2025/001044 che si assume, ma non si prova, essere stata notificata il 30.12.2023, per l'importo di € 274,00, comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un presunto diritto di credito del COMUNE DI SAN GIORGIO A
CREMANO derivante da TARI dell'anno 2018.
- n° 07120250056241736/000 che si riferisce a avviso di accertamento n. 964328706454 che si assume, ma non si prova, essere stata notificata il 13.09.2022, per l'importo di € 196,82,
3 comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un presunto diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2019. Orbene, l'istante, prima della notifica dell'intimazione di pagamento, non ha mai ricevuto alcuna regolare notifica di cartella esattoriale, né di avvisi di mora, né comunicazione di procedura esecutiva.
Ed ancora oltre all'omessa notifica della cartella suddetta, va eccepita, l'intervenuta prescrizione, in quanto le cartelle non sono state notificate per cui il credito si sarebbe comunque già estinto per prescrizione ai sensi del combinato disposto art. 209 cds e 28 L689/81. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 gg. ex art. 21 D. Lgs. 564/92; nel merito,
- in via subordinata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di S Giorgio a Cremano (Na) che chiedeva all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO adita:
4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1RIGETTARE il ricorso presentato dal sig. c.f.: , in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
DICHIARARE la legittimità del sollecito di pagamento n. 07120250005020164/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo di € 274,00, relativo al sollecito di pagamento n. 763del 10/11/2023afferente TARI-TEFA anno 2018;
CONFERMARE, pertanto, la pretesa creditoria del Comune di San Giorgio a Cremano e, Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1CONDANNARE, per l'effetto, il ricorrente c.f.: al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
MANLEVARE l'Ente Impositore dalle eccezioni che non riguardano la propria attività difensiva.
Non si costituiva ritualmente la REGIONE CAMPANIA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è inammissibile e, in conseguenza, deve essere rigettato.
5 In via preliminare risulta l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo.
Va subito precisato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio controparte ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120250005020164000 e n. 07120250056241736000.
Come è evincibile dagli avvisi di ricevimento le predette cartelle risultano essere state ritualmente notificate in data 19/06/2025.
Ai sensi dell'art. 21 del D.LGS 546/92 il ricorso andava notificato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, quindi entro il 18/09/2025, tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Pertanto, la notifica dell'11/11/2025 deve ritersi tardiva.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Nel merito, l'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti.
Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Sulla eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del diritto di credito dell'ente impositore Comune di S Giorgio a Cremano (NA). Il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica del sollecito di pagamento TARI
2018 e, domanda, pertanto, all'On.le Giudice adito l'annullamento della cartella impugnata, stante la prescrizione della pretesa creditoria dell'ente impositore. 6 A riprova della regolare notifica del sollecito di pagamento TARI n. 763del 10/11/2023a cui si riferisce la cartella impugnata, si deposita la racc.ta n.61857950583-7 notificata in data
30/12/2025 al contribuente sig. Ricorrente_1 presso la residenza in San Giorgio a Cremano al indirizzoe, dunque, nel pieno rispetto del termine dei 5 anni previsti dalla legge. La regolare notifica del prodromico sollecito di pagamento n. 763 del 10/11/2023, relativo all'omesso versamento del tributo TARI anno2018, legittima la pretesa avanzata dall'Ente.
Per la cartella relativa al bollo auto, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del
1993 e s.m.i. In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
E' evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9
Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
7 Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il GM ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
8 indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per ciascun ufficio costituito, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in PO, in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
10
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19584/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - PO - Via G. Grezar 14 00143 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Vittorio Emanuele Ii 10 80046 San Giorgio A Cremano NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Campania - PO NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005020164000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3046/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Tutto quanto premesso e ritenuto, il ricorrente formula le seguenti CONCLUSIONI Si chiede, inoltre, fissarsi all'uopo l'udienza di discussione nel più breve tempo possibile. NEL MERITO
1- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione Per tutto quanto esposto si conclude affinché piaccia all'Ill.ma Autorità adita così provvedere e giudicare: in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 gg. ex art. 21 D. Lgs. 564/92; nel merito,
2 - in via subordinata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite.
Ufficio resistente Comune di S Giorgio a Cremano (Na): che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO adita, Voglia: RIGETTARE il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
DICHIARARE la legittimità del sollecito di pagamento n. 07120250005020164/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo di € 274,00, relativo al sollecito di pagamento n.
763del 10/11/2023afferente TARI-TEFA anno 2018;
CONFERMARE, pertanto, la pretesa creditoria del Comune di San Giorgio a Cremano e, CONDANNARE, per l'effetto, il ricorrente Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura stabilita dall'art. 15, comma
2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
MANLEVARE l'Ente Impositore dalle eccezioni che non riguardano la propria attività difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione la CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120250005020164/000:
- che si riferisce a ruolo n. 2025/001044 che si assume, ma non si prova, essere stata notificata il 30.12.2023, per l'importo di € 274,00, comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un presunto diritto di credito del COMUNE DI SAN GIORGIO A
CREMANO derivante da TARI dell'anno 2018.
- n° 07120250056241736/000 che si riferisce a avviso di accertamento n. 964328706454 che si assume, ma non si prova, essere stata notificata il 13.09.2022, per l'importo di € 196,82,
3 comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per un presunto diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA AUTOMOBILISTICA dell'anno 2019. Orbene, l'istante, prima della notifica dell'intimazione di pagamento, non ha mai ricevuto alcuna regolare notifica di cartella esattoriale, né di avvisi di mora, né comunicazione di procedura esecutiva.
Ed ancora oltre all'omessa notifica della cartella suddetta, va eccepita, l'intervenuta prescrizione, in quanto le cartelle non sono state notificate per cui il credito si sarebbe comunque già estinto per prescrizione ai sensi del combinato disposto art. 209 cds e 28 L689/81. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 gg. ex art. 21 D. Lgs. 564/92; nel merito,
- in via subordinata, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della resistente AdER relativamente alle questioni che attengono esclusivamente l'operato dell'Ente impositore, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;
- il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di S Giorgio a Cremano (Na) che chiedeva all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO adita:
4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1RIGETTARE il ricorso presentato dal sig. c.f.: , in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
DICHIARARE la legittimità del sollecito di pagamento n. 07120250005020164/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo di € 274,00, relativo al sollecito di pagamento n. 763del 10/11/2023afferente TARI-TEFA anno 2018;
CONFERMARE, pertanto, la pretesa creditoria del Comune di San Giorgio a Cremano e, Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1CONDANNARE, per l'effetto, il ricorrente c.f.: al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 546/1992.
MANLEVARE l'Ente Impositore dalle eccezioni che non riguardano la propria attività difensiva.
Non si costituiva ritualmente la REGIONE CAMPANIA.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è inammissibile e, in conseguenza, deve essere rigettato.
5 In via preliminare risulta l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo.
Va subito precisato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio controparte ha impugnato le cartelle di pagamento n. 07120250005020164000 e n. 07120250056241736000.
Come è evincibile dagli avvisi di ricevimento le predette cartelle risultano essere state ritualmente notificate in data 19/06/2025.
Ai sensi dell'art. 21 del D.LGS 546/92 il ricorso andava notificato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, quindi entro il 18/09/2025, tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Pertanto, la notifica dell'11/11/2025 deve ritersi tardiva.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs. 546/92.
Nel merito, l'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti.
Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Sulla eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente prescrizione del diritto di credito dell'ente impositore Comune di S Giorgio a Cremano (NA). Il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica del sollecito di pagamento TARI
2018 e, domanda, pertanto, all'On.le Giudice adito l'annullamento della cartella impugnata, stante la prescrizione della pretesa creditoria dell'ente impositore. 6 A riprova della regolare notifica del sollecito di pagamento TARI n. 763del 10/11/2023a cui si riferisce la cartella impugnata, si deposita la racc.ta n.61857950583-7 notificata in data
30/12/2025 al contribuente sig. Ricorrente_1 presso la residenza in San Giorgio a Cremano al indirizzoe, dunque, nel pieno rispetto del termine dei 5 anni previsti dalla legge. La regolare notifica del prodromico sollecito di pagamento n. 763 del 10/11/2023, relativo all'omesso versamento del tributo TARI anno2018, legittima la pretesa avanzata dall'Ente.
Per la cartella relativa al bollo auto, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del
1993 e s.m.i. In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
E' evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9
Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
7 Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Il GM ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
8 indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 350,00 per ciascun ufficio costituito, oltre IVA, CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in PO, in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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