Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 09/12/2025, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2025, proposto da AO AL, rappresentato e difeso dall’avv. RE RO, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via dei Mille n. 16, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.C.E.R. Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Viviana Cornacchia e UI NZ, dell’Avvocatura dell’A.C.E.R., con domicilio fisico eletto presso la sede legale dell’ente in Napoli, Via Domenico Morelli n. 75, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune Nocera Inferiore - non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“del provvedimento prot. 0168617 del 8.10.25, emesso dal Dirigente degli Affari Generali di ACER Dipartimento di Salerno, di ritiro in autotutela del provvedimento prot. 56529 del 26.5.21 e diniego dell’autorizzazione al reintegro nel nucleo familiare in favore del ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.C.E.R. Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa SA NT e uditi per le parti i difensori, RE RO per il ricorrente e UI NZ per l’A.C.E.R. Campania;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 5 novembre 2025, AO AL ha chiesto l’annullamento della determina prot. 0168617 dell’8 ottobre 2025 dell’A.C.E.R., Dipartimento di Salerno;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che si è costituita a resistere in giudizio l’A.C.E.R. Campania, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente ed ha, comunque, dedotto l’infondatezza dell’odierno gravame e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione, previo avviso alle parti di possibile sua definizione con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che nell’odierna controversia è contestata la citata determina prot. 0168617 dell’8 ottobre 2025, con cui l’A.C.E.R., Dipartimento di Salerno, ha disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione prot. 56529 del 26 maggio 2021 e l’inammissibilità dell’istanza del ricongiungimento del ricorrente nel nucleo familiare di AT AR per le ragioni esplicitate nella medesima determina;
RITENUTA fondata l’eccezione difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sollevata dalla A.C.E.R. Campania;
RITENUTO infatti che la presente controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto l’atto impugnato con il presente ricorso non può essere qualificato quale atto autoritativo a sé stante, adottato nell’esercizio di un potere autoritativo di parte resistente, ma appare chiaramente un atto di gestione incidente sul rapporto locativo già in essere e, pertanto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto giudice del rapporto paritetico locativo;
RITENUTO conclusivamente che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL MA OR, Presidente
SA NT, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NT | EL MA OR |
IL SEGRETARIO