Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01307/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2019, proposto dai signori UC DI, EL ME, NA LI, ZI LI, LA ER, DR LI, LO LI, AI RI, CE VA e OP VA, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Colzi, Fabio Colzi e Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate UC Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini e Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del piano strutturale del Comune di Livorno, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 75 del 7.04.2019, nella parte in cui il terreno di proprietà dei ricorrenti, situato in loc. Conca di Montenero, è stato inserito nella UTOE 16 b, denominata “Area paesaggistica”, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e assoggettato alla relativa disciplina contenuta nella scheda della predetta UTOE e nell’art. 27 delle norme tecniche del piano strutturale;
- di tutti gli atti del procedimento di formazione del predetto piano strutturale, nessuno escluso, e, in particolare, della delibera del Consiglio comunale n. 160 del 26.07.2018, di adozione del medesimo, e della delibera del Consiglio comunale n. 34 del 28.02.2019, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;
- di tutti gli altri atti istruttori comunque connessi e presupposti, laddove hanno concorso a determinare la disciplina di cui sopra per il terreno di proprietà dei ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
Visto l’atto del 8.07.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la delibera del Consiglio comunale del Comune di Livorno n. 75 del 07.04.2019, di approvazione del piano strutturale, e gli altri atti del procedimento indicati in epigrafe, nella parte in cui è disposto l’inserimento del terreno di proprietà dei ricorrenti, situato in Loc. Conca di Montenero, nella UTOE 16b, denominata “Area paesaggistica”, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ed prevista l’applicazione della relativa disciplina, come contenuta nella scheda della predetta UTOE e nell’art. 27 delle norme tecniche del piano.
2. – Il Comune di Livorno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Con atto del 8.07.2025, le parti ricorrenti hanno dichiarato che, per effetto dell’approvazione della variante generale al piano strutturale di cui alla deliberazione consiliare n. 173 del 12.12.2024, è venuto meno il loro interesse alla decisione del ricorso e hanno quindi chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
4. – All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 le parti ricorrenti hanno ribadito la sopravvenuta carenza di interesse; l’Amministrazione comunale resistente ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. – Quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. – Le spese possono essere compensate sull’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO